in tema di condominio negli edifici, occorre instaurare il contraddittorio nei riguardi di tutti i condomini quando viene proposta apposita domanda, volta ad ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato, che metta in discussione la comproprieta’ dei condomini.

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Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Sentenza|11 giugno 2019| n. 15668

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10561-2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1256/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso o, in subordine, l’accoglimento per quanto di ragione;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

PREMESSO

che:

1. Con due distinti atti di citazione (OMISSIS) proponeva opposizione davanti al Giudice di pace di Marano avverso due decreti ingiuntivi emessi in favore dell’opposto Condominio (OMISSIS). In entrambi i procedimenti il giudice si dichiarava incompetente in ordine alla domanda riconvenzionale proposta da (OMISSIS) di accertamento dell’inesistenza del condominio sulle parti comuni e rimetteva le parti al Tribunale di Napoli. Il Tribunale di Napoli, con le sentenze n. 316/2007 e 947/2011 accoglieva la domanda, dichiarando l’inesistenza del Condominio.

2. Avverso le sentenze proponeva appello il Condominio (OMISSIS). La Corte d’appello di Napoli riuniva le impugnazioni (iscritte al r.g. con i numeri 4382/2007 e 5047/2012); rilevava il difetto di integrita’ del contraddittorio in entrambi i giudizi, perche’ non instaurati nei confronti di tutti i condomini, e – con sentenza 20 marzo 2014, n. 1256 – annullava le sentenze n. 316/2007 e 947/2011 e rimetteva la causa al giudice di primo grado ai sensi dell’articolo 354 c.p.c..

3. Contro la sentenza della Corte d’appello, per la parte in cui ha definito il giudizio r.g. 4382/2007, ricorre in cassazione (OMISSIS).

Resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS).

Il ricorrente e il controricorrente hanno depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

CONSIDERATO

che:

I. Il ricorso e’ articolato in tre motivi, tra loro strettamente connessi:

a) Il primo motivo denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 115 c.p.c. e dell’articolo 2909 c.c., omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno: la Corte d’appello, nel redigere la sentenza gravata, avrebbe “cominciato la lettura dalla fine”, affrontando come prima questione l’eccezione di inammissibilita’ della costituzione del Condominio appellante senza “dilungarsi nella lettura dell’atto fino ad arrivare a pag. 14”, in cui si ribadiva invece il passaggio in giudicato della sentenza appellata per avere la stessa affrontato una materia gia’ definita con autorita’ di giudicato.

b) Il secondo motivo e’ rubricato “eccezione ex articolo 2909 c.c., ulteriore giudicato esterno”: il ricorrente eccepisce due giudicati ulteriori rispetto a quelli gia’ dedotti in appello (e cioe’ la sentenza n. 348/08, resa dal Tribunale di Napoli e quella n. 630/13 del Giudice di pace di Marano).

c) Il terzo motivo denuncia “insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, violazione dell’articolo 115 c.p.c. e articolo 2909 c.c., errata valutazione delle prove agli atti”: se il giudice d’appello avesse rilevato i giudicati esterni eccepiti, sarebbe stato inutile disporre l’integrazione del contraddittorio, che presupponeva l’accertamento del limite soggettivo del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2017/2012 resa dal Tribunale di Napoli (che aveva a sua volta rigettato la domanda di accertamento dell’esistenza del condominio di parti comuni tra tutti i proprietari degli immobili), accertamento trascurato invece dalla Corte.

I motivi non possono essere accolti. Nel lamentare che la Corte d’appello abbia dichiarato il difetto del contraddittorio e non abbia invece anzitutto deciso l’eccezione dell’esistenza di giudicati esterni, il ricorrente non considera che la pronuncia sull’eccezione presuppone che essa avvenga a contraddittorio integro, cosi’ che – prima di esaminare l’eccezione di giudicato esterno – correttamente il giudice d’appello ha verificato il difetto del contraddittorio (cfr. la pronuncia delle sezioni unite n. 22776/2012, secondo cui “l’esame della questione di giurisdizione, ancorche’ pregiudiziale a quello di ogni altra questione, di rito o di merito, presuppone pur sempre l’instaurazione di un contraddittorio effettivo, e non meramente apparente, per essere stato il rapporto processuale costituito fra i soggetti investiti della qualita’ di parte in relazione alla natura del rapporto sostanziale; ne consegue che, ove in appello sia riscontrato un litisconsorzio necessario pretermesso, la questione di giurisdizione deve essere esaminata nel giudizio di primo grado, una volta ivi ricostituita l’integrita’ del contraddittorio”).

Difetto del contraddittorio che il giudice d’appello ha riscontrato seguendo la giurisprudenza di questa Corte per cui, in tema di condominio negli edifici, occorre instaurare il contraddittorio nei riguardi di tutti i condomini quando viene proposta apposita domanda, volta ad ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato, che metta in discussione la comproprieta’ dei condomini (cfr. Cass., sez. un., 25454/2013).

Nel caso in esame, in cui e’ stata proposta una domanda di accertamento dell’inesistenza del Condominio (OMISSIS), e quindi e’ stata messa in discussione la proprieta’ esclusiva delle parti comuni, la causa e’ stata instaurata dal condomino ricorrente unicamente nei confronti del Condominio.

Il contraddittorio doveva pertanto essere integrato, come ha affermato il giudice d’appello, che ha cosi’ dichiarato la nullita’ della pronuncia di primo grado e ha rinviato, ai sensi dell’articolo 354 c.p.c., la causa al Tribunale di Napoli.

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in favore del difensore dichiaratosi antistatario (l’istanza e’ stata proposta nella memoria ex articolo 378 c.p.c.; circa la possibilita’ di formulare la richiesta di distrazione delle spese del giudizio di cassazione anche in sede di memoria illustrativa cfr. Cass. 12111/2014).

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese nei confronti del controricorrente, che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore dell’avv. (OMISSIS), che si e’ dichiarato antistatario.

Sussistono, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1-bis, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.