il contratto atipico di ormeggio è caratterizzato da una struttura minima essenziale, consistente nella semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo. Il contenuto del contratto può, peraltro, del tutto legittimamente estendersi anche ad altre prestazioni (sinallagmaticamente collegate al corrispettivo), quali la custodia del natante e/o quella delle cose in esso contenute, restando a carico di chi fonda un determinato diritto (o la responsabilità dell’altro contraente sulla struttura del contratto) fornire la prova dell’oggetto e del contenuto. Consegue da ciò che, in assenza di prova, il dato puro e semplice di aver attraccato la propria imbarcazione in un porto turistico non determina automaticamente l’insorgenza, in capo al gestore della struttura, degli obblighi previsti dal contratto di deposito.

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Corte d’Appello|Ancona|Sezione 1|Civile|Sentenza|8 settembre 2022| n. 1122

Data udienza 26 luglio 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile,

composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Gianmichele Marcelli – Presidente

Dott. Cesare Marziali – Consigliere

Dott.ssa Paola Damiani – Giudice Ausiliario rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 390/2018 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 3.05.2022 a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni ex art. 83, lett. h, D.L. n. 18 del 2020, convertito dalla L. n. 27 del 2020 e successivamente modificato dal D.L. n. 28 del 2020, riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,

tra

(…) (C.F. (…) ), nato a B. il (…) e residente in San Lazzaro di Savena (BO) alla Via (…), elettivamente domiciliato in Ancona presso lo studio dell’Avv. Ve.De. al C.so (…), rappresentata e difesa dall’Avv. Ma.Mi., giusta procura in calce all’atto di citazione in appello

appellante

e

(…) (c.f. (…)), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in San Benedetto del Tronto (AP) alla Via (…) ed elettivamente domiciliato in Ascoli Piceno al Viale (…), presso lo studio dell’Avv. Gi.Am., che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello

appellata

Oggetto: risarcimento danni per natante affondato – inadempimento di contratto associativo e di ormeggio, appello avverso la sentenza n. 659/17 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 13.07.2017

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 659/17 in data 13.07.2017 il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) e (…) nei confronti del (…) e della terza chiamata in manleva (…) S.p.a. per il pagamento della somma di Euro 265.985, oltre interessi sino al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni causati nel novembre 2013 dall’affondamento dell’imbarcazione di loro proprietà denominata “(…)”, avvenuto in occasione di un’eccezionale mareggiata nel porto gestito dal suddetto (…) a causa della rottura degli ormeggi di cui erano stati omessi i rinforzi e della conseguente collisione con la banchina galleggiante, previa dichiarazione del difetto di legittimazione attiva di (…) poiché estraneo al rapporto associativo, ravvisata l’insussistenza di un obbligo di custodia in capo al (…), ha rigettato la domanda, ha condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del (…), ha condannato quest’ultimo al pagamento delle spese di lite in favore di (…) S.p.a. ed ha, infine, posto le spese di CTU a carico di tutte le parti per 1/3 ciascuna.

Avverso la citata sentenza ha proposto appello (…), chiedendo la riforma del provvedimento impugnato lamentando l’omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie e della CTU svolta, l’erronea redazione della sentenza priva di una propria motivazione, avendo riportato in corsivo le parole testuali della decisione assunta da altro giudicante in un procedimento analogo originato dall’affondamento di un’imbarcazione avvenuta in occasione della medesima avversità atmosferica e ormeggiata nello stesso pontile in cui era ormeggiata l’imbarcazione per cui è causa, giungendo ad erronee conclusioni circa l’ipotesi di un contratto di ormeggio-deposito, oppure di un contratto di ormeggio avente per contenuto la sola locazione delle strutture per consentire l’ormeggio al riparo dai venti e dalle tempeste e comunque svincolato dall’obbligo di custodia del natante da parte del gestore degli approdi.

