Il giudice, ove venga proposta dalla parte l’eccezione inadimplenti non est adimplendum, deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull’equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui, qualora rilevi che l’inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l’eccezione, non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all’interesse dell’altra parte e a norma dell’art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest’ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell’art. 1460, comma 2. c.c.

Tribunale Vicenza, civile Sentenza 17 aprile 2019, n. 876

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, Dott.ssa Biancamaria Biondo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5039/2015 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”

promossa da

(…) S.R.L. (C.F. – P.I (…)), con sede legale in Settimo di (…) (V.), via N. n. 26, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. (…) (C.F. (…)), elettivamente domiciliata in Schio (VI), P.zza (…), presso lo studio dell’avv. Laura Decchino che la rappresenta e difende con gli Avv.ti Fr.Ma. e Ma.Ve., giusta procura in calce all’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

Opponente

contro

(…) S.R.L. (P.IVA (…)), con sede legale in V., G. C. n.5E, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. (…), rappresentata e difesa dall’avv. Pi.Vi. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, Borgo (…), in forza di mandato in calce in foglio separato al ricorso – decreto ingiuntivo ING. n 1607/15

Opposta

Svolgimento del Processo

Questa parte della sentenza viene omessa, alla luce del nuovo testo dell’art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall’art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009), nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa parte della sentenza viene redatta alla luce del nuovo testo dell’art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. (come riformulato dall’art. 52, comma 5, della L. n. 69 del 2009).

Al fine di un opportuno inquadramento dell’oggetto del presente giudizio, giova premettere che (…) S.R.L. e (…) S.R.L. stipulavano in data 1.12.2012 e 10.3.2013 due contratti aventi ad oggetto la realizzazione da parte di quest’ultima, rispettivamente, di un progetto di business intelligence su piattaforma QlikView e di un progetto di implementazione della piattaforma CRM Vtiger Enterprise.

A tali contratti conseguiva l’emissione, da parte di (…) s.r.l., di tre fatture di pagamento – n. 34 del 31.1.2013 di Euro 1.669,80, n. (…) del 31.12.2013 di Euro 1.915,40, n. 32 del 31.1.2014 di Euro 2.424,71 (doc.ti 2, 3, e 4 fascicolo monitorio) – aventi ad oggetto:

a) Servizio in housing Server virtuale – Servizio Data Center Zucchetti e Canone annuale Hot Line Vtiger – Canone annuo SAP aggiornamento Vtigerda 01/01/2013 a 31/12/2013 (fatture nn. (…) e (…)) ;

b) Canone Manutenzione Qlik local Client – Servizio in housing Server virtuale Servizio Data Center Zucchetti VTE CRM da 01/02/2014 a 31/01/2015 (fattura n. (…)).

Poiché (…) s.r.l. non provvedeva al saldo, (…) s.r.l. adiva l’intestato Tribunale chiedendo l’emissione di un decreto ingiuntivo avente ad oggetto il credito di cui alle predette fatture.

In data 25.4.2015, veniva emesso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3249/2015, munito di formula esecutiva, con il quale si ingiungeva ad (…) s.r.l. il pagamento di Euro 6.019,91 oltre agli interessi, alle spese e alle competenze della procedura monitoria.

Avverso detto provvedimento spiegava tempestiva opposizione l’odierna ingiunta, chiedendo, in via preliminare, la sospensione della sua provvisoria esecutività e, nel merito, previo accertamento dell’inadempimento contrattuale della controparte, la declaratoria di nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo con condanna della convenuta opposta alla ripetizione della somma di Euro 5.400,00 (o del diverso valore risultante in corso di causa), quale differenza tra l’importo già corrisposto dall’attrice-opponente e quella effettivamente dovuta a titolo di corrispettivo per le attività svolte dalla convenuta-opposta, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e d’immagine.

Nello specifico, (…) S.R.L. lamentava la mancata realizzazione da parte di (…) S.R.L. dei progetti contrattualmente previsti, essendosi la convenuta-opposta limitata ad effettuare solo alcune attività preliminari, senza provvedere all’implementazione dei progetti. Da ciò conseguiva, nella prospettiva attorea, un grave danno per non aver potuto disporre dei necessari programmi di controllo aziendale per l’esercizio della propria attività di impresa.

Si costituiva in giudizio (…) S.R.L eccependo la nullità dell’atto di citazione per eccessiva genericità e/o indeterminatezza delle domande ivi formulate, di cui comunque invocava il rigetto, insistendo nella pretesa di pagamento azionata in sede monitoria, con vittoria di spese e compensi di lite.

La causa, istruita in via documentale e con l’assunzione delle prove orali, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all’udienza del 13.12.2018, introitata per la sentenza, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e delle memorie di replica.

L’opposizione è infondata, e se ne impone il rigetto per le ragioni che si vanno ad esporre.

Giova premettere che, per consolidata e pacifica giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.

L’opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte con l’instaurazione del procedimento monitorio. Pertanto, l’onere della prova resta ripartito secondo le regole generali di cui all’art.2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato.

