In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto avente diritto alla tutela del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005) non assume rilievo che la persona fisica rivesta la qualità di imprenditore o di professionista, bensì lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto, con la conseguenza che anche l’imprenditore individuale o il professionista va considerato “consumatore” allorché concluda un negozio per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale. Il foro del consumatore è esclusivo e inderogabile, a meno che il professionista non dimostri che la clausola di deroga in favore di altri fori sia stata oggetto di trattativa individuale tra le parti. In forza dell’art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 206 del 2005 si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; il successivo comma 2, lett. u) dispone che si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che stabiliscono come sede del foro competente sulle controversie località diverse da quelle di residenza o domicilio del consumatore.
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Tribunale|Torino|Sezione 4|Civile|Sentenza|1 settembre 2022| n. 3508
Data udienza 1 settembre 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE
Il giudice dr.ssa Valeria Di Donato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 10989 dell’anno 2019
TRA
(…) (C.F. (…) ), con l’avv. PO.VA.
ATTORE
E
(…) S.P.A. (C.F. (…)), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l’avv. GI.AN.
CONVENUTA
E
(…) S.P.A. (C.F. (…)), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l’avv. LA.GI.
CONVENUTA
OGGETTO: pagamento indennizzo assicurativo – risarcimento danni.
rassegnate dalle parti le seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato (…) ha evocato in giudizio la (…) S.P.A. e la S” per ottenere la condanna della prima e, in subordine, della seconda, al pagamento della somma di Euro 22.984,80, in forza del “(…)” sottoscritto con la (…) S.p.A. il 3.3.2016, comprensivo di Tutela Legale (…), volto all’espletamento di perizia per la rilevazione di anomalie e vizi su cartelle esattoriale e/o atti impositivi della Pubblica Amministrazione Finanziaria.
In particolare, ha invocato l’art. 13 del contratto, in forza del quale aveva aderito alla Polizza Tutela Legale a copertura delle spese legali relative alla controversia in materia tributaria promossa sulla base della perizia redatta dalla (…), avente come contraente la (…) e come compagnia di assicurazione la I.. Ha esposto di aver radicato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino nei confronti di (…) S.p.a., in forza dell’analisi contabile eseguita dalla (…), e tramite il legale indicato da quest’ultima (ai sensi dell’art. 5 del “Contratto Gold” e dell’art. 12 della Polizza Tutela Legale), il giudizio di opposizione avverso l’intimazione di pagamento n. (…), rubricato al R.G. n. 728/2016, conclusosi con esito negativo con sentenza n. 814/17 e condanna del soccombente al pagamento delle spese legali. Ha, dunque, dedotto di aver sostenuto l’importo complessivo di Euro 22.984,80 per spese relative al giudizio, di cui Euro 12.200,00 per spese di perizia analisi contabile ed Euro 10.784,80 a titolo di spese legali del proprio difensore avv. (…), riservandosi di agire per le spese liquidate in favore di (…) s.p.a. ma non richieste. Ha, pertanto, agito ai sensi dell’art. 1891 cod. civ. nei confronti di (…) per il recupero del credito indicato, essendo la polizza de qua un contratto per conto di chi spetta, nonché in via subordinata, nei confronti di (…) per l’ipotesi di inoperatività della garanzia assicurativa.
La (…) S.P.A. si è costituita in giudizio eccependo l’inoperatività della polizza di tutela legale essendo escluse dalla copertura le spese relative a giudizi in materia tributari; ha dedotto sul punto che il sinistro denunciato è palesemente escluso dal rischio assicurato, integrato dalla soccombenza nei giudizi dinanzi al solo giudice civile aventi ad oggetto l’anatocismo e/o l’usura bancaria applicati ai rapporti bancari, di conto corrente, mutuo, leasing, derivati, swap e non dalla soccombenza nei giudizi tributari relativi a omesso e/o insufficiente versamento delle imposte.
Ha, inoltre, evidenziato che i presupposti di operatività della polizza sono:
– l’esistenza di una perizia econometrica predisposta da (…) contenente un conteggio che evidenzi lo sforamento dal tasso soglia relativo al periodo in cui gli interessi sono stati contrattualizzati o generano il superamento del tasso soglia e che sia accompagnata da un parere pro veritate;
– la necessaria certificazione della perizia da parte di un perito , affinchè il destinatario della perizia non intraprenda azioni infondate e pretestuose qualora non ne ricorrano i presupposti;
– l’espletamento di una CTU che proceda a “cassare” la perizia econometrica predisposta da (…) (con la specificazione che “cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili su cui è redatta e certificata dal perito la perizia econometrica”).
