il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell’autonomia negoziale ex articolo 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che puo’ riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l’identita’ tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante). Inoltre, la causa concreta del contratto autonomo e’ quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l’elemento dell’accessorieta’, e’ tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore e’ un “vicario” del debitore, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perche’ non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all’adempimento del debito principale, bensi’ ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 19 febbraio 2019, n. 4717
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21991-2016 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona dei procuratori speciali e legali rappresentanti, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, (OMISSIS) in persona del Ministro in carica pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui e’ difeso per legge;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SPA (OMISSIS);
– intimati –
Nonche’ da:
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS) in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione prof. Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) SPA in persona dei procuratori speciali e legali rappresentanti, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso principale;
– controricorrente all’incidentale –
e contro
(OMISSIS) SRL, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 4439/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del 1, 3 e 4 motivo del ricorso principale;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega orale;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per l’Avvocatura dello Stato.
RILEVATO
CHE:
1.La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 4439/2015 rigettando l’appello proposto dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a., di seguito (OMISSIS)), nella dichiarata contumacia del Ministero dello sviluppo economico – ha integralmente confermato la sentenza n. 14218/2009 con la quale il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda spiegata da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. (di seguito (OMISSIS)), del Ministero dello sviluppo economico e della societa’ (OMISSIS) s.r.l. (di seguito (OMISSIS)), condannando (OMISSIS) al rimborso delle spese processuali sostenute dalle parti convenute (tutte costituitesi in primo grado).
2. Era accaduto che, in data 29/6/2001, la societa’ (OMISSIS) aveva presentato al Ministero per lo sviluppo economico una “domanda-progetto” per poter usufruire dei finanziamenti previsti dalla L. n. 488 del 1992 al fine di costruire in (OMISSIS) un impianto per la produzione di laminati in alluminio; e alla domanda aveva allegato la polizza fideiussoria n. (OMISSIS) emessa lo stesso 29/6/2001 a favore del Ministero dalla (OMISSIS) per garantire fino all’importo di Lire 20.270.000 la volonta’ dell’ (OMISSIS) di realizzare detto stabilimento industriale.
Il Ministero aveva affidato alla (OMISSIS) l’indagine diretta ad accertare se la societa’ richiedente (OMISSIS) avesse i requisiti patrimoniali, dimensionali ed organizzativi indispensabili per il compimento della iniziativa imprenditoriale a favore della quale era stato richiesto il finanziamento.
La (OMISSIS) – avendo esaminato anche la nota 16/11/2001 dell’istituto di credito (OMISSIS) (attestante che la s.p.a. (OMISSIS) disponeva dei mezzi finanziari – almeno 367.953 milioni delle vecchie Lire – necessari per la realizzazione del progetto imprenditoriale relativo alla realizzazione dell’impianto industriale in (OMISSIS) e di altri progetti per i quali la stessa aveva richiesto altri finanziamenti) ed altra attestazione, dell’11/7/2001, del (OMISSIS) – aveva comunicato al Ministero che la societa’ (OMISSIS) aveva i requisiti necessari per usufruire del finanziamento.
Il Ministero con decreti n. 112758 del 12/2/2002 e n. 120642 del 18/11/2002 aveva concesso alla (OMISSIS) il finanziamento richiesto per un ammontare totale di Euro 31.839.660,79.
La (OMISSIS) – al fine di poter incassare in via anticipata (anziche’ a consuntivo documentato) la prima tranche del finanziamento, ammontante ad Euro 10.612.220,26 – aveva presentato la polizza fideiussoria n. 52437060 emessa l’8/8/2003 a favore del Ministero dalla (OMISSIS) per garantire l’obbligo di restituzione dell’anticipazione qualora la concessione del regime di finanziamento agevolato fosse stata revocata.
In data 19/8/2003 la (OMISSIS) aveva ricevuto la suddetta somma di Euro 10.612.220,26.
Pochi mesi dopo, e precisamente in data 14/1/2004 la (OMISSIS) aveva proposto al Ministero la revoca delle concesse agevolazioni, evidenziando, tra l’altro, che era frattanto emersa la falsita’ materiale della menzionata nota apparentemente proveniente dalla (OMISSIS) s.p.a.
Era poi emerso che anche l’attestazione del (OMISSIS) era falsa.
