le parti, nell’ambito della loro autonomia privata, possono apporre al contratto una condizione sospensiva o risolutiva convenuta nell’interesse esclusivo di uno solo dei contraenti, il quale resta, di conseguenza, libero di avvalersene o di rinunciarvi, sia prima che dopo il non avveramento della stessa, senza possibilità per la controparte di ostacolarne la volontà. La condizione è “meramente potestativa” quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l’assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica “potestativa” quando l’evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l’interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all’esclusivo apprezzamento dell’interessato.

 

Tribunale Roma, Sezione 17 civile Sentenza 4 ottobre 2018, n. 18861

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE DICIASETTESIMA CIVILE

Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 24769/2011 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all’udienza del 13/6/2018 e promosso da:

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) con sede in Roma, piazzale (…), (C.F. (…)), elettivamente domiciliato in Roma, via (…) presso lo studio dell’Avv. Ri.D’A., che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso

RICORRENTE

contro

(…) S.p.A., (C.F. e, P. IVA (…)), elettivamente domiciliata in Roma, via (…) presso lo studio dell’Avv. Gi.Gr., che la rappresenta e difende in virtù di procura generale per atto notaio Ca.Vi. del 29/10/2010

RESISTENTE

nonché

(…) S.p.A. con sede in R., piazza (…), (C.F. (…)), elettivamente domiciliata in Roma, via (…) presso lo studio dell’Avv. Va.Ba., che la rappresenta e difende in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore

TERZA CHIAMATA

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. proposto in data 8/4/2011 l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, agiva in giudizio avverso la S.p.A. (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma di Euro 238.926,11 (iva compresa), oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, in esecuzione della garanzia prestata dalla S.p.A. (…) il 15 maggio 2000 in favore della S.p.A. (…) per le obbligazioni da quest’ultima assunte verso l’attore.

Il ricorrente esponeva:

– di aver acquistato in data 28/7/1999 dalla S.p.A. (…) un immobile sito in (…) da destinare, per il periodo della celebrazione del Giubileo dell’anno 2000, a residenza per pellegrini e successivamente per studenti, per il prezzo di L. 45 miliardi, oltre all’IVA;

– che l’art. 8 del contratto prevedeva che una rata del prezzo sarebbe stata corrisposta al momento del rilascio, da parte di un professionista incaricato dall’INAIL, entro tre anni dalla data di consegna del bene, di un certificato attestante la rispondenza alle pattuizioni contrattuali ed alle buone norme di costruzione degli edifici ed il buon funzionamento degli impianti;

– che la S.p.A. (…), esercitando una facoltà riconosciutale dal contratto, aveva chiesto lo svincolo anticipato della rata di cui all’art. 8.8 dell’accordo, previo rilascio in favore dell’acquirente della fideiussione prestata dalla S.p.A. (…) per l’importo di Lire 3.320.000.000 in data 15/5/2000;

– che il 7/5/2005 il professionista incaricato dall’INAIL aveva ultimato il previsto accertamento, rilevando difformità e difetti, quantificati in Euro 233.426,11, IVA inclusa, oltre ad Euro 5.500,00 e, il successivo 14/5/2008, aveva chiesto alla S.p.A. (…) la restituzione dell’importo complessivo di Euro 238.926,11, ma, stante l’inadempimento dell’alienante, aveva escusso pro quota la fideiussione prestata dalla S.p.A. (…) in data 1/10/2008, ma la banca aveva comunicato di non poter dare esecuzione alla garanzia se non previo accertamento dell’inadempimento della società garantita delle obbligazioni derivanti dal contratto di vendita.

La S.p.A. (…), costituitasi con comparsa, eccepiva l’improcedibilità del presente giudizio ex art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010, avendo l’INAIL avviato il presente procedimento omettendo l’esperimento del previsto tentativo obbligatorio di conciliazione; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, la condanna della S.p.A. (…), di cui chiedeva l’autorizzazione alla chiamata in causa, a manlevarla da qualsiasi somma che quest’ultima fosse stata tenuta a corrispondere all’INAIL all’esito del presente giudizio.