Ha dedotto che, nel caso in esame, non vi era traccia di una perizia econometrica, non prodotta e non richiamata nella sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Torino; non era dato sapere se la stessa, ove esistente, avesse ad oggetto interessi relativi a rapporti bancari e se fosse “certificata” da parte del perito; non era stata comunque oggetto di indagine e di “cassazione” da parte di un CTU. Anzi, le questioni che avevano determinato la soccombenza di (…) riguardavano la regolarità formare dell’atto dell’intimazione di pagamento, stante il rigetto delle contestazioni sollevate relative alla mancata notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche all’emissione dell’intimazione di pagamento; alla decadenza dal potere impositivo dell’Agenzia delle Entrate; all’illegittimità dell’avviso di pagamento per mancanza di sottoscrizione autografa del funzionario; all’illegittimità degli atti prodromici per sottoscrizione da parte di soggetti privi di poteri dirigenziali. Ha, infine, contestato il quantum delle richieste avversarie.
La (…) S.p.A. si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del Tribunale di Brescia ai sensi dell’art. 15 del contratto stipulato tra le parti, nonché l’improcedibilità della domanda per violazione della disciplina di cui all’art. 3 D.L. n. 132 del 2014 e all’art. 5, comma 1 bis D.Lgs. n. 28 del 2010 e la nullità del ricorso ex artt. 164, 4 comma e 163, 3 comma c.p.c. per non essere state indicate le ragioni di diritto tali da portare all’accoglimento della domanda di pagamento da parte di (…) dell’importo di Euro 22.984,80.
Nel merito, la SDS ha dedotto di avere perfettamente adempiuto la propria prestazione fornendo all’avvocato scelto dall’attore l’elaborato peritale sul quale si sarebbe dovuta fondare l’azione giudiziaria. Ha evidenziato che il mandato professionale era stato conferito liberamente all’avv. (…) ai sensi degli artt. 2229 e ss. cod. civ. con la conseguenza che ogni inadempimento imputabile al legale per non aver utilizzato in giudizio l’elaborato peritale fornito ai fini della copertura assicurativa era attinente al rapporto cliente/avvocato, cui la (…) era completamente estranea. In particolare, le questioni che avevano determinato la soccombenza dell’attore dinanzi alla Commissione tributaria erano del tutto estranee al contenuto della perizia che il legale incaricato aveva ritenuto di non utilizzare, con tutte le conseguenze in merito alla insussistenza di qualsivoglia obbligo assicurativo; alcuna pronuncia in merito al quantum della pretesa erariale e/o alla misura degli interessi applicati era stata resa nella sentenza emessa dalla citata Commissione.
Ha, inoltre, eccepito che l’assicurato non aveva provato di aver adempiuto ai propri obblighi contrattuali ai fini dell’attivazione della polizza (in particolare, di aver informato la (…) dell’attivazione del giudizio o dell’esistenza del rischio) e di aver regolarmente effettuato il pagamento di quanto dovuto, chiedendo, pertanto, in subordine, l’applicazione dell’art. 1460 cod. civ. Ha, infine, rilevato che non era stata fornita alcuna prova dell’esborso delle somme di cui l’attore chiedeva il rimborso, evidenziando che la fattura prodotta sub doc. n. 4 era intestata alla E.M., estranea al presente giudizio e che la parcella pro forma relativa agli onorari dell’avv. (…) non costituiva idonea prova dell’avvenuto pagamento.
Dichiarata la nullità del ricorso con riguardo alla domanda svolta nei confronti di (…) ai sensi dell’art. 163 n. 4 cod. proc. civ., la parte ricorrente ha provveduto all’integrazione ex art. 164 c.p.c. entro il termine assegnato.
In via preliminare, deve essere respinta l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da (…) in favore del Tribunale di Brescia.
La (…) ha posto a fondamento dell’eccezione l’art. 15 (in realtà, art. 14 doc. n. 1) del “Contratto Gold” stipulato tra le parti il 3.3.2016 che prevede “In caso di controversie sull’esecuzione del presente contratto il foro competente sarà esclusivamente il Tribunale di Brescia”.
