della condotta colpevole dei propri dipendenti sanitari, avente natura extracontrattuale in quanto connotata dalla imperizia, negligenza e imprudenza dei sanitari del Pronto Soccorso, consistente nella errata iniziale diagnosi, e ciò sulla base degli ultimi sviluppi legislativi (vedi L. n. 24 del 2017, Ge. – Bi.), risponde la struttura di riferimento, la cui responsabilità si fonda invece sulla previsione dell’art. 1228 c.c., in forza del quale il debitore che, nell’adempimento dell’obbligazione, si avvale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi e colposi di costoro.
Tribunale Frosinone, civile Sentenza 3 luglio 2018, n. 651
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4392 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2014 promossa
DA
(…), rappresentato e difeso dall’avv. An.Na., giusta delega a margine dell’atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Frosinone, via (…).
– ATTORE –
CONTRO
(…), in persona del suo legale rappresentante, difeso dall’avv. St.Ca., in virtù di delega in calce alla comparsa, elettivamente domiciliato presso la sua sede in Frosinone via (…).
– CONVENUTO –
OGGETTO: Risarcimento danni da responsabilità professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. (…) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone, l’ (…), in persona del suo legale rappresentante, chiedendo la condanna dell’ente convenuto al risarcimento dei danni quantificati nella misura di Euro 25.000,00, subiti a seguito degli errati trattamenti sanitari eseguiti presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Sora.
Si costituiva in giudizio l'(…), la quale contestava l’infondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto, eccependo l’incompetenza territoriale del giudice adito in favore di quello del Tribunale di Cassino.
Espletata la c.t.u., accompagnata da un’integrazione, all’udienza del 27/03/2018 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di legge.
Sull’eccezione di incompetenza per territorio, si osserva che tale eccezione, sollevata nell’atto introduttivo, non è stata più coltivata dall'(…) di Frosinone, la quale quindi abbandonava la questione.
Ad ogni modo, l’eccezione non appare fondata, in quanto la competenza per territorio dell’organo designato a decidere una controversia è generalmente attribuita, qualora il convenuto, come in questo caso, sia – una persona giuridica, dall’art. 19 c.p.c. al giudice del luogo in cui si trova la sede della stessa o comunque uno stabilimento ed un rappresentante autorizzato a stare in giudizio.
Correttamente, quindi, la competenza è stata radicata innanzi al Tribunale di Frosinone, ove ha sede legale l'(…).
Per quanto concerne il merito, controparte assume che non sia stata raggiunta la prova della responsabilità dell’azienda (…) di Frosinone ed il relativo nesso di causalità tra il danno e la condotta posta in essere dai sanitari.
Tale assunto si presenta infondato alla luce delle chiare risultanze della c.t.u., dove in modo univoco è stato riscontrato il collegamento causale tra le lesioni patite dall’attore e il comportamento professionale dei medici del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sora, riconducibile all'(…) di Frosinone.
A tale riguardo, il dott. (…) a pag. 13 della perizia si esprime nei seguenti termini: “il trattamento terapeutico ricevuto dai sanitari afferenti al Pronto Soccorso dell’ospedale di Sora in relazione all’infortunio occorsogli il 25/05/2011 non è stato tempestivo ed adeguato rispetto al caso concreto per mancato riconoscimento di una lussazione posteriore della spalla destra, non riconosciuta né sospettata nonostante i segni RX fortemente indicativi, per cui non furono richiesti accertamenti più dettagliati di approfondimento diagnostico, quali TAC o RM, che avrebbero consentito una corretta diagnosi di lussazione e, conseguentemente, un adeguato trattamento consistente nell’immediata riduzione con ripristino dei rapporti articolari glenoomerali”.
A seguito di tale omessa diagnosi, si legge a pag. 12 della stessa perizia, si dovette necessariamente ricorrere ad un intervento chirurgico di stabilizzazione, essendosi rivelata impossibile la riduzione incruenta.
A pag. 11 dell’elaborato peritale si evidenzia, inoltre, come “la prestazione di Pronto Soccorso in oggetto rappresenti una prestazione sanitaria routinaria ed ordinaria che non richiede particolari difficoltà tecniche ed esecutive, programmata e condotta in condizioni operative normali, effettuata da personale di Pronto Soccorso specializzato ed idoneo, non emergendo fattori o elementi oggettivi potenzialmente incidenti sull’andamento dei fatti relativa alla prestazione resa, tali da condizionarla sotto il profilo operativo”.
Nella successiva pag. 12 si legge quindi: “si identificano dunque condotte professionali colpose in capo ai sanitari afferenti al Pronto Soccorso dell’ospedale di Sora con risconto di lineare percorso di dipendenza causale tra la sinergica sintesi di questi censurabili comportamenti e le conseguenze peggiorative patite dal sig. (…)”.
