l’autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a concludere il contratto con se stesso in tanto può considerarsi idonea ad escludere la possibilità di un conflitto di interessi, e quindi l’annullabilità del contratto, in quanto sia accompagnata dalla puntuale determinazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato; ne consegue che tale autorizzazione non è idonea quando risulti generica, non contenendo, tra l’altro (come nella specie), alcuna indicazione in ordine al prezzo della compravendita, che impedisca eventuali abusi da parte del rappresentante.
Tribunale|Potenza|Sezione 1|Civile|Sentenza|12 febbraio 2020| n. 148
Data udienza 9 febbraio 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1569/2008 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
PA.GE., c.f.: (…) nella qualità di procuratore speciale di:
FA.MA. nata il (…) a Scottsdale (Pennsylvenia-Usa) e res.te al n. (…) (giusta procura speciale del 23.01.2008 per copia conforme rilasciata dal Consolato generale d’Italia del 23.01.2008);
FA.LE. nato il (…) a Pittsburgh (Pennsylvania) ed ivi res.te al n. (…) (giusta procura speciale del 23.01.2008 per copia conforme rilasciata dal Consolato generale d’Italia del 23.01.2008);
FA.FI. nata il (…) a Pittsburgh (Pennsylvania) ed ivi res.te al n. (…) (giusta procura speciale del 23.01.2008 per copia conforme rilasciata dal Consolato generale d’Italia del 23.01.2008);
FA.FR. nato a Scottale (Pennsylvania) e res.te in Gardena (California – Usa) al n. (…) (in forza di procura generale rep. n. 513/2007 per copia conforme all’originale rilasciata dal Consolato generale d’Italia del 05.12.07);
elett.te dom.to/a alla VIA (…) 85100 POTENZA presso lo studio dell’Avv. RU.FE., c.f.: (…) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine dell’atto di citazione
– ATTORE –
E
PA.AN., c.f.: (…) in proprio, elett.te dom.to alla VIA (…) 85100 POTENZA, presso lo studio dell’Avv. SA.RO., c.f.: (…) dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, nonché in qualità di erede di Ro.Di.
come da atto di costituzione a seguito di riassunzione del giudizio del 27.01.2012
– CONVENUTA –
Oggetto: Vendita di cose immobili.
Conclusioni: come rassegnate all’udienza del 26/06/2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pa.Ge., quale procuratore speciale dei sigg.ri Fa.Ma., Fa.Le. e Fa.Fi. e, nella qualità di procuratore generale, del sig. Fa.Fr., con atto notificato il 30/04/2008, esposto che i predetti sigg.ri Fa.Ma., Fa.Le., Fa.Fi. e Fa.Fr. sono proprietari, per averne ricevuto iure hereditatis la quota di 2/3, ai sensi dell’art. 581 cc., a titolo di successione legittima alla morte della di loro madre sig.ra Pa.Ca. e la restante quota di 1/3 alla morte del di loro padre sig. Fa.Gi., del fabbricato sito in Vietri di Potenza in via (…) in catasto al fol. (…) e part. (…) e del terreno in agro di Vietri di Potenza in via (…) in Catasto al Fol. (…) ed alla part. (…) di 2 are e 50 centiare che la Pa.Ca. aveva a propria volta ricevuto in donazione dai propri genitori Pa.Is. e Fr., che la sig.ra Pa.At., assumendo di essere procuratrice generale dei sigg.ri Fa.Gi., Fa.Ma., Fa.Le., Fa.Fi. e Fa.Fr. alienava, con atto del 18/02/08, rep. 19618/13560, al di lei coniuge sig. Di.Ni., con il quale era in comunione legale dei beni, i precitati beni immobili, che in pari data i coniugi Pa.An. e Di.Ni., con atto rep. n. 19619/13561, convenivano lo scioglimento della comunione legale, che con ulteriore atto di pari data avente rep. n. 19620/13562, il Di.Ni. donava alla di lui moglie la quota di 1/2 dei precitati beni immobili, che detti atti intercorsi fra i predetti coniugi Pa. – Di. e segnatamente la compravendita del 18/02/08, rep n. 19619/13561 e la donazione da parte del Di.Ni. in favore della moglie della quota di U degli immobili de quibus, sono radicalmente viziati e vanno, pertanto, dichiarati inesistenti, nulli ed inefficaci e/o comunque annullati, con la conseguenza che i predetti immobili non sono giammai fuoriusciti dalla sfera patrimoniale dei sigg.ri Fa.Ma., Fa.Le., Fa.Fi. e Fa.Fr., che i negozi giuridici succitati risultano avvinti da uno stretto e palese nesso di collegamento negoziale, funzionalmente preordinato a far conseguire alla Pa.An. i beni dei soggetti di cui ella ha assunto essere mandataria rappresentante, di guisa che i vizi dell’atto