Il ricorrente ha contestato l’eccezione di incompetenza territoriale all’udienza del 24.9.2019, invocando con la successiva memoria ex art. 183, 6 comma n. 1 c.p.c. il foro del consumatore di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 206 del 2005; ha, inoltre, eccepito la nullità della clausola contrattuale in deroga poiché non oggetto di specifica trattativa, con conseguente irrilevanza della doppia sottoscrizione.
Il contratto in esame va certamente inquadrato nell’ambito dei contratti conclusi tra professionista e consumatore e sottoposti alla disciplina dettata dalla citata normativa. La qualità di consumatore in capo a (…) non è stata oggetto di alcuna contestazione ed è, pertanto, da considerarsi una circostanza provata (ex art. 115 c.p.c.) oltre che del tutto coerente con la tipologia di contratto stipulato tra le parti avente ad oggetto la “redazione di perizia per anomalie finanziarie e vizi su cartelle esattoriali e/o su atti impositivi della Pubblica amministrazione Finanziaria”. Per quanto emerge dagli atti, il contratto è stato stipulato da (…) in qualità di persona fisica e in proprio e, dunque, per ragioni estranee alla professione eventualmente svolta che non viene affatto menzionata né individuata in sede contrattuale.
Si richiama sul punto il principio dettato dalla Suprema Corte secondo cui “In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto avente diritto alla tutela del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005) non assume rilievo che la persona fisica rivesta la qualità di imprenditore o di professionista, bensì lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto, con la conseguenza che anche l’imprenditore individuale o il professionista va considerato “consumatore” allorché concluda un negozio per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale” (cfr. Cass. n. 6578/21; n. 8419/2019).
Il foro del consumatore è esclusivo e inderogabile, a meno che il professionista non dimostri che la clausola di deroga in favore di altri fori sia stata oggetto di trattativa individuale tra le parti (cfr. Cass. n. 21989/2021, n. 24632/2020, n. 1951/2018).
In forza dell’art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 206 del 2005 si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; il successivo comma 2, lett. u) dispone che si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che stabiliscono come sede del foro competente sulle controversie località diverse da quelle di residenza o domicilio del consumatore.
Nella fattispecie in esame, la parte ricorrente ha allegato che la clausola in deroga non è stata oggetto di alcuna trattativa individuale e la (…) non ha in alcun modo provato che, al contrario, la clausola sia stata oggetto di specifica trattativa con il consumatore, tanto più che il contratto è redatto sulla base di un modulo prestampato predisposto unilateralmente dalla società.
L’espressa accettazione da parte del consumatore delle condizioni di cui all’art. 14 con doppia sottoscrizione è, dunque, insufficiente e irrilevante ai fini dell’applicabilità della citata clausola in deroga alla competenza territoriale, in quanto di per sé inidonea a provare che sia stata oggetto di specifica trattativa individuale (cfr. Cass. n. 8268/2020), prova che compete al professionista (cfr. Cass. n. 497/21).
Va, altresì, respinta l’eccezione di nullità del ricorso per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 163 e 164 c.p.c. reiterata da parte convenuta (…) in comparsa conclusionale.
È sufficiente rilevare sul punto che parte ricorrente, in ottemperanza all’ordine di integrazione della domanda disposto con Provv. del 23 ottobre 2019 conseguente alla declaratoria di nullità per violazione dell’art. 163 n. 4 c.p.c. (per assoluta incertezza degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda), ha provveduto a depositare in data 20.11.2019 una memoria integrativa nella quale ha specificato di agire nei confronti della (…) “a titolo di responsabilità contrattuale” allegando il suo “operato negligente” per avere quest’ultima “?indotto il signor B. a firmare un contratto per il contenzioso tributario con la promessa di una copertura di tutela legale totale, condizionata peraltro al conferimento del mandato al legale indicato dalla S.”, pretendendo poi “di restare indenne attribuendo la responsabilità dell’asserita inoperatività della polizza al B. stesso e/o comunque al legale incaricato”.
È stato, dunque, espressamente e sufficientemente chiarito il titolo dell’azione esercitata, con sanatoria dell’originario vizio di nullità.
Nel merito, la domanda deve essere respinta nei confronti di entrambe le parti.
