A norma dell’art. 118 T.U.B., nel testo risultante dalla novella del 2006 -qui applicabile ratione temporis, avuto riguardo alla data di stipula del contratto di conto corrente che ha dato facoltà alla banca appellata di modificare le relative condizioni (22.3.2010) -, ogni variazione deve essere necessariamente assistita da un giustificato motivo, e di essa deve darsi espressa comunicazione scritta al cliente – con la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto” -, con un preavviso di almeno due mesi, e dandogli facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima, con il diritto in tal caso di mantenere le vecchie condizioni contrattuali.
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Corte d’Appello|Trieste|Sezione 2|Civile|Sentenza|18 luglio 2019| n. 511
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Patrizia PUCCINI Presidente
Dott. Salvatore DAIDONE Consigliere rel.
Dott. Mauro SONEGO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella CAUSA CIVILE in grado d’appello iscritta al n. del Ruolo Generale dell’anno 2018
TRA
(…), rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. (…) del Foro di Belluno, che io rappresenta e difende in giudizio per delega in calce all’atto di citazione in appello, pervenuto a mezze P.C.T. in data 5.7.2018 e domiciliato in Trieste presso lo studio dell’avv. (…);
APPELLANTE
E
(…), in persona del presidente e legale rappresentate (…), rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. (…)del Foro di (…) e domiciliata presso il suo studio in (…), per procura generale alle liti, giusta comparsa di costituzione e risposta in appello pervenuta a mezzo P.C.T. in data 27.11.2018;
APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 229/18 dd. 7.3-15.3.18 del Tribunale di Pordenone. Conclusioni precisate all’udienza del 6.3.2019.
CONCLUSIONI
Dell’appellante:
“Ogni nuova domanda, istanza ed eccezione comunque reietta in quanto inammissibile e/o infondata, voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Trieste.
In via principale
Accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza appellata in punto di appello, accertare 1’invalidità/inefficacia dello ius variandi eseguito dalla Banca nell’applicazione degli interessi debitori convenuti per il contratto di apertura di credito controverso per mancato giustificato motivo e/o per mancata prova della ricezione delle relative comunicazioni al Cliente e per l’effetto dichiarare tenuta la Banca alla restituzione in favore di (…) dell’importo addebitato a tale titolo, quantificato da CTU nell’importo di Euro 21.286,72 oltre interessi legali dalla data del deposito della CTU al saldo effettivo.
Con condanna alle spese tutte, anche generai, del procedimento obbligatorio di mediazione e di entrambi i gradi di giudizio. Spese distratte a favore del procuratore antistatario”.
Dell’appellata:
“Piaccia all’ecc.ma Corte d’Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso, rifiutatosi sin d’ora ogni allargamento o mutamento del contraddittorio, per le causali illustrate in corso di causa,
1) respingere le domande tutte avversarie, in quanto precluse, inammissibili, infondate e non provate, rigettando pertanto l’appello proposto da controparte;
2) con vittoria di onorari e spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Pordenone, con sentenza dd. 7 – 15.3.2018, rigettava le domande di accertamento dell’obbligo, da parte della “(…)”, di restituire a (…) la maggior somma che gli aveva addebitato a titolo d’interessi calcolati sulle somme da lui utilizzate nell’ambito dello scoperto di conto corrente, rispetto a quanto a tale titolo dovuto nei limiti del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B., ovvero legale, e, in subordine, di accertamento dell’obbligo della stessa banca a restituirgli la maggior somma da lui pagata per interessi calcolati ad un tasso superiore a quello pattuito; regolava, poi, le spese di lite e quelle dell’espletata ctu.
Ha proposto appello (…), affidato a un motivo.
La (…) costituitasi in giudizio, resiste.
Precisate le conclusioni, sono stati assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, scaduti i quali la causa viene adesso in decisione.
MOTIVI DELLE DECISIONE
Con un unico motivo, l’appellante denuncia l’erroneità dell’impugnata decisione, nella parte in cui ha ritenuto la legittimità degli addebiti per interessi calcolati ad un tasso superiore a quello pattuito, ritenendo, sulla scorta della produzione documentale della convenuta – costituita dagli estratti di conto corrente, dalle proposte di modifica unilaterale di tale contratto e dei vari documenti di sintesi -, che la banca avesse legittimamente esercitato il pattuito jus variandi.
Deduce, in contrario, che, come già eccepito nella propria memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., nessuna comunicazione del giustificato motivo che potesse sorreggere l’aumento del tasso degli interessi da applicare allo scoperto di conto corrente, gli era stata data a norma dell’art. 118 T.U.B., dal che conseguiva, a norma di tale disposizione, l’inefficacia dei relativi addebiti, e il diritto di ripetere le somme pagate.
Il motivo deve trovare accoglimento.
