Pur volendo attribuire alla nozione di conflitto di interessi ampio significato ai sensi del vigente art. 24 del codice deontologico, il conflitto di interessi postula necessariamente che l’avvocato si ponga in contrapposizione processuale con il proprio assistito, in assenza di consenso da parte di quest’ultimo, poiché il conflitto si evidenzia in tutti quei casi in cui, per qualsiasi ragione, ci si ponga processualmente in antitesi con il patrocinato.

Corte d’Appello|Brescia|Sezione 2|Civile|Sentenza|22 maggio 2024| n. 536

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d’Appello di Brescia, sezione seconda civile, composta da: dott.ssa (…) dott.ssa (…) dott. (…) ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. (…)/2021 R.G. posta in decisione all’udienza collegiale del 07/02/2024, promossa

DA (…) (C.F. (…)), (…) (C.F. (…)), rappresentati e difesi dall’avv. (…) del foro di (…) in forza di procure allegate alla comparsa di nuovo difensore del 29.01.2024 e (…) (C.F. (…)), rappresentato e difeso dall’avv. (…) del (…)

Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie foro di (…) come da mandato rilasciato in calce alla citazione di primo grado; APPELLANTE

CONTRO

(…) (C.F. (…)), rappresentata e difesa dall’avv. (…) del foro di bari in forza di delega rilasciata in calce alla comparsa di primo grado; APPELLATA

NONCHÉ’ CONTRO

(…) S.R.L. (C.F. (…)), con sede in (…) rappresentata e difesa dall’avv. (…) del foro di (…) ed elettivamente domiciliata (…)come da procura rilasciata in primo grado; APPELLATA

In punto: Appello alla sentenza N. (…)/2021 emessa dal Tribunale di (…) pubblicata in data (…).

CONCLUSIONI

Per parte appellante: In via principale e nel merito: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa al presente proposto appello e con richiamo a tutte le difese svolte in primo grado di giudizio e, per l’effetto, in riforma della Sentenza n. (…)/21, R.G. (…)/16 emessa dal Tribunale di (…) del 06.09.2021 Giudice Dott.ssa (…) e depositata in pari data ed accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Voglia l'(…)mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare In via principale e nel merito: previo accertamento dell’attività edile posta in atto dalla convenuta principale, (…) nella sua qualità di committente e responsabile, nel proprio immobile sito in (…) via (…) 3 scala C) primo piano e sovrastante quello di (…) odierna attrice, per come narrato in premessa all’atto di citazione, e previo accertamento delle conseguenti immissioni protratte nel tempo oltre i limiti della normale tollerabilità, come narrato in premessa all’atto introduttivo il giudizio, condannare al risarcimento del conseguente danno morale e/o patrimoniale subito da (…) e (…) di (…), la (…) (…) di (…), della somma che si quantificherà in corso di causa e/o di quella ritenuta equa e di giustizia da parte di codesto Tribunale adito e, comunque, non inferiore all’importo di (…) 46.000,00, così come da utili indicazioni fornite con sentenza del Tribunale di Milano, sicuramente conosciuta ed oltre modo indicata in atti, il quale ha emesso decisione in paritaria situazione posta al vaglio di quest’ultimo.

Previo accertamento del tempo necessariamente impiegato dall’attore (…) al fine di sottrarre i (…) e (…) dalle protratte nel tempo insopportabili e dannose immissioni sonore oltre il normale limite della sopportabilità e tollerabilità, come in narrativa, tempo sottratto alla propria attività e durante le normali ore di lavoro, condannare conseguentemente la convenuta (…) di (…), al pagamento nei confronti dell’attore (…) della somma che si quantificherà in corso di causa e/o di quella ritenuta equa e di giustizia da codesto (…)mo Tribunale adito.

In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre ed instare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 210 c.p.c. si chiede sin d’ora che codesto Tribunale, voglia ordinare a (…) s.r.l. di (…), odierna terza chiamata, di fornire agli atti del giudizio i nominativi e relativi dati di residenza degli operai che hanno prestato attività lavorativa nell’immobile della convenuta principale e nel periodo in oggetto, al fine di poterli chiamare a testi, sulle circostanze dedotte in premessa al presente atto e precedute dalla locuzione “vero che”.

In ogni caso: (…) ed onorari di causa interamente rifusi, conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.

In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre Iva e c.p.a. come per legge relativi di entrambi i gradi di giudizio.