(…), in qualità di terzo beneficiario della polizza tutela legale stipulata da (…) con (…) S.P.A. (alla quale ha aderito), ha chiesto la condanna di (…) al pagamento dell’indennizzo assicurativo asseritamente dovuto per le spese sostenute in esito alla soccombenza nel giudizio di opposizione intentato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino (R.G. 728/2016, doc. n. 3).
In particolare, ha invocato il disposto dell’art. 13 del “Contratto Gold” stipulato con (…), che recita testualmente: “Il presente articolo riporta un estratto della polizza sottoscritta da (…) con I. Estratto di polizza – Il cliente aderisce in qualità di Assicurato alla polizza Tutela legale che ha come contraente (…), e quale compagnia di assicurazione la I. ? La polizza copre le spese legali (sino ad un massimo di Euro 100.000,00 per sinistro e per assicurato in caso di soccombenza) relative alle controversie stragiudiziali, mediative e giudiziarie per anatocismo e/o usura bancaria (per prodotti bancari, finanziari e tributari, Es. Conto Corrente, Mutuo, Leasing, Derivati, Cartelle Esattoriali, ecc.) promosse esclusivamente sulla base della perizia/e asseverata/e redatta/e da (…), per conto del Cliente.”.
Precisa l’art. 13 che “Il sinistro insorge nel momento in cui: la perizia commissionata tramite (…) viene dichiarata errata nei conteggi e/o nell’applicazione dei riferimenti normativi e/o giurisprudenziali dal CTU. Mancato accesso alla CTU: in tutti quei casi in cui il Giudice non ritenga di disporre la CTU nel giudizio ritenendola superflua, non idonea, ecc., per cui ne consegue una sentenza di condanna e se a seguito delle sopra elencate/evidenziate/dichiarate contestazioni il giudice emetta una sentenza negativa per il cliente che lo veda soccombente e condannata alle spese di giudizio …”.
Il “Contratto Gold” prevede nella parte iniziale del frontespizio: “Copertura Tutela Legale Totale: rimborso di ogni spesa e/o costo sostenuto dal cliente in caso di soccombenza nell’intrapresa azione legale di restituzione e/contestazione di somme contabili anomale valutate e quantificate in perizia (si veda art. 13 del presente contratto?)” (doc. n. 1).
Non è contestato tra le parti ed è oggetto di prova documentale che (…) con ricorso redatto il 3.3.2016 e depositato il 19.4.2016 ha impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino le cartelle di pagamento e l’intimazione di pagamento n. (…), emessa dal Concessionario per la riscossione (…) S.p.a. per Irpef, Irap e Iva relative agli anni 2005 – 2010, chiedendone l’annullamento, e che il giudizio si è concluso con la sentenza n. 814/2017 di rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alla rifusione delle spese legali in favore di Equitalia (doc. n. 3).
Sostiene il ricorrente che il giudizio di opposizione sia stato radicato sulla base dell’analisi contabile eseguita dalla (…), depositata nell’ambito del suddetto procedimento, e che sia del tutto irrilevante la circostanza che non sia stata espletata alcuna CTU.
In realtà, a prescindere dalla necessità o meno che nel giudizio venga espletata una CTU, occorre rilevare che, nel caso in esame, il contenzioso instaurato dall’attore non rientra nell’ambito di operatività della polizza invocata.
Il ricorso avverso l’intimazione di pagamento è, difatti, fondato su motivi che esulano completamente dal contenuto della perizia contabile redatta dalla (…), perizia che nel suddetto giudizio non è stata affatto utilizzata né posta a fondamento di alcun motivo di opposizione ma solamente allegata senza alcuna ragione, né alcun richiamo, ad eccezione della seguente formula “Il ricorrente ha verificato le anomalie di cui sopra anche tramite perizia tecnica che si produce (doc. 2) con i relativi allegati”. I motivi posti a fondamento del ricorso attengono, invece, come sintetizzato dalla Commissione stessa nella citata sentenza, alla “mancata notificazione delle cartelle di pagamento, omessa allegazione delle cartelle predette all’intimazione di pagamento, nullità della notificazione dell’intimazione di pagamento e delle cartelle in quanto avvenuta direttamente a mezzo posta in violazione dell’art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 da parte dell’Agente della riscossione, violazione dell’art. 7 L. n. 212 del 2002 per omessa sottoscrizione dell’intimazione di pagamento nonché, infine, carenza di potere dirigenziale da parte del delegante o di chi ha sottoscritto gli atti prodromici alle cartelle di pagamento”. Si tratta, dunque, di motivi attinenti alla regolarità formale dell’intimazione e della notificazione mentre non vi è alcun accenno o riferimento nel corpo dell’intero ricorso a “somme contabili anomale” valutate come tali nella perizia redatta da (…).
