in tema di appalto, la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all’esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex articolo 1656 c.c., il ricorso dell’appaltatore a tale modalita’ di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore. Ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest’ultimo, e non anche nei confronti del committente, puo’ rivolgersi ai fini dell’adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.
Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|27 agosto 2019| n. 21719
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20998-2015 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SOC COOP, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
(OMISSIS) SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1476/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 11/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2019 dal Consigliere Dott. SCALISI Antonino.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, l’impresa (OMISSIS) Srl conveniva in giudizio le societa’ cooperative (OMISSIS) e (OMISSIS), e premesso di aver commissionato a (OMISSIS) i lavori di ristrutturazione della sede (OMISSIS) di (OMISSIS), chiedeva il risarcimento dei danni conseguenti allo scoperchiamento del tetto, verificatosi per la prima volta nel (OMISSIS) e, nuovamente, il (OMISSIS).
Esponeva che dall’accertamento tecnico preventivo effettuato prima della causa era emerso che la copertura era stata realizzata malamente in modo difforme dal progetto e chiedeva, pertanto, la condanna delle convenute al risarcimento di tutti i danni subiti, rappresentati anche dall’affidamento ad altra impresa dei lavori di sistemazione del manufatto.
Si costituivano le convenute che sollevavano alcune eccezioni preliminari (carenza di legittimazione passiva, carenza di legittimazione attiva di (OMISSIS) Srl in favore di (OMISSIS), prescrizione e decadenza e, nel merito, chiedevano il rigetto della domanda proposta.
(OMISSIS) chiedeva in ogni caso di chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione per essere manlevata.
In data 10 giugno 2005 il giudizio veniva interrotto, a seguito dell’ammissione di (OMISSIS) alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Con successivo ricorso del 14 giugno, la causa veniva riassunta dalla (OMISSIS) solamente nei confronti di (OMISSIS) compagnia (OMISSIS) S.p.A. Le convenute rimaste in giudizio sollevavano, a quel punto, eccezione di estinzione del processo.
Dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice istruttore rimetteva la causa in istruttoria e disponeva la separazione limitatamente al rapporto processuale (OMISSIS) Srl/ (OMISSIS). Le prove richieste dalle parti venivano respinte.
Il Tribunale di Forli’ con sentenza n. 653 del 2007 rigettava la domanda proposta e condannava la parte soccombente a rifondere alle altre parti le spese di causa.
Avverso tale decisione ha proposto appello l’impresa (OMISSIS) Srl insistendo nelle domande formulate in primo grado ed, in particolare, sulle prove non accolte, inclusa una c.t.u., necessaria per determinare la congruita’ delle somme versate per eliminare i vizi.
Si sono costituite le parti appellate, riproponendo tutte le eccezioni gia’ formulate in primo grado e chiedevano la conferma della sentenza e la condanna della alle spese del grado.
La Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 1476 del 2014 rigettava l’appello e condannava l’appellante a rimborsare alle parti appellate le spese del secondo grado di giudizio.
Secondo la Corte di Appello di Bologna, nel caso di specie, la responsabilita’ invocata era quella extracontrattuale e, dunque, comportava la prova da parte della societa’ (OMISSIS) della colpa grave della societa’ (OMISSIS) nella determinazione del danno, prova che e’ mancata. Per altro, l’attrice aveva azionato una tipica azione contrattuale, chiedendo la condanna delle convenute al pagamento delle somme necessarie per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte e non ha mai fatto riferimento ad un titolo di responsabilita’ extracontrattuale, introducendolo in giudizio solo tardivamente.
La cassazione di questa sentenza e’ stata chiesta dalla societa’ (OMISSIS) con ricorso affidato a tre motivi. La societa’ (OMISSIS) ha resistito con controricorso, anche la societa’ (OMISSIS) ha resistito con controricorso. Nell’imminenza della Camera di Consiglio, le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.= La societa’ (OMISSIS) srl lamenta:
a) con il primo motivo violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in particolare violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 1669 c.c. come interpretati dalla giurisprudenza.