Ciò posto, in punto di diritto, si rileva che in ambito civile della condotta colpevole dei propri dipendenti sanitari, avente natura extracontrattuale in quanto connotata dalla imperizia, negligenza e imprudenza dei sanitari del Pronto Soccorso, consistente nella errata iniziale diagnosi, e ciò sulla base degli ultimi sviluppi legislativi (vedi L. n. 24 del 2017, Ge. – Bi.), risponde la struttura di riferimento, ossia l'(…) di Frosinone, la cui responsabilità si fonda invece sulla previsione dell’art. 1228 c.c., in forza del quale il debitore che, nell’adempimento dell’obbligazione, si avvale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi e colposi di costoro (responsabilità contrattuale dunque per l'(…)).
Quanto all’entità dei danni e alla loro quantificazione, il c.t.u. ha stimato il maggior danno, ossia quello derivante dalla diagnosi sbagliata, che si aggiunge a quello patito in ragione dell’infortunio, in g. 30 di invalidità temporanea assoluta, in giorni 30 di invalidità temporanea parziale al 50% e al 5% i postumi permanenti.
Siamo dunque in presenza di un danno di lieve entità, per il quale trovano applicazione le tabelle aggiornate per la liquidazione delle lesioni micro permanenti.
Ciò si traduce, considerando l’età dell’attore al momento dei fatti ( anni 32), nel riconoscere allo stesso l’importo di Euro 5.365, 30 a titolo di danno permanente, Euro 1.406,00 a titolo di ITA (Euro 46,88 30 g.), Euro 703,00 (Euro 46,88 30:2) a titolo di ITP, per un ammontare complessivo di Euro 7.474,00, somma stimata all’attualità.
Tale importo deve ritenersi comprensivo anche del c.d. danno morale, considerata l’esiguità delle lesioni e il fatto che non vi è prova che tale lesioni, appunto lievi, abbiano inciso ulteriormente sulla vita quotidiana o di relazione dell’attore.
Quanto al danno patrimoniale, il c.t.u. ha escluso che tal maggior danno possa incidere sulla capacità lavorativa specifica, sicché nulla può essere riconosciuto.
Al contrario, per quanto riguardo le spese mediche affrontate (danno emergente), il dott. (…) ha ritenuto congrue e documentate spese per Euro 1.343,00, escludendo spese future.
Sulla somma complessiva liquidata va inoltre calcolato il risarcimento del danno subito da parte attrice per effetto della mancata tempestiva disponibilità della somma oggi liquidata, trattandosi di importo di denaro che, ove fosse stato ex tunc nella immediata disponibilità del soggetto danneggiato, sarebbe stato presumibilmente investito per ricavarne un lucro finanziario (in tal senso va interpretata la domanda dell’attore diretta ad ottenere la corresponsione, sulla somma oggi liquidata a titolo risarcitorio, degli interessi legali). Il risarcimento di tale voce di danno – in aderenza al più recente orientamento giurisprudenziale (Cass., sez. un., n. 1712/1995 seguita da Cass. n. 4677/1998; Cass. n. 13463/1999; Cass. n. 2796/2000) – può essere determinato in via equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.) , applicando sulla somma via via rivalutata il tasso legale di interesse in vigore in ciascun anno di riferimento, con decorrenza dal giorno dell’evento e sino alla pubblicazione della presente sentenza; ciò, nel caso di specie, accade per l’importo di Euro 1.343,00, trattandosi di danno patrimoniale, non attualizzato a valori monetari odierni.
In particolare, l’importo di Euro 7.474,00 liquidato per il danno non patrimoniale, deve essere invece devalutato sino alla data del fatto illecito sulla scorta dei parametri ISTAT e, sugli importi rivalutati anno per anno, vanno calcolati gli interessi legali per ciascun anno di riferimento sino alla pubblicazione della sentenza.
Sull’importo complessivo ottenuto vanno ulteriormente calcolati gli interessi al tasso legale dal deposito della sentenza sino all’effettivo pagamento.
La domanda pertanto deve essere quindi accolta nei termini sopra descritti.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
1) Accoglie la domanda e, per l’effetto, condanna l'(…) di Frosinone, in persona del suo legale rappresentante, a corrispondere all’attore, (…), a titolo di risarcimento danni, la somma complessiva di Euro 8.810,00, nelle due voci sopra specificate, oltre interessi legali e rivalutazione nei termini di cui in motivazione.
2) Condanna la convenuta (…) di Frosinone, in persona del suo legale rappresentante, a rifondere le spese di lite che liquida in Euro 274,00 per spese, Euro 4.835,00 , oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, iva e cpa, come per legge, nonché le spese della c.t.u, liquidate con autonomo provvedimento.
Così deciso in Frosinone il 28 giugno 2018.
Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2018.