In tema di contratto di compravendita immobiliare, nel caso in cui il venditore dichiari in sede di stipulazione del negozio che il prezzo è stato pagato non si configura nullità per mancanza del requisito essenziale del prezzo, giacché l’esigenza della determinatezza o determinabilità di quest’ultimo è soddisfatta da tale dichiarazione, essendo in essa necessariamente implicito che l’oggetto dell’obbligazione assunta dal compratore è stato determinato, per accordi intercorsi tra le parti, non potendosi concepire il pagamento di un prezzo che non sia stato in concreto esattamente definito. In tale ipotesi, nemmeno qualora – per accordi “inter partes” – la dichiarazione d’avvenuto pagamento non sia rispondente al vero, può escludersi che sia stato comunque pattuito un prezzo, il cui effettivo pagamento attiene al diverso piano dell’esecuzione del contratto.

Tribunale Catania, Sezione 3 civile Sentenza 10 gennaio 2019, n. 90

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Lo Iacono

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5049/2015 promossa da:

(…), rappr. e dif. dall’Avv. Lo.So.;

attrice

contro

(…), (…), (…) e (…), rappr. e dif. dall’Avv. An.Su.

convenuti

e

(…) e (…)

Convenuti contumaci

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 02/04/2015 e 04/04/2015 (…) citava in giudizio (…), (…), (…), (…), (…), (…) per ivi far dichiarare, in via immediata, la nullità o inesistenza dell’atto pubblico di compravendita, intervenuto tra le parti in data 15/06/2001 per assoluta e totale mancanza di pagamento del prezzo; mentre, in via secondaria, se la vendita fosse stata considerata donazione, la revoca della stessa per indegnità.

A sostegno della propria domanda, deduceva il mancato pagamento del prezzo e/o che la vendita avesse simulato una donazione, che sarebbe stata a vantaggio solo dei figli e non dei loro rispettivi mogli e mariti. Chiedeva inoltre, nei confronti dei soli (…) e (…), la restituzione di Euro 12.000,00, che deduceva essere stati prestati e non donati.

Con comparsa di Cost. del 6 ottobre 2015 si costituivano (…), (…), (…) e (…) chiedendo di rigettare in toto sia la richiesta di nullità o inesistenza dell’atto pubblico di compravendita, intervenuto tra le parti in data 15/06/2001 per assoluta e totale mancanza di pagamento del prezzo, sia la richiesta di considerare la vendita una donazione e, conseguentemente, la revoca della stessa per indegnità, sia la richiesta rivolta solo ai Sigg. (…) e (…), di restituzione di Euro 12.000,00, e, conseguentemente condannare la Sig.ra (…) alle spese dell’odierno procedimento di cognizione ed a quelle di mediazione sostenute dagli odierni convenuti.

Nessuno si costituiva per gli altri due convenuti (…) e (…), che sono rimasti contumaci.

Esauritasi la trattazione la causa, all’udienza del 9 ottobre 2018, veniva posta in decisione con termini di legge.

Tanto premesso in punto di fatto, deve dirsi che la domanda attorea è rimasta del tutto indimostrata e va rigettata.

Innanzi tutto giova precisare che la nullità invocata dall’attrice non può essere prospettata ove ci si dolga, come nella specie, del mancato pagamento del prezzo e ove detto prezzo sia comunque stato espressamente indicato nell’atto di vendita (come nell’ipotesi che ci occupa).

E invero, solo l’omessa indicazione del corrispettivo o l’indeterminabilità del medesimo cagionerebbero inevitabilmente la nullità della vendita (cfr.: Cass. Civ. sez. II n. 6816/88), mentre, nella specie, siffatto requisito è assolto in quanto al punto Art. 4 – Prezzo del contratto in atti è espressamente asserito: ” dichiarano le parti che il prezzo della vendita è stato tra loro convenuto nella somma di Lire 39.000.000, che la parte venditrice dichiara e riconosce di avere già ricevuto dalla parte acquirente”.

In merito la giurisprudenza di legittimità afferma infatti che:

“In tema di contratto di compravendita immobiliare, nel caso in cui il venditore dichiari in sede di stipulazione del negozio che il prezzo è stato pagato non si configura nullità per mancanza del requisito essenziale del prezzo, giacché l’esigenza della determinatezza o determinabilità di quest’ultimo è soddisfatta da tale dichiarazione, essendo in essa necessariamente implicito che l’oggetto dell’obbligazione assunta dal compratore è stato determinato, per accordi intercorsi tra le parti, non potendosi concepire il pagamento di un prezzo che non sia stato in concreto esattamente definito. In tale ipotesi, nemmeno qualora – per accordi “inter partes” – la dichiarazione d’avvenuto pagamento non sia rispondente al vero, può escludersi che sia stato comunque pattuito un prezzo, il cui effettivo pagamento attiene al diverso piano dell’esecuzione del contratto” (tra le tante, Cassazione civile, sez. II, 30/05/2003, N.8810).

