al fine di contestare la veridicità delle attestazioni contenute negli avvisi di ricevimento, con particolare riferimento all’individuazione del soggetto ricevente, il ricorrente ha l’onere di ricorrere allo strumento della querela di falso, poiché l’avviso di ricevimento di una raccomandata costituisce in ogni caso atto pubblico, ai sensi dell’art. 2699 cc, e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell’ufficiale giudiziario.

Tribunale|Salerno|Sezione 1|Civile|Sentenza|12 febbraio 2020| n. 590

Data udienza 11 febbraio 2020

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SALERNO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Guerino IANNICELLI Presidente rel.

dott. Corrado d’AMBROSIO Giudice

dott.ssa Valentina FERRARA Giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1241 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell’anno 2014, vertente

TRA

Ci.Ga., nata a Salerno il 2.10.1976, in proprio e nella qualità di legale rappresentante e socio accomandatario della società “Il. S.a.s.”, con sede legale in Salerno alla via (…);

Bo.Or., nato (…);

rappresentati e difesi dall’avv. Pa.Am. per procure in calce all’atto di citazione e per procura allegata alla comparsa di costituzione di Bo.Or.;

– attori –

E

Agenzia delle Entrate, Ufficio di Salerno;

rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno;

Po. S.p.A.

rappresentata e difesa dall’avv. Pa.Sa. per procura generale alle liti del 4.4.2011;

P.M. in sede;

interventore ex lege;

– convenuti –

Nonché

Bo.Da.;

contumace;

RAGIONI DELLA DECISIONE

La società Il. S.a.s., destinataria di una cartella esattoriale (n. 100 2012 00285124 34) per debiti tributari impugnata dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Salerno per non aver ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate di Salerno (n. (…)), nonché in proprio anche il socio accomandatario (Ci.Ga.) e gli eredi del socio accomandante Bo.Ma. (Bo.Or., quale erede di Fo.Ca., a sua volta erede di Bo.Ma.) propongono querela di falso e chiedono che il Tribunale dichiari la falsità degli avvisi di ricevimento recanti i nn. 142/6 e 143/6 relativi alla notificazione dell’accertamento tributario prodotti dall’Agenzia delle Entrate nel giudizio tributario, stante la difformità delle firme di Fo.Ca..

L’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Salerno, costituitasi tramite la difesa erariale, eccepisce l’inammissibilità della querela di falso, per essere l’avviso di ricevimento privo della efficacia probatoria privilegiata quando, come nel caso di specie, l’avviso di accertamento risulti trasmesso a mezzo posta senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, e per essere irrilevante l’identificazione della persona che ha apposto la sottoscrizione nell’avviso di ricevimento, per il principio di presunzione di conoscenza, ex art. 1335 c.c., dell’atto consegnato all’indirizzo del destinatario. Propone, in via subordinata, domanda di condanna di Po. S.p.A. al risarcimento dei danni nella misura corrispondente al credito erariale non riscosso per effetto della mancata notifica dell’avviso di accertamento.

Po. S.p.A. costituitasi, eccepisce la prescrizione del diritto ex art. 2951 c.c. e l’inammissibilità della sua citazione in giudizio, essendo litisconsorte solo l’Amministrazione finanziaria.

L’eccezione di difetto di legittimazione passiva delle Po. S.p.A. è fondata. Secondo gli indirizzi della Suprema Corte, condizione di ammissibilità della querela di falso ex art. 221 c.p.c., è l’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) che, nella querela proposta in via incidentale, come in quella in via principale che instaura un giudizio autonomo diretto a contestare l’autenticità dell’atto, ha la funzione di sottrarre al documento falso l’attitudine a costituire strumento di prova a favore di chi possa su di esso fondare una propria pretesa. I provvedimenti previsti dall’art. 226 comma 2 c.p.c., in relazione all’art. 480 c.p.p., in ordine alla distruzione o correzione (o altro) del documento, rappresentano il rimedio stabilito dall’ordinamento nell’interesse pubblico all’affidabilità dei documenti quale strumento di prova e consistente nella eliminazione dei documenti falsi dal circuito probatorio. In correlazione con tale natura e tale finalità, l’interesse ad agire non può che essere quello di conseguire una simile certezza nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere del documento sospetto di falsità (Cass. n. 9013 del 1992). In sintesi, l’interesse ad agire postula che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione (“res dubia”); che la controparte intende avvalersi del documento o si è già avvalsa del documento, anche al di fuori di un processo; che per il suo contenuto il documento è suscettibile di costituire mezzo di prova contro l’istante.

