deve escludersi che l’opzione di ammortamento alla francese comporti di per sé stessa l’applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all’arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

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Tribunale|Catania|Sezione 4|Civile|Sentenza|11 gennaio 2020| n. 130

Data udienza 10 gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CATANIA

QUARTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 17039/2016 R.G. promossa da:

AN.SA. (c.f. (…)), con il patrocinio dell’avv. DI.AG. e elettivamente domiciliato in Via (…) 97100 RAGUSA, presso il difensore avv. DI.AG.

ATTORE

contro:

FI. S.R.L. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. SA.DA. e elettivamente domiciliato in VIA (…) CATANIA presso lo studio dell’avv. SA.DA.

ST. S P A. (C.F. (…))

BA.AG. SOC. COOP. PER AZIONI (C.F. (…)),

CONVENUTI

Posta in decisione all’esito dell’udienza del 7 ottobre 2019, sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Giova premettere che con ricorso depositato in data 2.4.2015 Sa.An., quale fideiussore e terzo datore d’ipoteca in relaziona ad un contratto di mutuo stipulato dalla An. S.r.l. con il Ba.Si., proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615, 2 co. c.p.c. avverso l’esecuzione immobiliare n. 1069/2011 980/12 R.G.E del Tribunale di Catania promossa in suo danno da Un. spa.

Il creditore opposto contestava i motivi della proposta opposizione, chiedendo l’integrale rigetto. Con ordinanza del 26/.2.2016 il G.E. rigettava la richiesta di sospensione della esecuzione, condannando il Sangalli al pagamento delle spese di lite e assegnando il termine di gg. 60 per la introduzione del giudizio di merito.

Con ricorso del 3.3.2016 Sa.An. proponeva reclamo al Collegio ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso la ordinanza di diniego della sospensione dell’esecuzione di cui sopra, anch’esso respinto dal Collegio con provvedimento del 26.07.2016.

Con atto di citazione ritualmente notificato Sa.An. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Catania la Un. spa. nonché la Ba.Ag. e la St. S.p.A. quali creditori intervenuti nel procedimento esecutivo, reiterando le eccezioni già proposte e per ivi sentire accogliere le conclusioni ivi rassegnate.

Nel giudizio di merito si costituiva in giudizio la Un. S.p.A. contestava in fatto e in diritto la proposta opposizione e ne chiedeva il rigetto.

La Ba.Ag. e la St. S.p.A. benché ritualmente citati, non si costituivano in giudizio, restando contumaci.

Con comparsa depositata il 4.3 2019 si costituiva in giudizio ex art. 111 c.p.c., la Fi. S.r.l. quale cessionaria del credito di Un. spa.

Ciò premesso deve evidenziarsi che con contratto di mutuo del 29.07.2004 rogato dal Notaio Gi.Bo., nn. 230544/16136, rilasciato in forma esecutiva il 10.08.2004, ed atto di erogazione e quietanza del 12.08.2004, nn. 231328/16208, rilasciato in forma esecutiva in pari data, il Ba.Si. ha concesso alla AN. s.r.l. a titolo di mutuo, la somma di Euro 1.100.000,00, da rimborsarsi nel termine di dieci anni.

Sa.An. è intervenuto agli atti di cui sopra nella qualità di legale rappresentante della società obbligata principale ed in proprio, quale parte datrice d’ipoteca e per prestare fideiussione personale. A seguito dell’inadempimento della società mutuataria, con atto di precetto notificato il 22.07.2011 è stato intimato agli obbligati di pagare la somma di Euro 596.747,59, oltre interessi moratori, in virtù del sopra descritto contratto di mutuo; essendo rimasta la predetta intimazione infruttuosa, la Banca ha sottoposto a pignoramento i beni immobili ipotecati a garanzia del finanziamento di cui sopra, dal quale è scaturita la procedura esecutiva R.G.E. 1069/11, oggetto del giudizio per cui è causa.

Ritiene l’opponente che il contratto di mutuo risulta essere affetto da usura in conseguenza della sommatoria del tasso di mora a quello corrispettivo; ciò sulla scorta della previsione contrattuale di cui all’art. 6 del contratto.

