in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex articolo 2051 c.c. e’ sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, rapporto che postula l’effettivo potere sulla cosa, e cioe’ la disponibilita’ giuridica e materiale della stessa che comporti il potere-dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. Pertanto, la locazione di immobile, la quale determina in linea di principio il trasferimento al conduttore della disponibilita’ della cosa locata e delle sue pertinenze, comporta l’obbligo di custodia del bene locato in capo al conduttore stesso, dal quale discende altresi’ la responsabilita’ a suo carico, rimanendo, invece, in capo al proprietario la responsabilita’ dei danni arrecati a terzi dalla strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, delle quali conserva la disponibilita’ giuridica, e, quindi, la custodia.

 

Per approfondire il tema oggetto della seguente pronuncia si consiglia la lettura del seguente articolo: La responsabilità della p.a. quale proprietaria delle strade

Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 13 settembre 2018, n. 22324

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14420-2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 3347/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/05/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi ed illustrato anche da successiva memoria, avverso la sentenza 25-5-2016 con la quale la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma 7-12-2010, lo aveva condannato, in solido con (OMISSIS), a pagare la somma di Euro 3.438,06, oltre interessi, in favore di (OMISSIS) ed (OMISSIS); in particolare la Corte territoriale aveva affermato che, come evidenziato dall’espletata CTU, le operazioni di aratura del terreno sovrastante, di proprieta’ del (OMISSIS), poste in essere dall’affittuario (OMISSIS), erano state la causa principale del crollo nel 1996 del muro posto al confine tra le proprieta’ delle parti; crollo che aveva provocato ingenti danni a (OMISSIS) ed (OMISSIS), proprietari del terreno confinante; di conseguenza, la Corte aveva affermato la concorrente responsabilita’ da custodia – ex articolo 2051 c.c. – sia del (OMISSIS), che, quale affittuario del fondo, ne aveva la materiale disponibilita’, sia del (OMISSIS), che, quale proprietario, conservava il potere di vigilanza sul bene.

(OMISSIS) resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, affidato a due motivi, cui resiste il (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

Inammissibili sono il primo ed il secondo motivo di ricorso incidentale (da esaminare con priorita’ per ragioni di ordine logico), con i quali si denunzia – ex articolo 360 c.p.c., n. 5 – “omesso esame della documentazione circa i fatti decisi del giudizio ed errata motivazione dei giudici d’appello” (il primo) e “insufficiente motivazione in merito alla corresponsabilita’ in solido con il proprietario” (il secondo), in quanto entrambi non in linea con la nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, ratione temporis applicabile, che richiede l’espressa indicazione da parte del ricorrente del fatto (fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”) la cui valutazione sarebbe stata omessa dal Giudice d’appello (conf. Cass. Cass. 8053/2014; Cass. 21152/2014); fatto omesso non indicato nel caso di specie, ove (come detto) ci si lamenta di una mancata considerazione di documentazione e di una insufficiente motivazione.

Con il primo motivo di ricorso principale (OMISSIS), denunziando violazione ed erronea applicazione dell’articolo 2055 c.c., con riferimento agli articoli 1587 e 2051 c.c., si duole che la Corte d’Appello lo abbia condannato in solido con il (OMISSIS); al riguardo sostiene che il presupposto della condanna in solido ex articolo 2051 cc e’ la disponibilita’ del bene (o comunque il controllo dello stesso) da parte del proprietario; nel caso di specie, invece, trattandosi di affitto di un terreno, il proprietario non poteva esercitare un potere di controllo sull’attivita’ (nella specie: aratura) esercitata dal conduttore.

Il motivo e’ manifestamente fondato.

Come gia’ precisato da questa S.C., invero, in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilita’ della responsabilita’ ex articolo 2051 c.c. e’ sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, rapporto che postula l’effettivo potere sulla cosa, e cioe’ la disponibilita’ giuridica e materiale della stessa che comporti il potere-dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. Pertanto, la locazione di immobile, la quale determina in linea di principio il trasferimento al conduttore della disponibilita’ della cosa locata e delle sue pertinenze, comporta l’obbligo di custodia del bene locato in capo al conduttore stesso, dal quale discende altresi’ la responsabilita’ a suo carico, rimanendo, invece, in capo al proprietario la responsabilita’ dei danni arrecati a terzi dalla strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, delle quali conserva la disponibilita’ giuridica, e, quindi, la custodia (conf. Cass. 2422/2004); nel caso di specie, pertanto, ove e’ stato accertato in fatto che il danno non e’ derivato dalle strutture murarie ma e’ stato determinato dalla scorretta aratura posta in essere dal conduttore, nessuna responsabilita’ poteva essere ascritta al proprietario, che non aveva il potere-dovere di intervenire sulle modalita’ dell’aratura posta in essere dal conduttore.

L’accoglimento del motivo comporta l’assorbimento del secondo, con il quale si denunzia un vizio motivazionale.

In conclusione, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso principale, con assorbimento del secondo; va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; di conseguenza va cassata, in relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito ex articolo 384 c.p.c., comma 2, va rigettata la domanda proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), con conferma invece della condanna disposta dalla Corte territoriale nei confronti del solo (OMISSIS).

In considerazione delle alterne vicende processuali, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di merito.

Le spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, poiche’ il ricorso incidentale e’ stato presentato successivamente al 30-12013 ed e’ stato dichiarato inammissibile, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale; assorbito il secondo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa, in relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza, e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS); condanna (OMISSIS) al pagamento, in favore di (OMISSIS), delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano in Euro 2.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.