Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.

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Tribunale Roma, Sezione 17 civile Sentenza 11 gennaio 2019, n. 797

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XVII CIVILE

in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 33723 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2014, cui è riunito il procedimento iscritto al n. 57814/2014 R.G.C., trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all’udienza del 19 settembre 2018

TRA

(…), in persona del titolare, con sede in R., Via (…); rappresentata e difesa dall’Avv. Da.Fa., elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Roma, Via (…);

– attrice –

E

(…) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro – tempore, con sede legale in R., Via (…), rappresentata e difesa dall’Avv. Mi.Ra., elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Roma, Viale (…);

– convenuta –

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, ritualmente notificato, l’attrice conveniva in giudizio (…) s.p.a. dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir “I. Nel merito, in relazione al contratto di conto corrente:

1. acquisire copia dei contratti di corrispondenza e di apertura di credito e degli estratti conto da inizio rapporto se l’istanza ex art. 119 TUB risulta inevasa;

2. Pronunciarsi sull’illegittimità dell’applicata capitalizzazione degli interessi passivi con le successive variazioni, nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;

3. verificare se pattuita e se dovuta la c.m.s., perché non concordata e comunque nulla per mancanza di causa;

4. rideterminare il “dare ed avere” tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa, ordinando il ricalcolo sull’intero rapporto secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale) con esclusione dal conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta e delle condizioni come in narrativa;

5. con l’emananda sentenza ed alla luce delle risultanze dell’espletanda istruttoria, statuire come di giustizia in ordine alla condanna dell’Istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, previa compensazione tra quanto eventualmente dovuto in banca; 6

. Condannare l’Istituto bancario a risarcire alla dita individuale (…)… i danni patrimoniali patiti a causa degli illeciti addebiti in conto corrente da parte della banca nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice.

II. Nel merito, riguardo i contratti di finanziamento:

1.Accertare e dichiarare la nullità delle clausole dei contratti di finanziamento n. (…) del 14 marzo 2005, n. (…) del 31 gennaio 2007 e n. (…) del 17 maggio 2012 che stabiliscono la corresponsione di interessi a tasso usurario e di conseguenza

2. accertare e dichiarare la gratuità dei contratti ora detti ex art. 1815 c.c.;

3. rideterminare il dare e avere tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa;

4. condannare la banca convenuta a restituire a parte attrice tutte le somme eventualmente corrisposte in eccesso da queste ultime, nella misura indicata nella perizia o nella diversa misura che sarà determinata in corso di causa, previa, all’occorrenza, compensazione legale o giudiziale tra quanto eventualmente dovuto da parte attrice alla banca;

5. Condannare la banca a risarcire a parte attrice i danni patrimoniali da essa subiti a seguito delle somme addebitate illecitamente alla stessa da parte della banca convenuta, nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice… In ogni caso con vittoria di spese”.

Il procedimento era iscritto al n. 33723/2014 R.G.C.

Premetteva la parte attrice di avere intrattenuto con la Banca convenuta il rapporto di conto corrente n. (…) e di avere, altresì, stipulato con la stessa i contratti di finanziamento n. (…) del 14 marzo 2005 per l’importo di Euro 42.639,00 n. (…) del 31 gennaio 2007 per l’importo di Euro 28.000 e n. (…) del 17 maggio 2012 per l’importo di Euro 100.000.

Riferiva che l’Istituto di credito, con missiva del 28 novembre 2013, le aveva comunicato la risoluzione del contratto di finanziamento (…) e il recesso dal rapporto di conto corrente.

Si doleva l’attrice del fatto che nel corso dei rapporti sopra menzionati fossero stati applicati illegittimamente interessi ultralegali in misura indeterminata e comunque superiori alle soglie previste dalla normativa anti – usura, nonché operata la capitalizzazione degli interessi al di fuori dei limiti previsti.

Sosteneva che fossero state applicate sia commissioni di massimo scoperto, che l’antergazione e la postergazione dei giorni di valuta non convenute ed, inoltre, che le condizioni contrattuali fossero state unilateralmente modificate in corso di svolgimento del rapporto dalla Banca in senso sfavorevole al cliente, senza alcuna pattuizione in tal senso; infine, deduceva l’illegittimità del recesso della banca dai rapporti in essere.