a monte si riflettono “omisso medio” sia sull’effetto acquisitivo della quota di 1/2 degli immobili al patrimonio personale di ciascun coniuge derivante dall’atto intermedio (scioglimento della comunione legale) sia sull’atto di donazione della quota di 1/2 degli stessi immobili con conseguente e contestuale caducazione dell’uno e dell’altro, che gli atti in parola sono inesistenti, invalidi, nulli, annullabili e comunque inefficaci giacché traggono origine da una procura generale che la sig.ra Pa.An. avrebbe ricevuto dai sigg.ri Fa. in data 03/11/78 a propria volta, inesistente, invalida, nulla, annullabile, irregolare e comunque priva di efficacia, poiché connotata e radicalmente inficiata da una manifesta lacunosità derivante dai vari spazi lasciati in bianco nel corpo del testo in cui è trasfusa, dall’assoluta assenza dei dati anagrafici relativi al presunto procurator (non è trascritta la data di nascita, il luogo di nascita ed il codice fiscale della presunta rappresentante), che il difetto di questi essenziali ed infungibili elementi identificativi, ostano alla esatta individuazione del rappresentante riflettendosi sulla esistenza, validità e regolarità della procura con la conseguenza che venendo meno la procura a monte a causa di detti vizi, si innesca de iure ed ope legis un meccanismo caducatorio che involge sia la predetta compravendita (presupposto) sia la predetta donazione (presupponente), inficiate l’una e l’altra da inesistenza, invalidità ed inefficacia manifeste, che dai tre atti posti in essere in data 18/02/08 dai coniugi Pa. – Di. emerge la preordinazione a far conseguire alla Pa. e, quindi, di realizzare un risultato non contemplato e vietato dalla procura e contrario alla volontà dei rappresentati, inficiato da un grave e manifesto conflitto di interessi ex artt. 1394 e 1395 cc, che detta procura non costituiva né costituisce titolo idoneo a consentire alla convenuta di porre in essere contratti di compravendita immobiliare, poiché trattandosi di procura generale che legittima il mandatario rappresentante a porre in essere i soli atti di ordinaria amministrazione da cui esulano i contratti di compravendita immobiliare i quali, costituendo atti di straordinaria amministrazione, necessitano di una procura e/o mandato speciale conferito ad hoc al procurator mandatario, tanto esposto, ha citato essi Pa.An. e Di.Ni. dinanzi al Tribunale Civile di Potenza per ivi sentir così provvedere:
1. “In via principale,
– Dichiarare e dare atto dell’inesistenza, dell’invalidità, della nullità e dell’inefficacia della procura generale 3/11/78 per Notar Ju.Wa., rilasciata dai sigg.ri Fa.Gi., Fa.Ma., Fa.Fr., Fa.Le. e Fa.Fi. in favore della sig.ra An.Pa., non identificata nella data e nel luogo di nascita, al momento della cessione degli immobili giusta atto per Notar Lu.Ga. del 18/02/08 rep n. 19618/13560 per i motivi esposti in narrativa;
per gli effetti:
– Dichiarare inesistente, invalido, nullo ed inefficace, ovvero annullare il contratto di compravendita immobiliare giusta atto per Notar Lu.Ga. rep. n. 19618/13560 del 18/02/08 da Pa.An., quale rappresentante dei germani Fa.Ma., Fa.Fr., Fa.Le. e Fa.Fi. (in forza della procura generale 3/11/1978 per Notar Ju.Wa. rilasciata a Pa.An. non identificata nella data e nel luogo di nascita), a Di.Ni., trascritto in data 25/2/2008 al n. 3700 Reg. Generale ed al n. 20620 Reg. Particolare, dell’intero dei seguenti immobili:
1. Fabbricato sito in Vietri di Potenza alla via (…) in Catasto al Fol. (…) e part. (…);
2. Terreno in agro di Vietri di Potenza alla via (…) in Catasto al fol. 24 part. (…) di 2 are e 50 centiare giacché posto in essere in mancanza di procura e, per esso, dichiarare come mai verificatosi ovvero caducare l’effetto acquisitivo immobiliare pro quota al patrimonio individuale di ciascuno dei coniugi derivante dall’atto per Notar Lu.Ga. rep. n. 19619/13561 del 18/02/08 di scioglimento di comunione legale in quanto avvinto da stretto collegamento negoziale alla compravendita, e da ultimo dichiarare inesistente, invalido, nullo ed inefficace, ovvero annullare il contratto di donazione giusta atto per Notar Lu.Ga. del 18/2/08 rep. n. 19620/135622 del 18/2/08, trascritto il 25/2/2008 al n. 3701 reg. Generale ed al n. 2063 Reg. Particolare da Di.Ni. a Pa.An., per la quota di D dei seguenti immobili:
1. Fabbricato sito in Vietri di Potenza ala via (…) in Catasto al Fol. (…) e part. (…);
2. Terreno in agro di Vietri di Potenza alla via (…) in Catasto al fol. 24 part. (…) di 2 are e 50 centiare.
giacché avvinto da stretto collegamento negoziale ai predetti atti.
In via subordinata:
– dichiarare inesistente, nullo ed inefficace, ovvero annullare il contratto di compravendita immobiliare giusta atto per Notar Lu.Ga. rep. n. 19618/13560 del 18/02/08, trascritto in data 25/2/2008 al n. 3700 Reg. Generale ed al n. 20620 Reg. Particolare da Pa.An., quale rappresentante dei germani Fa.Ma., Fa.Fr., Fa.Le. e Fa.Fi. (in forza della procura generale 3/11/1978 per Notar Ju.Wa. rilasciata a Pa.An. non identificata nella data e nel luogo di nascita) a Di.Ni. ed avente ad oggetto l’intero dei seguenti immobili:
1. Fabbricato sito in Vietri di Potenza alla via (…) in Catasto al Fol. (…) e part. (…);
2. Terreno in agro di Vietri di Potenza alla via (…) in Catasto al fol. (…) part. (…) di 2 are e 50 centiare giacché posto in essere in violazione ed elusione del divieto di cui alla procura generale 3711/78 e, per esso, in quanto avvinto da stretto collegamento negoziale, dichiarare come mai verificatosi ovvero caducare l’effetto acquisitivo immobiliare pro-quota al patrimonio individuale di ciascuno dei coniugi derivante dall’atto per Notar Lu.Ga. rep. 19619/13561 del 18/2/08 di scioglimento di comunione legale, nonché dichiarare inesistente, nullo, inefficace ovvero annullare il contratto di donazione da Di.Ni. a Pa.An., giusta atto per Notar Lu.Ga. del 18/2/08 rep. n. 19620/135562 del 18/02/08 trascritto il 25/02/08 al n. 3701 Reg. Generale ad al n. 2053 reg. Particolare ed avente ad oggetto la quota di 1/2 dei seguenti immobili:
1. Fabbricato sito in Vietri di Potenza alla via (…) in Catasto al Fol. (…) e part. (…);
2. Terreno in agro di Vietri di Potenza alla via (…) in Catasto al fol. 24 part. (…) di 2 are e 50 centiare giacché avvinto da stretto collegamento negoziale ai predetti atti;
– dichiarare nullo ed inefficace ovvero annullare il contratto di compravendita immobiliare giusta atto per Notar Lu.Ga. rep n. 19618/13560 del 18/2/08, trascritto il 25/2/08 al n. 3700 reg. Generale ed al n. 2062 Reg. Particolare da Pa.An., quale rappresentante dei germani Fa.Ma., Fa.Fr., Fa.Le. e Fa.Fi. (in forza della procura generale 3/11/1978 per Notar Ju.Wa. rilasciata a Pa.An. non identificata nella data e nel luogo di nascita) a Di.Ni. ed avente ad oggetto l’intero dei seguenti immobili:
1. Fabbricato sito in Vietri di Potenza ala via (…) in Catasto al Fol. (…) e part. (…);
2. Terreno in agro di Vietri di Potenza alla via (…) in Catasto al fol. 24 part. (…) di 2 are e 50 centiare
giacché posto in essere in mancanza della necessaria procura speciale prevista per legge e quindi in assoluto difetto di potere rappresentativo e, per esso, in quanto avvinto da stretto collegamento negoziale, dichiarare come mai verificatosi ovvero caducare l’effetto acquisitivo derivante dall’atto per Notar Lu.Ga. rep. n. 19691/13561 di scioglimento della comunione legale, nonché dichiarare nullo ed inefficace ovvero annullare il contratto di donazione da Di.Ni. a Pa.An., giusta atto per Notar Lu.Ga. del 18/02/08 rep. n. 19620/13562, trascritto il 2572708 al n. 3701 Reg. Generale ed al n. 2053 Reg. Particolare ed avente ad oggetto la quota di V dei seguenti beni immobili:
1. Fabbricato sito in Vietri di Potenza ala via (…) in Catasto al Fol. (…) e part. (…);
2. Terreno in agro di Vietri di potenza alla via (…) in Catasto al fol. (…) part. (…) di 2 are e 50 centiare.
giacché avvinto da stretto collegamento negoziale ai predetti atti;
– Ordinare ai sensi dell’art. 945 c.c. l’immediato rilascio dei predetti immobili;
– Condannare la sig.ra Pa.At. ed il sig. Di.Ni. al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Pa.An. e Di.Ni. con rispettive comparse del 19.09.08 si costituivano in giudizio ed impugnavano e contestavano il contenuto dell’atto di citazione chiedendo il rigetto integrale della domanda poiché inammissibile in rito per difetto di legittimazione attiva dell’attore ed infondata nel merito.
Depositate le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., il G.I. allora procedente, con ordinanza del 18.02.2010, ritenendo superfluo l’espletamento dell’attività istruttoria rinviava la causa all’udienza del 16.02.2011, per la precisazione delle conclusioni.
Alla suddetta udienza, il difensore di Di.Ni. dichiarava il decesso di questi e, conseguentemente, il G.I. con ordinanza resa in udienza dichiarava l’interruzione del giudizio. Pa.Ge. con ricorso ex art. 303 c.p.c. del 21.02.11, notificato in data 11.03.11, unitamente a pedissequo decreto del 23.02.2011, riassumeva il giudizio nei confronti degli eredi riproponendo nei loro confronti, tutte le domane, eccezioni, richieste e conclusioni formulate con atto di citazione del 30.04.08.
Con comparsa del 26.01.12 si costituiva in giudizio Pa.An. nella qualità di erede di Di.Ni..
Dopo alcuni differimenti d’ufficio del procedimento dovuti alla necessità di definire prioritariamente le cause all’epoca ultradecennali (Rg 2002) stante il programma di gestione vigente, e per l’avvicendamento di diversi magistrati sul ruolo, la causa perveniva alla scrivente quale nuovo Magistrato assegnatario all’udienza del 26.06.2019, data in cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all’art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e quindi meritevole di accoglimento, per le ragioni di fatto e di diritto che di seguito si esporranno.
1. Delle eccezioni preliminari di inammissibilità/improponibilità della domanda per difetto di procura speciale; legittimazione attiva e mandato.
In via preliminare, parte convenuta ha eccepito l’inammissibilità ovvero l’improponibilità della domanda giudiziale per difetto di procura speciale; legittimazione attiva e mandato.
In particolare, sotto il primo profilo, parte convenuta ha rilevato che la procura rilasciata da Fa.Fr. in favore dell’attore Pa.Ge. è una procura generale e, come tale, inidonea a proporre la domanda di cui all’atto di citazione in quanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1387 c.c. e segg. e 1708 comma 2 c.c., il mandatario rappresentante dotato di mandato/procura generale è legittimato a porre in essere i soli atti di ordinaria amministrazione, così come testualmente sostenuto dall’attore nel proprio atto di citazione.
Questa prima eccezione preliminare deve considerarsi infondata e deve dunque essere rigettata. Infatti l’art. 77, comma 2, del Codice di procedura civile detta una norma ad hoc per regolare il caso in esame, in quanto stabilisce testualmente che: Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non è stato loro conferito espressamente per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari.
Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica e all’institore.
Poiché nel caso in esame il sig. Fa.Fr. risulta essere residente a Gardenia (California) al n. 1227 di (…) come da procura generale rep. n. 513/07 rilasciata dal Consolato generale italiano il 05.12.2007 (cfr. doc 5 della produzione di parte attrice), la procura generale da lui rilasciata al sig. Pa. ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 77, comma 2 c.p.c., per cui deve ritenersi che la spessa implichi, ope legis, il potere di agire in giudizio del procuratore nell’interesse del rappresentato.
