Per la configurabilita’ del possesso “ad usucapionem”, e’ necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” (“ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n. 11000, Cass. n. 18392/2006, Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualita’ e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto.

 

Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 15 giugno 2018, n. 15916

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11683-2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1236/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/03/2018 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

FATTO E DIRITTO

(OMISSIS) propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro (OMISSIS) e (OMISSIS), che non resistono con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma 24.2.2017, che ha accolto l’appello delle controparti, rigettato la domanda di acquisto per usucapione della servitu’ di passaggio sullo stradello posto sul fondo particolo (OMISSIS), f. (OMISSIS), accolto la domanda di negatoria servitutis, dichiarando l’insussistenza del diritto di servitu’ del (OMISSIS).

La Corte di appello non ha condiviso le valutazioni del primo giudice rilevando l’evidente contrasto tra le deposizioni testimoniali, la genericita’ delle asserzioni dell’attore (OMISSIS) fin dall’atto introduttivo e la mancata indicazione di capitoli precisi e circostanziati.

Il ricorrente denunzia 1) violazione dell’articolo 116 c.p.c., comma 1, dell’articolo 1158 e ss. c.c.; 2) violazione degli articoli 1144, 1158 e ss. c.c. 3) violazione dell’articolo 163 c.p.c., comma 3 sulla presunta genericita’ dell’atto introduttivo; 4) violazione degli articoli 1146 e 1158 c.c., articolo 183 c.p.c.; 5) violazione dell’articolo 244 c.p.c. in riferimento all’articolo 184 c.p.c. ed all’articolo 1158 c.c 6) la errata condanna alle spese.

Come proposto dal relatore il ricorso e’ manifestamente infondato trattandosi di valutazione delle prove in tema di usucapione.

Il collegio condivide la richiesta.

Le censure, generiche e promiscue, ripropongono questioni gia’ oggetto di esame sulle quali la sentenza ha dato sufficiente risposta ed invocano una rivalutazione del materiale probatorio inammissibile in questa sede.

Per la configurabilita’ del possesso “ad usucapionem”, e’ necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” (“ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n. 11000, Cass. n. 18392/2006, Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualita’ e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014, Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).

Non e’ denunciabile, in sede di legittimita’, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validita’ degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione, ove, come nel caso, sia congruamente logica e giuridicamente corretta (Cass. n. 356/2017).

Il sindacato di legittimita’ sulla motivazione presuppone una violazione dell’articolo 132 c.p.c., ipotesi rinvenibile quando la sentenza e’ del tutto priva di motivazione, non consente di individuare l’iter logico seguito nella decisione, con evidente violazione delle norme sui requisiti minimi della decisione.

La domanda di usucapione e’ stata correttamente respinta per la mancata prova degli elementi necessari al suo accoglimento ed il ricorso non offre elementi per la riforma della sentenza.

In particolare, di contro e nell’ordine, rispetto ai motivi proposti va osservato che la Corte di appello ha valutato le prove, ha esaminato l’esercizio del possesso ed ha statuito sull’eccessiva vaghezza delle deduzioni.

Quanto al secondo motivo, non attinge la ratio decidendi sulla circostanza che e’ mancata la prova che durante gli anni di intermezzo ed abbandono tra padre e figli, tutti impiegati a Roma, qualcuno abbia posseduto con continuita’.

La contestata genericita’ della citazione, di cui al terzo motivo, col rilievo che se c’era nullita’ doveva essere dato termine per integrare, non coglie la ratio decidendi.

Il difetto di specificita’ non attingeva la ipotesi di nullita’ dell’atto introduttivo, ma rendeva la domanda intrinsecamente vaga e bisognevole di specificazioni probatorie estrinseche maggiori, che sono mancate.

Il quarto motivo trascura che la sentenza ha escluso una prova adeguata, valutazione che non puo’ essere sindacata in questa sede.

Il quinto motivo comporta una richiesta di riesame delle prove ma non vi e’ omesso esame, per cui la censura e’ inammissibile (Cass. 8053/2014).

In relazione al sesto motivo parte ricorrente avrebbe dovuto dire quando aveva dedotto il reddito dominicale con la produzione del certificato catastale, assolvendo all’onere di specificita’ (Cass. n. 10810/2015).

Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso,dando atto dell’esistenza dei presupposti ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

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Avv. Umberto Davide

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