Chiedeva, pertanto, l’accertamento del proprio credito nei confronti dell’Istituto di credito, in ragione del proprio diritto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte e disporsi compensazione del debito della Banca nei suoi confronti con il proprio debito residuo nei confronti della medesima, nonché disporsi condanna della convenuta al risarcimento del danno derivatole dalla condotta illecita posta in essere nei suoi confronti.

Si costituiva la parte convenuta, eccependo la nullità della citazione per indeterminatezza dell’oggetto delle domande e delle ragioni poste a fondamento di esse e sostenendo l’infondatezza nel merito delle medesime in relazione a ciascuno dei profili dedotti.

Concludeva, pertanto, nei seguenti termini:

“..a) in rito, dichiarare la nullità dell’atto di citazione per i motivi esposti in narrativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma secondo, numeri 3 e 4, e 164, comma 4 c.p.c. e provvedere ex art. 164 comma 5 c.p.c.;

b) nel merito, in via principale, rigettare le domande così come formulate da parte attrice siccome infondate in atto e in diritto;

c) nel merito, in via subordinata: dichiarare la compensazione tra le somme in ipotesi dovute da (…) s.p.a. alla ditta individuale (…), sulla base dei rapporti intervenuti ovvero, nel calcolo delle somme a credito e a debito tra ditta correntista ed istituto bancario tenere conto delle somme a credito dell’Istituto bancario e a debito della ditta, dichiarando il saldo dovuto. Con vittoria di spese…”.

Con atto di citazione ritualmente notificato la medesima parte attrice, convenendo in giudizio (…) s.p.a., proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 12715/2014, emesso in data 29 maggio 2014, per sentir “In via preliminare, sospendere l’efficacia del D.I. n. 12715 del 2014, per le motivazioni addotte in fatto ed in diritto; rilevata la connessione oggettiva e soggettiva con il procedimento iscritto al n. R.G. 33723/2014 del Tribunale…. disporre la riunione dei due procedimenti.

Nel merito:

sospendere e di conseguenza revocare il d.i. n. 12715/2014, in quanto palesemente infondato in fatto e in diritto; accertare che al contratto di finanziamento e al conto corrente sottoscritti dalla società opponente sono stati applicati interessi usurari sia sul piano dell’usura oggettiva che soggettiva;

accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di finanziamento e del conto corrente che stabiliscono la corresponsione di interessi a tasso usurario e di conseguenza accertare e dichiarare la gratuità dei contratti ora detti ai sensi dell’art. 1815 c.c.;

verificare come l’istituto avverso, nell’ambito dei rapporti contrattuali indicati in narrativa, abbia agito in dispregio della L. n. 108 del 1996, perpetrando il reato di usura, trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente… col favore delle spese…”.

Il procedimento era iscritto al n. 57814/2014 R.G.C..

Premetteva l’opponente di avere ricevuto in data 21 luglio 2014 la notificazione del decreto con il quale le era stato ingiunto il pagamento nei confronti della Banca del complessivo importo di Euro 162.750,96, oltre interessi e spese, in relazione al saldo debitorio del conto corrente n. (…) e al contratto di finanziamento n. (…) del 17 maggio 2012.

A sostegno dell’opposizione, deduceva, in primo luogo, il difetto di idoneo riscontro probatorio in sede monitoria della fondatezza della pretesa della Banca nei suoi confronti; in secondo luogo, esponeva le medesime doglianze in ordine alla illiceità delle condizioni convenute ed applicate nei contratti di conto corrente e di finanziamento, già esposte nell’atto introduttivo del procedimento iscritto al n. 33723/2014 R.G.C.

Eccepiva, inoltre, la nullità del contratto di conto corrente, in quanto carente della sottoscrizione della banca sulla copia prodotta in atti.

Si doleva, inoltre, del fatto che l’Istituto di credito avesse promosso il procedimento di ingiunzione nonostante fosse stata già destinataria della citazione a giudizio nel precedente procedimento, omettendo di segnalare invece i rapporti contestati, come previsto in circolari della (…).