Quanto alla seconda eccezione preliminare, concernente il difetto di legittimazione attiva, parte convenuta obietta che l’atto introduttivo del presente giudizio, notificatole il 30.04.2008, le sarebbe stato comunicato in un momento successivo all’avvenuta alienazione dei beni immobili n. 1 e 2 di cui si controverte con atto notarile rep. 19618/13560 del 18.02.2008 (cfr. doc 6 della produzione) mentre il terreno n. 3 sito in Vietri di Potenza alla c.da (…) era stato alienato dalla convenuta a terzi con atto notarile del 16.05.08 (cfr. doc 7), per cui i rappresentati, al momento della notifica dell’atto introduttivo, non erano già più proprietari dei beni immobili che rivendicano nel presente giudizio.
Anche tale eccezione preliminare è infondata e meritevole di rigetto. In primo luogo, occorre rilevare che il presente giudizio non ha ad oggetto il bene immobile sito in Vietri di Potenza alla c.da (…) che non è stato rivendicato ad alcun titolo dagli attori. Quanto invece ai beni immobili individuati ai nn. 1 e 2 dell’atto di citazione, occorre rilevare che la legittimazione attiva rilevante ai fini dell’ammissibilità dell’azione giudiziale non concerne l’effettiva titolarità del diritto vantato, oggetto della valutazione nel merito della domanda, bensì della astratta titolarità dello stesso prospettata dall’attore.
Tale requisito deve essere considerato sussistente nel caso in esame in quanto l’attore chiede venga pronunciato l’annullamento ovvero la declaratoria di nullità degli atti di alienazione immobiliare compiuti: la nullità dell’atto negoziale opera ab origine., in quanto il negozio nasce radicalmente improduttivo di effetti, mentre l’annullabilità, secondo la regola generale derogata solo in materia di prestazioni periodiche, non ricorrenti nel caso di specie, ha effetto retroattivo, ex tunc, per cui gli effetti dell’atto di alienazione sarebbero caducati retroattivamente, ripristinando quindi la proprietà prospettata in capo ai soggetti rappresentati, ponendoli nella situazione giuridica anteriore al compimento dell’atto annullato.
Pertanto, nel caso in oggetto, non può ritenersi sussistente un difetto di legittimazione attiva ai fini dell’ammissibilità dell’azione giudiziale proposta, restando l’accertamento della effettiva titolarità del diritto azionato questione da vagliarsi nel merito del giudizio.
Infine, deve ritenersi infondata e quindi essere rigettata l’eccezione sollevata da parte convenuta di difetto di legittimazione attiva dell’attore, in quanto egli non avrebbe, sulla base delle procure rilasciategli dai fratelli Germano, il potere di revocare la procura generale del 03.11.1978 sulla base della quale ella ha agito in qualità di rappresentante.
Infatti, dalla lettura dell’atto di citazione, si evince agevolmente che l’attore Pa.Ge. non ha inteso revocare la procura rilasciata alla convenuta, bensì proporre azione giudiziale volta alla declaratoria di invalidità degli atti di disposizione immobiliare compiuti dalla convenuta in una situazione di conflitto di interessi ai sensi degli articoli 1394 e 1395 c.c. La proposizione di tale azione giudiziale e dunque la capacità di stare in giudizio per conto del rappresentato costituisce una prerogativa effettivamente attribuita dai rappresentati al nuovo procuratore Pa., giuste le procure speciali dei fratelli Fa. allegate alla produzione attorea e la procura generale ma di soggetto residente all’estero rilasciata dal Fa.Fr., estesa alla possibilità di stare in giudizio dall’art. art. 77, comma 2 c.p.c.
2.1 Nel merito: della irregolarità formale della procura rilasciata alla convenuta
Venendo al merito quindi al merito della causa, la controversia in esame ha ad oggetto una domanda di annullamento ovvero declaratoria di nullità dell’atto di compravendita immobiliare e della collegata donazione, aventi ad oggetto gli immobili 1 e 2 meglio identificati nell’atto di citazione, stipulati dall’odierna convenuta Pa.An. con il coniuge, oggi defunto, Ro.Di., che nella prospettazione attorea avrebbe violato i limiti imposti dal mandato conferitole dai fratelli Fa. gestione dei loro beni immobili sul suolo italiano.
Parte attrice rileva, sotto un primo profilo formale, l’invalidità degli atti di compravendita e di donazione compiuti in esecuzione del mandato conferito dai fratelli Fa. alla convenuta Pa.An. per un vizio formale della procura, che avrebbe omesso di identificare compiutamente i dati anagrafici della mandataria.