In materia di adempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell’inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l’onere di provare il fatto estintivo della sua pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento; eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso (come quello di specie) in cui il debitore convenuto per il pagamento si avvalga dell’eccezione di inadempimento, ai sensi dell’art. 1460 c.c., risultando i ruoli delle parti invertiti, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento ed il creditore agente avrà l’onere di dimostrare il proprio esatto adempimento. (Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001 n. 13533; cfr. pure, tra la giurisprudenza successiva, Cass. n. 9351/2007, Cass. n. 15659/2011, Cass. n. 8736/2014).

Questo principio deve essere tuttavia coordinato con quello, altrettanto pacifico, secondo cui l’eccezione ex art. 1460 c.c. non può certo risolversi nella mera e generica allegazione di un inadempimento della controparte, senza che l’eccipiente sia gravato della prova del fatto costitutivo dell’eccezione, secondo quanto disposto dal menzionato art. 2697 c.c.. L’eccezione di inadempimento, del resto, si configura come forma di autotutela privata ammessa dall’ordinamento in via eccezionale, sicché la mera e generica deduzione dell’inadempimento del creditore non è sufficiente a giustificare il rifiuto della prestazione, occorrendo valutare se la prestazione non adempiuta sia di lieve o rilevante importanza.

E’, dunque, necessaria quanto meno la precisa allegazione della natura e delle modalità dell’asserito inadempimento.

Venendo al caso di specie, si rileva che parte attrice ha assolto al proprio onere di contestazione specifica del dedotto inadempimento contrattuale di (…) S.R.L.

E’ ben vero che, con l’atto introduttivo del giudizio, l’opponente si è limitata ( senza tuttavia incorrere in un vizio di nullità ai sensi dell’art. 164 c.p.c.) ad allegare che “(…) non portava a compimento i lavori previsti dai contratti, abbandonando a metà l’attività di consulenza, pertanto non adempiendo agli obblighi assunti” e che “(…) assisteva all’istallazione di strumenti informatici non operativi, dunque totalmente inutili per l’azienda” (pagg. 9 e 10 citazione).

Tuttavia, in sede di prima memoria ex art. 183, co. VI, c.p.c., appositamente deputata alla precisazione delle domande di cui alla citazione e alle relative conclusioni, la società attrice ha sufficientemente specificato i profili di inadempienza a suo dire addebitabili a controparte.

Nel dettaglio, (…) S.R.L. ha censurato:

– con riguardo al contratto avente ad oggetto il progetto di implementazione della piattaforma CRM Vtiger Enterprise, la mancata redazione del documento di analisi iniziale, dell’ulteriore documentazione predisposta a seguito del monitoraggio e della rendicontazione periodica attestante lo stato di avanzamento lavori e dell’attività svolta;

– con riguardo ad entrambi i contratti, il mancato collaudo delle apparecchiature, non avendo (…) s.r.l. ultimato l’implementazione dei servizi,

– con riguardo ad entrambi i contratti, l’incompleta implementazione dei software e della piattaforma, con conseguente inutilizzabilità dei programmi per (…) s.r.l..

Ebbene, senza volersi capovolgere l’onere probatorio che, come già esposto, grava sulla convenuta opposta, è comunque opportuno evidenziare che tali contestazioni non sono state in alcun modo dimostrate da parte attrice-opponente.

Quest’ultima, a sostegno delle predette censure, sempre con la prima memoria si è limitata a produrre la proposta contrattuale avanzata da (…) s.r.l. ad (…) s.r.l. (Contratto Infinity Project – doc. 2) ed il contratto definitivo stipulato in data 13.5.2015 tra (…) s.r.l. e (…) s.r.l., società partecipata da (…) s.r.l. (Contratto (…) – Progetto di innovazione del sistema informativo aziendale – doc. 3) quali prove dell’inadempimento di (…) s.r.l.

A ben vedere, però, tale argomentazione risulta priva di pregio: il fatto che (…) s.r.l. si sia rivolta a soggetti terzi ed abbia stipulato contratti diversi con gli stessi, non significa – né tantomeno prova – che detta determinazione sia scaturita da un asserito inadempimento da parte di (…) s.r.l.

Viceversa, la convenuta-opposta, assolvendo all’onere probatorio posto a suo carico quale attrice in senso sostanziale, ha dato prova adeguata di aver adempiuto alle prestazioni di cui ai due contratti stipulati con (…) s.r.l. e di cui alle tre fatture azionate in via monitoria.