Dall’interesse ad agire dipende, poi, la legittimazione passiva nel giudizio proposto in via principale, che va proposto contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa, anche se non è l’autore della falsificazione (Cass. 30.8.2007 n. 18323). Pertanto, secondo la Suprema Corte, la querela di falso deve essere proposta soltanto contro chi voglia servirsi del documento impugnato, per fondarvi una domanda o un’eccezione e non anche contro coloro che non intendono concretamente avvalersene e neppure contro l’autore vero o presunto della falsificazione, salvo la possibilità che il pubblico ufficiale sia legittimato a intervenire in via adesiva nel giudizio di querela di falso (da ultimo, Cass. ord., 17.7.2019 n. 19281).

Nel caso di specie, il falso consiste, secondo la prospettazione degli attori, nella dichiarazione apparentemente di Fo.Ca., attestata dall’agente postale nei due avvisi di ricevimento, di aver ricevuto l’atto (l’accertamento tributario) nella qualità di moglie convivente del destinatario Bo.Ma. (avviso n. 142/6) e della destinataria Ci.Ga. (avviso n. 143/6). Il falso ha, perciò, ad oggetto una prova documentale che l’Agenzia delle Entrate di Salerno ha prodotto nel giudizio tributario al fine di dimostrare la regolare notifica dell’avviso di accertamento tributario. Ne consegue che la legittimazione passiva spetta esclusivamente all’Agenzia delle Entrate, che si è avvalsa del documento, e non alle Po. S.p.A. sebbene l’attestazione impugnata provenga da un agente postale. Di qui la declaratoria di difetto di legittimazione passiva delle Po. S.p.A.

E’ inammissibile anche la domanda risarcitoria proposta in via subordinata nei confronti di Po. S.p.A. per il principio della esclusività del giudizio di falso. Osserva la Suprema Corte che la querela di falso proposta in via principale dà luogo ad un giudizio autonomo volto ad accertare la falsità materiale di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata o riconosciuta nonché l’eventuale divergenza, in un atto pubblico, fra le dichiarazione e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e quanto avvenuto in realtà, al fine di paralizzarne l’efficacia probatoria e di rendere inoperante ogni suo possibile effetto giuridico. All’esito di un tale giudizio l’eventuale accertamento della falsità spiega i suoi effetti “erga omnes” e non già nei soli riguardi della controparte, vale a dire oltre il limite del giudicato, comportando in tal modo un risultato più ampio e definitivo attraverso la sua rimozione in quanto, per il prevalente interesse pubblico connesso all’affermazione della falsità, non può ritenersi consentito che lo stesso documento possa considerarsi falso per alcuni e genuino o veridico per altri. In considerazione di tali aspetti particolari, conclude la Suprema Corte, il giudizio introdotto con la querela di falso in via principale non tollera la proposizione di altre domande anche se dipendenti, nell’esito, dalla prima; né, tanto meno, può ritenersi proponibile un’azione risarcitoria, per la cui definizione del resto non è sufficiente l’affermazione della falsità del documento ma è necessaria pur sempre un’ulteriore indagine volta ad individuare i soggetti tenuti al risarcimento e ad accertare l’effettiva sussistenza del dolo o della colpa nonché del danno (Cass. 5.6.2006 n. 13190). Il principio vale anche per la querela in corso di causa, che non tollera l’estensione del contraddittorio rispetto a coloro che non sono parti nella causa principale.

L’eccezione di inammissibilità della querela di falso proposta dall’Avvocatura distrettuale riguarda l’altra condizione di ammissibilità dell’azione, consistente nella idoneità del documento impugnato ad assumere efficacia di fede privilegiata.

La tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate che intende escludere la natura di atto pubblico fidefaciente alla trasmissione a mezzo posta dell’avviso di ricevimento senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario è disattesa dalla giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, al fine di contestare la veridicità delle attestazioni contenute negli avvisi di ricevimento, con particolare riferimento all’individuazione del soggetto ricevente, il ricorrente ha l’onere di ricorrere allo strumento della querela di falso, poiché l’avviso di ricevimento di una raccomandata costituisce in ogni caso atto pubblico, ai sensi dell’art. 2699 cc, e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell’ufficiale giudiziario (Cass. 29.1.2008 n. 1906; Cass. 4.8.2006 n. 17723).

Non attiene, invece, alla fede privilegiata dell’attestazione dell’agente postale la questione della rilevanza probatoria nel processo tributario. Secondo l’Agenzia delle Entrate, la querela di falso è inammissibile anche per il principio di diritto secondo cui la notificazione a mezzo posta dell’avviso di accertamento senza il ministero dell’ufficiale giudiziario, direttamente dall’ufficio finanziario, implica che l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 4.7.2014 n. 15315). La questione, però, rileva solo nel giudizio tributario, al quale spetta la decisione sulla ritualità della consegna dell’avviso di accertamento avvenuta all’indirizzo del destinatario (Cass. 6.6.2012 n. 9111), anche se il ricevente è persona diversa da quella apparente. Il giudizio di querela di falso, tanto in via principale che incidentale, si connota invece quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell’interesse pubblico all’eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica (Cass. n. 12964 del 2002). Sicché è sufficiente, per la sua ammissibilità, che la falsità riguardi la dichiarazione attestata dall’agente postale circa la persona alla quale è stato consegnato l’atto da notificare. Fermo restando la rilevanza nel giudizio tributario dell’eventuale falsità.

Nel merito, il consulente tecnico d’ufficio ha eseguito la comparazione tra le firme sugli originali degli avvisi di ricevimento della notifica a mezzo posta di cui al cron. 142/6 e 143/6 reperiti presso l’ufficio legale dell’Agenzia delle Entrate di Salerno, e le due sottoscrizioni di Fo.Ca. sul mandato difensivo e sul documento di identità. A conclusione delle indagini ha accertato che le due firme in verifica apposte sugli avvisi di ricevimento della notifica a mezzo posta, con altissimo grado di probabilità, prossimo alla certezza, non sono state vergate da Fo.Ca.. Di qui l’accoglimento della querela di falso.

Non avendo a disposizione l’originale dell’atto, non può essere disposto che, a cura della cancelleria, si provveda, ai sensi dell’art. 537 c.p.p. richiamato dall’art. 226 comma 2 c.p.c., all’annotazione della pronuncia di falsità sugli avvisi di ricevimento.

Sussistono eccezionali motivi per la compensazione delle spese processuali, stante l’incolpevole affidamento dell’Agenzia delle Entrate in merito alla veridicità delle firme apposte da persona che, presso il domicilio dei destinatari, si è qualificata come Fo.Ca. ed ha apposto una firma apocrifa. Per le medesime ragioni le spese di consulenza tecnica d’ufficio sono poste definitivamente, per la metà a carico degli attori e, per l’altra metà, a carico dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Salerno.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1241/2012, così provvede:

1. dichiara il difetto di legittimazione passiva delle Po. s.p.a.;

2. dichiara l’inammissibile della domanda risarcitoria subordinata proposta dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Salerno, nei confronti di Po. s.p.a.;

3. accoglie la domanda degli attori e, per l’effetto, dichiara la falsità delle firme apparentemente di Fo.Ca. nei due avvisi di ricevimento recanti i nn. 142/6 e 143/6 e, conseguentemente, della dichiarazione apparentemente di Fo.Ca. attestata dall’agente postale di aver ricevuto l’atto nella qualità di moglie convivente del destinatario Bo.Ma. (avviso n. 142/6) e della destinataria Ci.Ga. (avviso n. 143/6);

4. compensa interamente le spese processuali tra le parti;

5. pone definitivamente spese di consulenza tecnica d’ufficio per la metà a carico degli attori e, per l’altra metà, a carico dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Salerno.

Così deciso in Salerno l’11 febbraio 2020.

Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.