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ove sia provata l’utilizzazione da parte di uno dei condomini della cosa comune in modo da impedirne l’uso, anche potenziale, agli altri partecipanti, possa dirsi risarcibile, in quanto in re ipsa, il danno patrimoniale per il lucro interrotto, come quello impedito nel suo potenziale esplicarsi. Non e’ invece certamente configurabile come in re ipsa un danno non patrimoniale, inteso come disagio psico-fisico, conseguente alla mancata utilizzazione di un’area comune condominiale, potendosi ammettere il risarcimento del danno non patrimoniale solo in conseguenza della lesione di interessi della persona di rango costituzionale, oppure nei casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell’articolo 2059 c.c., e sempre che si tratti di una lesione grave e di un pregiudizio non futile.
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Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 4 luglio 2018, n. 17460
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sui ricorsi 12802-2017 proposti da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS);
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 14/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
(OMISSIS) ha proposto ricorso in cassazione articolato in tre motivi avverso la sentenza del Tribunale di Foggia del 15 novembre 2016, che aveva in parte accolto l’appello di (OMISSIS) ed invece rigettato l’appello di (OMISSIS) contro la sentenza n. 449/2008 resa dal Giudice di Pace di Cerignola e percio’ respinto la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla (OMISSIS), compensando per intero le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Resistono con distinti controricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali propongono anche ricorsi incidentali, ciascuno in un motivo, ai quali (OMISSIS) resiste a sua volta con controricorso.
(OMISSIS) convenne i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) per sentirli condannare all’immediata rimozione di un’autovettura di proprieta’ del (OMISSIS) lasciata in sosta per l’intero giorno e da oltre un anno davanti alla rampa d’accesso del garage condominiale dell’edificio di (OMISSIS), (OMISSIS). L’attrice chiese anche la condanna solidale di entrambi i convenuti al risarcimento dei danni per il patito disagio, da liquidarsi secondo equita’.
Il Giudice di Pace di (OMISSIS), con sentenza del 10 ottobre 2008, dopo aver preso atto che l’automobile era stata rimossa in data 28 febbraio 2007, e percio’ disposto “l’estromissione” del (OMISSIS) con compensazione delle spese, condanno’ (OMISSIS) a risarcire ad (OMISSIS) i danni stimati in Euro 300,00, nonche’ al rimborso delle spese di lite.
Furono proposti distinti appelli da (OMISSIS) e (OMISSIS) e il Tribunale di Foggia riformo’ la condanna risarcitoria, osservando come l’utilizzo illegittimo di uno spazio comune, pur costituendo illecito potenzialmente produttivo di danno, non potesse giustificare una liquidazione equitativa del danno stesso, essendo rimasta non provata la sussistenza di un concreto pregiudizio subito dalla comproprietaria. Sull’appello del (OMISSIS), il Tribunale ritenne corretta la compensazione delle spese disposta dal primo giudice, avendo quegli causato la necessita’ del promovimento della causa nei suoi confronti in quanto autore materiale dell’illecito. Essendo applicabile la previgente formulazione dell’articolo 92 c.p.c., il Tribunale compenso’ le spese di entrambi i gradi tra tutte le parti, visti il parziale accoglimento dell’appello della (OMISSIS) e la particolarita’ della questione riguardante il (OMISSIS).
Il primo motivo del ricorso principale di (OMISSIS) deduce l’omesso esame di fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, , sostenendo che mediante le tre fotografie e le due lettere raccomandate allegate sarebbe risultata evidente la prova del posizionamento della Fiat Panda sulla rampa condominiale, e quindi anche del danno da disagio patito.
Il secondo motivo del ricorso principale di (OMISSIS) deduce la violazione o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. per la disposta compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, pur essendo soccombente, nei rispettivi rapporti con l’attrice, la convenuta originaria (OMISSIS).
Il terzo motivo del ricorso principale di (OMISSIS) deduce la violazione o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. per la disposta compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, pur essendo soccombente, nei rispettivi rapporti con l’attrice, il convenuto originario (OMISSIS). L’unico motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) deduce la violazione o falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c. per la disposta compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
L’unico motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) deduce la violazione o falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c. per la disposta compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Su proposta del relatore, che riteneva che tanto il ricorso principale quanto i due ricorsi incidentali potessero essere rigettati per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
La ricorrente (OMISSIS) ha presentato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 2.