Ai fini del vaglio di tale primo rilievo formale, occorre premettere che il mandato è un contratto con il quale un soggetto (detto mandatario) assume l’obbligo nei confronti di un altro soggetto (detto mandante) di compiere uno o più atti giuridici nel suo interesse. È un contratto che si definisce consensuale (nel senso che viene stipulato da due soggetti consenzienti), ad effetti obbligatori (nel senso che la legge stabilisce quali siano le conseguenze del rilascio del mandato), a forma libera (nel senso che il contratto può essere scritto in qualsiasi modo purché vi sia la manifestazione di volontà di un soggetto di incaricarne un altro di compiere degli atti nel suo interesse) e a titolo oneroso (chi riceve il mandato non agisce gratuitamente ma in cambio di denaro o altra utilità).
Il mandato può essere con rappresentanza ed allora il mandatario sarà un mero rappresentante, nel senso che gli effetti giuridici degli atti da lui compiuti nell’interesse del soggetto che lo ha incaricato (mandante) si trasferiranno direttamente in capo a quest’ultimo. Il mandato può essere senza rappresentanza (per cui il mandatario agirà in nome proprio) ed in questo caso gli effetti giuridici degli atti compiuti si trasferiranno su chi agisce (il mandatario) che poi, a sua volta, dovrà trasferirli al mandante che lo ha incaricato.
La procura, a differenza del mandato, non è un contratto ma un negozio giuridico con il quale un soggetto (che viene chiamato rappresentato) conferisce ad un altro soggetto che appunto lo rappresenta (il rappresentante) il potere di compiere, con il suo nome e nel suo interesse, una serie di atti giuridici, i cui effetti però si trasferiranno solo e sempre sul soggetto rappresentato. La procura, a differenza del mandato, non è a forma libera, ma è valida ed ha effetto solo se conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.
Nel caso in esame, poiché la procura aveva ad oggetto la gestione del patrimonio immobiliare dei rappresentati, essa è stata correttamente conferita con atto pubblico, cioè nella stessa forma richiesta per i contratti dispositivi di diritti reali immobiliari.
Dalla distinzione tra i due istituti evidenziata discende che, anche se la procura non è sovrapponibile al mandato nei rapporti interni tra rappresentato e rappresentante, essa assume un proprio autonomo e dirimente rilievo nei rapporti esterni, indicando quali sono gli atti che il rappresentante ha il potere di concludere con i terzi nell’interesse del soggetto rappresentato.
Ciò premesso, alla luce degli atti, deve ritenersi infondata e dunque da rigettare la censura mossa da parte attrice alla veste formale della procura generale rilasciata per atto notarile del 03.11.1978 e posta alla base dei contestati atti di compravendita e donazione, in quanto tale procura avrebbe omesso di identificare compiutamente la convenuta, non indicandone i dati anagrafici.
Infatti dalla lettura dell’atto giustificativo dei poteri allegato da parte convenuta (cfr. doc 1 della produzione di parte convenuta) la convenuta Pa.An. viene nominata procuratrice generale e speciale dei fratelli Gi., Ma., Fr., Le. e Fi.Fa. ed identificata con la data di nascita (4.4.1933); la residenza (Potenza, discesa (…)) e la relazione di coniugio (in Di.).
La mancanza della data di nascita si rileva solo nella copia allegata nella produzione di parte attrice (cfr. doc 7), dove risulta comunque indicata la residenza.
Peraltro, sul punto, occorre rilevare che gli artt. 1392 e ss. c.c. non prescrivono analiticamente il contenuto della procura, limitandosi ad imporre che la stessa rivesta la stessa forma (atto pubblico o scrittura privata) richiesta per il negozio che il mandatario è incaricato di eseguire. In assenza di una specifica disciplina in termini di contenuto dell’atto o delle sue singole parti, deve ritenersi vigente, per gli aspetti non espressamente contemplati dalla legge, il principio di libertà delle forme, per cui, nel caso in esame, non può ritenersi nulla la procura che ometta un singolo dato anagrafico del mandatario, quando dai dati riportati sia ugualmente possibile pervenire alla individuazione dello stesso in quanto destinatario del potere conferito, né tantomeno può assumere valore dirimente la circostanza che il nominativo “An.” sia stato abbreviato nell’atto come “An.”.
2.2Dell’inidoneità della procura generale del 03.11.1978 a conferire validamente il potere di concludere atti di disposizione immobiliare.