Orbene già il GE, con il provvedimento del 26.02.2016, in proposito ha statuito condivisibilmente che “Giammai, per effetto dell’applicazione della clausola citata si perverrebbe a sommare i due tassi di interesse, invero, l’applicazione del tasso di mora non si cumula con il tasso corrispettivo, risultando il primo “sostitutivo” del secondo dal momento della scadenza della rata o del capitale rimasti impagati. Inoltre, la circostanza che il tasso di mora sia stato pattuito in termini di maggiorazione percentuale del TEG, non equivale di certo ad affermare che tasso corrispettivo e tasso di mora vadano comunque e sempre cumulati per la verifica del rispetto del tasso soglia, essendo palese che la maggiorazione riguardava unicamente la modalità di pattuizione del tasso di mora, l’usurarietà del quale deve poi essere valutata, in concreto, attraverso un raffronto con il tasso soglia: raffronto che, alla luce dei dati offerti dallo stesso opponente, dimostra la liceità del tasso di interesse moratorio (5,45%/5,81%)”. Rileva il decidente, invero che ai fini della accertamento del superamento del tasso soglia non è corretto procedere alla sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori. L”orientamento che include gli interessi moratori nelle soglie d’usura (per tutti Cass. nn. 4251/1992, 5286/2000, 14899/2000, 5324/2003, 350/2013, 602/2013, 603/2013 nonché Corte Cost. n. 29/2002, secondo cui è “plausibile l’assunto” che gli interessi di mora siano assoggettati al tasso-soglia) si fonda prevalentemente sulla affermata esistenza di un “principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione” e sulla circostanza che “il ritardo colpevole (…) non giustifica il permanere della validità di una obbligazione così onerosa e contraria alla legge” (così la Cassazione nelle decisioni da ultimo citate).

Ed invero la questione della cumulabilità degli interessi moratori a quelli corrispettivi ai fini della verifica dell’usurarietà o meno del contratto di mutuo intercorrente tra l’Istituto di credito ed il cliente è stata esaminata dalla giurisprudenza di merito, la quale in via maggioritaria si è espressa nel senso di vietare tale cumulo ai fini di siffatta valutazione.

Secondo il Tribunale di Roma (ord. 16.9.2014 n. 41860) la differenza “ontologica” tra gli interessi moratori e quelli corrispettivi costituisce un elemento ostativo all’applicazione della regola del cumulo. In particolare gli interessi moratori rientrerebbero tra “(…) quelle prestazioni accidentali (e perciò meramente eventuali) sinallagmaticamente riconducibili al futuro adempimento e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di moral suasion …” finalizzata al regolare adempimento da parte del debitore.

Così ancora, la verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuno delle due categorie di interessi senza sommatoria tra loro (si veda Trib. Ivrea, sentenza n. 152/2016 del 26.2.2016).

Ciò posto, se il superamento del tasso soglia in concreto riguarda solo gli interessi moratori, pattuiti in misura percentualmente maggiore rispetto ai corrispettivi, l’eventuale nullità colpisce unicamente la relativa clausola senza involgere anche l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia (Trib. Milano 28.1.2014, 22.5.2014 e 8.3.2016; Trib. Lecce 25.9.2015; Trib. Reggio Emilia 25.2.2015; Trib. Chieti 23.4.2015; Trib. Trani 10.3.2014; Trib. Napoli 28.1.2014 e 15.9.2014; Trib. Venezia 15.10.2014; Trib. Pescara 30.4.2015; Trib. Taranto 17.10.2014; Trib. Treviso 12.11.2015; Trib. Ferrara 16.12.2015; Trib. Bologna 24.2.2016; Trib. Ivrea 26.2.2016; Trib. Padova 27.4.2016; Trib. Napoli 20.6.2016; Trib. Agrigento 20.6.2016; v. anche Tribunale di Napoli nord, sentenza n. 939 del 20 giugno 2016 secondo cui: “Addizionare il tasso moratorio al tasso corrispettivo e sottoporre al vaglio del superamento del tasso soglia il dato derivante dalla somma aritmetica dei tassi significherebbe non cogliere la differente natura delle due previsioni pattizie come sopra richiamate che restano autonome l’una dall’altra – almeno con riferimento al profilo del rispetto del tasso soglia – e solo occasionalmente interdipendenti atteso che “in materia finanziaria l’interesse, nel momento stesso in cui si rende disponibile (ovvero alla scadenza di pagamento), diventa capitale…

Irrilevante ai fini dello scrutinio sull’usura è la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso usurario, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un “non tasso” od un “tasso creativo”, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili alla parte mutuataria”).

A tale ultimo proposito, questo Tribunale ha, in più occasione, aderito a quanto previsto dalla Banca d’Italia (v. Comunicazione del 3.7.2013 secondo cui: “In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un’indagine per cui “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.

In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d’Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo “).

Non si tratta di applicare circolari amministrative, anziché la legge ma di prendere definitivamente coscienza che, rapportare gli oneri di mora ad un tasso soglia basato sul TEGM dei mutui, significa ancora una volta confondere grandezze disomogenee, in quanto quel TEGM è ricavato sulla scorta di interessi ed altri oneri corrispettivi parametrati all’entità e alla durata del finanziamento, laddove gli oneri di mora prescindono dal fattore tempo e anche dall’entità del finanziamento, essendo legati invece all’entità dell’inadempimento (Tribunale Cremona, ordinanza del 9 gennaio 2015).

