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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 16 febbraio 2017, n. 4193
L’azione a tutela del decoro architettonico dell’edificio in condominio, nella specie riconducibile, per quanto emerge dagli atti, all’articolo 1122 c.c., trattandosi di opere realizzate da un condomino nella porzione di proprieta’ esclusiva (e non, quindi, all’articolo 1120 c.c., che attiene alle innovazioni delle parti comuni) ha natura reale, costituendo estrinsecazione di facolta’ insita nel diritto di proprieta’, ed e’ percio’ imprescrittibile, in applicazione del principio per cui “in facultativis non datur praescriptio” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7727 del 07/06/2000; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1455 del 16/03/1981). Quando, tuttavia, l’azione diretta alla riduzione in pristino ex articolo 1122 c.c. riguardi un immobile comune a piu’ persone, sussiste una causa inscindibile per ragioni sostanziali, comportante litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari medesimi, incidendo la condanna all’abbattimento sull’esistenza dell’oggetto della comproprieta’ spettante a persone estranee al processo (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5333 del 26/04/2000).
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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 16 febbraio 2017, n. 4193
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11967-2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO VIA (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1246/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 22/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1246/2012 del 22 novembre 2012, che aveva rigettato il gravame formulato dallo stesso (OMISSIS) contro la sentenza resa in data 8 aprile 2005 dal Tribunale di Trani, sezione distaccata di Andria. Il Tribunale aveva respinto l’impugnativa della deliberazione dell’assemblea 31 gennaio 2000 del Condominio di via (OMISSIS), spiegata da (OMISSIS) con citazione del 14 marzo 2000, ed aveva invece accolto la domanda riconvenzionale presentata dal convenuto Condominio, condannando l’attore a rimuovere le pensiline di copertura realizzate sul terrazzo del suo appartamento, giacche’ pregiudizievoli per il decoro del fabbricato e percio’ lesive dell’articolo 7 del regolamento condominiale e dell’articolo 1120 c.c., comma 2.
L’intimato Condominio di via (OMISSIS), non ha svolto difese.
2. Il primo motivo del ricorso di (OMISSIS) deduce, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, la violazione e falsa applicazione degli articoli 102, 331 e 353 c.p.c., nonche’ dell’articolo 2909 c.c., per violazione del contraddittorio e irregolare costituzione del rapporto processuale, in quanto l’appartamento sito al piano rialzato dell’edificio di via (OMISSIS), sul cui terrazzo sono state collocate le pensiline oggetto della statuizione di rimozione pronunciata dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello, e’ di proprieta’ non soltanto di (OMISSIS), ma anche della coniuge di questo, (OMISSIS), come risultante dall’autorizzazione comunale all’esecuzione dei lavori oggetto di causa, prodotta in atti, oltre che da altra documentazione indicata in ricorso.
Il secondo motivo deduce, stavolta ex articolo 360 c.p.c., n. 3, nuovamente la violazione e falsa applicazione degli articoli 102, 331 e 353 c.p.c., nonche’ dell’articolo 2909 c.c., per violazione del contraddittorio e irregolare costituzione del rapporto processuale, identicamente argomentando rispetto al primo motivo.
Il terzo motivo denuncia omesso esame ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riguardo alla violazione dell’articolo 7 del Regolamento di condominio ed al concetto di decoro architettonico, nonche’ all’approvazione delle nuove tabelle millesimali comprensive dell’aumento di volumetria conseguente alle nuove opere.
3. Il primo motivo di ricorso e’ fondato, rimanendo in cio’ assorbiti i restanti motivi.
L’azione a tutela del decoro architettonico dell’edificio in condominio, nella specie riconducibile, per quanto emerge dagli atti, all’articolo 1122 c.c., trattandosi di opere realizzate da un condomino nella porzione di proprieta’ esclusiva (e non, quindi, all’articolo 1120 c.c., che attiene alle innovazioni delle parti comuni) ha natura reale, costituendo estrinsecazione di facolta’ insita nel diritto di proprieta’, ed e’ percio’ imprescrittibile, in applicazione del principio per cui “in facultativis non datur praescriptio” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7727 del 07/06/2000; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1455 del 16/03/1981). Quando, tuttavia, l’azione diretta alla riduzione in pristino ex articolo 1122 c.c. riguardi un immobile comune a piu’ persone, sussiste una causa inscindibile per ragioni sostanziali, comportante litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari medesimi, incidendo la condanna all’abbattimento sull’esistenza dell’oggetto della comproprieta’ spettante a persone estranee al processo (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5333 del 26/04/2000).
La mancata citazione di uno dei litisconsorti necessari costituisce vizio rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, e percio’ anche nel giudizio di legittimita’, se risultante dagli atti e non preclusa dal giudicato sulla questione. Avendo, peraltro, il ricorrente eccepito la non integrita’ del contraddittorio per la prima volta in cassazione (mediante denuncia di vizio che, costituendo “error in procedendo”, il quale importa per legge la nullita’ della sentenza o del procedimento, si traduce in motivo di ricorso a norma dell’articolo 360 c.p.c., n. 4 come fatto con la prima censura), lo stesso ha indicato in (OMISSIS) la comproprietaria che doveva partecipare al giudizio quale litisconsorte necessaria, ed ha altresi’ adempiuto all’onere di individuare gli atti del processo di merito dai quali puo’ trarsi la prova dei presupposti di fatto che giustificano la sua eccezione.
4. L’ impugnata sentenza va, quindi, cassata in relazione alla censura accolta. La causa, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 383 c.p.c., u.c., e articolo 354 c.p.c., data la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS), deve essere rimessa al giudice di primo grado, che provvedera’ anche sulle spese di questa fase di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Trani in diversa composizione.