Fu cosi’ che il Ministero, dapprima, con decreto n. 132852 del 29/9/2004 aveva revocato le agevolazioni concesse (indicando quale motivi principali della revoca la falsita’ del documento presentato dalla (OMISSIS) alla (OMISSIS)); e, poi, aveva escusso le polizze emesse dalla (OMISSIS).
3. La (OMISSIS) aveva allora convenuto dinanzi al Tribunale di Roma, per quanto qui di interesse, il Ministero delle Attivita’ Produttive (oggi Ministero dello Sviluppo Economico) la (OMISSIS), la (OMISSIS), spiegando le seguenti domande: “previa sospensione degli effetti della clausola del solve et repete, – nel merito in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dei diritti del Ministero ad escutere le menzionate garanzie stante l’annullabilita’ della citata fideiussione per dolo contrattuale ex articolo 1439 c.c.;
– in subordine e in via condizionata, per la non creduta ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della domanda riconvenzionale che il Ministero dovesse proporre: accertare diritto della (OMISSIS) a surrogarsi nei diritti del Ministero garantito nei confronti della contraente (OMISSIS), nonche’ ad esperire contro la stessa regresso fidejussorio;
– sempre in via subordinata, dichiararsi tenuta e condannarsi la (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante in carica, al risarcimento di lutti i danni che la (OMISSIS) andra’ a patire a cagione dell’inadempimento, da parte della stessa (OMISSIS), agli obblighi su di essa incombenti, nella sua qualifica di banca concessionaria Regolamento di attuazione della L. n. 488 del 1992, ex articolo 1.”
Il Ministero si era costituito ed aveva chiesto il rigetto della domanda.
Anche la (OMISSIS) si era costituita, deducendo di avere diligentemente svolto l’istruttoria propedeutica alla concessione delle agevolazioni e di avere incolpevolmente ignorato la falsita’ del documento presentato dalla s.p.a. (OMISSIS), e chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda principale e, in via subordinata, la condanna della s.p.a. (OMISSIS) a rimborsarle le somme che essa sarebbe stata eventualmente costretta a pagare alla (OMISSIS)
La (OMISSIS) si era costituita ed aveva chiesto il rigetto di tutte le domande contro di essa formulate.
Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda spiegata dalla (OMISSIS).
4. Avverso la sentenza del giudice di primo grado aveva proposto appello la compagnia (OMISSIS) s.p.a., avente causa della (OMISSIS) (quale conferitaria del complesso aziendale di quest’ultima).
La (OMISSIS) si era costituita chiedendo il rigetto dell’appello principale e spiegando appello incidentale.
Anche la (OMISSIS) si era costituita, chiedendo il rigetto degli appelli, mentre il Ministero non si era costituito (ed era stato dichiarato contumace).
La Corte di Appello di Roma, come sopra rilevato, con sentenza n. 4439/2015 ha confermato la sentenza di primo grado.
5.Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso principale la compagnia (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS)).
Hanno resistito con distinti controricorsi il Ministero dello sviluppo economico e (OMISSIS). Quest’ultima ha proposto anche ricorso incidentale.
(OMISSIS) s.p.a. ha resistito a sua volta con controricorso al ricorso incidentale di (OMISSIS).
In vista dell’odierna udienza hanno depositato memoria sia la compagnia ricorrente che il ministero convenuto.
Infine, all’odierna udienza il Procuratore Generale ed difensori delle parti hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
RITENUTO
CHE:
1. Il ricorso di (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) e’ affidato ad 8 motivi.
1.1. La societa’ (OMISSIS) denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3:
– violazione e/o falsa applicazione degli articoli 100-112 c.p.c., circa la ritenuta “inconferenza” del primo motivo di impugnazione relativo alla qualificazione giuridica dei contratti oggetto di causa rispetto alla domanda di annullamento dei contratti ex articolo 1439 c.c. (motivo sub A: pp. 15-22).