La banca resistente eccepiva preliminarmente l’inammissibilità dell’avversa domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, nel merito, deduceva l’inefficacia della garanzia prestata in favore della controparte, evidenziando che il professionista incaricato dall’INAIL aveva completato il previsto accertamento, rilevando pretese difformità e difetti – contestati – quantificati in Euro 233.426,11 (IVA compresa) oltre ad Euro 5.500,00, oltre il termine di tre anni dalla data di consegna dell’immobile previsto dal contratto di vendita e dalla fideiussione, essendo stato l’immobile consegnato il 31/12/1999, con la conseguenza che, in base al contratto, la predetta certificazione sarebbe dovuta pervenire entro il 31/12/2002.

In subordine, la S.p.A. (…) eccepiva che la domanda attorea era in massima parte fondata sulla perizia redatta dal prof. I., che faceva espresso rinvio alla “perizia dell’usuario ARDSU redatta dall’ufficio Nuove Opere e Patrimonio, proposta nel sopralluogo del 12.05.2005. Questa si ritiene validata per la presente stima quasi nella sua totalità, ad esclusione delle quantità dei punti 4, 7, 8, 9 i quali vengono a decurtarsi del 50% in considerazione dei lavori già eseguiti dalla Ditta (…)”: ebbene, la convenuta eccepiva che tale perizia non faceva riferimento a vizi o difetti della costruzione, ma soltanto alla manutenzione degli impianti, non garantita dalla fideiussione.

La banca sollevava pertanto l’exceptio doli, rappresentando il carattere doloso e fraudolento dell’escussione della garanzia operata in forza di pretesi inadempimenti della S.p.A. (…) non garantiti dalla fideiussione in oggetto; in subordine, la resistente invocava il diritto di regresso nei confronti della S.p.A. (…), ai sensi e per gli effetti dell’art. 1950 c.c., in caso di eventuale soccombenza.

Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva con comparsa la S.p.A. (…), rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all’On. Tribunale di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa,

1) in via preliminare dichiarare l’improcedibilità della domanda dell’Inail ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010 per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, con l’adozione di ogni conseguente provvedimento;

2) in via preliminare gradata, dichiarare la litispendenza del corrente giudizio con riferimento a quello pendente dinanzi al Tribunale di Pisa recante r.g. 1771/2006, Giudice Politi, prossima udienza 12.04.2012 con conseguente cancellazione della causa dal ruolo, e/o in subordine, la continenza della presente causa rispetto a quella pendente dinanzi al Tribunale di Pisa recante r.g. 1771/2006, Giudice Politi, prossima udienza 12.04.2012, preventivamente instaurata, fissando termine perentorio per la riassunzione davanti al Tribunale di Pisa;

3) in via preliminare ulteriormente gradata, sospendere ai sensi dell’art. 295 c.p.c. il corrente giudizio in attesa della definizione della causa pendente dinanzi al Tribunale di Pisa, Giudice Politi, r.f. 1771/2006, prossima udienza 12/04/2012, preventivamente instaurata;

4) nel merito, respingere la domanda dell’Inail in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi illustrati nei punti 4 e 5 della narrativa; 5) con vittoria delle spese di lite”.

La terza chiamata eccepiva che la presente causa aveva ad oggetto i pretesi inadempimenti già dedotti in altro giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Pisa, n. 1771/2006 R.G., promosso dall’Azienda (…) contro la S.p.A. (…) e l’INAIL, che aveva svolto domanda riconvenzionale contro le società (…) S.p.A. e (…) S.p.A. (a cui era succeduta (…) S.p.A.).

Eccepiva, quindi, la litispendenza o la continenza tra le due cause ed invocava la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.

Nel merito, la S.p.A. (…) eccepiva la nullità della clausola di cui al punto 8 dell’art. 8 del contratto di compravendita del 28/7/1999 stipulato tra la S.p.A. (…) e l’INAIL, anche in rapporto al penultimo capoverso del medesimo articolo, di cui eccepiva la nullità per la medesima ragione, in quanto contenenti condizioni meramente potestative, vietate ai sensi dell’art. 1355 c.c.

In subordine, la terza chiamata deduceva l’infondatezza della domanda principale proposta dall’INAL e dell’azione di regresso spiegata nei suoi confronti dalla S.p.A. (…) per violazione, da parte della ricorrente, degli artt. 8.8 e 8.9 del contratto di vendita.

Esperiti gli incombenti preliminari, il giudice disponeva il mutamento del rito ex art. 702-ter c.p.c., quindi, intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI c.p.c., fissava per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 16/10/2016, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive.

