la parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.

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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 8 febbraio 2019, n. 3837

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21505/2015 proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 560/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del primo e per l’inammissibilita’ dei restanti motivi, in subordine per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega dell’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del controricorrente, che si e’ riportato alle conclusioni in atti.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha instaurato giudizio di querela di falso in via principale nei confronti dei fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo al Tribunale di Verona di dichiarare la falsita’ del testamento olografo, datato 20 marzo 1999 e sottoscritto dalla zia (OMISSIS), che istituisce quale erede universale (OMISSIS).

Il Tribunale di Verona, dopo che sono state assunte prove testimoniali ed e’ stata espletata una consulenza tecnica d’ufficio, ha dichiarato l’inammissibilita’ della domanda in quanto l’attore ha dedotto un falso ideologico (egli aveva allegato che alla data “apparente” della sottoscrizione la de cuius era ricoverata, inferma e non piu’ in grado di scrivere correttamente, a (OMISSIS) e non a (OMISSIS), luogo indicato nel testamento), mentre la querela di falso e’ esperibile nei soli casi di falsita’ materiale.

Avverso la sentenza (OMISSIS) ha instaurato giudizio d’appello. La Corte d’appello di Verona ha rigettato l’impugnazione con sentenza 4 marzo 2015, n. 560.

(OMISSIS) ricorre per cassazione contro la sentenza.

Resiste con controricorso (OMISSIS).

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

L’intimato (OMISSIS) non ha proposto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso e’ articolato in tre motivi.

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 221 c.p.c., in relazione all’articolo 602 c.c., comma 3: il giudice d’appello, come gia’ il Tribunale, ha errato nel ritenere che la contestazione della non veridicita’ della data e del luogo del testamento costituisca falso ideologico e non materiale.

Il motivo non puo’ essere accolto. Come riconosce lo stesso ricorrente (pp. 16-17 del ricorso), le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che “la parte che contesti l’autenticita’ del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” (Cass., sez. un., n. 12307/2015), cosi’ che, dovendosi intendere la domanda proposta da (OMISSIS) quale domanda di accertamento negativo della autenticita’ del testamento, la distinzione tra falso materiale e falso ideologico perde ogni rilevanza (circa la necessita’ per la parte che contesti la verita’ della data indicata in un testamento olografo, ex articolo 602 c.c., comma 3, di proporre domanda di accertamento negativo di tale elemento essenziale si veda Cass. 22197/2017).

2. Il secondo motivo contesta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: avendo il Tribunale e la Corte d’appello dichiarato inammissibile la querela falso, non hanno esaminato “il merito della vicenda anche alla luce delle prove testimoniali, decisive al fine di comprovare la non verita’ della data e del luogo apposti sul testamento del 20 marzo 1999”; i giudici di merito avrebbero cosi’ omesso di considerare, in particolare, che la testatrice alla data della redazione del testamento non si trovava nel luogo indicato e che le sue condizioni fisiche e mentali non le consentivano di redigere il testamento.

Il motivo e’ infondato per quanto concerne il mancato esame della circostanza che la testatrice non si trovava, alla data della sottoscrizione, nel luogo indicato nel testamento, in quanto non si tratta di un fatto decisivo.

A differenza di quanto sostiene il ricorrente, l’indicazione nella scheda testamentaria di un luogo, (OMISSIS), diverso da quello, (OMISSIS), nel quale si trovava (OMISSIS) il 20 marzo 1999, non significa di per se’ che quella indicata non sia la vera data del testamento.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il testamento olografo deve si’ essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore, e la sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni (articolo 602 c.c.), ma, ai fini della sua validita’, “non e’ richiesta una necessaria contestualita’ nella redazione dei suddetti elementi che ne costituiscono la struttura, potendo pertanto il testamento essere compilato anche in tempi diversi e quindi essere formato progressivamente, in assenza di alcuna norma che prescriva la sua redazione in un unico contesto temporale; e’ dunque possibile che il testatore, dopo aver redatto solo in parte le sue disposizioni di ultima volonta’, le completi successivamente sempre nel rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 602 c.c.” (Cass. 25845/2008).

Il motivo e’ invece fondato per quanto concerne il mancato esame delle condizioni mentali e fisiche della testatrice: il fatto che, alla data indicata nel testamento, (OMISSIS) fosse incapace di intendere e volere e non potesse quindi avere redatto, anche solo completandole, le sue disposizioni di ultima volonta’, e’ fatto decisivo rispetto alla non verita’ della data del testamento.

3. Il terzo motivo, che denuncia nullita’ della consulenza tecnica d’ufficio per non avere considerato le prove testimoniali, e’ da ritenersi assorbito.

II. L’accoglimento del secondo motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia che decidera’ la causa, di accertamento negativo della autenticita’ del testamento, valutate le condizioni fisiche e mentali di (OMISSIS) alla data indicata nell’atto; il giudice di rinvio provvedera’ anche in relazione alle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso nei limiti di cui in motivazione, respinge il primo e dichiara assorbito il terzo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia anche per le spese del giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.