Si costituiva la parte opposta, contestando i motivi di opposizione e concludendo nei seguenti termini: “a) concedere con propria ordinanza l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto; b) nel merito, in via principale, … rigettare l’opposizione all’indicato decreto ingiuntivo, siccome infondata in fatto e in diritto e confermare il provvedimento monitorio opposto; c) nel merito, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte dell’opposizione, condannare l’opponente a pagare alla società (…) s.p.a., quale mandataria di (…) s.p.a., le somme per le quali (…) s.p.a., risulterà, a seguito dell’accertamento dei rapporti dare – avere, a credito di (…) per il rapporto di conto corrente n. (…) e per il rapporto di finanziamento n. (…). Con vittoria di spese…”.

All’udienza del 30 aprile 2015, era disposta la riunione dei procedimenti.

Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., l’attrice, in primo luogo, si doleva ulteriormente della mancata produzione in atti da parte della convenuta dei contratti di finanziamento n. (…) e n. (…) e sosteneva che dal difetto di prova in ordine all’intervenuta stipulazione dei medesimi in forma scritta dovesse discendere la declaratoria di nullità dei medesimi.

In secondo luogo, precisava le domande già formulate, sostenendo l’illegittimità dell’anatocismo operato dalla Banca nei rapporti di conto corrente e di finanziamento in violazione delle disposizioni vigenti, sottolineando come la capitalizzazione trimestrale degli interessi fosse stata ritenuta legittima fino al 2013 soltanto nella ricorrenza di presupposti non sussistenti nel caso di specie e fosse stata comunque preclusa, a seguito della modifica dell’art. 120 T.U.B., operata con la legge di stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2013 ed entrata in vigore in data 1 gennaio 2014.

Quanto alla dedotta usurarietà degli interessi, precisava che l’eccezione fosse riferita anche all’eventuale superamento delle soglie sopravvenuto alla stipulazione dei contratti, nella fase esecutiva dei rapporti.

Ancora nella memoria depositata ai sensi dell’art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., deduceva che la previsione nel contratto di finanziamento prodotto in atti dalla Banca di un piano di ammortamento alla francese avesse determinato l’illegittima applicazione di interessi anatocistici.

Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti; queste ultime precisavano le conclusioni all’udienza del 28 giugno 2017, nella quale la causa era trattenuta in decisione e depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.

A seguito del trasferimento del magistrato assegnatario del procedimento ad altro Ufficio, era disposta la rimessione di esso sul ruolo; le parti precisavano nuovamente le conclusioni all’udienza del 13 dicembre 2018, in cui la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini richiesti.

Le domande formulate dalla parte attrice opponente sono infondate e non meritano, pertanto accoglimento.

Va preliminarmente rilevato che nell’ambito del procedimento n. 33723/2014 R.G.C. le stesse hanno avuto ad oggetto il rapporto di conto corrente n. (…), il contratto di finanziamento n. (…) del 14.03.2005 per Euro 42.639,00, il contratto di finanziamento n. (…) del 31.01.2007 per Euro 28.000,00, il contratto di finanziamento n. (…) del 17.05.2012 per Euro 100.000,00.

Invece, oggetto del procedimento di ingiunzione e conseguentemente del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, iscritto a ruolo al n. 57814/14 R.G.C. e successivamente riunito, risultano essere soltanto il rapporto di conto corrente n. (…) e il contratto di finanziamento n. (…).

Nell’atto introduttivo del primo procedimento, cui il successivo è stato riunito, la parte attrice ha allegato, in modo del tutto generico, di avere appurato, mediante ausilio di un esperto contabile, che in tutti i rapporti menzionati fossero stati pattuiti ed applicati interessi ultralegali in misura non esattamente determinata, nonché interessi anatocistici ed usurari e, nel rapporto di conto corrente, anche commissioni di massimo scoperto non convenute, nonché costi aggiuntivi, connessi alle valute delle operazioni, non pattuiti; ha poi dedotto soltanto nella memoria 183 co. 6 n. 1 c.p.c. che non sussistesse prova dell’intervenuta stipulazione di tutti i contratti per cui è causa nella forma prescritta, non essendo stati essi prodotti da parte della banca, la quale avrebbe anche omesso di fornirne copia all’attrice, che ne aveva fatto richiesta ai sensi dell’art. 119 T.U.B..