Per parte appellata (…) Voglia la Corte d’Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: In via preliminare e in rito: accertare e dichiarare la inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. dell’art. 342 c.p.c. per difetto del profilo censorio e di causalità; In via principale: rigettare in quanto inammissibili e infondati tutti i motivi di appello proposti da (…) e (…) confermando la sentenza n. (…)/21, R.G. (…)/16, emessa dal Tribunale di (…) in data (…) – Giudice dott.ssa (…) – depositata in data (…), oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute per lite temeraria in quella misura che sarà ritenuta equa di giustizia; In ogni caso: con vittoria dei compensi professionali del presente grado di giudizio, l’I.V.A., il C.P.A., il 15% per spese generali, come per legge, e il costo del contributo unificato versato per la chiamata in causa del terzo in primo grado.

In via gradata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell’interposto appello, anche parziale, voglia la Corte d’Appello adita dichiarare la società (…) s.r.l. (C.F. e P.IVA (…), (…)419126) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede (…)/B, tenuta a manlevare integralmente parte appellata da qualsiasi forma di risarcimento dovuta in favore degli appellanti, oltre che a titolo di rifusione dei compensi professionali; In ogni caso: con vittoria dei compensi professionali del presente grado di giudizio, l’I.V.A., il C.P.A., il 15% per spese generali, come per legge, e il costo del contributo unificato versato per la chiamata in causa del terzo in primo grado.

Per la appellata (…) In via preliminare: accertare e dichiarare che l’appello proposto risulta inammissibile in ragione di quanto previsto ex art. 342, nn. 2 e 3 c.p.c., per essere l’interposto gravame del tutto privo di idonee motivazioni attraverso le quali possa cogliersi quale sia il senso della critica mossa dagli attori al provvedimento gravato onde confutarne in modo analitico e debitamente argomentato le ragioni, le quali, di contro, sono state invece con puntualità addotte dalla Giudice prime cure a sostegno della sentenza resa; in ogni caso, dichiarare lo stesso meritevole di rigetto, perché destituito di fondamento in fatto ed in diritto per le ragioni esposte con propria comparsa da questa parte processuale; In via principale e di merito: rigettare, in quanto inammissibili e infondati, per le argomentazioni spiegate dalla presente parte processuale con propria comparsa costitutiva, tutti i motivi di impugnazione proposti dagli appellanti e, per tale ragione, confermare integralmente la sentenza n. (…)/21, rep. (…)/21, emessa nell’ambito del procedimento n. (…)/16, R.G. Tribunale di (…) con cui gli allora attori venivano condannati, in via solidale, alla rifusione delle spese di lite in favore della terza chiamata (…) s.r.l.; altresì, accertare, dichiarare e di conseguenza condannare le odierne parti appellanti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 96 c.p.c., essendo lo spiegato gravame frutto di contegno processuale scientemente informato, con colpa grave o comunque con malafede, ad agire in appello noncuranti delle emergenze istruttorie del primo grado di giudizio, disattendendo così, volutamente ed a soli fini dilatori, il chiaro percorso logico argomentativo sotteso al provvedimento emesso dalla giudicante prime cure sulla scorta di approfondito vaglio in sede di giudizio, talché, la sentenza risulta immotivatamente gravata in evidente assenza di fondate ragioni, in fatto e in diritto, atte a sostenere con argomentazioni giuridicamente rilevanti l’interposto appello.

In ogni caso: con vittoria dei compensi professionali del presente grado di giudizio, I.V.A., C.P.A. e 15% per spese generali come per legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data (…), (…) e (…) convenivano in giudizio (…) esponendo che: – che (…) è proprietaria di un immobile nell’edificio condominiale di (…) via (…) 3 sito al piano rialzato, ubicato esattamente sotto l’unità acquistata da (…) nel mese di ottobre 2015; – che la convenuta aveva da subito dato corso ad interventi di manutenzione, materialmente iniziati in data (…), e dal primo giorno detti lavori si erano rivelati di importanza e di tale entità da creare forti disagi ed immissioni di rumore insopportabili; – che i lavori avevano inizio alle ore 7 del mattino e per oltre due mesi e mezzo gli operai avevano usato martelli pneumatici; – che sin dal 20 novembre 2015 l’avv. (…) aveva rappresentato l’insostenibilità della situazione, ma la società appaltatrice non aveva replicato, sicché l’avvocato era stato costretto a portare gli anziani genitori presso il suo studio professionale per qualche ora al giorno al fine di sottrarli alle moleste immissioni sonore; – che, proprio in ragione della condotta ascrivibile alla convenuta, (…) e (…) avevano subito una lesione alla salute mentre l’avvocato si era trovato costretto a limitare il proprio lavoro proprio per la necessità di portare i genitori nel proprio studio professionale per sottrarli ai devastanti rumori dati dall’uso dei pneumatici, da cui la richiesta di danno in importo non inferiore ad Euro 46.000.

