in tema di responsabilita’ civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’articolo 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarieta’ espresso dall’articolo 2 Cost., sicche’, quanto piu’ la situazione di possibile danno e’ suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto piu’ incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarita’ causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

Per approfondire il tema oggetto della seguente pronuncia si consiglia la lettura del seguente articolo: La responsabilità della p.a. quale proprietaria delle strade

Corte di Cassazione|Sezione 6 3|Civile|Ordinanza|12 marzo 2019| n. 7097

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27942-2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MONZA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3056/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

IL COLLEGIO:

Raccomanda redazione di motivazione in forma semplificata:

PREMESSO

La Corte d’appello di Milano, con sentenza in data 20.7.2016 n. 3056, rigettando l’appello principale proposto da (OMISSIS) ed accogliendo l’appello incidentale del Comune di Monza, in totale riforma della decisione di prime cure che aveva condannato l’ente pubblico – ritenuto responsabile ex articolo 2051 c.c. – a risarcire il danno patito dalla (OMISSIS), caduta procurandosi lesioni a causa di un buca presente sul marciapiede, rigettava la domanda risarcitoria, ritenendo non adeguatamente provato la dinamica del fatto storico (in quanto l’unico teste escusso aveva riferito di aver notato la (OMISSIS) quando era gia’ in terra) e, comunque, ritenendo interrotto il nesso di causalita’ tra la “res” e le conseguenze lesive, dalla condotta negligente della danneggiata la quale non aveva prestato la dovuta attenzione comunemente esigibile ai pedoni, determinando in tal modo l’evento lesivo, pur potendo essere agevolmente evitato il pericolo, costituito dal dislivello presente sul marciapiede, in quanto ampiamente visibile e prevedibile, in considerazione sia dello stato dei luoghi (presenza di illuminazione pubblica), sia della assidua frequentazione del luogo da parte della danneggiata che aveva riferito di conoscere bene che il marciapiede presentava dissesti.

La sentenza di appello, notificata in data 8.9.2016, e’ stata tempestivamente impugnata per cassazione dalla (OMISSIS), con due motivi.

Resiste con controricorso il Comune.

La causa e’ stata ritenuta definibile mediante procedimento in camera di consiglio, in adunanza non partecipata, ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5), e dell’articolo 380 bis c.p.c., essendo formulata proposta di inammissibilita’ del ricorso.

La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex articolo 380 bis c.p.c..

RITENUTO

Con il primo motivo (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) la ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa rilevazione della inammissibilita’ dell’atto di appello incidentale proposto dal Comune di Monza sebbene i motivi di gravame fossero da ritenere aspecifici e “senza alcun collegamento con le circostanze indicate o le argomentazioni esposte nella pronuncia (ndr di primo grado) impugnata”, in violazione dell’articolo 342 c.p.c..

Il motivo e’ inammissibile.

Ribadendo un principio di diritto espresso costantemente da questa Corte, qualora vengano denunciati con il ricorso per cassazione “errores in procedendo” – in relazione ai quali la Corte e’ anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito – si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l’ammissibilita’ del motivo in relazione ai termini in cui e’ stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilita’ diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione puo’ e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012).

Ne segue che il ricorrente, ove censuri la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’inammissibilita’, per difetto di specificita’, di un motivo di appello, ha l’onere di trascrivere il contenuto del mezzo di impugnazione nella misura necessaria ad evidenziarne la genericita’, e non puo’ limitarsi a rinviare all’atto medesimo (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 12664 del 20/07/2012. Con riferimento alla censura della speculare statuizione che dichiara, invece, inammissibile il motivo di gravame per difetto di specificita’: Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 20405 del 20/09/2006; id. Sez. 5 -, Ordinanza n. 22880 del 29/09/2017. Vedi: Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 11738 del 08/06/2016).

Orbene nella esposizione del motivo in esame difetta qualsiasi richiamo ai motivi di gravame incidentale svolti dal Comune, dei quali e’ omessa del tutto la trascrizione, con la conseguenza che, in difetto di una esplicazione comparativa tra il testo della sentenza di prime cure (riportata a pag. 5 e 6 del ricorso) ed il tenore dei motivi di gravame (la cui trascrizione e’ stata del tutto omessa), rimane impedito a questa Corte ogni possibile controllo, alla stregua del contenuto del ricorso, dell’asserito vizio di nullita’ processuale in cui sarebbe incorsa la Corte distrettuale.

