l’accertamento dell’errore sulla dichiarazione, regolato dall’articolo 1433 c.c., deve essere sempre preceduto dall’interpretazione del contratto per cui, se e’ possibile ricostruire la comune intenzione delle parti, secondo quanto stabilito dagli articoli 1362 e 1363 c.c., non si applicano le disposizioni sull’errore ostativo come vizio del consenso produttivo, in presenza delle condizioni previste dalla legge, dell’annullamento del contratto, bensi’ quelle sull’interpretazione soggettiva del contratto.
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 4 ottobre 2018, n. 24208
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7344-2014 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliati a (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.A.S., gia’ (OMISSIS) S.A.S. e Gia’ (OMISSIS) S.A.S., dapprima rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) e dall’Avvocato (OMISSIS), presso il cui studio a (OMISSIS), elettivamente ha domiciliato, per procura speciale a margine del controricorso, e poi rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata a (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore;
– controricorrente –
nonche’
(OMISSIS) S.P.A. (gia’ (OMISSIS) S.P.A.);
– intimata –
avverso la sentenza n. 3461/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 18/9/2013;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 17/4/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;
sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, Dott. PEPE ALESSANDRO, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
sentito, per i ricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS).
I FATTI DI CAUSA
La (OMISSIS) s.r.l. ed (OMISSIS), suo legale rappresentante, hanno convenuto, innanzi al tribunale di Monza, la s.a.s. (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a. deducendo che il contratto di compravendita stipulato tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS) in data (OMISSIS) e’ affetto da nullita’ parziale, ai sensi degli articoli 1418 e 1325 c.c., in quanto il trasferimento a (OMISSIS) dell’intera proprieta’ sui subalterni (OMISSIS), in luogo della sola quota di 261/1000 di comproprieta’, sarebbe avvenuta contro l’effettiva volonta’ delle parti, e che dalla nullita’ parziale di tale atto sarebbe naturalmente scaturita anche la nullita’ del successivo trasferimento, avvenuto tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.a.s. con atto in data (OMISSIS). Gli attori, in particolare, hanno rilevato che l’effettiva volonta’ delle parti contraenti di trasferire, relativamente ai subalterni (OMISSIS), solo una quota di comproprieta’ pari a 261/1000 e non l’intera proprieta’ troverebbe riscontro: – in primo luogo, nel contratto preliminare del (OMISSIS), stipulato tra la (OMISSIS) e (OMISSIS), amministratore della (OMISSIS) s.r.l. nonche’ promissario acquirente per se’ o per persone, ente o societa’ da nominare, che ha indicato nella (OMISSIS) s.p.a., nel quale si fa espresso riferimento alla cessione di una quota pari a 261/1000 delle parti comuni; – in secondo luogo, nel contratto di locazione finanziaria stipulato in data (OMISSIS) tra la stessa (OMISSIS) e la (OMISSIS).
Il tribunale di Monza, accogliendo tale tesi, con sentenza del 7/1/2010, in parziale accoglimento delle domande proposta da (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) s.r.l., ha dichiarato la nullita’ parziale di ciascuno dei predetti atti in data (OMISSIS) e (OMISSIS) nella parte in cui ha trasferito, in luogo di 261 millesimi di proprieta’ indivisa, la piena proprieta’ degli immobili di cui ai mappali (OMISSIS) della particella (OMISSIS), foglio (OMISSIS), del Comune di Lissone, dichiarando, quindi, che la s.r.l. (OMISSIS) era rimasta proprietaria di 739 millesimi di dette aree.
La (OMISSIS) s.a.s. ha proposto appello, chiedendo, in riforma della sentenza, il rigetto delle domande proposte dagli appellati.
(OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l. hanno chiesto il rigetto dell’appello, al pari della s.p.a. (OMISSIS), poi (OMISSIS) s.p.a..
La corte d’appello di Milano, con sentenza depositata in data 18/9/2013, ha accolto l’appello ed, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato le domande proposte dagli appellati, condannandoli, in solido, al rimborso delle spese dell’intero giudizio.
La corte, in particolare, ha osservato che, a fronte dell’inequivocabile contenuto del rogito del (OMISSIS), con il quale e’ stata trasferita dalla (OMISSIS) alla (OMISSIS) la piena proprieta’ delle aree oggetto di causa, e di quello del (OMISSIS), con il quale la piena proprieta’ di tali aree e’ stata trasferita dalla (OMISSIS) alla s.a.s. (OMISSIS), “entrambi atti pubblici letti alle stipulanti dai notai roganti prima della relativa sottoscrizione”, l’ipotizzata nullita’ per mancanza del requisito dell’accordo contrattuale e la pretesa opponibilita’ di tale mancanza all’ultima acquirente, non puo’ essere desunta da meri elementi indiziari, dovendo, piuttosto, risultare da inequivocabili prove che inconfutabilmente attestino la ricorrenza dell’asserita difformita’ del contenuto apparente degli atti da quello realmente voluto dalle parti ed opponibili ai terzi.