In definitiva, il tasso soglia di riferimento per valutare il carattere usurario degli interessi moratori è rappresentato dal TEGM maggiorato di. 2,1 punti (in questi sensi anche Trib. Verona 30.4.2014; Trib. Padova 23.9.2014; Trib. Pescara 20.10.2015; Trib. Lanciano 14.3.2016).

Venendo al caso in esame, escluso il cumulo degli interessi corrispettivi e di quelli moratori previsti nel contratto oggetto di causa, non si ravvisa alcun superamento del tasso soglia sia con riferimento agli uni che agli altri.

L’opponente sostiene poi che la banca avrebbe revocato il contratto di mutuo per via del mancato pagamento di cinque rate del finanziamento, confrontandole alla previsione di cui all’art. 40 del T.U.B. nella parte in cui è previsto che “la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive”. Premesso che è pacifico il mancato pagamento di cinque rate di mutuo, la norma citata riguarda la diversa fattispecie dei reiterati ritardi nel pagamento delle rate.

Pertanto, poiché tra le obbligazioni assunte dalla società mutuataria vi è anche quella che prevede la risoluzione del contratto anche nel caso di mancato pagamento di una rata del finanziamento, ovvero della diminuzione della consistenza economico patrimoniale della stessa, risulta integrato il presupposto per l’esercizio della facoltà di risoluzione del contratto.

Va poi osservato, con riferimento alle contestazioni inerenti la determinazione degli interessi secondo il metodo di calcolo c.d. alla francese, che con l’espressione “piano di ammortamento alla francese” (ovvero “a rata costante”) dovrebbe intendersi unicamente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo, ipotesi all’evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso; tale espressione (e metodologia) viene tuttavia estesa anche ai mutui a tasso variabile, con la particolarità che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante), e ciò consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione (tanto che a volte il piano di ammortamento in tali casi riguarda il solo capitale), potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con le rate precedenti (ne conseguiranno rate non costanti nella loro entità) (cfr. Tribunale di Milano, sez. VI, sentenza del 5 maggio 2014).

La giurisprudenza di merito oramai pressocchè unanime reputa legittima una tale forma di ammortamento, non discendendo dalla sua applicazione alcuna forma di capitalizzazione vietata, con la specificazione che l’imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell’ammortamento “alla francese” la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell’art. 1194 c.c. (cfr. Trib. Mantova 11.3.2014; Trib. Siena 11.7.2014; Trib. Pescara 10.4.2014; Trib. Milano 5.5.2014; Trib. Ferrara 5.12.2013; Trib. Lecce 16.9.2014).

Inammissibile appare essere all’evidenza la pretesa sostituzione della formula matematica di ammortamento alla francese, che secondo controparte sarebbe affetta da indeterminatezza oltre che da censurabili effetti anatocistici.

In verità, per consolidata giurisprudenza “l’anatocismo si configura quando siano computati interessi sugli interessi scaduti, mentre nessuna capitalizzazione di interessi si verifica nell’ipotesi di mutuo con ammortamento alla francese, giacché gli interessi sul capitale in un dato periodo non si sommano mai al capitale. Al contrario, gli interessi di periodo sono calcolati sul conto capitale residuo e alla scadenza della rata sono pagati in quota di interessi con la rata di rimborso del mutuo” (Trib. Roma Sez. XVII sent. 11.01.2019).

In tal senso è stato anche sostenuto che” il sistema di ammortamento progressivo alla francese non comporta alcun anatocismo, atteso che, nella prima rata, gli interessi corrispettivi si calcolano sulla somma concessa a mutuo e, in ciascuna delle rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota di capitale ancora dovuta (Trib. di Bolzano Sez. I Sent. 07.12.2018).

Conseguentemente “deve escludersi che l’opzione di ammortamento alla francese comporti di per sé stessa l’applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all’arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti” (Trib. Rieti Sent. 05.12.2018).

Alla luce di quanto detto, l’opposizione va pertanto rigettata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all’attività difensiva concretamente espletata.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 17039/2016 RG, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, rigetta l’opposizione all’esecuzione proposta da Sa.An.. Condanna parte opponente a rimborsare alla convenuta costituita le spese di lite, che si liquidano in Euro 10.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%.

Così deciso in Catania il 10 gennaio 2020.

Depositata in Cancelleria l’11 gennaio 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.