In tema di contratti bancari, mutuo, finanziamenti e di ammortamento alla francese non può essere accolta la doglianza avente ad oggetto l’anatocismo giacché detto metodo di ammortamento non contiene alcun interesse anatocistico in quanto la formula matematica tipica di detto piano è quella dell’interesse semplice e non composto; il cosiddetto “ammortamento alla francese” non comporta alcuna forma di capitalizzazione degli interessi che vengono calcolati solamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti e unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata medesima si riferisce. Tale sistema di computazione degli interessi esclude qualsivoglia discrepanza tra il tasso concordato per iscritto e quello effettivo. Con tale sistema non si verifica alcuna capitalizzazione degli interessi in quanto, gli interessi inseriti nella rata successiva, sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Infatti con il pagamento di ogni singola rata il mutuatario azzera gli interessi a suo carico fino a quel momento e inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra gli interessi maturati e l’importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto.
Per ulteriori approfondimenti inmateria di diritto bancario si consiglia la lettura dei seguenti articoli:
La fideiussione tra accessorietà e clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni
Il contratto autonomo di garanzia: un nuova forma di garanzia personale atipica
Il contratto di mutuo: aspetti generali.
Mutuo fondiario e superamento dei limiti di finanziabilità.
Per approfondire la tematica degli interessi usurari e del superamento del tossa soglia si consiglia la lettura del seguente articolo: Interessi usurari pattuiti nei contatti di mutuo
Tribunale Catania, Sezione 4 civile Sentenza 27 febbraio 2019, n. 879
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Adriana Puglisi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1179/2013 promossa da:
(…), (C.F. (…)), domiciliato in VIA (…); rappresentato e difeso dall’avv. GI.FA. giusta procura in atti.
ATTORE/I
contro
(…) SPA (C.F.(…) ), domiciliato in PIAZZA (…); rappresentato e difeso dall’avv. PA.MA. giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 25.1.2013 (…) conveniva in giudizio la (…) spa opponendosi al D.I. n. 2699 del 2012 con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 36273,91 oltre interessi e spese eccependo, in relazione al contratto di finanziamento stipulato, la indeterminatezza delle condizioni e dei tassi applicati nonché la illegittima capitalizzazione degli interessi passivi oltre il superamento del tasso soglia, essendo previsto un tasso di mora dell’8,80%; chiedeva quindi, previa CTU, la determinazione dell’effettivo saldo con conseguente revoca del decreto opposto.
Si costituiva ritualmente la (…) spa, quale mandataria di (…), contestando le doglianze di parte opponente inerenti la pretesa illegittima applicazione di interessi usurai e la capitalizzazione trimestrale; in effetti era stato sottoscritto un contratto di finanziamento di Euro 50.000,00 da rimborsare in rate mensili di Euro 992,42 comprensive di capitale ed interessi.
Contestava le eccezioni dell’opponente in quanto assolutamente generiche e smentite dalla documentazione prodotta.
Concessa in corso di causa la provvisoria esecuzione, e i termini di cui all’art. 183 c.p.c., veniva rigettata una richiesta di ctu contabile perchè avente carattere esplorativo, e quindi in data 2.7.2018 la causa, sulle conclusioni delle parti, veniva mandata in decisione.
MOTIVI DI DIRITTO
L’opposizione è infondata e come tale va rigettata.
L’odierno opponente ha contestato l’ammontare del credito ingiunto dalla (…), quale mandataria di (…), eccependo la illegittimità del contratto, l’applicazione di interessi ultra legali e oltre il tasso soglia.
Invero va dato atto che la società opposta ha dato della regolare sottoscrizione del contratto mediante la produzione del contratto di sintesi, regolarmene sottoscritto dall’opponente così come il piano di ammortamento; a fronte dell’avvenuta erogazione della somma lo (…) dalla rata n. 27 aveva sospeso i pagamenti per cui in data 21.6.2007 veniva dichiarato decaduto dal beneficio del termine unitamente al fideiussore (…).
La particolare natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non muta la posizione sostanziale delle posizioni rivestite dalle parti, assumendo il debitore opponente la posizione di convenuto e il creditore opposto quella di attore.