Sennonche’, ha osservato la corte, tali prove, nel caso di specie, non ricorrono, posto che:
– la presunzione di conformita’ del nuovo accordo all’effettiva volonta’ delle parti puo’ essere, dunque, vinta soltanto dalla prova, che dovrebbe risultare da un atto scritto avendo il contratto ad oggetto beni immobili, di un accordo posto in essere dalle parti stesse contemporaneamente alla stipula del definitivo, da quale risulti la sopravvivenza di obbligazioni e prestazioni contenute nel preliminare; la sussistenza di tale accordo non e’ stata, tuttavia, provata e neppure allegata dagli attori, sui quali grava il relativo onere probatorio;
– dal contratto preliminare del (OMISSIS), intercorso tra la (OMISSIS) e (OMISSIS) non e’ desumibile alcun dato probatorio e neppure interpretativo in ordine all’effettivo contenuto del contratto di compravendita poi stipulato, in data (OMISSIS), con la (OMISSIS) s.p.a.: il contratto preliminare, infatti, resta superato da quello definitivo, il quale costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni delle parti contraenti e puo’ anche non conformarsi al preliminare; il contratto preliminare tra (OMISSIS) e (OMISSIS) in ogni caso non e’ opponibile ai terzi ne’, quindi, alla successiva acquirente, e cioe’ la s.a.s. (OMISSIS), che non ne risulta informata, tanto meno nella forma scritta prescritta in materia di contratti immobiliari;
– sprovvisto di valore probatorio in ordine ai contratti di compravendita immobiliare oggetto di causa e’, poi, il contratto di locazione finanziaria concluso tra la (OMISSIS) e la s.r.l. (OMISSIS), sia perche’ inter alios, sia perche’, comunque, la (OMISSIS), pur se piena proprietaria delle aree in contestazione in forza dell’acquisto fattone dalla (OMISSIS), non era certamente tenuta a locarla per intero, potendola concendere alla terza in leasing solo per una quota;
– ininfluente, per considerazioni analoghe, e’, in ordine alla pretesa difformita’ della volonta’ delle contraenti rispetto a quanto disposto dalle stesse nei rogiti in contestazione, il contenuto del rapporto di leasing intercorso tra la s.p.a. (OMISSIS) e la s.a.s. (OMISSIS);
– non e’ stato prodotto l’atto di cessione da parte della s.r.l. (OMISSIS), per cui si ignora l’esatto contenuto del rapporto di leasing intercorso tra la s.p.a. (OMISSIS) e la s.a.s. (OMISSIS);
– sono, quindi, ininfluenti e generici i riferimenti a questo nella lettera del 26/10/2004 del precedente legale dell’appellante, sia le dichiarazioni della s.a.s. (OMISSIS) inerenti ai beni in leasing;
– (OMISSIS) e (OMISSIS), infine, hanno dichiarato di avere per la prima volta solo in data 8/6/2005 scoperto delle asserite incongruenze degli atti notarili, ammettendo, quindi, che, sino ad allora, non era emerso alcun errore coevo alla stipulazione dei rogiti, conosciuto e/o riconoscibile per la s.a.s. (OMISSIS).
La corte, quindi, disattese in quanto ininfluenti e generiche le istanze istruttorie degli appellati, ha respinto le domande di declaratoria di nullita’ parziale dei contratti di compravendita nonche’, conseguentemente, quelle di declaratoria dell’asserita proprieta’ in capo alla s.r.l. (OMISSIS) della quota indivisa delle aree oggetto di causa, al pari delle domande subordinate proposte dagli appellati per totale carenza probatoria in ordine alla ricorrenza degli inerenti presupposti di fatto.
La corte, infine, ha condannato tutti i soccombenti a rifondere alla s.a.s. (OMISSIS) le spese di lite tanto per il primo grado, quanto per il secondo grado di giudizio, compensando, invece, a fronte dell’adesione della (OMISSIS) alle tesi proposte in via principale da (OMISSIS) e (OMISSIS), le spese di giudizio tra le predette parti.
