In tema di contratto autonomo di garanzia elemento caratterizzante, rispetto alla fideiussione, è infatti l’assenza dell’accessorietà della garanzia rispetto all’obbligazione principale, secondo una relazione di autonomia che le parti debbono aver posto allorché risulti esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettati al debitore principale, in deroga all’art. 1945 c.c. Tale carenza dell’elemento dell’accessorietà deve necessariamente essere esplicitata nel contratto con l’impiego di specifica clausola idonea ad indicare l’esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale.
Per ulteriori approfondimenti inmateria di diritto bancario si consiglia la lettura dei seguenti articoli:
La fideiussione tra accessorietà e clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni
Il contratto autonomo di garanzia: un nuova forma di garanzia personale atipica
Il contratto di mutuo: aspetti generali.
Mutuo fondiario e superamento dei limiti di finanziabilità.
Per approfondire la tematica degli interessi usurari e del superamento del tossa soglia si consiglia la lettura del seguente articolo: Interessi usurari pattuiti nei contatti di mutuo
Tribunale Milano, Sezione 6 civile Sentenza 28 febbraio 2019, n. 2035
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SESTA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Adriana Cassano Cicuto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 29037/2016 R.G. promossa da:
(…) – SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA C.F. (…) assistito e difeso dall’avv. (…) e dall’avv. CA.BA. ((…)) VIA (…) 00060 FILACCIANO; elettivamente domiciliato in presso avv. (…)
(…) C.F. (…) assistito e difeso dall’avv. (…) e dall’avv. CA.BA. ((…)) VIA (…) 00060 FILACCIANO; elettivamente domiciliato in presso avv. (…)
(…) C.F. (…) assistito e difeso dall’avv. (…) e dall’avv. CA.BA. ((…)) VIA (…) 00060 FILACCIANO; elettivamente domiciliato in presso avv. (…)
OPPONENTI
contro:
(…) SOC. COOP. A R.L. O IN (…) C.F. (…), assistito e difeso dall’avv. CA.AL. e dall’avv. (…) elettivamente domiciliato in PIAZZA (…) 00047 MARINO (RM) presso avv. CA.AL.
OPPOSTA
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società (…) s.r.l. ed i Sig.ri (…) ed (…), quali fideiussori della società debitrice principale (…) s.r.l., convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Milano (…) s.c.a.r.l. opponendosi al decreto ingiuntivo n. 7686/2016 ottenuto dalla stessa per il pagamento dell’importo di Euro 820.842,45 assumendo, con riferimento al contratto di mutuo del 28.5.2010 oggetto del decreto e ai rapporti di conto corrente n. (…) e conto anticipi n. (…) intercorsi tra la società e l’istituto, la sussistenza di interessi usurari, l’indeterminatezza del tasso annuo nominale di riferimento indicizzato al tasso Euribor 3 mesi, la nullità di tale indice in quanto frutto di un’intesa vietata dalla normativa Antitrust e l’applicazione di interessi ultralegali, instando per tali motivi per la rideterminazione dei rapporti dare-avere tra le parti, la condanna della Banca alla ripetizione delle somme indebitamente percepite e la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio l’opposta (…) s.c.a.r.l. eccependo la carenza di legittimazione attiva dei garanti, contestando la fondatezza delle domande avversarie e chiedendone il rigetto e istando per la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna degli opponenti.
All’udienza di prima comparizione il Giudice respingeva l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c. ed assegnava alle parti i termini per l’espletamento della procedura di mediazione.
Con separato atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al suddetto decreto anche la debitrice principale (…) s.r.l. (n. R.G. 29039/2016), pertanto le due opposizioni venivano riunite stante la sussistenza dei presupposti ex art. 274 c.p.c.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c. e depositate dalle parti le rispettive memorie, il Giudice rinviava per la discussione sui mezzi di prova all’udienza del 14 settembre 2017 ove, preso atto del fallimento della debitrice principale (…) s.r.l., dichiarava l’interruzione della causa promossa dalla stessa contro B. (n. R.G. 29039/2016) e disponeva la separazione dal giudizio della causa n. R.G. 29037/2016 promossa dai garanti rinviando per la precisazione delle conclusioni al 5 dicembre 2018 ove il nuovo Giudice assegnatario la tratteneva in decisione assegnando alle parti termini per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione è infondata e va respinta.