Al riguardo lamenta che la Corte territoriale ha negato la sussistenza del suo interesse alla riforma della statuizione (impugnata) con la quale il primo giudice si era pronunciato sulla natura giuridica delle fattispecie contrattuali, oggetto di causa, sussumendo i contratti nella categoria dei contratti autonomi di garanzia. Quanto precede sulla base dell’argomentazione che l’esame della residua attuale domanda (quella di annullamento ex articolo 1439 c.c.) e’ esperibile anche con riferimento ai contratti autonomi. Secondo la ricorrente (p. 19), “la qualificazione delle polizze de quibus in termini di contratto autonomo ostacolerebbe, nella auspicata ipotesi di accoglimento della domanda di annullamento dei contratti de quibus, di esercitare l’azione di ripetizione nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico, relegando all’esercizio del diritto di surroga e regresso nei confronti della ditta garantita l’unica possibilita’ di ottenere il rimborso di quanto pagato al Ministero”;
– violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1367 (in correlazione con l’articolo 1904), 1369, 1936, 1945 e 2697 c.c., nonche’ articolo 116 c.p.c. circa l’erronea qualificazione delle fidejussioni per cui e’ causa come garanzia autonoma e non come semplice fideiussione causale (motivo sub B: pp. 22-43).
Al riguardo lamenta che la Corte territoriale, con la stessa statuizione richiamata nel primo motivo, ha confermato la sentenza di primo grado (integralmente, sia pure implicitamente fatta propria nella sentenza impugnata) nella parte in cui aveva affermato la natura autonoma delle polizze. Sostiene che entrambi i giudici di merito non hanno preso in esame le pattuizioni negoziali (pp. 26 e ss.) dalle quali emergerebbe invece un collegamento inscindibile tra l’oggetto della garanzia ed il rapporto sottostante.
In presenza di detto collegamento, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto essere escluso la ricorrenza di un contratto autonomo di garanzia (peraltro incompatibile di per se’ con la gestione del ramo assicurativo);
– violazione e falsa applicazione dell’articolo 1439 c.c., in ordine alla ritenuta non ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie di annullamento per dolo contrattuale di (OMISSIS) (motivo sub C: 43-57).
Deduce la ricorrente che la sua dante causa (OMISSIS) nel giudizio di primo grado aveva sostenuto che il proprio consenso alla prestazione della garanzia era stato viziato da dolo contrattuale imputabile alla (OMISSIS), consistente nell’aver richiesto ed ottenuto l’ammissione al regime agevolato della L. n. 488 del 1992 sulla base di false attestazioni bancarie, nonche’ nell’avere omesso di rendere noto alla stessa compagnia il fatto che l’ammissione al suddetto regime agevolato era stata ottenuta mediante la presentazione di documenti falsi (circostanza questa che aveva poi causato la revoca del regime agevolato con l’insorgere della pretesa del Ministero alla restituzione del contributo agevolato).
Secondo la ricorrente, la Corte territoriale, nel rigettare il motivo di appello da essa proposto, sarebbe incorsa nel vizio denunciato: in particolare, la Corte avrebbe erroneamente compiuto: sia l’operazione interpretativa relativa alla individuazione del modello della fattispecie legale descritta dall’articolo 1439 c.c.; sia il giudizio di rilevanza giuridica qualificante degli elementi di fatto concretamente accertati (p. 50 ss.);
– violazione e falsa applicazione dell’articolo 1391 c.c., dell’articolo 2462 c.c. e dell’articolo 1439 c.c., circa la ritenuta rilevanza ai fini dell’annullamento della polizza per dolo contrattuale imputabile ad un ente non personificato della composizione del capitale sociale di quest’ultimo (motivo sub D: 57-60).
Al riguardo, la ricorrente âEuroËœ lamenta che la Corte territoriale ha escluso la riconducibilita’ dell’elemento del dolo alla contraente (OMISSIS) al momento della stipula della polizza fideiussoria sulla base della circostanza che a tale data la proprieta’ del capitale era mutata rispetto a quella che risultava essere al momento della presentazione della domanda di agevolazione.
Tale ragionamento, secondo la ricorrente, e’ incompatibile con la teoria della immedesimazione organica (del comportamento di chi rappresenta una societa’ con lo stesso ente rappresentato) e rappresenta una violazione (e/o falsa applicazione) della norma denunciata, applicabile in via analogica anche ai rappresentanti legali di societa’;
– violazione e falsa applicazione dell’articolo 1391 c.c. e dell’articolo 1439 c.c., circa la ritenuta non riferibilita’ dell’elemento soggettivo della banca in capo al Ministero (motivo sub G: 76-78).