Invero, l’Istituto di credito ha assolto all’onere, sul medesimo gravante in quanto parte attrice sostanziale nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, di provare i fatti posti a fondamento della propria domanda di ingiunzione, producendo in atti, in relazione al rapporto di conto corrente, sia il contratto costituente il titolo di esso che e il contratto di apertura di credito, nonché gli estratti conto completi dall’apertura del conto fino al recesso e in riferimento al finanziamento, il contratto del 17 maggio 2012 e il relativo piano di ammortamento sottoscritto dalla debitrice; non ha, invece, prodotto copia degli altri contratti di finanziamento oggetto delle domande formulate dall’attrice nel procedimento dalla stessa introdotto.

D’altra parte, incombeva sulla parte attrice l’onere di produrre in atti tali contratti, ai fini della prova dei fatti posti a fondamento delle proprie domande in relazione a detti rapporti.

Né può ritenersi plausibile la circostanza che l’attrice non fosse in condizione di assolvere all’onere probatorio sulla stessa incombente, giacché la parte ha basato le proprie difese sulle risultanze delle indagini tecniche svolte sul contenuto dei contratti stessi e demandate ad esperto contabile che si è assunto avesse proceduto alla disamina delle condizioni convenute.

Né in citazione la parte attrice ha neppure posto in discussione, da un lato, la rituale sottoscrizione dei contratti stessi, dall’altro, la disponibilità delle scritture prima dell’introduzione del giudizio: in tale ottica, si ritiene del tutto insostenibile, in quanto contraddetta dall’iniziale impostazione difensiva, la successiva allegazione da parte dell’attrice del difetto di prova della stipulazione dei contratti di finanziamento non prodotti in giudizio da parte della Banca nella forma prescritta ai fini della loro validità.

Le allegazioni formulate dell’attrice in citazione in ordine all’illiceità delle condizioni convenute nei contratti intercorsi con la convenuta sono risultate poi piuttosto generiche e per lo più consistenti nel richiamo delle disposizioni vigenti e degli orientamenti giurisprudenziali in materia.

A sostegno delle proprie doglianze l’attrice ha depositato pareri “pro veritate”, asseritamente resi da esperto incaricato al fine di verificare il corretto svolgimento dei rapporti, ai quali ha fatto rinvio: quand’anche si volesse ritenere ammissibile l’integrazione del lacunoso quadro assertivo offerto mediante il richiamo delle risultanze delle indagini tecniche demandate ad un contabile, le allegazioni dell’attrice non risulterebbero, comunque, sufficientemente determinate: i pareri depositati unitamente alla citazione, peraltro tutti prodotti in copia priva di sottoscrizione da parte di alcuno, riportano, quanto al conto corrente, soltanto uno schema recante l’indicazione complessiva dell’ammontare degli addebiti ritenuti illegittimi (a titolo di interessi usurari, di interessi anatocistici nei trimestri in cui gli interessi fossero stati ritenuti non usurari, di commissioni di massimo scoperto e di spese), senza alcuna specificazione né dei dati valutati, né dei criteri utilizzati; mentre quanto ai contratti di finanziamento, l’esperto contabile si è limitato esclusivamente all’affermazione del tutto apodittica della natura usuraria dei tassi convenuti nei rispettivi contratti.

Nel dettaglio, non è dato desumere dalle allegazioni dell’attrice neppure quali fossero stati specificamente gli addebiti ritenuti illegittimi nel rapporto di conto corrente a titolo di commissioni e spese.

Quanto alla dedotta illegittimità dell’anatocismo, l’attrice si è limitata a sostenere che dovesse verificarsi se in corso di esecuzione del rapporto fosse stata rispettata la pari periodicità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non allegando neppure che essa non fosse stata rispettata; del tutto non riferibile al caso di specie, si ritiene poi la disciplina, della quale si è invocata l’applicazione da parte dell’attrice, introdotta dal testo novellato dell’art. 120 T.U.B., in quanto entrato in vigore in data successiva al recesso dall’Istituto di credito dai rapporti contrattuali in essere con l’attrice.