La perizia prodotta in atti (e, inspiegabilmente allegata al ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria), dopo una parte iniziale del tutto generica di richiamo alla “normativa di riferimento” su “interessi di mora”, “aggio”, “piani di rateazione” e metodo di calcolo, contiene una sezione intitolata “esame econometrico” nella quale si legge ” ?lo scrivente perito, sotto la propria responsabilità, ritiene che l’ente della riscossione con riferimento agli atti esaminati non ha sufficientemente motivato le pretese accessorie addebitate” (doc. n. 7).
Segue una tabella con indicazione delle cartelle da ruolo, degli interessi “illeciti”, “interessi anatocismo”, “illegittimo perché non motivato”, “aggio illecito”, “aggio anatocismo”, per un “totale sgravabile” di Euro 33.384,92. Nelle “CONCLUSIONI” il perito “conclude nell’affermare che l’agente della riscossione a titolo di interesse di mora e aggio pretende somme maggiori rispetto a quelle che si ottengono applicando il dato normativo vigente alla consegna dei ruoli esaminati”, per un importo corrispondente a quello risultante dalla precedente tabella.
Premesso che, come è già stato esposto, il ricorso con il quale (…) ha impugnato l’atto di intimazione dinanzi alla Commissione Tributaria non contiene alcun riferimento a eventuali interessi di mora o “aggio” pretesi dall’ente di riscossione o alla violazione della normativa all’epoca vigente in materia e che il contenuto della perizia non viene mai menzionato né posto a fondamento di alcun motivo di impugnazione, occorre evidenziare alcune circostanze anomale.
In primo luogo, la data di stipula del “Contratto Gold” e della redazione del ricorso coincidono: il ricorso depositato in atti e sottoscritto dall’avv. (…) con allegata procura alle liti reca, difatti, la data del 3.3.2016, ossia la medesima data di conclusione del contratto tra (…) e la (…). Ne consegue che, stando alle date riportate sui suddetti documenti, il ricorso (di ben 35 pagine) sarebbe stato redatto nello stesso giorno di conclusione del “Contratto Gold”, con indicazione in allegato di una “perizia tecnica”, del cui contenuto nulla viene riportato nel ricorso stesso, che, in realtà, sempre in base alle date indicate sulla documentazione prodotta, in quel momento non era stata neanche ancora redatta. La perizia tecnica “per la verifica delle modalità di calcolo degli interessi di mora e dell’aggio” depositata in atti e asseritamente allegata al ricorso (doc. n. 7) reca, difatti, la data del 18.3.2016, successiva di 15 giorni alla data di redazione del ricorso.
L’assoluta mancanza di ogni riferimento al contenuto della suddetta perizia, benchè richiamata, trova spiegazione nel fatto che, a quella data, alcuna perizia era stata ancora redatta.
In secondo luogo, anche la fattura emessa da (…) per la “redazione analisi contabile”, peraltro non a carico di (…), bensì di tale “E.M. s.rl.”, reca la data del 4.3.2016, anch’essa antecedente alla redazione della perizia stessa (doc. n. 4).
Ancora, la proposta di parcella emessa dall’avv. (…) per assistenza legale in sede di contenzioso tributario – estratti ruolo (…) s.p.a. è stata emessa anch’essa contestualmente alla stipula del contratto Gold e alla redazione del ricorso, prima che la perizia venisse redatta.
Il giudizio instaurato da (…) dinanzi alla Commissione Tributaria è, dunque, del tutto avulso dalla redazione della perizia da parte della (…) in esecuzione del contratto Gold e ciò emerge in maniera chiara e incontestabile non solo dal contenuto del ricorso e dai motivi posti a fondamento dell’impugnazione che nulla hanno a che vedere con la perizia contabile e il suo esito ma anche dal fatto che al momento della redazione del ricorso la perizia non era neanche stata ancora redatta. Ne consegue la totale irrilevanza del generico richiamo a una ipotetica “perizia tecnica” ivi contenuto.