Va preliminarmente rigettata l’eccezione proposta dalla Banca circa l’asserita carenza di legittimazione attiva dei fideiussori, fondata sulla tesi secondo la quale la fideiussione sottoscritta dagli stessi dovrebbe intendersi quale “garanzia autonoma a prima richiesta”.
A riguardo non può condividersi l’interpretazione fornita dall’opposta che farebbe discendere dal tenore letterale dell’art. 12 della fideiussione versata in atti (doc. 2 fasc. monitorio) la qualifica di tale contratto quale contratto autonomo di garanzia.
La disposizione in oggetto non solo non prevede alcuna clausola di pagamento “a prima richiesta”, ma soprattutto manca di prevedere l’esclusione della legittimazione dei garanti ad opporre eccezioni attinenti alla validità, all’efficacia e alle vicende del rapporto principale.
In tema di contratto autonomo di garanzia elemento caratterizzante, rispetto alla fideiussione, è infatti l’assenza dell’accessorietà della garanzia rispetto all’obbligazione principale, secondo una relazione di autonomia che le parti debbono aver posto allorché risulti esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettati al debitore principale, in deroga all’art. 1945 c.c.
Tale carenza dell’elemento dell’accessorietà deve necessariamente essere esplicitata nel contratto con l’impiego di specifica clausola idonea ad indicare l’esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale.
Nel caso di specie l’art. 12 della fideiussione non prevede espressamente l’inciso “senza eccezioni” e nemmeno nega, in deroga all’art. 1945 c.c., la facoltà per il garante di opporre eccezioni al creditore.
L’eccezione della Banca è da ritenersi pertanto infondata e, a fronte della suddetta qualificazione della garanzia prestata, va considerata irrilevante l’exceptio doli promossa dagli opponenti.
Ancora in via preliminare si osserva che parte opponente ha impropriamente esteso l’oggetto dell’opposizione anche ai rapporti di conto corrente e conto anticipi intercorsi tra (…) s.r.l. e l’opposta, i quali tuttavia risultano estranei al titolo azionato in sede monitoria rappresentato unicamente dal mutuo ipotecario del 28.5.2010.
Ne consegue l’inammissibilità delle contestazioni circa i suddetti rapporti sui quali alcuna indagine può essere esperita.
Quanto al merito parte opponente, basandosi sulla perizia econometrica svolta dalla società (…), a cura del rag. (…), lamenta l’usurarietà del tasso di mora convenuto nel mutuo fondiario de quo.
Tale contestazione è da ritenersi inattendibile laddove la perizia di parte opponente sulla quale viene fondata è stata svolta su criteri di calcolo erronei in quanto differenti da quelli adottati e vigenti pro tempore da (…) e quindi non condivisibili.
Va preliminarmente ribadita l’erroneità della sommatoria tra tassi corrispettivi e tassi moratori che parte opponente considera legittima muovendo tuttavia da un’errata interpretazione della nota sentenza della Cassazione, 9 gennaio 2013, n. 350.
Tale pronuncia, lungi dall’aver affermato il suddetto principio, ha evidenziato che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”, limitandosi dunque a ribadire che anche l’interesse di mora singolarmente considerato deve rispettare il limite del tasso soglia.
La pretesa sommatoria tra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e la misura percentuale prevista per gli interessi moratori è peraltro errata anche sotto il profilo logico e matematico, poiché in tal modo si sommerebbero due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a due basi di calcolo differenti.
Ciò in quanto i due tassi mostrano natura e funzioni diverse giacché l’interesse corrispettivo è espressione della fruttuosità del denaro, mentre quello di mora ha natura risarcitoria per l’eventuale inadempimento.
Ne consegue che entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi (così, Trib. Milano, 29 novembre 2016, n. 13179).
Ciò premesso la perizia di parte opponente pretende di verificare l’usurarietà degli interessi moratori pattuiti in contratto tenendo conto dell’incidenza dell’applicazione della penale per estinzione anticipata, riscontrando così il superamento del tasso soglia. La tesi appare priva di pregio.
Ai fini dell’accertamento in esame risulta errato considerare l’incidenza percentuale della penale per l’estinzione anticipata del mutuo non rappresentando tale voce un costo collegato all’erogazione del credito, ma costituendo un elemento potenziale volto ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito (rectius mancato guadagno).