La convenuta (…) resisteva ed allegava: – che in data (…) aveva acquistato un immobile sito in (…) alla via (…) n. 3 ubicato al primo piano, sovrastante a quello di proprietà degli attori in cui dimorava il figlio (…) – che, avendo deciso di dar corso a lavori di ristrutturazione, aveva incaricato un architetto per la progettazione e la direzione dei lavori, nonché (…) s.r.l. con sede in (…) per l’esecuzione delle opere, la quale si era impegnata a tenerla indenne da qualsiasi forma di responsabilità verso terzi; – che i lavori erano iniziati in forza di (…) n. (…) del 18.11.2015 e durati qualche mese; – che nessuna anomalia si era verificata nel cantiere e, in ogni caso, alla deducente non poteva essere mossa alcuna accusa in ordine alle modalità esecutive dell’intervento edile; – che era incomprensibile l’atteggiamento degli attori che sin dall’inizio dei lavori avevano assunto atteggiamenti di astio e, in occasione di plurimi sopralluoghi, non erano stati riscontrati i danni lamentati da parte attrice, nonostante le plurime segnalazioni di controparte all’ufficio (…) di (…) ai (…) del (…) alla (…) di (…) ai (…) tuttavia, nessuna autorità aveva mai interrotto l’esecuzione delle opere.

Chiedeva la chiamata in giudizio di (…) s.r.l. per essere da questa manlevata in ipotesi di condanna. (…) s.r.l. si costituiva e resisteva; premesso di essere in possesso di ogni titolo abilitativo, di aver apposto in loco il cartello attestante l’inizio dei lavori di manutenzione straordinaria ed indicante il nominativo del progettista e del direttore dei lavori arch. (…) allegava che già due giorni dopo l’inizio dei lavori l’avv. (…) aveva lamentato l’esistenza di danni all’unità dei propri genitori; che il sopralluogo in realtà non aveva evidenziato alcuna anomalia, tanto che nessun accertamento tecnico preventivo era stato intrapreso; che nessuna prova era stata data in ordine ai patiti danni morali per immissioni rumorose, attesa l’assenza di qualsivoglia certificazione medica.

Istruita la lite con numerosi testi, il Tribunale adito, disattesa un’eccezione preliminare sulla validità del mandato rilasciato all’avv. (…) da (…) s.r.l. per essere il coniuge di (…) rigettava le domande di parte attrice, con condanna alle spese di lite, argomentando che dalle deposizioni dei testi non era emersa l’intollerabilità delle immissioni rumorose dall’appartamento di (…) pur dando atto dell’esistenza degli ordinari rumori connessi con un’attività di manutenzione straordinaria. (…) e (…) proponevano appello a cui resistevano (…) e (…) s.r.l.

La causa era rinviata all’udienza del 7.02.2024 per la precisazione delle conclusioni e quindi rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice non ha accolto l’eccezione di conflitto di interessi sollevata in primo grado in quanto l’avv. (…) procuratore della terza chiamata (…) s.r.l., è marito e convivente di (…) portatrice di interessi confliggenti con quelli della società patrocinata. Allega che il difensore dell’originaria convenuta e quello della terza chiamata condividono lo studio in (…) via (…) n. 86 e tanto avrebbe dovuto indurre il giudicante a dichiarare nulla ed inesistente la difesa posta in essere dall’avv. (…) e trasmettere gli atti ai competenti (…) Con il secondo motivo parte appellante censura la sentenza nella parte in cui è stata disattesa la loro domanda risarcitoria per malgoverno delle istanze istruttorie. Allega che i vari testi avevano dato conto delle immissioni di rumore determinate dai lavori che si erano protratti sino al mese di marzo 2016 e il giudice non aveva dato il giusto valore ai files sonori, la cui valenza non era mai stata disconosciuta.

Il primo motivo è infondato.

Pur volendo attribuire alla nozione di conflitto di interessi ampio significato ai sensi del vigente art. 24 del codice deontologico, il conflitto di interessi postula necessariamente che l’avvocato si ponga in contrapposizione processuale con il proprio assistito, in assenza di consenso da parte di quest’ultimo, poiché il conflitto si evidenzia in tutti quei casi in cui, per qualsiasi ragione, ci si ponga processualmente in antitesi con il patrocinato (cfr. Cass. sezioni unite 12.03.2021 n. 7030).