Secondo la ricorrente la Corte distrettuale nell’onerare la societa’ (OMISSIS) della prova della colpa grave della societa’ (OMISSIS) nell’esecuzione dell’opera non avrebbe tenuto presente che anche il subappaltatore (in questo caso la (OMISSIS)) ha una totale autonomia nell’esecuzione delle opere che si presume fino a prova contraria, sicche’ la responsabilita’ per i danni derivati a terzi dall’esecuzione dei lavori costituisce la regola, potendo essere esclusa solo quando sia offerta la prova liberatoria, che egli avrebbe subito un’ingerenza talmente penetrante da parte del sub committente al punto da renderlo mero esecutore dei suoi ordini.
Prova di cui sarebbe onerato il subappaltatore, ex articolo 2697, comma 2 secondo cui chi eccepisce l’inefficacia dei fatti costitutivi del diritto ex adverso fatto valere, deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.
b) Con il secondo motivo, violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) con riferimento agli articoli 1362, 1363 e 1356 c.c., nonche’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti in ragione alla mancata valutazione delle risultanze processuali di cui al contratto di subappalto concernenti autonomia decisionale ed organizzativa della subappaltatrice (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Secondo la ricorrente, la Corte di merito avrebbe assunto l’inesistenza dell’autonomia della subappaltatrice (OMISSIS) sulla base del solo dato letterale del contratto di appalto concluso tra il committente (OMISSIS) srl e l’appaltatrice (OMISSIS), senza vagliare il contenuto del contratto di subappalto concluso tra (OMISSIS) e (OMISSIS).
In particolare, la Corte distrettuale nell’affermare che la subappaltatrice (OMISSIS) non ebbe alcuna autonomia nell’esecuzione dell’opera subappaltata e che, quindi, difettava la prova del presupposto costitutivo della sua responsabilita’, avrebbe completamente trascurato l’esame del dato contrattuale, cioe’, la clausola del contratto di subappalto con cui le parti avevano convenuto che l’assunzione dei lavori di edificazione del tetto attoreo da parte della subappaltatrice sarebbe avvenuta con gestione a proprio rischio ed organizzazione di tutti i mezzi e risorse necessarie.
c) Con il terzo motivo violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) con riferimento all’articolo 163 c.p.c., n. 3. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale nel ritenere che la societa’ attrice non avrebbe fatto riferimento ad un titolo di responsabilita’ extracontrattuale introducendolo in giudizio tardivamente non avrebbe tenuto conto dell’atto introduttivo, con il quale la parte attrice avrebbe instaurato due distinte azioni una di natura contrattuale rivolta alla societa’ appaltante ed altra di natura extracontrattuale rivolta alla societa’ (OMISSIS).
1.1.= Il primo motivo e’ infondato.
Va qui osservato che la condotta negligente del subappaltatore, che integra inadempimento contrattuale nei confronti del subappaltante, ben puo’ dare luogo a responsabilita’ extracontrattuale nei confronti del committente originario, in quanto idonea a ledere il suo diritto (ovvero il suo diritto di credito) ad una corretta esecuzione del rapporto contrattuale di appalto e a cagionare a tale ultimo un pregiudizio ingiusto, sub specie, degli esborsi necessari ai fini della rimozione di vizi e difformita’.
Con la specificazione che la responsabilita’ extracontrattuale riferita al subappaltare e’ riconducibile alla normativa di cui all’articolo 2043 c.c. anche quale lesione di un diritto di credito, secondo la prospettazione dottrinale, confermata anche dalla giurisprudenza, che anche il terzo che ha ostacolato o reso impossibile l’adempimento di un obbligo puo’ essere chiamato a rispondere, secondo lo schema della responsabilita’ extracontrattuale.
Sicche’, la responsabilita’ del subappaltatore nei confronti del committente originario, non e’ riconducibile alla normativa di cui all’articolo 1669 c.c.-, anche se questa integra gli estremi di un’ipotesi di responsabilita’ extracontrattuale, dovendosi considerare che la normativa ex articolo 1669 c.c. presuppone, comunque, il rapporto diretto tra appaltatore e committente, ma sarebbe riconducibile, direttamente, alla normativa di cui all’articolo 2043 c.c.
Nei confronti del subappaltatore non potrebbe invocarsi direttamente o analogicamente, la disposizione di cui all’articolo 1669 c.c. poiche’ questa consente un’azione diretta che prescinde dal rapporto contrattuale, ma la limita dal lato passivo al solo appaltatore (o al venditore costruttore) che il legislatore ha voluto porre come unico garante della solidita’ e stabilita’ dell’edificio.
