nel caso in cui tra due o piu’ parti sussista conflitto di interessi – attuale ovvero virtuale, nel senso che appaia potenzialmente insisto nel rapporto tra le medesime, i cui interessi risultino, in astratto, suscettibili di contrapposizione – e’ inammissibile la loro costituzione in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore, al quale sia stato conferito mandato con un unico atto, e cio’ anche in ipotesi di simultaneus processus, dato che il difensore non puo’ svolgere contemporaneamente attivita’ difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, essendo siffatta violazione rilevabile di ufficio, anche in sede di appello, in quanto investe il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio. Peraltro, il carattere dell’attualita’ del conflitto puo’ anche venire meno, ma a detto fine e’ necessario che dalle risultanze processuali emerga che la contrapposizione di interessi e’ stata effettivamente superata, come accade nel caso in cui una delle parti abbia rinunciato alle proprie pretese, in conflitto con quelle vantate dalla parte rappresentata dallo stesso difensore.

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 5 ottobre 2018, n. 24516

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1210/2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso o studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 633/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 19/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/04/2018 dal Consigliere ELISA PICARONI.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza depositata in data 19 settembre 2013 e notificata in data 1 ottobre 2013, ha accolto l’appello principale proposto da (OMISSIS) e rigettato l’appello incidentale proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Lecce n. 2039 del 2008.

1.1. Nel 1996 da (OMISSIS), figlia di (OMISSIS), deceduto ab intestato, convenne in giudizio (OMISSIS), coniuge superstite del de cuius, e (OMISSIS), figlia naturale riconosciuta del predetto, per lo scioglimento della comunione ereditaria, e l’attribuzione dei beni relitti nella misura di 1/3. Le convenute, costituite con unica difesa, rappresentarono che l’asse ereditario non comprendeva il complesso condominiale in localita’ (OMISSIS), in quanto di proprieta’ esclusiva della sig.ra (OMISSIS) e formularono ulteriori richieste relative alla determinazione della quota spettante all’attrice e al rimborso delle spese di custodia e manutenzione di alcuni cespiti.

1.2. In data 28 settembre 2000 il difensore delle convenute rinuncio’ al mandato per il potenziale conflitto di interessi tra le stesse parti, e in data 23 maggio 2002 si costitui’ nuovo difensore di (OMISSIS).

1.3. Il Tribunale, con pronuncia non definitiva, dichiaro’ l’inefficacia dell’atto 6 ottobre 1982 per Notar (OMISSIS) con il quale il de cuius aveva ceduto alla coniuge (OMISSIS) il suolo sito in localita’ (OMISSIS), con l’effetto di ricomprendere nel patrimonio relitto il complesso immobilitare ivi costruito, ordino’ lo scioglimento della comunione ereditaria con attribuzione dei beni relitti nella misura di 1/3 per ciascuna erede, dispose la prosecuzione del giudizio per la formazione del progetto divisionale.

2. La Corte d’appello, adita in via principale da (OMISSIS) e in via incidentale da (OMISSIS), ha escluso la lesione del diritto di difesa lamentato dall’appellante incidentale e accolto il gravame principale, ritenendo, per u verso, che il Tribunale fosse incorso in ultrapetizione nel disporre la divisione dell’intero complesso immobiliare sito in localita’ (OMISSIS) e, per altro verso, che non fosse stata raggiunta la simulazione dell’atto di compravendita in data 6 ottobre 1982.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso principale (OMISSIS), sulla base di due motivi. Resiste con controricorso (OMISSIS) e propone ricorso incidentale, affidato a due motivi. Resiste con controricorso (OMISSIS). Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si da’ atto che dalla documentazione depositata in data 20 aprile 2018 da (OMISSIS), qualificatasi erede della controricorrente (OMISSIS), emerge che quest’ultima e’ deceduta in data (OMISSIS), che il suo avvocato, (OMISSIS), e’ deceduto in data (OMISSIS).

La documentazione depositata, attestando il

conferimento di mandato a nuovo difensore, dimostra che l’erede e’ a conoscenza dell’avvenuto decesso dell’originario difensore, e questo e’ sufficiente a ritenere garantito il diritto di difesa nel giudizio di cassazione (Cass. Sez. U. 13/01/2006, n. 477; piu’ di recente, ex plurimis, Cass. 14/03/2016, n. 4960).

1.1. Per il resto si e’ al cospetto di intervento irrituale dell’erede, in quanto il deposito della memoria non puo’ valere come atto di intervento, anche a prescindere dalla tardivita’.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il soggetto che intenda proseguire il procedimento di cassazione, quale successore a titolo universale di una delle parti gia’ costituite, deve allegare e documentare, tramite le produzioni consentite dall’articolo 372 c.p.c., tale sua qualita’, attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, sia partecipato alla controparte – per assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria – mediante notificazione, non essendone, invece, sufficiente il semplice deposito nella cancelleria della Corte, come invece avviene per le memorie di cui all’articolo 378 c.p.c. (e anche, necessariamente, ex articolo 380-bis.1) poiche’ l’attivita’ illustrativa che si compie con queste ultime e’ priva di carattere innovativo (ex plurimis, Cass. Sez. U. 22/04/2013, n. 9692).