Nel caso concreto, l’avv. (…) non ha alcuna posizione processuale di contrasto con la società rappresentata in giudizio, né, a parere di questa Corte, esiste conflitto di interessi con la posizione della convenuta principale (…) sua coniuge e convivente. Infatti, l’originaria convenuta nella sua comparsa si è limitata a rappresentare l’infondatezza della domanda attorea e, in ipotesi di accoglimento delle pretese avversarie, ha chiesto di essere manlevata dalla società a cui aveva affidato le opere in virtù di espressa previsione contrattuale e per il fatto che, normalmente, fatta salva l’ipotesi del nudus minister o di culpa in eligendo, il committente non risponde per i danni cagionati ai terzi in quanto l’appaltatore è soggetto che gode di propria autonomia gestionale.

La società (…) s.r.l. a sua volta ha contestato il merito della pretesa attorea, allineandosi in tal modo alla difesa della sua chiamante, ma non ha confutato le ragioni della sua chiamata in giudizio o la propria responsabilità in ipotesi di condanna della committente. Non esiste pertanto alcun contrasto di interessi – anzi a bene vedere esiste una piena convergenza di interessi tra chiamante e chiamata – e dunque neppure deve sorprendere che la convenuta e la società appaltatrice siano stati difesi da due professionisti dello stesso studio professionale.

Il secondo motivo di appello è manifestamente infondato. (…) che (…) dopo aver acquistato l’immobile in (…) in data (…), abbia in seguito perfezionato un contratto di appalto con (…) s.r.l. per eseguire lavori di ristrutturazione straordinaria nel bene appena acquistato, opere durate all’incirca sino al marzo 2016 con comunicazione di fine lavori al 19.07.2016.

Come correttamente argomentato dal primo giudice, è pacifico e notorio che lavori di manutenzione straordinaria in un edificio condominiale determinino immissioni rumorose negli altri appartamenti, in particolare ai corrispondenti piani inferiore e superiore, ma occorre verificare se, nel caso concreto, si siano verificate immissioni, per durata ed intensità, tali da eccedere la normale tollerabilità parametrata sulla reattività dell’uomo medio e al quesito deve essere data risposta negativa. (…) teste di parte attrice e progettista e direttore dei lavori nominato dall’originaria convenuta, riferiva che i lavori di manutenzione straordinaria erano consistiti nell’abbattimento di una limitata porzione di tavolati interni, nell’integrale rifacimento dei bagni di circa 5 mq., incluso il pavimento, mentre nel resto dell’appartamento la ceramica era stata sovrapposta a quella esistente; aggiungeva che da subito l’avv. (…) si era lamentato dei rumori e dell’esistenza di danni materiali, che non erano giunte lamentele di altri condomini e che mai gli era stato consentito parlare con (…) e con (…) di condomino (…) riferiva che erano giunte segnalazioni da parte dell’avvocato e di altri condomini per il rumore eccessivo e di aver quindi incaricato il geom. Monti di fare verifiche, il quale tuttavia non aveva mai fornito gli elementi sufficienti per far inserire la questione nell’ordine del giorno e che anzi il geom. Monti gli aveva comunicato che si trattava di una normale ristrutturazione dell’appartamento condotta in modo corretto, senza la presenza di fessurazioni negli altri fondi e che, con tutta probabilità, non erano state impiegate attrezzature speciali, ad es. compressore, altrimenti il geom.

Monti avrebbe riferito della circostanza.

Il teste (…) agente della (…) locale di (…) riferiva di una chiamata da parte di (…) per la verifica del rispetto degli orari di lavoro e che, giunto sul posto, gli operai stavano ultimando i lavori di pavimentazione; analogamente il teste (…) altro agente, riferiva che nel momento del sopralluogo non vi erano rumori di disturbo.

La teste (…) impiegata dello studio dell’avvocato (…) riferiva che nel corso di esecuzione dei lavori i genitori dell’avvocato erano soliti venire in studio in quanto nella loro casa c’erano rumori insopportabili; il teste (…) confermava di aver spedito delle email e su incarico dell’avvocato e si era seduto nel parco, di fronte al condominio, al freddo, per ascoltare i rumori, ma di aver udito dei normalissimi rumori di cantiere riferendo la circostanza all’avvocato.

Il teste (…) tecnico comunale, narrava che l’avvocato aveva segnalato strani scricchiolii nel suo appartamento cagionati dai lavori, ma aggiungeva che in occasione dei sopralluoghi erano stati riscontrati rumori assolutamente in linea con quelli di un cantiere, ossia il normale suono di un trapano quando fora le superfici.