Al riguardo, la ricorrente deduce che nei propri scritti aveva sostenuto che il dolo del Ministero derivava dal dolo della (OMISSIS), quale rappresentante del Ministero e precisa che il dolo della Banca, oltre che quale dolo del terzo, rilevava anche come dolo del Ministero beneficiario della garanzia (e quindi parte contrattuale), avendo la banca agito nella dichiarata veste di concessionaria e rappresentante del Ministero nell’istruzione delle pratiche e nell’attivita’ di erogazione dei finanziamenti. Sostiene che, in base all’articolo 1391, la Corte territoriale avrebbe dovuto far riferimento allo stato soggettivo della banca.
Il comportamento di quest’ultima, secondo la ricorrente, e’ stato doloso rispetto alla induzione alla stipula della polizza fideiussoria n. (OMISSIS), in quanto la banca, pur essendo a conoscenza di circostanze del tutto rilevanti ai fini del consenso alla stipula della polizza e pur essendo pienamente consapevole di affidare un soggetto privo dei requisiti per poter essere ammesso al finanziamento, non aveva rilevato dette circostanze, cosi’ inducendo (OMISSIS), dante causa di (OMISSIS), a prestare la garanzia per un affare che mai avrebbe meritato affidamento.
1.2. La societa’ ricorrente denuncia altresi’:
-in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, vizio di omessa pronuncia per violazione dell’articolo 112 c.p.c. sul motivo di impugnazione relativo alla ritenuta non ricorrenza da parte del primo giudice della fattispecie di annullamento ex articolo 1439 c.c., comma 2 per dolo del terzo ( (OMISSIS)) (motivo sub E: pp. 60-64);
– in via subordinata, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa fatti decisivi e controversi, circa la domanda di annullamento per dolo del terzo ex articolo 1439 c.c., comma 2 e la domanda di annullamento per dolo di (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 1439 c.c., comma 1 (motivo sub F: pp. 64-75).
Precisamente, la societa’ (OMISSIS) censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia su uno dei motivi di appello (segnatamente su quello nel quale invocava la erroneita’ della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso la ricorrenza del dolo contrattuale della banca concessionaria e del ministero ai sensi dell’articolo 1439 c.c., comma 2, cioe’ per dolo del terzo); e, in via subordinata, per motivazione perplessa e/o apparente (contenuta nell’inciso “i raggiri sono stati attuati per provocare l’emanazione del decreto di concessione del finanziamento e sono estranei al contratto stipulato tra la s.p.a. (OMISSIS) e la (OMISSIS) per l’emissione della polizza anticipazione”).
Ricorda di aver invocato in appello che il raggiro perpetrato ai suoi danni da (OMISSIS) (sia quale concessionaria del Ministero sia quale terzo) era consistito nell’aver proceduto ad una istruttoria della domanda in palese violazione dei canoni della diligenza professionale e degli obblighi istruttori cui era tenuta, nonche’ nell’aver taciuto, al momento della stipula, ad (OMISSIS) il fatto che (OMISSIS) non aveva mai posseduto i requisiti per accedere al finanziamento agevolato.
La Corte territoriale avrebbe omesso di valutare il comportamento di (OMISSIS) rispetto alle doverose verifiche sulla capacita’ patrimoniale e finanziaria e ai mutamenti societari di (OMISSIS), nonche’ rispetto alla notifica, avvenuta in data 16/5/2003, di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina (comprensivo della nota 7/4/2003 del Commissariato di Formia e dell’ordine di esibizione 9/4/2003 emesso dal PM di Latina a carico di (OMISSIS)) in relazione a procedimento penale in corso riguardante la richiesta di finanziamento della (OMISSIS).
In particolare, sostiene la ricorrente, a fronte di tale notifica, (OMISSIS), invece di procedere ad approfondimenti istruttori e in ogni caso ad una sospensione della procedura (diretta all’erogazione della prima quota), aveva erogato in data 19/8/2003 la prima tranche di finanziamento, salvo poi chiedere il successivo 15/9/2003 alla (OMISSIS) la conferma della validita’ della lettera di referenza del 16/11/2001.
1.3. Infine, la societa’ ricorrente denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa fatti decisivi e controversi, circa la ritenuta irrilevanza delle istanze istruttorie formulate da (OMISSIS) (motivo sub H: 78-85).