2. Il ricorso principale e’ fondato.

3. Con il primo motivo (OMISSIS) denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 83, 101 c.p.c., dei principi generali in materia di rappresentanza processuale, con riferimento agli articoli 24 e 111 Cost. e conseguente nullita’ della sentenza. Si lamenta che il conflitto di interesse tra la posizione della ricorrente e quella di (OMISSIS), che erano state assistite nella prima parte del giudizio di primo grado da un unico difensore, aveva determinato la lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, e che le argomentazioni utilizzate dalla Corte d’appello per rigettare l’appello incidentale erano erronee.

3.1. La doglianza e’ fondata.

3.2. Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, l’unicita’ di difesa delle parti convenute (OMISSIS) e (OMISSIS) – rispettivamente coniuge superstite e figlia naturale riconosciuta del de cuius (OMISSIS) – in conflitto di interessi rispetto alla questione della consistenza dell’asse ereditario oggetto di divisione, ha determinato la lesione del diritto di difesa della odierna ricorrente. Costei, infatti, non ha potuto formulare domanda riconvenzionale entro il termine di decadenza previsto dall’articolo 167 c.p.c., termine che anche nel testo applicabile ratione temporis coincideva con il termine di deposito della comparsa di risposta. E’ pacifico, infatti, che il difensore comune rinuncio’ al mandato per il potenziale conflitto di interessi tra le due assistite qualche anno dopo l’inizio del giudizio, e che la convenuta (OMISSIS) non fu rimessa in termini.

3.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui tra due o piu’ parti sussista conflitto di interessi – attuale ovvero virtuale, nel senso che appaia potenzialmente insisto nel rapporto tra le medesime, i cui interessi risultino, in astratto, suscettibili di contrapposizione – e’ inammissibile la loro costituzione in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore, al quale sia stato conferito mandato con un unico atto, e cio’ anche in ipotesi di simultaneus processus, dato che il difensore non puo’ svolgere contemporaneamente attivita’ difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, essendo siffatta violazione rilevabile di ufficio, anche in sede di appello, in quanto investe il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio. Peraltro, il carattere dell’attualita’ del conflitto puo’ anche venire meno, ma a detto fine e’ necessario che dalle risultanze processuali emerga che la contrapposizione di interessi e’ stata effettivamente superata, come accade nel caso in cui una delle parti abbia rinunciato alle proprie pretese, in conflitto con quelle vantate dalla parte rappresentata dallo stesso difensore (ex plurimis, Cass. 23/03/2018, n. 7363; Cass. 04/11/2005, n. 21350).

3.4. Rimane assorbito il secondo motivo del ricorso principale, con il quale e’ denunciata violazione e falsa applicazione degli articoli 83, 101 c.p.c., dei principi generali in tema di rappresentanza processuale come previsti dagli articoli 24 e 111 Cost. e degli articoli 166 e 167 c.p.c..

4. Il ricorso incidentale proposto da (OMISSIS) e’ infondato.

4.1. Con il primo motivo e’ denunciata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nonche’ violazione e falsa applicazione degli articoli 180, 183 e 184 c.p.c. e si contesta il giudizio espresso della Corte d’appello relativamente all’ultrapetizione in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado. La domanda formulata inizialmente dall’attrice (OMISSIS), con cui si chiedeva di ricomprendere nell’asse ereditario la meta’ del complesso immobiliare sito in localita’ (OMISSIS), era stata modificata in corso di causa, ed estesa alla totalita’ del predetto bene.

5. Con il secondo motivo e’ denunciata violazione e falsa applicazione dell’articolo 1417 c.c., che la Corte d’appello avrebbe erroneamente interpretato, facendone derivare il divieto per l’erede di provare per testi o per presunzioni la prova della simulazione assoluta dell’atto di disposizione compiuto dal de cuius.

5.1. Il secondo motivo e’ infondato.

5.2. La domanda di accertamento della simulazione dell’atto di compravendita in data 6 ottobre 1982 e’ stata formulata dalle figlie del de cuius allo scopo di ricomprendere l’immobile tra i beni facenti parte dell’asse ereditario.

Si tratta di domanda proposta dalle eredi in qualita’ di successori a titolo universale del defunto, come tali assoggettate ai vincoli probatori previsti per le parti dall’articolo 1417 c.c., atteso che gli eredi, versando nelle stesse condizioni del de cuius, non possono legittimamente dirsi terzi rispetto al negozio asseritamente simulato. Per converso, nessuna limitazione probatoria incontra l’erede che agisca in qualita’ di legittimario, per tutelare un diritto suo proprio, a condizione che egli abbia contestualmente proposto domanda di integrazione della quota (ex plurimis, Cass. 22/09/2014, n. 19912; 13/11/2009, n. 21134; 24/03/2006, n. 6632). Non risulta percio’ pertinente il richiamo a Cassazione n. 19468 del 2005, che ha ritenuto l’erede esonerato dalle limitazioni probatorie in un caso nel quale lo stesso soggetto aveva agito, contemporaneamente, in qualita’ di legittimario per la reintegra della quota di legittima e in qualita’ di erede per il conseguimento della disponibile.

5.3. Rimane assorbito il primo motivo del ricorso incidentale, che prospetta la questione dell’ultrapetizione, divenuta priva di interesse.

6. All’accoglimento del ricorso principale segue la cassazione in parte qua della sentenza impugnata e il rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale provvedera’ a rimettere in termini la parte pregiudicata nell’esercizio del diritto di difesa, regolando anche le spese del giudizio di cassazione.

7. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata relativamente al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Lecce, in diversa sezione.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.