Ora, la Corte distrettuale ha tenuto conto del principio appena indicato, infatti, specificando che la responsabilita’ azionata nei confronti della societa’ (OMISSIS) da parte della committente originaria non poteva che essere quella extracontrattuale e, non quella contrattuale, perche’ non sussisteva alcun rapporto tra committente originaria, la societa’ (OMISSIS) srl, e subappaltatore, societa’ (OMISSIS), ha chiarito che la domanda relativa alla responsabilita’ extracontrattuale era inammissibile perche’ introdotta in giudizio tardivamente e comunque, perche’ la societa’ (OMISSIS) srl non aveva dato prova della colpa della societa’ (OMISSIS) nell’eseguire i lavori di che trattasi (la copertura dell’edificio oggetto del giudizio), secondo lo schema della responsabilita’ extracontrattuale.
D’altra parte, come ha avuto modo di affermare questa Corte in altra occasione (sent. n. 16917 del 02/08/2011): in tema di appalto, la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all’esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex articolo 1656 c.c., il ricorso dell’appaltatore a tale modalita’ di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore. Ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest’ultimo, e non anche nei confronti del committente, puo’ rivolgersi ai fini dell’adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione.
1.2. = Cio’ detto, inconferenti sono le deduzioni della ricorrente in ordine all’autonomia organizzativa ed imprenditoriale del sub appaltatore, non solo perche’ la sentenza esclude la responsabilita’ del subappaltatore nei confronti del committente, ritenendo che quale responsabilita’ extracontrattuale era stata eccepita tardivamente, ma anche perche’, ai fini della responsabilita’ del subappaltatore nei confronti del committente, e’ necessaria solo la dimostrazione del fatto illecito in tutte le sue componenti, ovvero: il fatto dannoso, il danno, il nesso di casualita’, la colpa o il dolo del danneggiante. Senza dire che non sussistendo, tra committente e subappaltatore, un rapporto contrattuale, quest’ultimo non puo’ mai assumere la posizione di un nudus minister del committente.
2.= Per quanto non sia assorbito dal primo motivo, il secondo motivo e’ inammissibile perche’ muove dal presupposto che la responsabilita’ del subappaltatore nei confronti del committente sia una responsabilita’ contrattuale, non tenendo conto che la Corte distrettuale, correttamente ha escluso che il subappaltatore possa rispendere nei confronti del committente secondo lo schema della responsabilita’ contrattuale. Rispetto alla responsabilita’ extracontrattuale, come gia’ si detto e’ ininfluente accertare se il subappaltatore abbia agito con autonomia decisionale ed organizzativa o invece come nudus minister del committente.
a) E’ inammissibile il motivo anche nella parte in cui censura l’omesso esame del dato contrattuale che prevedeva l’affidamento della gestione e dell’organizzazione di mezzi e risorse per l’esecuzione dell’opera subappaltata esclusivamente sulla subappaltatrice perche’ come risulta dalla sentenza impugnata il dato e’ stato considerato, nonostante, la sentenza non dia conto di tutte le risultanze istruttorie dovendosi considerare che, come la stessa ricorrente, ha ammesso, la Corte distrettuale ha negato l’autonomia della subappaltatrice nell’esecuzione dell’opera a seguito dell’interpretazione dei contratti di appalto oggetto del giudizio.
3.= Infondato e’ anche il terzo motivo.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il iudice del merito non e’ condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto piuttosto del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni nel corso del giudizio, nonche’ del provvedimento chiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d’ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta (cfr. sent. 25 maggio 1983 n. 3618).
E facendo corretta applicazione di tale principio la Corte di Bologna ha ritenuto che l’azione proposta in giudizio fosse quella contrattuale non quella extracontrattuale precisando che presupposto della prima ipotesi di responsabilita’ fosse la sussistenza di un rapporto contrattuale tra committente ed appaltatore presupposto della seconda ipotesi di responsabilita’ fosse invece l’assenza di un rapporto diretto tra i soggetti interessati.
In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente in ragione del principio di soccombenza ex articolo 91 c.p.c. condannata a rimborsare a ciascuna parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione. Il Collegio da’ atto che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare a ciascuna parte controricorrente, le spese del presente giudizio di cassazione che liquida, per ciascuna parte controricorrente, in Euro 5.400,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori come per legge; da’ atto che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13.