Al riguardo lamenta che la Corte di appello ha respinto le istanze istruttorie in ragione di un argomento e con una motivazione incomprensibile.
Osserva che nell’atto di appello aveva chiesto disporsi l’acquisizione della documentazione penale di cui al proc. RGNR n. 24/2003, prodotta all’udienza del 26/2/2009 da (OMISSIS) (documentazione che si componeva: di una nota del Commissariato di Formia con la quale la Procura di Latina era stata sollecitata all’emissione di un ordine di esibizione a carico di (OMISSIS) della documentazione relativa anche al progetto agevolato presentato da (OMISSIS); nonche’ del conseguente provvedimento emesso dal PM procedente unitamente alla relata di notifica dello stesso alla (OMISSIS) nella persona del Sig. (OMISSIS), funzionario della banca, escusso altresi’ quale teste).
2. I primi due motivi del ricorso principale – che, in quanto strettamente connessi, vengono di seguito trattati unitariamente sono fondati.
2.1. La Corte di Appello di Roma nella sentenza impugnata ha ritenuto inconferente (p. 6) il primo motivo di appello proposto da (OMISSIS) (relativo alla qualificazione giuridica del contratto intercorso tra (OMISSIS) ed (OMISSIS) come contratto autonomo di garanzia), sul presupposto che in quella sede restava attuale esclusivamente l’azione spiegata da (OMISSIS) contro il Ministero ai sensi dell’articolo 1439 c.c. e che detta azione ben poteva essere esperita anche con riferimento ad un contratto autonomo di garanzia.
2.2. Al riguardo, le doglianze della compagnia ricorrente colgono nel segno.
Invero, in primo luogo, va affermato che la questione circa il corretto inquadramento giuridico delle polizze per cui e’ processo rileva ai fini degli effetti conseguenti alla qualificazione delle stesse in termini di contratto autonomo di garanzia ovvero di contratti aventi natura causale ed accessoria.
Vero e’ che, come rileva la Corte territoriale, la sussunzione dei contratti per cui e’ causa nell’una o nell’altra categoria non e’ ostativo all’esame della domanda di annullamento ex articolo 1439 c.c.; ma e’ anche altrettanto vero che dalla differente qualificazione delle polizze discende una differente regolamentazione della rivalsa del fideiussore in caso di declaratoria di invalidita’ del contratto, potendosi configurare una situazione di incertezza sull’esatta portata dei diritti di rivalsa in capo al fideiussore nelle ipotesi di invalidita’ del contratto.
Detta questione era stata sollevata dalla Compagnia nell’atto di appello, nel quale era stata contestata la qualificazione delle polizze in termini di contratto autonomo di garanzia. E, d’altronde, la stessa Compagnia, fin dalle conclusioni rassegnate in primo grado, aveva formulato riserva di spiegare separata azione nei confronti del Ministero nel caso di accoglimento delle domande proposte.
Nel richiamato quadro di incertezza, l’affermazione (contenuta nella sentenza di primo grado) della natura giuridica delle polizze per cui e’ processo in termini di contratto autonomo di garanzia, ove coperta dal giudicato, e’ suscettibile di ledere i diritti di rivalsa della compagnia in caso di accoglimento della domanda di annullamento, dalla stessa proposta.
Sotto altro profilo, occorre ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte, gia’ ormai da alcuni anni (cfr. sentenza n. 3947/2010, Rv. 611834 – 01), nell’esaminare la causa concreta del contratto autonomo di garanzia e i caratteri differenziali che lo stesso presenta rispetto al contratto di fideiussione, hanno avuto modo di statuire che:
“il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell’autonomia negoziale ex articolo 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che puo’ riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l’identita’ tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante). Inoltre, la causa concreta del contratto autonomo e’ quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l’elemento dell’accessorieta’, e’ tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore e’ un “vicario” del debitore, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perche’ non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all’adempimento del debito principale, bensi’ ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”.
Nella stessa citata sentenza le Sezioni Unite hanno precisato che (Rv. 611835 – 01) “l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per se’ a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorieta’ che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale”.