Oltre a ciò va poi detto che l’assunto – oltre a non integrare un’ipotesi di nullità – è rimasto altresì indimostrato, poiché non vi è prova in atti (il cui onere incombeva sulla parte attrice) che il prezzo non sia in effetti stato corrisposto.

Anche a voler ritenere poi che la domanda attorea vada qualificata come una domanda di simulazione relativa, per avere dissimulato – il contratto di compravendita – una donazione, anche in tal caso manca in atti la prova di tale deduzione.

Infatti “In tema di simulazione relativa, qualora il contratto simulato sia stato redatto in forma scritta, e tale forma sia necessaria a pena di invalidità, la prova dell’accordo simulatorio, traducendosi nella dimostrazione del negozio dissimulato, deve essere fornita con la produzione in giudizio della scrittura contenente la controdichiarazione sottoscritta dalle parti o comunque dalla parte contro la quale è esibita” (tra le tante, Cass. civile, sez. II, 04/11/2004, n. 21111).

Ma nella specie l’attrice non ha prodotto alcuna controdichiarazione (intervenuta con la controparte) che possa dimostrare la simulazione e non vi è quindi prova che il trasferimento intervenuto tra le parti fosse, in realtà, una donazione.

Non essendovi prova di una avvenuta donazione, non vi può conseguentemente essere prova di una eventuale indegnità della parte convenuta, assunto comunque rimasto indimostrato.

Quanto alla domanda di restituzione di Euro 12.000,00 da parte dei convenuti (…) e (…), la dazione di tale somma appare dimostrata nei confronti della (…), ma non del (…) ( si veda ricevuta del bonifico – allegato 3).

Tuttavia non vi è alcuna prova che tale dazione integrasse un prestito, sì come rappresentato dall’attrice, e non una donazione, anche perché la richiesta di restituzione è stata avanzata quasi tre anni dopo la sua elargizione avvenuta il 10.3.11 (con raccomandata del 10.2.14).

Ora, chi chiede la restituzione di una somma di denaro in precedenza corrisposta a titolo di mutuo è tenuto a provare ex art. 2697 c.c. che essa è stata effettuata per un titolo che comporti l’obbligo di restituzione.

Sul punto Cass. N. 9864 del 7 maggio 2014 ha invero stabilito che chi chiede in giudizio la restituzione di somme date a prestito deve dimostrare non solo l’avvenuta consegna delle stesse ma anche il titolo della consegna, da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione. Infatti l’esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di somme di denaro, né dalla circostanza che il convenuto ammetta (come nella specie) una somma di denaro e contestualmente neghi che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo.

Ebbene, nella specie è la stessa parte attrice a produrre la lettera di (…) del 14.2.14 (cfr. allegato 5) la quale ammette di avere ricevuto le somme ma a titolo di regalia.

Da notare poi che con questa eccezione non si realizza una inversione dell’onere della prova, perché è considerata mera difesa del convenuto e non eccezione in senso sostanziale, tale da far ricadere l’onere di provare la diversa causale, atteso che negare l’esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne la inefficacia o la sua estinzione, ma significa solo contestare l’accoglibilità dell’azione per mancanza della prova a supporto della domanda, rimanendo onere dell’attore provare l’esistenza dell’obbligo di restituzione, posto che esso non è dal convenuto riconosciuto (cfr: Cass. N. 9541/2010, Cass. N. 20740/09, Cass.n, 3642/04).

Ne deriva quindi che, in carenza di siffatta prova, anche tale domanda va rigettata.

Quanto alla richiesta di parte convenuta di condanna dell’attrice ex art. 96 comma 3 c.p.c., è a dirsi che essa non può essere accolta mancando la prova dell’atteggiamento soggettivo della (…).

Sebbene non sia espressamente indicato, è infatti pacifico che debba essere provato l’elemento soggettivo della malafede o colpa grave nella condotta della parte condannata (in giurisprudenza di legittimità, si vedano Cass. 29 settembre 2016, n. 19298; Cass. 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. 22 febbraio 2016, n. 3376; Cass. 30 ottobre 2015, n. 22289; Cass. 11 febbraio 2014, n. 3003; tra le sentenze di merito, recentemente Trib. Roma 3 gennaio 2017; Trib. Vicenza 22 novembre 2016; Trib. Treviso 8 novembre 2016).

E invero – per integrare la fattispecie di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c. – non è sufficiente la mera infondatezza dell’argomentazione giuridica, bensì questa sempre dev’essere accompagnata da altri indici della colpa grave (in questo senso Cass. 29 settembre 2016, n. 19298; Cass. 22 febbraio 2016, n. 3376; Cass. 17 luglio 2015, n. 15030; Cass. 12 marzo 2015, n. 4930).

Ne deriva che tale richiesta va rigettata.

Le spese seguono la soccombenza della parte attrice e si liquidano come da dispositivo in base all’attività svolta, al valore della controversia e alle tabelle vigenti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

rigetta la domanda attorea e per l’effetto condanna (…) a rimborsare ai convenuti costituiti le spese di lite che si liquidano in Euro 3.235,00 oltre rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Catania l’8 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.