L’esclusione di tale voce dal suddetto calcolo è peraltro espressamente stabilita dalle Indicazioni di (…) laddove si prevede: “le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica”.
Ne consegue che l’anzidetta verifica di usurarietà avrebbe dovuto avere ad oggetto solamente gli interessi moratori singolarmente considerati i quali, al momento della stipula del mutuo, erano determinati dall’art. 4 del contratto “nella misura di un punto percentuale in più del tasso di interesse”, a sua volta stabilito dall’art. 2 nella misura del 2,65%, per un tasso di mora complessivamente pari al 3,65%.
Da ciò deriva che, anche volendo aderire all’orientamento più favorevole fatto proprio dagli opponenti i quali ai fini della verifica di usurarietà degli interessi moratori utilizzano quale riferimento il tasso soglia previsto per i corrispettivi, il tasso di mora pattuito inter partes si attesta inferiore al tasso soglia usura previsto all’epoca del contratto (trimestre di riferimento 1 aprile – 30 giugno 2010) per i mutui a tasso variabile pari al 3,945%.
La censura in punto di usurarietà degli interessi di mora è pertanto infondata.
Va in ogni caso osservato che non può condividersi la tesi degli opponenti secondo cui la pattuizione di un tasso di mora eventualmente usurario determinerebbe la nullità anche della clausola relativa agli interessi corrispettivi, con il conseguente obbligo di restituzione alla Banca del solo capitale stante la completa gratuità del finanziamento.
Le due clausole invero hanno funzioni ben distinte e sono destinate a trovare applicazione in casi diversi: il tasso corrispettivo in caso di regolare adempimento da parte del mutuatario, il tasso di mora in caso di ritardo nell’adempimento.
Ne consegue che, ove detto tasso risultasse pattuito in termini da superare il tasso soglia rilevato all’epoca del stipulazione del contratto sarebbe nulla ex art.1815 comma 2 c.c. la sola pattuizione del tasso di mora con l’effetto che, in caso di ritardo o inadempimento, non potranno essere applicati interessi di mora, ma saranno unicamente dovuti oltre al capitale i soli interessi corrispettivi.
In ultimo va respinta l’eccezione di indeterminabilità o comunque di nullità della pattuizione degli interessi corrispettivi in forza del richiamo, quale base di calcolo, all’indice Euribor 3 mesi da ritenersi, secondo gli opponenti, nullo per violazione dell’art. 2 della L. n. 287 del 1990 recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”.
Sul punto si osserva che l’Euribor consiste in una rilevazione del tasso di interesse medio praticato dai maggiori Istituti di credito dell’area europea in relazione ai finanziamenti concessi ad altri Istituti di credito.
Tale sistema di rilevazione è dunque di tipo oggettivo in quanto fa riferimento ad un insieme di quotazioni effettuate da alcuni istituti e pubblicate a livello centrale e non può pertanto ritenersi, in sé, frutto di un “accordo” tra imprese bancarie diretto a fissare il prezzo di uno o più servizi e a falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato.
Sarebbe stato in ogni caso onere degli opponenti fornire dimostrazione dell’esistenza di intese illecite tra le banche coinvolte nelle quotazioni e del collegamento funzionale tra tali presunte intese restrittive della concorrenza a monte e il contratto concluso a valle con l’opposta, prova che nel caso di specie non risulta essere stata fornita.
In difetto di prova di una sua alterazione attraverso un accordo di cartello fra le banche, il parametro Euribor deve perciò considerarsi pienamente legittimo, non contrastante con i precetti concorrenziali ed, in quanto regolarmente pubblicato e quindi di inequivoco accertamento su base ultranazionale, tale da soddisfare il parametro della determinabilità.
La doglianza è pertanto da considerarsi infondata.
In conclusione, attesa l’assoluta infondatezza dell’opposizione la stessa va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto n. 7686/2016 va integralmente confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
Rigetta l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7686/2016 che conferma;
Rigetta ogni altra domanda;
Condanna gli opponenti in solido a rifondere all’opposta le spese di lite liquidate in complessivi Euro 20.000,00 oltre accessori di legge, IVA e CPA.
Così deciso in Milano il 28 febbraio 2019.
Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2019.