Sotto il secondo profilo, parte attrice allega l’invalidità della Procura del 03.11.1978 posta alla base dei negozi a valle in quanto si tratterebbe, secondo la sua prospettazione, di procura generale, come tale inidonea a conferire il potere rappresentativo per la disposizione di diritti reali immobiliari, richiedenti per contro una Procura speciale.
Anche questa eccezione deve ritenersi infondata sulla base degli atti e quindi meritevole di rigetto. Dall’esame del documento allegato, tanto nella produzione di parte attrice che di parte convenuta, si evince espressamente che la convenuta è nominata procuratrice generale e speciale dai soggetti rappresentati; inoltre, anche a voler comunque qualificare l’atto in esame come procura generale, occorre rilevare che in essa sono enumerati molteplici atti dispositivi che la procuratrice ha il potere di compiere, tra cui, in particolare, si legge anche quello di “vendere stabili” e dunque di alienare i beni immobili dei rappresentati, per cui occorre ritenere, sulla base della lettura del documento in atti, che l’odierna convenuta fosse dotata del potere dispositivo in ordine ai beni immobili dei soggetti rappresentati che hanno sottoscritto la procura.
2.3 Dell’annullabilità della compravendita immobiliare e della collegata donazione per conflitto di interessi tra rappresentato e rappresentante
Sotto il terzo profilo, parte attrice invoca l’invalidità della compravendita immobiliare, dell’atto di scioglimento della comunione tra i coniugi e della collegata donazione perché conclusi in condizione di conflitto di interessi tra rappresentato e rappresentante.
In particolare, parte attrice allega che il contratto di compravendita, lo scioglimento della comunione legale e la donazione conclusi tutti contestualmente in data 18.02.2008 rientrerebbero nello schema del contratto con se stesso di cui all’art. 1395 in quanto avvinti da collegamento negoziale, o comunque del contratto concluso in stato di conflitto di interessi secondo la regola generale dell’articolo 1394 c.c.
Tale censura deve essere ritenuta fondata e quindi meritevole di accoglimento.
L’art. 1395 c.c. codifica infatti un’ipotesi tipica di conflitto di interessi nel contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un’altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente ovvero il contenuto del contratto sia stato predeterminato in modo da escludere la possibilità di conflitto d’interessi, sancendone l’annullabilità su istanza del rappresentato. Nella fattispecie del contratto con se stesso di cui all’art. 1395, quindi, la presenza della situazione di conflitto viene presunta dal legislatore iuris tantum a differenza di quanto avviene nell’ipotesi generica di cui all’art. 1394, perché si ritiene che il rappresentante che benefici direttamente degli effetti del negozio si trovi in una posizione di conflitto di interessi ontologica, che può essere vinta per prova contraria solo ove a) il contratto con se stesso sia stato autorizzato nella procura in maniera specifica ed espressa ovvero, alternativamente, b) nel caso in cui il contenuto del contratto con se stesso sia stato predeterminato dalle parti, dimostrandosi in tal modo il consenso prestato dal rappresentato all’assetto di interessi convenuto nel negozio.
Nel caso in esame, come allegato da parte attrice, il contratto di compravendita, l’atto di scioglimento della comunione legale tra i coniugi Pa. e Di. e l’atto di donazione immobiliare fatta dal marito alla moglie rappresentante, tutti stipulati contestualmente in data 18.02.2008 ed allegati agli atti, risultano avvinti da un collegamento negoziale di tipo genetico, tale per cui la causa dei singoli negozi, pur restando tecnicamente autonoma, appare connessa a quella degli altri e preordinata alla realizzazione di un programma negoziale più ampio, teso in questo caso ad eludere il divieto della rappresentante di contrarre con se stessa in assenza di predeterminazione o di autorizzazione specifica nella procura del 03.11.1978. (cfr. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – SENTENZA 10 ottobre 2014, n. 21417 in tema di collegamento negoziale.)
Né può ritenersi, come eccepito sul punto da parte convenuta, che il tenore estremamente ampio della procura rilasciata implichi una sorta di autorizzazione tacita o implicita al contratto con se stessa. Infatti, sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a concludere il contratto con se stesso in tanto può considerarsi idonea ad escludere la possibilità di un conflitto di interessi, e quindi l’annullabilità del contratto, in quanto sia accompagnata dalla puntuale determinazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato; ne consegue che tale autorizzazione non è idonea quando risulti generica, non contenendo, tra l’altro (come nella specie), alcuna indicazione in ordine al prezzo della compravendita, che impedisca eventuali abusi da parte del rappresentante.( cfr. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6398 del 21 marzo 2011)
Quindi, alla luce del collegamento negoziale genetico tra i tre atti posti in essere il 18.02.2008, deve ritenersi che l’assetto negoziale complessivamente determinato ricada nell’ambito del divieto sancito dall’art. 1395 c.c. e sia quindi annullabile su istanza del rappresentato, stante la proposizione della domanda giudiziale avvenuta entro il termine di prescrizione di 5 anni dal compimento degli atti impugnati (18.02.2008).
