Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Ordinanza 13 aprile 2018, n. 9229

ai sensi del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 1, comma 2, non e’ applicabile alle pubbliche amministrazioni la responsabilita’ solidale prevista dall’articolo 29, comma 2 richiamato decreto. Il Decreto Legge 76 del 2013, articolo 29 nella parte in cui prevede la inapplicabilita’ dell’articolo 29 ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 1 non ha carattere di norma di interpretazione autentica, dotata di efficacia retroattiva, ma lo stesso non ha innovato il quadro normativo previgente, avendo solo esplicitato un precetto gia’ desumibile dal testo originario del richiamato articolo 29 e dalle successive integrazioni.

 

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Ordinanza 13 aprile 2018, n. 9229

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19261-2013 proposto da:

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 158/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 12/02/2013 R.G.N. 460/2012.

RILEVATO

che con sentenza n. 158/13 la Corte d’appello di Torino ha respinto l’impugnazione proposta dall’Istituto Comprensivo (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale locale che, in accoglimento della domanda delle ricorrenti, aveva condannato l’Istituto, quale committente obbligato solidale ai sensi del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29 e l’appaltatrice, societa’ cooperativa (OMISSIS) s.c.s., al pagamento in favore delle ricorrenti delle retribuzioni dei mesi di giugno e luglio 2009 e istituti di fine rapporto, oltre accessori, per il lavoro svolto alle dipendenze della cooperativa in esecuzione all’appalto;

che avverso tale sentenza il Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e l’Istituto Comprensivo (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, cui hanno resistito con controricorso le lavoratrici; queste ultime hanno depositato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 1 e articolo 29, comma 2, per avere la Corte territoriale, nel ritenere applicabile alle pubbliche amministrazioni la responsabilita’ solidale dell’appaltante prevista dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, interpretato la disposizione in contrasto col chiaro tenore letterale della stessa e con i criteri di ordine sistematico;

che il motivo di ricorso, in quanto denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed argomenta unicamente sull’erronea interpretazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articoli 1 e 29, e’ indubbiamente riconducibile alla previsione di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonostante il riferimento al n. 4 disposizione citata, (cfr. Cass. SU., 2013 n. 17931);

che il motivo e’ fondato in quanto la sentenza impugnata si pone in contrasto con l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui “ai sensi del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 1, comma 2, non e’ applicabile alle pubbliche amministrazioni la responsabilita’ solidale prevista dall’articolo 29, comma 2 richiamato decreto. Il Decreto Legge 76 del 2013, articolo 29 nella parte in cui prevede la inapplicabilita’ dell’articolo 29 ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 1 non ha carattere di norma di interpretazione autentica, dotata di efficacia retroattiva, ma lo stesso non ha innovato il quadro normativo previgente, avendo solo esplicitato un precetto gia’ desumibile dal testo originario del richiamato articolo 29 e dalle successive integrazioni” (Cass. 10.10.2016 n. 20327; Cass. 22.11.2016 n. 23746; Cass. 21.11.2016 n. 23651; Cass. 11.10.2016 n. 20434; e quanto all’inapplicabilita’ dell’articolo 29 agli appalti pubblici Cass. 23.5.2016 n. 10664; Cass. 24.5.2016 n. 10731; Cass. 7.7.2014 n. 15432);

che a detto orientamento il Collegio intende dare continuita’, perche’ la motivazione delle sentenze sopra richiamate, da intendersi qui trascritta ex articolo 118 disp. att. c.p.c., affronta tutte le questioni prospettate nella motivazione della sentenza impugnata e negli scritti difensivi delle parti, escludendo ogni profilo di illegittimita’ costituzionale della interpretazione qui accolta e ponendo in risalto le differenze fra appalto pubblico e privato che giustificano la diversita’ della disciplina;

che per gli appalti pubblici l’ordinamento prevede un complesso articolato di tutele, volte tutte ad assicurare il rispetto dei diritti dei lavoratori, tutele che difettano nell’appalto privato e che compensano la mancata previsione della responsabilita’ solidale prevista dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, non applicabile alla pubblica amministrazione in quanto in contrasto con il principio generale (oggi rafforzato dal nuovo testo dell’articolo 81 Cost. che affida alla legge ordinaria il compito di fissare “i criteri volti ad assicurare l’equilibrio fra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilita’ del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni”) in forza del quale gli enti pubblici sono tenuti a predeterminare la spesa e, quindi, non possono sottoscrivere contratti che li espongano ad esborsi non previamente preventivati e deliberati;

che la responsabilita’ prevista dall’articolo 1676 c.c., applicabile anche alle pubbliche amministrazioni, al pari dell’intervento sostitutivo di cui al Decreto Legislativo n. 163 del 2006, opera nei limiti di quanto e’ dovuto dal committente all’appaltatore, mentre l’articolo 29 comporta la responsabilita’ dell’appaltante anche nell’ipotesi in cui lo stesso abbia gia’ adempiuto per intero la sua obbligazione nei confronti dell’appaltatore;

che detta responsabilita’ non puo’ essere estesa alle pubbliche amministrazioni in relazione alle quali vengono in rilievo interessi di carattere generale che sarebbero frustrati ove si consentisse la lievitazione del costo dell’opera pubblica, quale conseguenza dell’inadempimento dell’appaltatore;

che la diversita’ delle situazioni a confronto e degli interessi che in ciascuna vengono in rilievo giustifica, quindi, la diversa disciplina ed esclude ogni contrasto del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29 in relazione all’articolo 3 Cost.;

che pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decisa nel merito con il rigetto della domanda formulata dalle ricorrenti in primo grado nei confronti del Ministero e dell’Istituto Scolastico, ai sensi del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29;

che la complessita’ delle questioni trattate, l’assenza di orientamenti univoci della giurisprudenza di merito e la mancanza di precedenti di questa Corte alla data di instaurazione del giudizio di primo grado giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo tra il Ministero, l’Istituto Comprensivo (OMISSIS) e le lavoratrici.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dalle ricorrenti in primo grado nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e dell’Istituto Comprensivo (OMISSIS), ai sensi del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29.

Compensa fra le suddette parti le spese dell’intero processo.

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.