Il primo motivo del ricorso principale di (OMISSIS) e’ inammissibile, in forza dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, perche’ non si riferisce con specificita’ alla ratio decidendi della sentenza impugnata. La ricorrente principale invoca l’esame delle risultanze probatorie che dimostrerebbero come la Fiat Panda veniva parcheggiata sulla rampa di accesso al garage condominiale, ma si tratta di fatto non decisivo, agli effetti dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto fatto che non avrebbe ex se portato ad una diversa soluzione della controversia. Il Tribunale di Foggia non ha detto che non fosse stato provato l’utilizzo illecito dello spazio comune da parte dei convenuti, ma ha osservato come non risultasse dimostrato un conseguente danno concreto subito dalla condomina (OMISSIS).
E’ peraltro del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte sostenere che, ove sia provata l’utilizzazione da parte di uno dei condomini della cosa comune in modo da impedirne l’uso, anche potenziale, agli altri partecipanti, possa dirsi risarcibile, in quanto in re ipsa, il danno patrimoniale per il lucro interrotto, come quello impedito nel suo potenziale esplicarsi (cfr. Cass. Sez. 2, 07/08/2012, n. 14213; Cass. Sez. 2, 12/05/2010, n. 11486). Non e’ invece certamente configurabile come in re ipsa un danno non patrimoniale, inteso come disagio psico-fisico, conseguente alla mancata utilizzazione di un’area comune condominiale, potendosi ammettere il risarcimento del danno non patrimoniale solo in conseguenza della lesione di interessi della persona di rango costituzionale, oppure nei casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell’articolo 2059 c.c., e sempre che si tratti di una lesione grave e di un pregiudizio non futile (arg. da Cass. Sez. U, 11/11/2008, n. 26972).
2. Sono del pari infondati il terzo motivo del ricorso principale di (OMISSIS), l’unico motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) e l’unico motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS).
Per definire la soccombenza tra le rispettive domande e difese delle parti, ed il correlato principio di causalita’ degli oneri processuali, criteri essenziali per la regolazione delle spese di lite (articolo 91 c.p.c.), occorre ricordare che (OMISSIS) domando’ la condanna dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) alla rimozione dell’autovettura di proprieta’ del (OMISSIS) ed al risarcimento dei danni. L’adito Giudice di Pace di Cerignola prese atto che l’automobile era stata rimossa in corso di causa e cosi’ defini’ con pronuncia in rito il rapporto processuale tra l’attrice e (OMISSIS), compensando tra loro le spese di lite, statuizione confermata dal Tribunale di Foggia. Viceversa, all’iniziale condanna al risarcimento ed alle spese processuali subita in primo grado da (OMISSIS), si e’ sostituita la decisione di appello che ha rigettato la domanda di risarcimento e compensato le spese di entrambi i gradi. Il Tribunale ha valutato in proposito come il (OMISSIS) avesse comunque causato la lite, mentre l’appello della (OMISSIS) fosse stato in parte accolto.
Si era comunque verificata tra le parti una situazione di reciproca parziale soccombenza, che autonomamente giustificava la compensazione delle spese, visto che la domanda proposta da (OMISSIS), articolata in piu’ capi, era risultata in sostanza fondata quanto alla rimozione dell’occupazione lesiva dell’area condominiale (domanda non accolta nel merito solo per effetto della spontanea restitutio in integrum eseguita dai convenuti in corso di giudizio), mentre era stata respinta nei suoi profili risarcitori. Trovando comunque nella specie applicazione, ratione temporis, il regime ex articolo 92 c.p.c. introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, articolo 2, comma 1, lettera a), il provvedimento di compensazione, parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve essere solo esplicitamente motivato. Ove non vi abbia provveduto il primo giudice, i giusti motivi, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, possono essere indicati, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, il quale nell’esercizio del potere di correzione, puo’ dare, entro i limiti del “devolutum”, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 6 – 2, 28/05/2015, n. 11130). In tale regime, la scelta di compensare le spese processuali rimane riservata al prudente, ma comunque motivato, apprezzamento del giudice di merito, la cui statuizione non puo’ essere qui utilmente censurata, poiche’ non risultano illogiche ne’ contraddittorie le ragioni poste dal Tribunale alla base della sua motivazione (Cass. Sez. 2, 17/05/2012, n. 7763).
3. Il ricorso principale e i due ricorsi incidentali vanno percio’ rigettati, compensandosi tra le parti le spese del giudizio di cassazione in ragione della loro reciproca soccombenza.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni integralmente rigettate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale ed i ricorsi incidentali, e compensa tra le parti le spese sostenute nel giudizio di cassazione.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei due ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.