La (OMISSIS) s.r.l. ed (OMISSIS), con ricorso notificato il 17/3/2014, hanno proposto, per tre motivi, la cassazione della sentenza resa dalla corte d’appello, dichiaratamente non notificata
Ha resistito (OMISSIS) s.a.s. con controricorso notificato il 23/4/2014.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1362, 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione agli articoli 1419, 1325, 1376, 1350 e 1351 c.c., articolo 115 c.p.c., comma 2 e articolo 116 c.p.c. nonche’ dei principi generali in tema di presunzioni ed onere della prova, nonche’ la nullita’ della sentenza per insussistenza o insufficienza della motivazione, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la domanda di declaratoria di nullita’ parziale del contratto a rogito Notaio (OMISSIS) del (OMISSIS), stipulato tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a., ritenendo non provata l’invocata circostanza della difformita’ tra l’effettiva volonta’ delle parti ed il contenuto letterale del suddetto contratto di compravendita, nella parte in cui e’ stato trasferito il diritto di piena proprieta’ delle aree di cui ai subalterni (OMISSIS) della particella (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) del Comune di Lissone, invece che la sola quota di 261/1000 delle medesime aree, laddove, in realta’, hanno osservato i ricorrenti, gli elementi offerti da (OMISSIS) e (OMISSIS), che ha aderito alla domanda di nullita’, per la dimostrazione del fatto che il tenore letterale dell’atto di compravendita era difforme rispetto alla reale volonta’ dei contraenti, costituiscono piena prova, a norma degli articoli 2727 e 2729 c.c., trattandosi di presunzioni gravi precise e concordanti.
Ed infatti, premesso che l’accertamento della reale volonta’ delle parti rispetto al contenuto letterale del contratto, viziato da errore materiale, puo’ essere compiuto con ogni mezzo di prova, la corte d’appello – hanno aggiunto i ricorrenti – non ha dato rilievo al contratto preliminare prodromico al contratto definitivo di compravendita tra (OMISSIS) e (OMISSIS), vale a dire il contratto preliminare intercorso in data (OMISSIS) tra (OMISSIS) e (OMISSIS), amministratore della (OMISSIS) s.r.l. e promissario acquirente per se’ e per persona, ente o societa’ da nominare (soggetto che sarebbe stato poi indicato nella s.p.a. (OMISSIS) che, pur avendone l’interesse, non ha mai affermato l’esistenza di un accordo volto a modificare l’oggetto della compravendita rispetto a quanto previsto nel preliminare), il quale ha espressamente stabilito che l’area, all’interno della quale sono stati originati i subalterni (OMISSIS), sarebbe stato oggetto della futura cessione limitatamente ad una quota pari a 261/1000, sicche’, hanno affermato i ricorrenti, la corte d’appello ha violato l’articolo 1362 c.c., a norma del quale nell’interpretazione del contratto non bisogna limitarsi al senso letterale delle parole ma occorre valutare il comportamento complessivo delle parti.
Nello stesso senso depone il contratto stipulato in data (OMISSIS), contestualmente al rogito tra (OMISSIS) e (OMISSIS), con il quale la stessa (OMISSIS) ha concesso in leasing il predetto compendio immobiliare alla s.r.l. (OMISSIS), il quale indica che l’oggetto del contratto riguardava, come le parti avevano sempre inteso e voluto, una quota di 261/1000 sulle parti comuni, tra cui i subalterni (OMISSIS). Ed e’ un fatto notorio, hanno aggiunto i ricorrenti, che una societa’ di leasing, qual e’ la (OMISSIS) s.p.a., acquisisce la proprieta’ di taluni beni esclusivamente al fine di concedere i medesimi in locazione finanziaria, per cui non ha alcun senso sostenere, come ha fatto la corte d’appello, che una societa’ di leasing abbia acquistato una certa quantita’ di beni, specie se immobili, per poi concederne in locazione solo una quota di quelli acquistati, non comprendendosi quale utilita’ possa ricavarne, tanto piu’ che, nella specie, la (OMISSIS) sin dalla sua prima difesa abbia aderito alla tesi della (OMISSIS), ammettendo che l’intenzione delle parti era solo quella di cedere/acquistare i 261 millesimi dei sub (OMISSIS).
Ne consegue, hanno concluso i ricorrenti, che, in assenza di consenso, vi sono tutti i presupposti, a norma dell’articolo 1418 c.c., comma 2 e articolo 1325 c.c., n. 1, per la declaratoria di nullita’ parziale dell’atto di compravendita del (OMISSIS), in quanto contempla una pattuizione contraria alla reale volonta’ delle parti contraenti, e cioe’ la cessione dell’intera proprieta’ dei sub (OMISSIS), in luogo della sola quota di 261/1000 degli stessi.
2. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1362, 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione agli articoli 1418, 1325 e 1376 c.c., articolo 115 c.p.c., comma 2 e articolo 116 c.p.c. nonche’ dei principi generali in tema di presunzioni ed onere della prova, nonche’ la nullita’ della sentenza per insussistenza o insufficienza della motivazione, lo hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la domanda di declaratoria di nullita’ parziale del contratto a rogito Notaio (OMISSIS) del (OMISSIS), stipulato tra la (OMISSIS) s.p.a. la (OMISSIS), ritenendo non provata ed opponibile a quest’ultima, non risultandone informata, l’invocata circostanza della difformita’ tra il contenuto letterale del suddetto contratto di compravendita rispetto all’effettiva consistenza dei beni oggetto di compravendita ed al reale potere dispositivo della parte venditrice sui beni oggetto del contratto, laddove, in realta’, hanno osservato i ricorrenti, in ragione della nullita’ parziale del precedente atto di acquisto del (OMISSIS), la (OMISSIS) non vantava alcun effettivo diritto a trasferire, in luogo della sola quota di 261/1000, la piena proprieta’ delle aree di cui ai subalterni (OMISSIS) della p.lla (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) del Comune di Lissone, come ben conosciuto dalla (OMISSIS) la quale, infatti, aveva la perfetta contezza che la volonta’ dei contraenti sia del contratto di compravendita tra (OMISSIS) e (OMISSIS) del 2002, sia del successivo atto tra (OMISSIS) e (OMISSIS) del 2004, fosse unicamente quella di cedere e acquistare i 261 millesimi dei sub. (OMISSIS) e non l’intera quota degli stessi, come si desume dal contratto di locazione finanziaria del (OMISSIS), inizialmente stipulato tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS) e poi ceduto alla (OMISSIS), che e’ stato il presupposto sia della compravendita del 2002, che della compravendita del 2004: atto che non e’ stato un atto autonomo e distinto dal contratto di leasing ma ne e’ stata la semplice esecuzione.
Nel contratto del 2004, infatti, hanno aggiunto i ricorrenti, si legge chiaramente che, per effetto della cessione del contratto di leasing dalla (OMISSIS) alla (OMISSIS), quest’ultima e’ subentrata nel rapporto tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS), esercitando anticipatamente la relativa facolta’ di acquisto, relativamente, quindi, alle sole unita’ immobiliari che erano state dettagliatamente descritte nel contratto di leasing del (OMISSIS), tra le quali i 261 millesimi dei sub. (OMISSIS). Ne consegue, hanno affermato i ricorrenti, che l’immobile che ha formato oggetto del rogito notaio (OMISSIS) del (OMISSIS) e’ esattamente quello di cui al contratto di locazione finanziaria del (OMISSIS), che fa espresso riferimento alla quota proporzionale pari a 261 millesimi delle aree comprese nei sub. (OMISSIS).
3.Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando l’omesso esame da parte della corte d’appello di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, inerenti ad ulteriori circostanze dedotte in giudizio ed oggetto di prova anche documentale circa la conoscenza da parte di (OMISSIS) e, quindi, l’opponibilita’ a quest’ultima, dell’invocata nullita’ parziale del contratto del (OMISSIS), stipulato tra la (OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS) in conseguenza del fatto che il contenuto letterale del contratto medesimo era difforme rispetto alla effettiva consistenza dei beni oggetto di compravendita ed al reale potere dispositivo sui beni oggetto del contratto della parte venditrice (OMISSIS) la quale, infatti, in ragione della nullita’ parziale del precedente atto di acquisto del (OMISSIS), non vantava alcun effettivo diritto a trasferire la piena proprieta’ delle aree di cui ai sub. (OMISSIS) della pila (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) del Comune di Lissone, bensi’ solo di trasferire la quota di 261/1000 delle medesime aree.