Sotto il profilo della copertura assicurativa, dunque, il giudizio di opposizione radicato dinanzi alla Commissione Tributaria esula totalmente dall’ambito di applicazione della polizza tutela legale che, secondo la descrizione di cui al citato art. 13 copre le spese legali relative a controversie giudiziarie “promosse esclusivamente sulla base delle perizie asseverate e redatte da S.”, laddove, nel caso di specie, il giudizio è stato promosso per motivi del tutto estranei al contenuto della perizia contabile redatta da (…).
L’inoperatività della polizza nella fattispecie in esame è, altresì, corroborata dalla formulazione delle clausole relative alla descrizione dell’insorgenza del sinistro e del “caso assicurativo”.
In particolare, ai sensi dell’art. 13 del Contratto Gold il sinistro insorge nel momento in cui la perizia commissionata tramite (…) viene dichiarata errata nei conteggi e/o nell’applicazione dei riferimenti normativi e/o giurisprudenziali dal CTU, o di mancato accesso alla ctu poiché ritenuta superflua o non idonea o altro.
L’art. 12 delle ‘Norme che regolano l’assicurazione tutela legale’ (doc. n. 2) recita: “CASO ASSICURATIVO, SCELTA DEL LEGALE ANNULLAMENTO DELLA COPERTURA Il casoassicurativo si evidenzia
a) in quanto la controparte (banca, finanziaria, leasing) promuova azione giudiziaria (decreto ingiuntivo, precetto, atto di citazione, attivazione di azioni esecutive) su (o in conseguenza di) determinati rapporti (C/c – mutui – leasing – derivati – swap – ecc) e l’assicurato abbia accertato con perizia commissionata ad (…) che le ragioni giudizialmente attivate da controparte stessa siano viziate e quindi contestabili per usura e/o anatocismo e pertanto l’assicurato e/o unitamente al proprio garante agisce a propria tutela appunto con l’utilizzo della/e perizia/e commissionate ad (…) in sede giudiziaria civile e/o penale.
b) Quando l’assicurato accerti con l’aver commissionato ad (…) una perizia che la controparte (banca, finanziaria, leasing) abbia applicato/praticato usura e/o anatocismo (o altri vizi finanziari) su determinati rapporti (c/c – mutui – leasing – derivati – swap – ecc.) chiusi o in essere con la controparte di cui sopra per cui decida di agire stragiudizialmente, mediativa e/o giudizialmente per ottenere ragione di quanto certificato nelle perizie verificandosi uno dei casi di cui anche al precedente punto a) …”.
Il successivo art. 13 dispone: “INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO L’insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il CTU (nominato dal giudice) dovesse cassare (cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili su cui è stata redatta e certificata dal perito la perizia econometrica) le perizie fatte redigere da (…) ?”.
Dall’esame delle richiamate condizioni contrattuali emerge chiaramente che il presupposto fondamentale e imprescindibile affinchè operi la garanzia assicurativa è non solo che la (…) rediga una perizia a favore del cliente con le caratteristiche ivi indicate ma che tale perizia venga introdotta nel giudizio intrapreso o subito dall’assicurato e posta a fondamento delle ragioni fatte valere da quest’ultimo, cosa che non è avvenuta nel caso in esame.
Occorre ricordare che poiché l’attore ha agito nei confronti della (…) S.P.A. in qualità di assicurato, invocando il disposto dell’art. 1891 cod. civ., avrebbe dovuto dimostrare il verificarsi del sinistro come dedotto in polizza, ossia di essere stato dichiarato soccombente in un giudizio tra quelli ivi elencati “promosso esclusivamente sulla base della perizia redatta da (…)”; circostanza che non trova riscontro ed anzi è palesemente smentita dalle richiamate risultanze documentali (in primis dal contenuto del ricorso e dalla motivazione della sentenza di rigetto dello stesso).
Si richiamano in materia di ripartizione dell’onere della prova i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, come da ultimo riaffermati con la pronuncia della Suprema Corte n. 1558 del 2018, secondo cui “nel giudizio promosso dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore, e avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo assicurativo, è onere dell’attore provare che il rischio avveratosi rientri nei “rischi inclusi”, ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa …” (cfr. anche Cass. n. 15630/2018; n. 30656/2017; n. 6548/2013).
La domanda svolta da (…) nei confronti di (…) S.P.A. deve, pertanto, essere respinta.