Ne consegue, per quanto riguarda l’onere della prova, che l’opposto creditore deve provare il fatto costitutivo del diritto di credito azionato in sede monitoria, limitandosi ad allegare l’inadempimento dell’opponente debitore, mentre quest’ultimo, a sua volta, deve provare i fatti modificativi, estintivi o impeditivi di tale credito. (Tribunale Modena sez. I 14 gennaio 2016 n. 75)
Nel caso in esame appare indubbio, e la circostanza non risulta essere contestata, che l’opponente è rimasto debitore della somma ingiunta e d’altronde nessun elemento probatorio è stato addotto per contrastare la esattezza dell’importo, così come per l’applicazione di interessi ultra legali stante la corretta previsione contrattuale e oltre il tasso soglia, sul presupposto di un tasso di mora dell’8,80%.
Relativamente alla eccezione di illegittima capitalizzazione degli interessi e superamento del tasso soglia, osserva questo giudice che la stessa è infondata, stante che, per giurisprudenza ormai consolidata,
“in tema di contratti bancari, mutuo, finanziamenti e di ammortamento alla francese non può essere accolta la doglianza avente ad oggetto l’anatocismo giacché detto metodo di ammortamento non contiene alcun interesse anatocistico in quanto la formula matematica tipica di detto piano è quella dell’interesse semplice e non composto;
il cosiddetto “ammortamento alla francese” non comporta alcuna forma di capitalizzazione degli interessi che vengono calcolati solamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
Nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti e unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata medesima si riferisce.
Tale sistema di computazione degli interessi esclude qualsivoglia discrepanza tra il tasso concordato per iscritto e quello effettivo.
Con tale sistema non si verifica alcuna capitalizzazione degli interessi in quanto, gli interessi inseriti nella rata successiva, sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.
Infatti con il pagamento di ogni singola rata il mutuatario azzera gli interessi a suo carico fino a quel momento e inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra gli interessi maturati e l’importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto.”
Per quanto attiene l’ulteriore eccezione di superamento del tasso soglia formulata, osserva questo giudicante che la stessa è infondata atteso che si fonda su un presupposto assolutamente errato di una sommatoria tra interessi convenzionali e di mora che porterebbe il TAEG oltre la soglia.
Ritiene questo Giudicante che una siffatta ricostruzione dei fatti sia il frutto di una fuorviante interpretazione della statuizione assunta dalla Corte di Cassazione con la nota pronuncia n. 350/2013 nella quale è stato testualmente sostenuto che “risulta che parte ricorrente aveva specificamente censurato il calcolo del tasso pattuito in raffronto con il tasso soglia senza tenere conto della maggiorazione di tre punti a titolo di mora, laddove, invece, ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p., e dell’art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: “il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori” Cass., n. 5324/2003). , ed a prescindere da qualsivoglia sommatoria con il tasso relativo agli interessi corrispettivi.
Tale motivazione merita una interpretazione adeguata e coerente con il sistema, laddove pure affermando e ribadendo la stessa un principio ormai riconosciuto e già sancito anche in un’altra importante sentenza della Corte Costituzionale, (25-2-2002 n. 29) non può ritenersi che in essa risulti affermato niente altro se non che la disciplina relativa al tasso soglia, con le relative sanzioni, riguarda anche gli interessi moratori in sé considerati, con la conseguenza che anche rispetto ad essi deve verificarsi attentamente l’eventuale superamento del tasso soglia, risultava moratorio, in sé e per sé considerato, il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori” (Cass., n. 5324/2003).
Le (…), inoltre, in una nota del 3 luglio 2013, ha precisato che: “gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.
L’esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela.
Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo, che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l’inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora”.
Nessun tasso usuraio risulta quindi essere stato né previsto contrattualmente né applicato con la conseguenza che corretto deve ritenersi l’importo richiesto dalla (…), nella sua qualità di mandataria, non avendo d’altronde lo (…) fornito alcuna prova in merito limitandosi alla richiesta di una ctu per accertare quanto eccepito.
Attese, quindi, le superiori considerazioni, ritenuto che parte opposta ha dato prova dell’inadempimento dell’opponente nel pagamento delle rate relative al finanziamento concesso, e che sono rimaste prive di fondamento le eccezioni di capitalizzazione degli interessi ed applicazione di tassi usurai, che tardive appaiono le ulteriori eccezioni avanzate solo in sede di comparsa conclusionale va rigettata l’opposizione e confermato il decreto opposto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente statuisce:
uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l’opposizione proposta da (…) avverso il D.I. n. 2699 del 2012 emesso in favore di (…), quale mandataria di (…).
Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 3500,00 per compensi oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania il 26 febbraio 2019.
Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2019.