Per cominciare, va osservato che, contrariamente alle deduzioni di parte appellata, nessun mutamento dell’iniziale domanda si è avuto da parte dello (…) che, preso atto delle difese svolte dalla banca all’atto della sua costituzione in giudizio – ossia che i maggiori interessi applicati sullo scoperto di conto corrente andavano ricondotti all’esercizio del pattuito jus variandi -, ha tempestivamente eccepito nella prima difesa successiva alla comparsa di risposta avversaria (memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.), innanzitutto che nessun valido motivo giustificava 1 indicata variazione, e in secondo luogo che nessuna comunicazione in tal senso gli era mai pervenuta, ai sensi dell’art. 118 T.U.B.
La questione, che viene ritualmente riproposta dallo (…) con l’atto
d’appello, va dunque necessariamente esaminata da questa Corte territoriale.
La questione è fondata.
A norma dell’art. 118 T.U.B., nel testo risultante dalla novella del 2006 -qui applicabile ratione temporis, avuto riguardo alla data di stipula del contratto di conto corrente che ha dato facoltà alla banca appellata di modificare le relative condizioni (22.3.2010) -, ogni variazione deve essere necessariamente assistita da un giustificato motivo, e di essa deve darsi espressa comunicazione scritta al cliente – con la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto” -, con un preavviso di almeno due mesi, e dandogli facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima, con il diritto in tal caso di mantenere le vecchie condizioni contrattuali.
Entrambe le condizioni imposte dalla disposizione del T.U.B. cit. difettano.
La banca si è difesa – c il primo giudice ha chiaramente condiviso l’assunto -, richiamando a tal proposito il contenuto dei documenti versati in allegato alla propria memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., segnatamente degli “estratti conto”, e di tre distinte “comunicazioni scritte” di variazione del tasso infra fido, risalenti al 15.4.2010 – la prima -, al 15.6.2011 – la seconda – e al 24.7.2012 – la terza (docc. 11, 35 e 53 del fase. “(…)”).
Orbene, è di tutta evidenza, per cominciare, che gli estratti conto successivi a tali date, e i relativi “estratti a scalare” (docc. da n. 15 a n. 65), si limitano a registrare un aumento del tasso, senza però rivestire le stringenti forme e i contenuti stabiliti a pena d’inefficacia dall’art. 118 cit., con la conseguenza che di essi non può tenersi conto all’indicato scopo.
Altrettanto deve dirsi, poi, con riguardo alle tre comunicazioni scritte citt., stante che, al di là delle solite espressioni di stile – riconducibili a discrezionali politiche gestionali della banca -, nessun motivo che potesse veramente giustificare l’aumento del tasso degli interessi, è dato rinvenire in esse;
in ogni caso, la stessa banca non ha minimamente assolto all’onere di provare, anche mediante presunzioni, che le anzidette comunicazioni siano state effettivamente ricevute dallo il quale ha da sempre contestato a chiare lettere la circostanza.
Quanto, infine, all’ammontare del credito restitutorio che gli appartiene, esso va quantificato, anche alla stregua delle risultanze dell’espletata ctu, nella incontestata somma di euro 21.286,72, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
In definitiva, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, va dichiarato che la banca appellata è tenuta a restituire allo (…) euro 21.286,72, pari alla maggior somma da lui pagata per interessi sullo scoperto di conto corrente, rispetto a quanto effettivamente dovuto in base alle originarie condizioni economiche stabilite in sede di stipula del contratto di apertura di credito, mai efficacemente variate; a tale somma, poi, vanno aggiunti gli interessi legali, dalla domanda al saldo.
Le spese di lite di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; così pure quelle della ctu espletata in primo grado.
P.Q.M.
la Corte d’appello di Trieste, definitivamente pronunciando sull’appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone dd. 7 – 15.3.2018, proposto da (…), nei confronti della (…), così provvede;
– accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara che la (…) è tenuta a restituire a (…) euro 21.286,72, pari alla maggior somma da lui pagata per interessi che gli sono stati addebitati sullo scoperto di conto corrente, rispetto a quanto effettivamente dovuto in base alle diverse condizioni economiche stabilite in sede di stipula del contratto di apertura di credito; a tale somma vanno aggiunti gli interessi legali, dalla domanda al saldo;
– condanna l’appellata
– alla rifusione, in favore di (…) delle spese di lite, che liquida – quanto al primo grado – in euro 4.500,00 per compenso ed euro 450,00 per contributo unificato, e – quanto al secondo grado – in euro 3.000,00 per compenso ed euro 355,50 per contributo unificato, oltre – per entrambi i gradi – al rimborso forfettario delle spese generali {ex tariffa prof.) ed accessori di legge;
– pone in via definitiva le spese di ctu del primo grado a carico della banca appellata;
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 19 giugno 2019.
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2019.