Quanto alla domanda azionata nei confronti della (…), l’attore ha precisato nella memoria integrativa già richiamata di ritenere quest’ultima “unica responsabile dell’eventuale mancata copertura assicurativa”, censurando il suo comportamento negligente per averlo indotto a firmare un contratto per il contenzioso tributario con la promessa di una copertura legale totale per poi attribuire “la responsabilità della asserita inoperatività della polizza al (…) stesso e/o comunque al legale incaricato”.
S. ha eccepito di aver esattamente adempiuto alla propria prestazione fornendo all’avvocato scelto dalla controparte l’elaborato peritale sul quale si sarebbe dovuta fondare l’azione giudiziaria e di essere estranea al rapporto tra il cliente e il professionista e alle conseguenze derivanti dalla scelta di quest’ultimo di non avvalersi e non utilizzare in giudizio l’elaborato stesso.
Premesso che l’attore ha espressamente chiarito di agire nei confronti della (…) a titolo di responsabilità contrattuale, occorre verificare se le obbligazioni assunte con il “contratto Gold” siano state esattamente adempiute e se l’inadempimento della (…), ove sussistente, sia stato causa dell’inoperatività della copertura assicurativa.
Sotto il profilo dell’onere probatorio è opportuno richiamare i principi enunciati in via generale in materia contrattuale dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 13533/01: “In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, e eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex articolo 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche, tra le tante, Cass. n. 25872/20).
Parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio producendo il contratto Gold, la cui stipula e vigenza non sono mai state contestate da (…).
S. ha, del pari, dimostrato di aver adempiuto alle obbligazioni assunte con il Contratto Gold, ossia di aver espletato l’incarico conferito dal cliente di verificare “la correttezza formale e sostanziale” degli atti emessi dall’agente della riscossione e la presenza di eventuali anomalie nella rappresentazione, liquidazione e determinazione dell’aggio e deli interessi di mora. Risulta, infatti, depositata in atti dalla stessa parte attrice “perizia tecnica per la verifica delle modalità di calcolo degli interessi di mora e dell’aggio”, redatta il 18.3.2016 dal dr. C. da cui emergerebbe una pretesa “illegittima” dell’agente della riscossione per l’ammontare complessivo di Euro 33.384,92 (doc. n. 7).
La perizia è stata, dunque, redatta e pacificamente consegnata al legale designato e parte attrice non ha allegato la negligente, imperita o imprudente esecuzione della suddetta prestazione, né la fondatezza o meno dei calcoli elaborati nella suddetta perizia è stata oggetto di alcuna delibazione e verifica nell’ambito del giudizio instaurato dinanzi alla Commissione Tributaria, atteso che, come già esposto, la stessa non è stata affatto introdotta in detto giudizio e posta a fondamento dell’impugnazione.
Ne consegue che, in assenza di una specifica allegazione sull’inesattezza dei calcoli di cui alla citata perizia e sulla negligenza, imprudenza o imperizia del professionista incaricato, considerato che la perizia non è stata in alcun modo posta a fondamento delle ragioni dell’impugnazione proposta, né è stato contestato l’ammontare delle somme richieste dall’agente della riscossione, l’obbligazione assunta da (…) deve ritenersi esattamente adempiuta, non essendo imputabile alla (…) il mancato utilizzo della perizia da parte del legale nell’ambito del giudizio di opposizione poi instaurato.
La questione relativa alla diligente esecuzione della prestazione è in ogni caso priva di rilevanza nella fattispecie in esame in quanto poiché la perizia non è stata affatto utilizzata nel giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria non vi è alcun nesso causale tra la soccombenza dell’attore in detto giudizio e l’eventuale inadeguatezza o inesattezza degli esiti della perizia (peraltro, mai specificamente contestate).
Ne consegue che anche la domanda formulata nei confronti della (…) deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore della domanda e in base ai parametri medi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, con applicazione dei minimi per la fase istruttoria limitata al deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., essendo la causa di natura documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) contro (…) S.P.A. e (…) S.P.A., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
– Respinge la domanda contro (…) S.P.A.
– Respinge la domanda contro (…) S.r.l.
– Condanna (…) al pagamento in favore di (…) S.P.A. delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 3.715,00, oltre al rimborso sulle spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa e successive occorrende.
– Condanna (…) al pagamento in favore di (…) S.r.l. delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 3.715,00, oltre al rimborso sulle spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa e successive occorrende
Così deciso in Torino l’1 settembre 2022.
Depositata in Cancelleria l’1 settembre 2022.
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