Pertanto, alla luce degli atti di causa e delle allegazioni di parte, deve ritenersi che il contratto di compravendita del 18.02.2008 sia stato concluso in violazione del divieto di cui all’art. 1395 c.c. e debba dunque essere annullato con efficacia retroattiva, con inopponibilità all’attore dell’atto di scioglimento della comunione legale pro quota tra i coniugi e con caducazione retroattiva dell’atto di donazione pattuito a valle tra il Di. e la coniuge rappresentante, odierna convenuta, Pa.An., in base al principio di derivazione causale simul stabunt, simul cadunt; con conseguente condanna alla restituzione dei predetti beni ai soggetti rappresentati come individuati dalla procura generale del 03.11.1978, fatti salvi in ogni caso i diritti eventualmente acquisiti dai terzi in buona fede in base al principio di priorità delle trascrizioni di cui all’art. 1445 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, secondo lo scaglione di valore indeterminabile – complessità media, in Euro 6.783 per compensi ed Euro 361,16 per spese (CU euro340 + Euro 8 marca da bollo + Euro 8 spese di notifica + Euro 6,19 marche da bollo ), oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da PA.GE. nei confronti di PA.AN., con atto di citazione così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l’effetto, annulla con effetto retroattivo il contratto di compravendita immobiliare giusta atto per Notar Lu.Ga. rep. n. 19618/13560 del 18/02/08, trascritto in data 25/2/2008 al n. 3700 Reg. Generale ed al n. 20620 Reg. Particolare da Pa.An., quale rappresentante dei germani Fa.Ma., Fa.Fr., Fa.Le. e Fa.Fi. (in forza della procura generale 3/11/1978 per Notar Ju.Wa. rilasciata a Pa.An. non identificata nella data e nel luogo di nascita) a Di.Ni. ed avente ad oggetto l’intero dei seguenti immobili:
1. Fabbricato sito in Vietri di Potenza alla via (…) in Catasto al Fol. (…) e part. (…);
2. Terreno in agro di Vietri di Potenza alla via (…) in Catasto al fol. 24 part. (…) di 2 are e 50 centiare
giacché posto in essere in violazione ed elusione del divieto di cui all’art. 1395 c.c. e, per esso, in quanto avvinto da stretto collegamento negoziale, dichiara la inopponibilità all’attore dell’effetto acquisitivo immobiliare pro quota al patrimonio individuale di ciascuno dei coniugi derivante dall’atto per Notar Lu.Ga. rep. 19619/13561 del 18/2/08 di scioglimento di comunione legale, nonché dichiara conseguentemente caducato con effetto retroattivo il contratto di donazione da Di.Ni. a Pa.An., giusta atto per Notar Lu.Ga. del 18/2/08 rep. n. 19620/135562 del 18/02/08 trascritto il 25/02/08 al n. 3701 Reg. Generale ad al n. 2053 reg. Particolare ed avente ad oggetto la quota di 1/2 dei seguenti immobili:
1. Fabbricato sito in Vietri di Potenza alla via (…) in Catasto al Fol. (…) e part. (…);
2. Terreno in agro di Vietri di Potenza alla via (…) in Catasto al fol. 24 part. (…) di 2 are e 50 centiare
giacché avvinto da stretto collegamento negoziale ai due atti presupposti;; con conseguente condanna alla restituzione dei predetti beni ai soggetti rappresentati come individuati dalla procura generale del 03.11.1978, fatti salvi in ogni caso i diritti eventualmente acquisiti dai terzi in buona fede in base al principio di priorità delle trascrizioni di cui all’art. 1445 c.c.
2) Condanna la convenuta soccombente PA.AN. al pagamento delle spese di lite in favore dell’attore vittorioso PA.GE., nella qualità di procuratore speciale di Fa.Ma., Fa.Le., Fa.Fi. e di procuratore generale di Fa.Fr. delle spese di lite, che si liquidano in Euro 6.783 per compensi ed Euro 361,16 per spese, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Così deciso in Potenza il 9 febbraio 2020.
Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2020.