Si è regolarmente costituito in giudizio il (…), contestando in modo specifico l’avverso gravame di cui ha chiesto il rigetto in ragione della correttezza del provvedimento impugnato che, nell’inquadrare il contratto di ormeggio come contratto atipico che tra le sue previsioni non contempla l’assunzione di alcun obbligo di custodia delle imbarcazioni da diporto, ma solo la messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali, ha escluso che possa rientrare ipso iure nella categoria del contratto di deposito, con la conseguenza che occorre la prova dell’esistenza dell’obbligo di custodia, tuttavia non fornita nel caso in esame; va, inoltre, ritenuta la piena idoneità del pontile luogo dell’ormeggio, risultato esente da vizi e conforme alle norme di legge, a seguito delle condotte verifiche di galleggiamento e stabilità; sono, infine, da considerare l’eccezionalità ed imprevedibilità degli eventi atmosferici verificatisi in data 11/12.02.2013, in relazione ai quali la Presidenza del CM ha chiesto in data 10.01.2014 lo stato di emergenza per la Regione Marche.

Con ordinanza del 3.05.2022, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è infondato e non merita accoglimento.

Con il primo motivo d’appello viene censurata la sentenza impugnata per non aver eseguito una corretta valutazione delle prove orali e documentali, senza ravvisare a carico del (…) nautico la violazione di alcun obbligo di omessa custodia, nell’erroneo convincimento che non sia contrattualmente previsto, né ipotizzabile, pertanto mandandolo esente da responsabilità in merito alla richiesta di risarcimento dei danni richiesti in conseguenza dell’affondamento del natante di proprietà degli istanti, avvenuto in seguito alla collisione con la banchina galleggiante a causa della forte mareggiata, mentre era ormeggiato nel porto gestito dal (…) stesso.

La difesa appellante si duole, più specificamente, che il primo giudice all’esito di un percorso motivazionale non corretto, peraltro quasi interamente eseguito per relationem riportando la decisione assunta da altro giudice in merito all’affondamento di un’altra imbarcazione a causa del medesimo sinistro ed ormeggiata nello stesso pontile in questione, abbia escluso non solo l’esistenza di un obbligo di custodia derivante dal contratto di ormeggio corrente tra le parti, ma anche di un obbligo de facto, tale da ricondurre il rapporto giuridico controverso nell’alea del contratto di ormeggio e non già del mero deposito nell’erroneo presupposto che, negata l’assunzione di tale obbligo, residuasse comunque in capo al (…) un inadempimento contrattuale per aver locato uno spazio acqueo non idoneo a garantire la sicurezza della barca risultata danneggiata e per non aver preventivamente rafforzato le cime di prua in previsione di eventi atmosferici avversi ed eccezionali.

La difesa appellante, muovendo dalla natura atipica del contratto di ormeggio che non richiede alcuna forma scritta ad substantiam, ribadisce come esso possa contenere un obbligo di custodia anche se non espressamente pattuito o in assenza di contratto e che la prova di tale obbligo possa essere data anche per testimoni e/o per presunzioni al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 2729 c.c., come nel caso in esame in cui risulterebbe fornita la prova dell’esistenza per fatti concludenti di un contratto di ormeggio e della conseguente ritenuta custodia, tuttavia erroneamente non ravvisata dal giudice di prime cure.

La censura non può cogliere nel segno.

Nella premessa che le parti intenzionate a concludere un contratto di ormeggio non ricorrano quasi mai alla sua redazione in forma scritta e che, pertanto, l’eventuale esistenza di un obbligo di custodia debba essere desunta da alcune circostanze concrete, quali in modo esemplificativo ma non esaustivo l’esistenza di un servizio fisso di guardiania e/o di videosorveglianza all’interno del porto turistico, così come la presenza in loco di personale della struttura a cui viene affidata l’imbarcazione all’atto dell’ormeggio, va tuttavia considerato come dall’esame degli specifici elementi istruttori non sia stato rinvenuto alcun elemento sintomatico dell’assunzione, in concreto, di siffatto obbligo da parte del (…) affidatario, atteso che lo stesso Regolamento di ormeggio approvato in data 31.12.2005 dal suo Consiglio Direttivo (che ogni associato è tenuto ad osservare per effetto della manifestata adesione) prevede l’espresso discarico di responsabilità, testualmente stabilendo che “i proprietari sono responsabili delle proprie imbarcazioni all’ormeggio, inoltre delle cime di poppa, molle parabordi e pompe di sentina … Per le imbarcazioni ritenute carenti il (…) avviserà telefonicamente i proprietari … se trascorsi dieci giorni le imbarcazioni non saranno state messe in regola, lo stesso (…) provvederà d’ufficio direttamente alla sistemazione ed ai proprietari sarà addebitata la relativa spesa” (cfr. art. 8).

