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al condomino – al quale non sia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione delle parti comuni, per essere carente il presupposto dell’urgenza (richiesto dall’articolo 1134 c.c.) – non spetta neppure il rimedio sussidiario dell’azione di arricchimento senza causa: sia perche’ detta azione non puo’ essere esperita in presenza di un divieto legale di esercitare azioni tipiche in assenza dei relativi presupposto; sia perche’ – nel caso in cui la spesa, per quanto non urgente, sia necessaria – il condomino interessato ha facolta’ di agire perche’ sia sostenuta, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1133 c.c., (con ricorso all’assemblea) e 1137 e 1105 (con ricorso all’autorita’ giudiziaria), con conseguente inesperibilita’ dell’azione ex articolo 2041 c.c., per difetto del carattere della sussidiarieta’.
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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 28 giugno 2018, n. 17027
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25575-2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
Nonche’ da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 770/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 30/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2018 dal Consigliere Dott. GIANNITI PASQUALE;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CARDINO ALBERTO che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. In (OMISSIS) si trova un fabbricato, costituito da piu’ unita’ immobiliari di proprieta’ di soggetti diversi. In particolare, all’epoca dei fatti, i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) erano proprietari dell’appartamento sito al primo piano, mentre i Signori (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) erano proprietari degli appartamenti siti all’ultimo piano.
Nel 2002 si verificarono danni agli appartamenti dell’ultimo piano a causa del cattivo stato manutentivo della copertura.
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di proprietari degli stabili, si rivolgevano al Geom. (OMISSIS) affinche’, previa convocazione degli altri proprietari, predisponesse progetto, computo metrico della copertura e presentasse altresi’ le opportune richieste agli organi competenti.
Il Geom. (OMISSIS), con raccomandata 19.3.02, convocava, fra gli altri, il (OMISSIS) che, tuttavia, manifestava la propria indisponibilita’ a partecipare ai costi manutentivi.
Tenuto conto della grave situazione in cui versava la copertura e degli ingenti disagi che le infiltrazioni provenienti dalla stessa arrecavano agli appartamenti siti ai piani superiori, gli altri proprietari decidevano di dare esecuzione agli improcrastinabili interventi manutentivi, anticipando i costi relativi con riserva di ripetizione; veniva, dunque, presentata idonea denuncia di inizio attivita’ al Comune di Temo d’Isola e veniva incaricata l’impresa F.lli (OMISSIS) s.n.c. di (OMISSIS) per la realizzazione dell’intervento.
In particolare, (OMISSIS), oltre alla quota di spettanza, anticipava le somme di competenza dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), pari a complessivi Euro 13.558,48.
2. Nel 2003 (OMISSIS) conveniva davanti al Tribunale di Bergamo i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) affinche’ questi ultimi fossero condannati a rimborsargli le spese di propria spettanza, pari ad euro 13.558,48, che lui aveva anticipato per l’esecuzione dei lavori. Quanto precede sul presupposto che i coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS), quali proprietari, erano tenuti a partecipare alle spese di sistemazione della copertura in proporzione ai millesimi di proprieta’ e che, proprio in proporzione a detti millesimi, la quota di loro competenza era stata stimata dal Geom. (OMISSIS) pari ad Euro 13.668,48.
I coniugi convenuti (OMISSIS) – (OMISSIS) si costituivano in giudizio e:
– in via preliminare, chiedevano la sospensione del giudizio di primo grado ai sensi dell’articolo 295 c.p.c., risultando pendente, avanti il medesimo Tribunale adito, la causa rubricata al n. 5095/02 RG, promossa da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), ed avente ad oggetto l’accertamento della proprieta’ esclusiva del sottotetto dell’edificio in capo ai predetti attori, con esclusione di qualsiasi diritto di comproprieta’ in capo ad essi coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) (che, invece, rivendicavano a loro volta la proprieta’ esclusiva di detta parte di fabbricato);
– nel merito, contestavano le pretese attoree ed, in particolare, lamentavano che (OMISSIS) si era attivato autonomamente per svolgere i lavori di rifacimento della copertura. Assumevano inoltre che non si trattava di riparazioni urgenti (bensi’ di innovazioni gravose e voluttuarie) e che, pertanto, la proposta doveva essere deliberata dall’assemblea di condominio ai sensi dell’articolo 1334 c.c.. Peraltro, la mancata deliberazione di progetto e appalto da parte dell’assemblea condominiale e le concrete modalita’ con cui (OMISSIS) aveva preteso di condurre i lavori avevano precluso la possibilita’ di godere delle detrazioni d’imposta previste dalla legge per simili opere.
La causa veniva istruita mediante c.t.u. sull’immobile per accertare la natura, l’entita’ ed i costi delle opere eseguite presso la copertura dell’edificio, nonche’ i costi da porsi a carico dei singoli proprietari in base ai rispettivi millesimi (tenuto anche conto delle diverse ipotesi prospettate dalle parti circa la proprieta’ del sottotetto).
