l’assicurazione sulla vita non entra nell’asse ereditario e, ai sensi dell’art. 1920 c.c., il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell’assicurazione; l’atto di designazione del beneficiario è infatti un atto unilaterale a favore di un terzo ed è un atto tra vivi, nel senso che...
Nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore del terzo, cui si applica la disciplina dell’assicurazione sulla vita, la disposizione contenuta nell’articolo 1920 c.c., comma 3, (secondo cui, per effetto della designazione, il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione) deve essere interpretato nel senso che il diritto...
nell’assicurazione sulla vita la designazione quale terzo beneficiario di persona non legata al designante da alcun vincolo di mantenimento o dipendenza economica deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta a spirito di liberalita’, e costituisce una donazione indiretta. Ne consegue che e’ ad essa applicabile l’articolo 775 c.c., e se...
nel contratto di assicurazione per il caso di morte il beneficiario designato e’ titolare di un diritto proprio, derivante dal contratto, alla prestazione assicurativa. Qualora il contratto preveda che l’indennizzo debba essere corrisposto agli “eredi legittimi o testamentari”, tale designazione concreta una mera indicazione del criterio per la individuazione dei...
la corresponsione dell’indennità al beneficiario, pur derivando dal contratto stipulato dal contraente – assicurato a favore del terzo designato, non determina un corrispondente depauperamento del patrimonio del contraente – assicurato, per cui non può ritenersi costituire oggetto di un atto di liberalità ai sensi dell’art. 809 c.c. e, quindi, assoggettabile...
La stipula di un’assicurazione sulla vita a favore del terzo, ex articolo 1920 c.c., priva il patrimonio del contraente del credito futuro di indennizzo. Se, pertanto, la designazione del beneficiario sia compiuta da persona in stato di incapacita’ naturale, il pregiudizio per il patrimonio di questa e’ in re ipsa...