Di tale principio di diritto non ha fatto buon governo il giudice di primo grado laddove, da un lato, ha ritenuto le polizze in esame sussumibili nella categoria dei contratti autonomi di garanzia “stante l’esigibilita’ della prestazione a semplice richiesta espressamente prevista dalle polizze in atti”; e, dall’altro, non ha preso in esame, come pur avrebbe dovuto, le pattuizioni negoziali, che erano state evidenziate dalla compagnia fin dalle difese di primo grado. E la Corte territoriale, confermando detta statuizione del giudice di primo grado (impugnata dalla compagnia), e’ incorsa nel vizio denunciato di violazione dei canoni ermeneutici previsti negli articoli 1362, 1363, 1367 (in correlazione con l’articolo 1904) e 1369 c.c.
Invero, il giudice di primo grado (e di riflesso la Corte di appello) ha dato una lettura della clausola “a semplice richiesta”:
– senza leggerla in relazione alla formulazione dell’intero articolo 2 delle condizioni generali della polizza (nel quale detta clausola e’ contenuta), anche in relazione all’articolo 1 (in base al quale la richiesta a restituire deve essere corredata dall’indicazione dell’inadempienza riscontrata);
– e senza compiere la necessaria disamina dell’intero testo contrattuale della polizza (e, in particolare, della premessa, nella quale si richiama la situazione relativa al rapporto sottostante; l’articolo 2, in tema di causali e modalita’ di escussione delle somme garantite; l’articolo 3, in tema di data di svincolo della garanzia; e l’articolo 6, in tema di surrogazione della societa’ all’ente garantito).
Quanto precede anche a voler prescindere dagli argomenti di ordine regolamentare e sistematico, evidenziati dalla compagnia in atto di appello ed, in particolare, dal problema, specificatamente ivi sollevato, della compatibilita’ nella specie del contratto autonomo di garanzia con la gestione del ramo assicurativo.
2.3. Dall’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale consegue che, assorbiti gli altri motivi dello stesso ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, affinche’ la stessa, cui e’ demandata anche la regolamentazione delle spese processuali tra le parti per questo giudizio di legittimita’, proceda a nuovo esame alla luce di quanto sopra affermato.
3. Il ricorso incidentale di (OMISSIS) e’ affidato a due motivi, entrambi infondati.
3.1. Precisamente, (OMISSIS), nel ricorso incidentale, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, denuncia con il primo motivo (pp. 33-37): erronea qualificazione della domanda ed omessa pronuncia in merito al difetto di legittimazione passiva di (OMISSIS) e al difetto di azione di parte attrice (OMISSIS) in primo grado nei confronti della banca.
Al riguardo, rileva che:
a) in primo grado, come risulta dalla relativa sentenza, (OMISSIS) aveva rinunciato a tutte le domande proposte nei confronti della Banca, ad eccezione di quella rivolta all’accertamento del dolo contrattuale ai sensi dell’articolo 1439 c.c.;
b) il Tribunale, avendo rigettato detta domanda, aveva implicitamente rigettato le sue eccezioni (di difetto di legittimazione passiva e di difetto di azione della compagnia nei confronti della Banca);
c) essa banca con appello incidentale si era lamentata dell’omessa pronuncia sulle proprie eccezioni;
d) la Corte territoriale, avendo erroneamente qualificato il gravame come appello incidentale condizionato, non lo ha esaminato.
Il motivo e’ inammissibile e comunque infondato.
Inammissibile: sia perche’ (OMISSIS) non indica le ragioni per le quali la Corte territoriale avrebbe errato nel qualificare il suo appello incidentale come condizionato; sia perche’ la banca non indica e neppure trascrive gli atti, nei quali, in primo grado, avrebbe formulato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva; sia perche’, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 13866 del 18/06/2014, Rv. 631333 – 010029), “in tema di ricorso per cassazione, e’ contraddittoria la denuncia, in un unico motivo, dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell’articolo 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, e non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, ovvero del vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5, mentre il secondo presuppone l’esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, e va denunciato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5”.