Né a giudizio di questa Corte territoriale può avere rilievo, ai fini dell’asserita assunzione dell’obbligo di custodia, il riferimento nel predetto Regolamento al “personale di custodia” che nelle previsioni degli artt. 19 e 22 è adibito alla cura delle parti di uso comune e di proprietà del (…) nautico messe a disposizione degli associati, così come a nulla può destare rilevanza il comportamento dei dipendenti del (…) che pur durante la mareggiata, istintivamente in quanto ivi presenti, hanno cercato di potenziare gli ormeggi dell’imbarcazione salendovi fisicamente a bordo nel vano tentativo di metterla in sicurezza (come riferito in modo concordante dai vari testi escussi), non potendosi da tali comportamenti – indotti dal pericolo dell’eccezionale mareggiata a cui era esposto in quel momento il natante- ricavare per facta concludentia che fra le parti esistesse un contratto di ormeggio con conseguente obbligo di custodia: tale principio verrebbe, infatti, a porsi in contrasto con le previsioni del già esaminato art. 8 che, nel sancire la responsabilità dei proprietari sulle proprie imbarcazioni all’ormeggio (in tale esclusiva ottica va, quindi, interpretata la finalità dell’invito rivolto in data 9.11.2013 mediante SMS dal (…) a ciascun associato di controllare l’ormeggio dell’imbarcazione, ben specificando “molle e cime”, in previsione dei forti venti da Nord in arrivo nei giorni successivi), prevede la possibilità di un intervento sostitutivo del (…) al solo fine di tutelare la sicurezza degli altri natanti e delle parti comuni messe a disposizione degli associati, come peraltro diffusamente argomentato in sentenza in modo convincente e condivisibile (cfr. pag. 6), né potendo di certo ritenersi sostitutiva della responsabilità dei proprietari dei natanti e né potendo influire nel caso in esame -nel senso di farne discendere un obbligo di custodia- l’avvenuta esclusione a loro carico del reato di colposa omissione di rinforzare gli ormeggi ex art. 1123, co. 2, cod. navigazione, come si evince dalla lettura della sentenza di assoluzione resa in data 20.06.2017 dal Tribunale penale di Ascoli Piceno, a carico degli imputati (…), (…) e (…).

Con l’ulteriore motivo la difesa appellante ha criticato la sentenza gravata per aver motivato, sempre per relationem, l’ipotesi in cui non si ravvisi l’esistenza del contratto di ormeggio-deposito, ma del contratto di ormeggio avente per contenuto la sola locazione delle strutture per consentire l’ormeggio al riparo dai venti e dalle tempeste.

Osserva la Corte come con logica motivazione il primo giudice, basandosi sulle prove orali e sulle risultanze peritali (atteso che non è stato possibile accertare le effettive dimensioni delle cime a causa del loro mancato rinvenimento), previa verifica se gli ormeggi forniti dal (…) al proprietario e il pontile dove è stato consentito e previsto l’attracco fossero o meno idonei all’uso pattuito, abbia reputato di escludere l’esistenza di un vizio di realizzazione dell’opera portuale tale da incidere sulla sua idoneità all’uso pattuito.

Sul punto, esaustiva e convincente è da reputarsi la CTU, dalla quale la Corte non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico privo di vizi e condotto in modo accurato ed in aderenza ai documenti ed allo stato di fatto analizzato: in particolare, nell’esaminare la situazione del pontile in cui era ormeggiata l’imbarcazione, il CTU ha escluso con certezza la sussistenza di vizi tali da renderlo inidoneo all’uso a cui era destinato, in quanto pur essendo più esposto rispetto agli altri alle eventuali burrasche e pur non ritenendo il suo posizionamento sufficientemente “garantista”, è tuttavia risultato in possesso di una “struttura ligneo/metallica galleggiante indubbiamente valida per sopportare i carichi dinamici impressi dalle azioni di strappo prodotte dalle imbarcazioni all’ormeggio, anche in condizioni di eventi mareo- atmosferici di particolare elevata intensità” (cfr. CTU, pag. 35).

