Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ove un condomino, convenuto dall’amministratore con azione di rilascio di uno spazio di proprieta’ comune, proponga (non un’eccezione riconvenzionale di usucapione, al fine limitato di paralizzare la pretesa avversaria, ma) una domanda riconvenzionale, ai sensi degli articoli 34 e 36 c.p.c., diretta a conseguire la dichiarazione di proprieta’ esclusiva del bene, viene meno la legittimazione passiva dell’amministratore rispetto alla controdomanda, dovendo la stessa, giacche’ incidente sull’estensione del diritto dei singoli, svolgersi nei confronti di tutti i condomini, in quanto viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile su cui deve statuire la richiesta pronuncia giudiziale. Nell’ipotesi in cui una siffatta domanda riconvenzionale venga proposta e decisa solo nei confronti dell’amministratore, il contraddittorio non puo’ ritenersi validamente instaurato, e, in difetto di giudicato esplicito o implicito sul punto, tale invalida costituzione del contraddittorio puo’ essere denunciata o essere rilevata d’ufficio anche in sede di legittimità.
Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 15 marzo 2017, n. 6649
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29362-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
nonche’ contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 7222/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2017 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO;
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente Condominio Viale Somalia 18, Roma, impugna, articolando due motivi di ricorso, la sentenza n. 7222/2014 del 25 novembre 2014 della Corte d’Appello di Roma, che, pronunciando sull’appello proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso la sentenza n. 6140/2009 del Tribunale di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato che (OMISSIS) (padre di (OMISSIS) e dante causa degli appellanti), avesse acquistato per usucapione ordinaria, alla data del 16 aprile 1998, la proprieta’ della porzione di giardino annessa all’appartamento interno 6, e per l’effetto ha rigettato la domanda di rilascio proposta dal (OMISSIS), davanti al Tribunale di Roma con citazione del 17 febbraio 2004. Il Condominio aveva dedotto che i convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS) occupassero sine titulo la porzione di cortile condominiale; costoro avevano poi chiamato in causa in garanzia per evizione parziale il loro dante causa (OMISSIS), il quale, nel costituirsi, aveva proposto domanda riconvenzionale per sentir accertare l’avvenuta usucapione dell’area in contesa alla data della compravendita conclusa nel 1998 con (OMISSIS) e (OMISSIS). Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda di rilascio della porzione di giardino in danno dei convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS), rigettando le altre domande. Proponevano percio’ appello principale (OMISSIS) e (OMISSIS) e appello incidentale (OMISSIS), insistendo per la domanda di usucapione. La Corte d’Appello di Roma rilevava che la (OMISSIS), la quale aveva realizzato l’edificio, aveva concesso con convenzione del 1952 ad (OMISSIS) l’uso esclusivo della porzione di giardino. Tale concessione in uso, ad avviso della Corte d’Appello, costitui’ occasione per l’instaurazione di un possesso pieno della porzione per un periodo ultraventennale, con conseguente acquisto della proprieta’ per usucapione.
Il primo motivo di ricorso del (OMISSIS), deduce la nullita’ del procedimento per omessa integrazione del contradditorio nei confronti dei singoli condomini in relazione alla domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal terzo chiamato (OMISSIS) e reiterata in sede di appello incidentale.
Il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1158 e 1164 c.c., in relazione ai requisiti del possesso – rectius, detenzione posto in essere da (OMISSIS), nonche’ violazione e falsa applicazione degli articoli 1021 e 1024 c.c., in relazione al rapporto posto in essere tra (OMISSIS) ed il Condominio, erroneamente qualificato come diritto reale d’uso, e dell’articolo 1102 c.c., per il mutamento di destinazione di una parte comune.
Si difendono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS), mentre rimane intimato, senza svolgere attivita’ difensive, (OMISSIS).
Ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
I controricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell’articolo 380 – bis c.p.c., comma 2.
Il primo motivo di ricorso risulta fondato, rimanendo assorbito il secondo motivo, proposto in via subordinata.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ove un condomino, convenuto dall’amministratore con azione di rilascio di uno spazio di proprieta’ comune, proponga (non un’eccezione riconvenzionale di usucapione, al fine limitato di paralizzare la pretesa avversaria, ma) una domanda riconvenzionale, ai sensi degli articoli 34 e 36 c.p.c., diretta a conseguire la dichiarazione di proprieta’ esclusiva del bene, viene meno la legittimazione passiva dell’amministratore rispetto alla controdomanda, dovendo la stessa, giacche’ incidente sull’estensione del diritto dei singoli, svolgersi nei confronti di tutti i condomini, in quanto viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile su cui deve statuire la richiesta pronuncia giudiziale. Nell’ipotesi in cui una siffatta domanda riconvenzionale venga proposta e decisa solo nei confronti dell’amministratore, il contraddittorio non puo’ ritenersi validamente instaurato, e, in difetto di giudicato esplicito o implicito sul punto, tale invalida costituzione del contraddittorio puo’ essere denunciata o essere rilevata d’ufficio anche in sede di legittimita’ (arg. da Cass. 22/02/2013, n. 4624; Cass. 03/09/2012, n. 14765; Cass. 08/09/2009, n. 19385; Cass. 24/08/1991, n. 9092; arg. anche da Cass. Sez. U, 13/11/2013 n. 25454).
Dalla stessa lettura dell’impugnata sentenza (pagina 2: ” (OMISSIS) chiedeva, a sua volta, che fosse accertata la maturazione dell’usucapione della proprieta’ della porzione di giardino…”; pagina 3: ” (OMISSIS) svolgeva, invece, appello incidentale… concludendo per l’accoglimento della domanda di usucapione della proprieta’ del giardino gia’ svolta in primo grado”), risulta che il terzo chiamato in causa (OMISSIS) avesse proposto proprio un’espressa domanda riconvenzionale di usucapione, con cio’ dimostrando di non ambire soltanto al rigetto delle avverse domande ed a dimostrare la disponibilita’ della porzione di giardino alienata con l’atto del 19 aprile 1998, quanto ad accertare la sua proprieta’ esclusiva su detti beni, e quindi a conseguire un titolo giudiziale opponibile a tutti i comproprietari, il che imponeva la partecipazione al giudizio degli altri condomini.
Il difetto di integrita’ del contraddittorio per omessa citazione dei condomini litisconsorti necessari, sebbene risulti eccepito per la prima volta nel giudizio di legittimita’, puo’ essere ancora qui utilmente rilevato, in quanto gli elementi che rivelano la necessita’ del litisconsorzio emergono con evidenza dagli atti e sulla questione non si e’ formato il giudicato.
L’impugnata sentenza va, quindi, cassata in relazione alle censure accolte. La causa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 383 c.p.c., u.c., e articolo 354 c.p.c., data la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei restanti condomini del Condominio (OMISSIS), deve essere rimessa al giudice di primo grado, che provvedera’ anche sulle spese di questa fase di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Roma in diversa composizione.