Il procedimento veniva quindi sospeso dal Giudice istruttore (che riteneva pregiudiziale la decisione circa l’effettiva proprieta’ del sottotetto, oggetto del giudizio 5095/2005); ma – una volta che detto ultimo giudizio veniva definito con sentenza n. 3308/05 del Tribunale di Bergamo (che rigettava le domande proposte da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti dei coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) e che veniva confermata dalla Corte di appello di Brescia con sentenza n. 558/2010) – veniva riassunto davanti al Tribunale ed il Giudice istruttore disponeva la convocazione del ctu a chiarimenti.
Il Tribunale di Bergamo con sentenza n. 1226/2013 respingeva la domanda proposta da (OMISSIS), in quanto il CTU non aveva riconosciuto l’urgenza degli eseguiti lavori per la conservazione ed il godimento delle parti comuni ed in quanto detti lavori avrebbero potuto essere autorizzati soltanto dall’amministratore e dall’assemblea; in considerazione della soccombenza, condannava (OMISSIS) al pagamento delle spese di causa; poneva a carico di (OMISSIS) il pagamento delle spese della prima ctu (depositata nel 2004), mentre poneva a carico dei coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) le spese relative alla seconda ctu (depositata nel 2007).
3. Il (OMISSIS) proponeva appello avverso la sentenza del giudice di primo grado, appello nel quale, reiterate le istanze istruttorie svolte in primo grado, chiedeva:
a) in via principale, chiedeva la riforma integrale della sentenza impugnata, deducendo violazione dell’articolo 1134;
b) in subordine, che gli venisse riconosciuta la somma di Euro 13.558,48, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di arricchimento senza causa ai sensi dell’articolo 2041 c.c., comma 1, per la quota di spese relativa ai coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS), che era stata da lui anticipata.
Si costituivano in giudizio i coniugi (OMISSIS) (OMISSIS), i quali rassegnavano le proprie conclusioni chiedendo:
a) in via principale, la conferma della sentenza di primo grado;
b) in via subordinata, che fosse ad essi riconosciuta la somma di Euro 6.101,32 (pari ai crediti d’imposta ed alle detrazioni fiscali di cui i coniugi convenuti avrebbero goduto ove le spese fossero state pagate e deliberate dal condominio) a titolo di risarcimento danni subiti per effetto della condotta del (OMISSIS) (che aveva direttamente e personalmente commissionato e fatto-eseguire le opere);
c) infine, di essere autorizzati ad operare la compensazione tra le reciproche ragioni creditorie. Il tutto con la rifusione delle spese di lite.
La Corte di appello di Brescia, con la impugnata sentenza, a conferma della sentenza di primo grado, respingeva il primo motivo di appello, ma, in accoglimento del secondo, condannava i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS), in via solidale tra loro, alla corresponsione dell’importo di Euro 12.204,64 in favore del (OMISSIS) (cioe’ pari alla somma richiesta dal (OMISSIS), detratto pero’ il 10% a titolo di iva agevolata), oltre ad interessi legali dalla domanda di secondo grado al saldo. In punto di spese processuali, la Corte dichiarava integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
4. I coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) ricorrevano a questa Corte avverso la sentenza della Corte territoriale articolando due motivi di doglianza.
Si costituiva il (OMISSIS) con controricorso, nel quale, oltre a resistere alle censure ex adverso proposte, proponeva a sua volta ricorso incidentale, articolando due motivi di doglianza.
In vista dell’odierna adunanza camerale il Pubblico Ministero faceva pervenire conclusioni scritte nelle quali chiedeva l’accoglimento del ricorso principale presentato dai coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) ed il rigetto del ricorso incidentale presentato dal (OMISSIS).
Presentava memoria tardiva il (OMISSIS), contro ricorrente e ricorrente in via incidentale, il quale sinteticamente replicava a quanto dedotto dal PM nelle sue conclusioni.
RITENUTO IN DIRITTO
CHE:
1. Il ricorso incidentale, che viene trattato per primo per motivi di ordine logico, non e’ fondato.
1.1. Nel primo motivo il (OMISSIS) lamenta la violazione dell’articolo 1134 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale, ritenendo non urgenti i lavori, avrebbe escluso che siano tali i lavori necessari per restituire alla cosa comune la sua piena ed effettiva funzionalita’ e per rimuovere un pericolo effettivo alla stabilita’ dell’edificio.