Infondato, in quanto (OMISSIS) invoca a sostegno dell’eccepito difetto di legittimazione passiva il rapporto convenzionale con il Ministero, in virtu’ del quale ha agito ed operato. Senonche’:
a) il rapporto di convenzione, ancorche’ intervenga solo con il Ministero, non puo’ in alcun modo pregiudicare i diritti dei terzi che sull’attivita’ del concessionario hanno fatto legittimo affidamento;
b) alla luce dei principi generali (e, in particolare, di quello affermato dall’articolo 100 c.p.c.), va affermato in astratto il diritto e l’interesse della Compagnia a far accertare in giudizio la condotta posta in essere da (OMISSIS) nello svolgimento dell’attivita’ istruttoria relativa al progetto presentato dalla (OMISSIS);
c) (OMISSIS) ha agito in nome proprio con la conseguenza che alla stessa sono direttamente imputabili gli atti posti in essere per lo svolgimento dell’attivita’ istruttoria: attivita’ questa, che e’ prevista dalla L. n. 488 del 1992 e che l’istituto e’ chiamato a compiere in piena autonomia gestionale (ancorche’, ovviamente, nel rispetto della legge e delle disposizioni regolamentari) nell’interesse del Ministero (in modo da evitare che quest’ultimo sia tenuto a svolgere nuovamente le necessarie verifiche);
d) l’esito positivo di detta attivita’ istruttoria costituisce presupposto per la stipula della polizza anticipazione.
3.2. (OMISSIS), nel ricorso incidentale, sempre in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, denuncia con il secondo motivo (pp. 37-39): erronea qualificazione della domanda e omessa pronuncia sulla inammissibilita’ per tardivita’ e improcedibilita’ della domanda di annullamento per dolo del terzo, proposta da (OMISSIS) nei confronti della banca, in quanto esplicitata per la prima volta in primo grado in sede di comparsa conclusionale.
Al riguardo rileva di aver eccepito in primo grado l’inammissibilita’/improcedibilita’ della domanda di annullamento per dolo del terzo, proposta nei suoi confronti da (OMISSIS), e che detta eccezione aveva formato oggetto di un motivo di appello.
Lamenta che la Corte territoriale ha omesso ogni pronuncia al riguardo sull’erroneo presupposto che il suo appello incidentale fosse condizionato (mentre, a dire di (OMISSIS), non lo era). Osserva che comunque nel corso del giudizio di primo grado non era stata formulata da (OMISSIS) nessuna domanda di annullamento per dolo della contraente e/o di terzi (ragion per cui il Giudice di primo grado aveva errato nel ritenere che la domanda era stata validamente proposta).
L’infondatezza del motivo in esame consegue all’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale.
4. Inammissibile e’, infine, l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato con il quale (OMISSIS) denuncia (pp. 39-40), in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5: violazione degli articoli 112 e 345 c.p.c. ed omessa pronuncia in merito alla richiesta declaratoria di inammissibilita’ di nuovi mezzi di prova in appello.
Al riguardo rileva che in sede di appello incidentale aveva dedotto che l’ordine di esibizione al Ministero (della documentazione citata nel decreto di revoca del finanziamento agevolato) non era stata tempestivamente proposta nel giudizio di primo grado e, quindi, era inammissibile ex articolo 345 c.p.c.
Il motivo e’ inammissibile, in quanto (OMISSIS) non indica le ragioni per le quali l’omessa pronuncia (in merito all’inammissibilita’ dell’ordine di esibizione al ministero della documentazione – citata nel decreto di revoca del finanziamento agevolato – idonea a provare la falsita’ della lettera del (OMISSIS) di attestazione della capacita’ finanziaria del (OMISSIS)) configurerebbe un vizio denunciabile davanti a questa Corte ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 o 5.
5. In definitiva, i primi due motivi del ricorso principali vanno accolti, di talche’, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma perche’, in diversa composizione, proceda a nuovo esame alla luce di quanto affermato nella motivazione che precede; mentre va rigettato il ricorso incidentale, proposto da (OMISSIS), e va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato dalla stessa proposto. La Corte di rinvio provvedera’ anche alla liquidazione delle spese processuali tra le parti per questo giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte:
– accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale e, per l’effetto, assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata/con rinvio alla Corte di appello di Roma perche’, in diversa composizione, proceda a nuovo esame alla luce di quanto affermato nella motivazione che precede;
-rigetta il ricorso incidentale proposto da (OMISSIS);
– dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato proposto da (OMISSIS);
– demanda alla Corte territoriale la regolamentazione tra le parti delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimita’.