Ritiene il giudicante di doversi inoltre pronunciare sulla deduzione contenuta nella memoria 183 co. 6 n. 2 c.p.c. dell’attrice, circa il fenomeno anatocistico che si sarebbe determinato nei rapporti di finanziamento in virtù della previsione di piani di ammortamento secondo il criterio alla francese: nonostante essa sia stata effettuata oltre il termine di preclusione assertivo, in quanto attinente a questione di nullità, di per sé rilevabile anche d’ufficio: l’assunto non si ritiene fondato, dato che l’anatocismo si configura quando siano computati interessi sugli interessi scaduti, mentre nessuna capitalizzazione di interessi si verifica nell’ipotesi in questione, giacché gli interessi sul capitale in un dato periodo non si sommano mai al capitale: al contrario, gli interessi di periodo sono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata sono pagati in quota interessi con la rata di rimborso del mutuo.

Del pari del tutto generiche sono apparse le censure in ordine all’illiceità delle pattuizioni intercorse in punto di determinazione dei tassi di interesse per presunto contrasto con la normativa anti-usura: la parte ha, infatti, ritenuto di indicare l’ammontare dei presunti addebiti illegittimi, complessivamente considerati, ma ha omesso del tutto di precisare l’entità dei tassi convenuti asseritamente in misura superiore alle soglie di legge ed anche gli stessi tassi – soglia dei quali ha assunto il superamento.

Ha, poi, sostenuto, ancora una volta del tutto genericamente, che dovesse verificarsi l’ipotetica usurarietà sopravvenuta dei tassi applicati dalla Banca nei rapporti, anche in questo caso neppure indicando la misura di essi, né dei tassi soglia di riferimento e comunque non tenendo conto del principio da ultimo affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale

“Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto” (Sez. U – , Sentenza n. 24675 del 19/10/2017).

Nel proporre l’opposizione, la parte attrice ha, da un lato, riproposto i motivi già esposti nella citazione dei quali si è già detto, nella medesima forma del tutto indeterminata, e con richiamo degli stessi elaborati tecnici dei quali si è già detto; ne deriva che essi non risultano neppure valutabili nel merito.

Dall’altro, ha eccepito la nullità del contratto di conto corrente in quanto prodotto in copia carente della sottoscrizione della Banca.

L’eccezione si ritiene infondata, tenuto conto del condivisibile orientamento della Corte di legittimità, secondo il quale

“In materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell’istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall’art. 117, comma 3, del D.Lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell’istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto” (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 1 – , Ordinanza n. 16070 del 18/06/2018, Cass. Sez. U – , Sentenza n. 898 del 16/01/2018).

Da ultimo la Banca ha fornito riscontro della circostanza che il ricorso per ingiunzione fosse stato depositato prima della notificazione della citazione da parte dell’attrice nei suoi confronti.

Ne discende il rigetto delle domande proposte dall’attrice nel procedimento n. 33723/2014 R.G.C. ed il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente conferma del decreto opposto.

La parte attrice opponente è, altresì, condannata, in ragione della soccombenza, al pagamento delle spese del procedimento nei confronti dell’opposta: esse si liquidano nella misura complessiva di Euro 11.000 (Euro 2.500, per la fase di studio, Euro 2.000 per la fase introduttiva, Euro 3.000 per la fase decisoria, 3.500 per la fase decisoria), oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:

– respinge le domande proposte dalla parte attrice nel procedimento iscritto al n. 33723/2014 R.G.C.;

– respinge l’opposizione al decreto ingiuntivo n. n. 12715/2014, emesso in data 29 maggio 2014, e, per l’effetto, conferma il decreto opposto;

– condanna la parte attrice opponente al pagamento nei confronti della convenuta opposta delle spese del procedimento, che liquida in complessivi Euro 11.000, per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma il 4 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria l’11 gennaio 2019.

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Avv. Umberto Davide

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