Alla luce di quanto argomentato, la sentenza appellata merita integrale conferma, essendo con un accertamento in fatto pienamente motivato pervenuta alla conclusione che il rapporto controverso non prevedeva in alcun modo l’assunzione, da parte del (…), di un obbligo di custodia dei natanti ormeggiati nel porto, ponendosi peraltro in linea con l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte che ha già più volte affermato che:

il contratto atipico di ormeggio “è caratterizzato da una struttura minima essenziale, consistente nella semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo. Il contenuto del contratto può, peraltro, del tutto legittimamente estendersi anche ad altre prestazioni (sinallagmaticamente collegate al corrispettivo), quali la custodia del natante e/o quella delle cose in esso contenute, restando a carico di chi fonda un determinato diritto (o la responsabilità dell’altro contraente sulla struttura del contratto) fornire la prova dell’oggetto e del contenuto, il cui accertamento si esaurisce in un giudizio di merito che, adeguatamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità (sentenze 1 giugno 2004, n. 10484, e 13 febbraio 2013, n. 3554). Consegue da ciò che, in assenza di prova che l’odierno ricorrente non ha fornito, il dato puro e semplice di aver attraccato la propria imbarcazione in un porto turistico non determina automaticamente l’insorgenza, in capo al gestore della struttura, degli obblighi previsti dal contratto di deposito” (cfr. Corte Cass., VI Sez. Civ., Sentenza n. 10001 del 28.05.2020).

Non minore considerazione va, inoltre, riservata alla circostanza che il più volte citato Regolamento all’art. 14 esclude espressamente la responsabilità del (…) per i danni causati da avverse condizioni atmosferiche (si consideri che la gravità dell’evento verificatosi l’11 ed il 12.11.2013 è stata addirittura equiparata alla forza maggiore ed in relazione alla stessa è stato dichiarato lo stato di emergenza, come da dettagliata documentazione in atti) e, a tal proposito, il CTU a seguito degli specifici rilievi eseguiti su quel punto di banchina, attingendo anche ai dati raccolti in loco dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nonché dalle informazioni acquisite presso il personale che da anni opera nel porto de quo, ha ritenuto applicabile anche al caso concreto la circostanza che “la situazione meteo marina che si presentò il giorno 11.11.2013 con estensioni al 12.11.2013 fu tale che, il contemporaneo verificarsi di più eventi, oltre alle caratteristiche dei moli, alla morfologia della darsena e dei pontili galleggianti, creò le condizioni per il concretizzarsi di una situazione anomala ad elevato rischio.

Alcuni tra i più anziani lavoratori del porto di S. Benedetto del Tronto, interpellati al proposito, riferivano che a loro memoria, non si ebbero in tempi precedenti situazioni simili a quelle del novembre 2013 o tali da causare danni equivalenti o che avessero causato il contemporaneo affondamento di più imbarcazioni” (cfr. pagg. 23-24 CTU), tanto che la sentenza nel recepire integralmente le conclusioni della perizia ha escluso anche l’operatività della polizza assicurativa stipulata dal (…) con la Compagnia terza chiamata, essendo evidente la presenza di una causa di forza maggiore idonea ad interrompere il nesso di causalità tra il fatto e l’evento dannoso.

Alla luce delle argomentazioni che precedono, l’appello va rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.

Le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In considerazione dell’integrale rigetto dell’appello, ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l’appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico di parte appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).

P.Q.M.

La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da (…) avverso la sentenza n. 659/17 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 13.07.2017, così provvede:

– Rigetta l’appello proposto;

– Conferma per l’effetto l’impugnato provvedimento;

– Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’appello, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13;

– Condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi Euro 10.000 (di cui Euro 3.000 per studio controversia, Euro.2.000 per fase introduttiva ed Euro 5.000 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.

Così deciso in Ancona il 26 luglio 2022.

Depositata in Cancelleria l’8 settembre 2022.

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Avv. Umberto Davide

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