Il motivo non e’ fondato, in quanto la Corte di appello argomentando sugli esiti della consulenza tecnica e sul lasso di tempo trascorso tra la presentazione della DIA e l’inizio dei lavori ha ritenuto non provato – operando una valutazione di merito, insindacabile nella presente sede processuale – che le opere eseguire dal (OMISSIS) – oltre che ad essere finalizzate ad evitare un possibile nocumento a se’, a terzi o alla cosa comune – dovessero essere eseguite senza ritardo e senza avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini
1.2. Parimenti non fondato e’ il secondo motivo, nel quale il (OMISSIS) deduce violazione dell’articolo 1110 c.c. e articolo 132 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale non ha motivato in punto di applicabilita’ dell’articolo 1110 c.c., che era stato da lui invocato sempre ai fini del rimborso delle spese e che presuppone soltanto la “trascuranza degli altri partecipanti” (nella specie, in tesi difensiva, ravvisabile nel rifiuto opposto dai coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) a contribuire alle spese).
Anche detto motivo non e’ fondato, in quanto le norme in materia di condominio, in quanto speciali, prevalgono sulle norme in materia di comunione dei beni, la cui applicabilita’ rimane pertanto esclusa.
2. Fondato, invece, e’ il primo motivo del ricorso principale, nel quale i coniugi ricorrenti deducono violazione degli articoli 1134, 2041 e 2042 c.c. nella parte in cui la Corte territoriale – dopo aver (correttamente ritenuto) la non ripetibilita’ delle somme (in difetto di prova dell’urgenza degli interventi effettuati) – li ha erroneamente condannati al rimborso delle spese, relativamente alla parte ricadente su di loro a titolo di arricchimento senza causa. Tanto sarebbe avvenuto in violazione dell’articolo 1134, non essendo risultato il carattere dell’urgenza dei lavori, nonche’ in violazione dell’articolo 2042 c.c.: sia perche’, se la somma non era ripetibile, accogliere la domanda di arricchimento senza causa significava una duplicazione dell’azione; sia perche’ l’azione di ingiustificato arricchimento ha carattere sussidiario.
Il motivo e’ per l’appunto fondato, in quanto il carattere di sussidiarieta’ dell’azione di arricchimento senza causa postula che l’attore ex ante non abbia a disposizione altra azione per farsi indennizzare dal pregiudizio subito.
Tanto non si e’ verificato nel caso di specie, nel quale, ex ante ed in astratto, il condomino che abbia affrontato spese urgenti, al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute, puo’ avvalersi del rimedio di cui all’articolo 1134 c.c.. E dall’intervenuto rigetto della domanda di rimborso, in concreto avanzata dal (OMISSIS) ai sensi di detto articolo, non puo’ evincersi ex post l’inesperibilita’ di un’azione specifica e, quindi, l’esperibilita’ da parte del (OMISSIS) dell’azione sussidiaria di arricchimento senza causa.
D’altronde, per principio generale, l’azione di arricchimento senza causa non puo’ rappresentare uno strumento per aggirare divieti di rimborsi o di indennizzi posti dalla legge; mentre, nel caso di specie (nel quale le opere sono state ritenute non urgenti), opinando diversamente, si finirebbe con l’ammettere l’iniziativa non autorizzata del singolo condomino nell’amministrazione del Condominio.
In definitiva, va ribadita la giurisprudenza di legittimita’ (cfr., di recente, Sez. 2, sent. n. 20528 del 30/08/2017, Rv. 645234-01) secondo la quale al condomino – al quale non sia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione delle parti comuni, per essere carente il presupposto dell’urgenza (richiesto dall’articolo 1134 c.c.) – non spetta neppure il rimedio sussidiario dell’azione di arricchimento senza causa: sia perche’ detta azione non puo’ essere esperita in presenza di un divieto legale di esercitare azioni tipiche in assenza dei relativi presupposto; sia perche’ – nel caso in cui la spesa, per quanto non urgente, sia necessaria – il condomino interessato ha facolta’ di agire perche’ sia sostenuta, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1133 c.c., (con ricorso all’assemblea) e 1137 e 1105 (con ricorso all’autorita’ giudiziaria), con conseguente inesperibilita’ dell’azione ex articolo 2041 c.c., per difetto del carattere della sussidiarieta’.
Ne consegue che – assorbito l’ulteriore motivo del ricorso principale (concernente le spese) – la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ex articolo 382 c.p.c., comma 3, in quanto l’azione di arricchimento senza causa non poteva per l’appunto essere proposta.
3. Avuto riguardo al disposto di cui all’articolo 91 c.p.c. all’epoca dell’introduzione della causa di merito (2003), al diverso esito della controversia nei distinti giudizi di merito ed alla natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese processuali (relative ai giudizi di merito ed al presente giudizio di legittimita’).
Ricorrono infine i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso incidentale.
Accoglie il ricorso principale.
Cassa senza rinvio la sentenza impugnata.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali, relative agli espletati giudizi di merito ed al presente giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.