La corte d’appello, in particolare, hanno dedotto i ricorrenti, ha omesso di esaminare una serie di ulteriori fatti e circostanze, provati per tabulas ovvero non oggetto di contestazione da parte di (OMISSIS), dai quali emerge come (OMISSIS) sia sempre stata ben consapevole di non aver acquistato ne’ di aver mai inteso o potuto acquistare la piena proprieta’ dei sub. (OMISSIS), vale a dire il fatto che:
a) sarebbe stata assurda la vendita per intero della principale area di parcheggio, asservita all’utilita’ anche degli altri immobili facenti parte del centro commerciale,
b) il prezzo complessivamente corrisposto da (OMISSIS) per l’acquisto degli immobili, pari ad Euro 930.338,72 (IVA compresa), e’ stato individuato in conformita’ al contratto di locazione finanziaria, laddove, invece, se l’oggetto della cessione fosse stato la piena proprieta’ dei sub. (OMISSIS), il prezzo sarebbe stato ovviamente superiore;
c) la (OMISSIS) s.r.l. che ha poi ceduto il contratto di locazione finanziaria a (OMISSIS) ha partecipato, in data 20/5/2004, all’assemblea condominiale per una quota pari a 261,96/1000 sulle parti comuni, tra le quali i sub. (OMISSIS);
d) la (OMISSIS), con contratto di locazione dell’1/8/2002, avente ad oggetto uno degli immobili ad uso discoteca, presenti nel complesso edilizio, ha concesso l’utilizzo dell’area parcheggio, compresa nel sub. 701, cosi’ dimostrando di non aver mai voluto trasferire la proprieta’ dell’intero sub 701 ma solo una quota di comproprieta’;
e) l’utilizzo di fatto delle aree in questione da parte degli altri aventi diritto per lungo tempo non e’ stata mai messa in discussione da parte di (OMISSIS);
f) almeno fino alla primavera del 2006, (OMISSIS) ha esercitato di fatto i suoi diritti di proprieta’ sui subalterni oggetto di causa limitatamente alla quota di 261/1000 e non per l’intero, cosi’ come (OMISSIS) ha sempre continuato a gestire la ripartizione delle spese condominiali tra i vari soggetti che godevano degli spazi comuni, compresi quelli oggetto di controversia, in ragione di una comproprieta’ delle aree stesse;
g) solo in data 7/6/2006 (OMISSIS) ha impedito l’esercizio del diritto di godimento ai ricorrenti ed agli altri soggetti titolati, i quali si videro costretti a proporre, con esito positivo, domanda per la reintegra nel possesso.
4. Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente, sono fondati.
Ed infatti, l’accertamento dell’errore sulla dichiarazione, regolato dall’articolo 1433 c.c., deve essere sempre preceduto dall’interpretazione del contratto per cui, se e’ possibile ricostruire la comune intenzione delle parti, secondo quanto stabilito dagli articoli 1362 e 1363 c.c., non si applicano le disposizioni sull’errore ostativo come vizio del consenso produttivo, in presenza delle condizioni previste dalla legge, dell’annullamento del contratto, bensi’ quelle sull’interpretazione soggettiva del contratto.
In questo senso si e’ gia’ pronunciata questa Corte, affermando che, ove il contenuto del contratto, cosi’ come risulta materialmente redatto, non corrisponda, quanto alle espressioni usate, alla comune, reale volonta’ delle parti, per erronea formulazione, redazione o trascrizione d’elementi di fatto ad esso afferenti, deve ritenersi, ancorche’ la discordanza non emerga prima facie dalle tavole negoziali, che tale situazione non integra alcuna delle fattispecie dell’errore ostativo e che, di conseguenza, non trova applicazione la normativa dettata in tema d’annullamento del contratto per tale vizio, vertendosi, piuttosto, in tema di mero errore materiale, ricostruibile con ogni mezzo di prova, al di la’ della forma di volta in volta richiesta per il contratto cui afferisce, onde consentire al giudice la formazione di un corretto convincimento circa la reale ed effettiva volonta’ dei contraenti (Cass. n. 9243 del 2008, in motiv.; conf., Cass. n. 9127 del 1993).
In tale ipotesi, quindi, sulla lettera del contratto deve prevalere la reale, comune volonta’ dei contraenti, desumibile dal giudice di merito sulla scorta delle trattative e di tutto il materiale probatorio acquisito (Cass. n. 8745 del 2011; Cass. n. 19558 del 2003). Nel caso di specie, invece, la corte d’appello si e’ limitata a verificare la sussistenza delle prove che inconfutabilmente attestassero la ricorrenza dell’asserita difformita’ del contenuto apparente degli atti impugnati da quello realmente voluto dalle parti ed opponibili ai terzi, senza procedere, nei termini in precedenza esposti, al necessario accertamento della reale e comune volonta’ dei contraenti.
5. Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Milano, che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.
6. Il terzo motivo e’ assorbito.
P.Q.M.
7.La Corte cosi’ provvede: accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Milano, che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.