Non fornisce alcuna ulteriore delucidazione la memoria illustrativa depositata dalla ricorrente che si limita a ribadire di aver esposto in ricorso ampiamente le ragioni della insufficiente specificita’ dei motivi dell’appello incidentale: ma se puo’ convenirsi con il difensore della ricorrente che il requisito di ammissibilita’ ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non impone necessariamente e sempre la trascrizione integrale dell’atto di impugnazione in relazione al quale si contesta la valutazione di specificita’ dei motivi di gravame compiuta dal Giudice di appello, non pare che tale affermazione possa giustificare il requisito predetto mediante la mera declamazione della aspecificita’ dei motivi dell’atto di impugnazione ex articolo 342 c.p.c., omettendo di fornire alcun elemento descrittivo indispensabile alla definizione del “fatto processuale” (appunto i motivi dell’atto di appello incidentale) oggetto della verifica di legittimita’: la mancata conoscenza dei motivi dell’appello incidentale impedisce a questa Corte ogni controllo della allegazione secondo cui il Comune si sarebbe limitato a riproporre le difese gia’ svolte in primo grado.

Con il secondo motivo si censura la sentenza di appello per violazione degli articoli 2043, 2051, 1227 c.c.; degli articoli 40 e 41 c.p., in relazione all’articolo 360 comma 1, n. 3.

La ricorrente sostiene che la Corte territoriale, nell’escludere il nesso di derivazione tra il pericolo ingenerato dalla res e le conseguenze lesive subite dalla (OMISSIS). non avrebbe fatto corretta applicazione del criterio causale ex articolo 1227 c.c., comma 1, in quanto anche il comportamento disattento dell’utente non sarebbe idoneo ex se ad esonerare l’ente pubblico proprietario della strada dalla responsabilita’ per custodia, nella specie tanto piu’ irrilevante in quanto non si era tenuto conto che la strada presentava vistose sconnessioni, che la luce artificiale era carente, che vi erano zone d’ombre, elementi che impedivano di prevedere la esistenza del pericolo.

Il motivo e’ inammissibile.

Premesso che in tema di responsabilita’ civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’articolo 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarieta’ espresso dall’articolo 2 Cost., sicche’, quanto piu’ la situazione di possibile danno e’ suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto piu’ incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarita’ causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 2481 del 01/02/2018), osserva il Collegio che, a monte della critica rivolta alla valutazione compiuta dai Giudici di appello del comportamento della vittima (secondo cui dall’esame della documentazione fotografica risultava una pavimentazione caratterizzata da modesti dislivelli nella superficie, ampiamente visibili e non costituenti tuttavia ostacoli al percorso pedonale e comunque facilmente superabili con l’attenzione ordinaria esigibile da qualsiasi utente), la ricorrente ha del tutto omesso di censurare la “ratio decidendi” secondo cui difettava la prova dello svolgimento della dinamica del sinistro, nulla essendo stato in grado di riferire l’unico teste escusso che aveva soccorso la (OMISSIS) dopo la caduta, quando era gia’ in terra.

La statuizione sulla mancanza di prova dell'”an” non risulta investita dal motivo di ricorso in esame, con la conseguenza che, qualora la sentenza sia sorretta da una pluralita’ di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (cfr. Corte cass. III sez. 7.11.2005 n. 21490; id. III sez. 11.1.2007 n. 389; id. SS.UU. 20.6.2007 n. 14297; id. SS.UU. 23.12.2009 n. 27210; id. III sez. 12.3.2010 n. 6045; id. Sez. 6 – L, Ord. 3.11.2011 n. 22753; id. SS.UU. 29.3.2013 n. 7931).

Per il resto la critica rivolta alla sentenza si incentra sulla ricerca del grado di maggiore o minore attenzione che la (OMISSIS) avrebbe dovuto osservare in relazione alle condizioni di tempo e di luogo, venendo quindi ad investire, attraverso l’errore di diritto, quello che piu’ propriamente puo’ essere ricondotto ad errore nella ricostruzione della fattispecie concreta secondo il prudente apprezzamento delle risultanze probatorie, errore che, ricadendo nell’accertamento in fatto, e’ sottratto al sindacato di legittimita’ se non nei circoscritti limiti imposti dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nel testo riformato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, conv. in L. n. 134 del 2012, che non risultano peraltro neppure osservati non essendo stato addotti fatti storici decisivi che il Giudice avrebbe omesso di considerare e che se correttamente valutati avrebbero determinato un diverso esito della controversia.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la parte ricorrente va in conseguenza condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1 comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.