Il teste (…) condominio, negava di aver sentito rumori in quanto il suo appartamento, sebbene al primo piano, è ubicato su altro lato; la condomina (…) confermava l’esistenza dei rumori e delle registrazioni che erano state effettuate; il teste (…) procedeva alla puntuale descrizione dei lavori (ossia la demolizione di due o tre tavolati) e che le attività rumorose di solito erano concentrate nella mattinata, mentre dopo i materiali venivano asportati; a domanda, specificava che le lamentele erano giunte subito, prima ancora di prendere in mano il martello.

Alla luce di questo quadro probatorio, si evince con estrema chiarezza che i lavori eseguiti nell’appartamento di (…) sono stati di entità contenuta, eseguiti con i tradizionali strumenti di lavoro, senza uso di martello pneumatico, e durati di fatto pochi mesi.

I testi effettivamente in posizione di sicura imparzialità nulla di utile hanno segnalato, se non la presenza di normali rumori derivanti da un’attività di cantiere, e pure il teste (…) nonostante l’incarico ricevuto dall’attore che di fatto teneva le fila di questa doglianza, appositamente appostato nel parco antistante ha espressamente dichiarato di “normalissimi” rumori di cantiere, normalità che si evince anche dall’ascolto degli audio allegati al fascicolo.

Nessun danno materiale è stato arrecato all’appartamento attoreo da cui si possa desumere anche induttivamente l’intensità dei rumori – ed anzi danni materiali sono stati espressamente esclusi – non esiste alcun accertamento strumentale sulle immissioni e non è stata allegata alcuna certificazione medica, sicché, a fronte di un siffatto vuoto probatorio, il rigetto della domanda risarcitoria era imposto.

Infatti, il danno non patrimoniale subito in conseguenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione del diritto (nella specie, quello al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione ed alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane) ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi è copertura normativa. Ne consegue che il danneggiato che ne chieda il risarcimento è tenuto a provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalere anche di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base però di elementi indiziari diversi dal fatto in sé dell’esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità (cfr. Cass. 18.07.2019 n. 19434).

Ne consegue che la parte lesa deve in primo luogo dimostrare il fatto illecito altrui, ossia le immissioni eccedenti i limiti della normale tollerabilità per una persona di media sensibilità (e nel caso concreto l’eccessiva sensibilità al rumore può ragionevolmente essere dipesa dall’età di (…) e di (…) nati rispettivamente nel 1926 e nel 1928) e poi che da detto fatto è derivato un danno alla salute e/o al normale svolgimento della vita familiare ed anche questi eventi, da cui poter ricavare in via presuntiva il danno, sono rimasti sforniti di dimostrazione.

In conclusione, il gravame va disatteso e gli appellanti in solido vanno condannati alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come in dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione della condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c.

Infatti, da un lato i motivi di gravame sono articolati in modo piuttosto generico e non si confrontano adeguatamente con l’articolata motivazione del Tribunale e pertanto, è ravvisabile l’ipotesi dell’abuso del processo tutte le volte in cui la parte impugnante insista colpevolmente in tesi giuridiche già reputate infondate dal primo giudice e la cui inconsistenza giuridica appaia ictu oculi rilevabile con un minimo di diligenza. Pertanto, se da un lato correttamente il Tribunale ha escluso l’applicazione dell’art. 96 c.p.c. nel primo grado in quanto la prospettiva attorea si era rivelata infondata in ragione del materiale probatorio raccolto, ma non era temeraria in sé, nel grado di appello la grande quantità di elementi probatori di segno contrario alla tesi risarcitoria ricavabile dalle deposizioni testimoniali avrebbe dovuto indurre la parte ad evitare di proporre un appello palesemente infondato.

Ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di (…) seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da (…) da (…) e da (…) avverso la sentenza n. (…)/2021 emessa dal Tribunale di (…) in data (…), così provvede: – Rigetta l’appello – condanna gli appellanti in solido a rifondere alle parti appellate le spese del presente grado che liquida, per ciascuna parte costituita, in complessivi Euro 6.946 per compenso (di cui Euro 2.058 per la fase di studio della controversia, Euro 1.148 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 3.470 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge; – condanna gli appellanti in solido a rifondere alle parti appellate il danno ex art. 96 comma 3 c.p.c. liquidato per ciascuna parte appellata costituita in Euro 2.000; – dà atto che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.