Precisamente, dall’escussione dei testi, è risultato esser stata provata:

1) la realizzazione da parte di (…) s.r.l. in favore di (…) s.r.l. del progetto qlikVieW rif. OFC/12/305-FDG e del progetto CRM rif. OFC/12/304FDG (testi (…), (…) e M.G. – quest’ultima solo con riguardo al progetto qlikView);

2) la fornitura e installazione delle licenze qlikVieW (testi (…), (…) e M.G.) e delle licenze VTE CRM (testi (…) e (…));

3) la fornitura e l’installazione delle licenze QlikView per gli utenti (…) (legale rappresentante della società attrice opponente), (…) e su server srvdb1, nonché l’installazione dei modelli “Vendite” e “EQOFIN” con la relativa formazione agli utenti designati (testi (…), M.G., (…));

4) la realizzazione, all’interno del progetto qlikVieW, dei servizi di parametrizzazione e formazione degli utenti finali, come riportato nel c.d. “rapportino” rammostrato ai testi (doc. 12 di parte convenuta opposta) – quest’ultimo, peraltro, controfirmato dal legale rappresentante di (…) s.r.l. – (testi (…), (…), (…));

5) la realizzazione, all’interno del progetto CRM, dei servizi di parametrizzazione e formazione degli utenti finali (testi (…) e (…));

7) la continua assistenza telefonica fornita da (…) s.r.l. (testi (…), (…), (…));

8) la fornitura e attivazione del servizio di datacenter in housing c/o server farm zucchetti; servizio che veniva usato da (…) s.r.l. per tutto il 2013 e il 2014 (testi (…) e (…)).

L’istruttoria espletata ha, quindi, consentito di accertare come (…) s.r.l. non si sia limitata ad una mera ed iniziale fase di analisi, ma abbia effettivamente implementato i due progetti.

Le censure attoree concernenti il mancato collaudo delle apparecchiature e l’incompleta implementazione dei software e della piattaforma risultano smentite dalla positiva prova della realizzazione dei due progetti di cui ai contratti (come confermato da tutti i testi) e dell’effettivo utilizzo dei sistemi forniti da (…) s.r.l. (si veda quanto affermato da (…): “Posso confermare sino a febbraio 2014. QlinkView è stato usato in modo massivo anche da me, CRM è stato usato all’inizio, funzionava non so se poi è stato usato” – verbale di udienza del 20.10.2017).

Con riguardo, invece, alla contestata mancata redazione, da parte di (…) s.r.l., del documento di analisi iniziale, dell’ulteriore documentazione predisposta a seguito del monitoraggio e della rendicontazione periodica attestante lo stato di avanzamento lavori e dell’attività svolta, va osservato che la convenuta opposta non ha dimostrato di aver fornito i predetti documenti.

Ciò nonostante, la presente opposizione si appalesa comunque infondata in quanto l’inadempienza de qua non è tale da giustificare il rifiuto di (…) s.r.l. di adempiere al proprio obbligo di pagamento.

Invero, ai sensi dell’articolo 1460 co. 2 c.c., il rifiuto ad adempiere di chi solleva l’eccezione inadimplenti non est adimplendum, non può essere contrario a buona fede.

A tale riguardo giova richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui

“Il giudice, ove venga proposta dalla parte l’eccezione inadimplenti non est adimplendum, deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull’equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui, qualora rilevi che l’inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l’eccezione, non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all’interesse dell’altra parte e a norma dell’art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest’ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell’art. 1460, comma 2. c.c.” (Cass., Sez. II, 16.06.2014, n. 13685).

Nella specie è di tutta evidenza la scarsa importanza dell’inadempimento sopra indicato a fronte della compiuta realizzazione dei progetti di cui ai due contratti da parte di (…) s.r.l..

Si aggiunga che dagli atti di causa non risulta che l’attrice opponente, prima della notifica del decreto ingiuntivo, abbia mai contestato alcunché alla controparte, nemmeno a seguito delle numerose sollecitazioni al pagamento delle fatture (doc. nn. 5, 6, 7, 8 di parte convenuta opposta) e nonostante per entrambi i contratti sia stato pattuito che “ogni eventuale reclamo relativo alla fornitura e alla sua corrispondenza con la conferma d’ordine, sarà esaminato e potrà essere accettato da (…) S.r.l. solamente se avanzato al massimo entro 30 (trenta) giorni dalla fornitura della merce a mezzo raccomandata (…).” (doc. 5 di parte attrice opponente).

Da quanto esposto consegue il rigetto dell’opposizione e, con essa, anche delle domande riconvenzionali di ripetizione e di risarcimento del danno.

Solo ad abundatiam si osserva che nessun danno, patrimoniale o d’immagine è stato provato in corso di causa, ragion per cui la domanda risarcitoria non avrebbe potuto trovare accoglimento anche laddove fosse accertato l’inadempimento di (…) s.r.l.

Per il principio di soccombenza le spese processuali vanno poste interamente a carico dell’opponente, nella misura liquidata come da dispositivo ex D.M. n. 55 del 2014, con applicazione per ciascuna fase dei valori medi dello scaglione di riferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

1) rigetta l’opposizione proposta da (…) S.R.L. nei confronti di (…) S.R.L. e, per l’effetto, conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1607/15 Ing., emesso da questo Tribunale in data 25.4.2015;

2) rigetta, altresì, le domande riconvenzionali di parte attrice opponente;

3) condanna (…) S.R.L. s.r.l, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore della convenuta opposta delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 4.852,85, di cui Euro 17,85 per esborsi ed Euro 4.835,00 per compenso professionale d’avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Vicenza il 15 aprile 2019.

Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.