Con ordinanza del 3/5/2016 il Tribunale dichiarava la connessione tra la presente causa e quella pendente avanti al Tribunale di Pisa n. 1771/2006 R.G., fissando il termine per la riassunzione. Con ricorso proposto in data 12/9/2017, l’INAIL riassumeva il giudizio avanti all’intestato Tribunale, dando atto che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 14224/2017, aveva dichiarato la competenza del Tribunale di Roma a conoscere della presente controversia.

Con le rispettive comparse del 30/1/2018 e del 31/1/2018 si costituivano nel corso del processo riassunto le società (…) S.p.A. e (…) S.p.A., riportandosi alle conclusioni rassegnate in limine litis, quindi il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 13/6/2018, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive.

Con particolare riferimento alla causa petendi, l’INAIL chiede la condanna della S.p.A. (…) al pagamento in proprio favore della somma di Euro 238.926,11, IVA inclusa, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, in esecuzione della garanzia prestata dalla S.p.A. (…) il 15/5/2000 per le obbligazioni assunte dalla S.p.A. (…) in favore dell’attore.

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di estinzione del processo sollevata dalla banca convenuta all’udienza del 31/1/2018, essendo stata la presente causa, a seguito di interruzione, tempestivamente riassunta dall’attore con atto notificato entro tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza emessa dalla Corte di cassazione con cui è stato definito il ricorso per regolamento di competenza.

E’ parimenti infondata l’istanza di sospensione del giudizio proposta dalla terza chiamata in causa: non vi è coincidenza dal punto di vista soggettivo tra la presente causa e quella proposta avanti al Tribunale di Pisa ed iscritta al n. 1771/2006 R.G., essendo parte di quel giudizio l’Azienda (…) ed essendo stata azionata in quella sede una diversa polizza stipulata tra l’INAIL e la S.p.A. (…) a garanzia dell’esatto adempimento delle opere manutentive, mentre nel presente giudizio l’istituto ricorrente ha azionato la polizza stipulata a garanzia dell’esecuzione delle opere a regola d’arte; ne consegue che non sussiste l’eccepito rapporto di pregiudizialità tra le due controversie.

Nel merito, la domanda è fondata.

Risulta dagli atti che, con atto a rogito del Notaio (…) di R. del (…), rep. n.(…), racc. (…), la S.p.A. (…) alienava, per il prezzo di L. 41.500.000.000, oltre all’IVA al dieci per cento, all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro un immobile sito in P. da destinare, per il periodo della celebrazione del Giubileo dell’anno 2000, a residenza di accoglienza per i pellegrini e, per il periodo successivo, per gli studenti.

L’art. 8.8 del contratto prevedeva una rata di prezzo di Lire 3.320.000.000, oltre all’IVA, da corrispondersi “…all’approvazione da parte dell’Istituto del certificato attestante la rispondenza alle pattuizioni contrattuali ed alle buone norme di costruzione degli edifici ed il buon funzionamento degli impianti, certificato da rilasciarsi da un professionista incaricato dall’Istituto, in assenza di contestazioni, entro tre anni dalla data di consegna …”.

Il citato articolo 8 del contratto prevedeva, altresì, che “…una volta effettuata la consegna dell’immobile e la produzione della eventuale concessione e/o autorizzazione relativa all’utilizzo post – giubilare a “residenza di accoglienza per studenti”, la società venditrice si riserva di chiedere e l’Istituto acquirente di accettare lo svincolo delle somme (comprensive di iva) di cui ai precedenti numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, previa presentazione di fidejussioni bancarie di pari importo; ciascuna di dette fidejussioni a garanzie, potrà essere ridotta dall’Istituto sulla base della documentazione prodotta e delle verifiche eseguite…Le fidejussioni permarranno fino all’integrale verificarsi delle condizioni per le quali vengono rilasciate…”.

In forza di tale clausola, l’INAIL, su richiesta della venditrice, provvedeva a svincolare anticipatamente la rata di cui all’art. 8.8 del contratto, previo rilascio in data 15/5/2000 a favore dell’INAIL di una garanzia da parte della S.p.A. (…).

Il citato contratto di garanzia, premesso che la sua stipulazione era avvenuta a seguito dello svincolo anticipato ad opera dell’INAIL della rata di prezzo di cui all’art. 8.8 del contratto di acquisto intercorso con la S.p.A. (…) e che il termine della sua validità era fissato al 31/12/2002, disponeva che: “…fermo restando che la stessa rimarrà in vigore fino all’integrale adempimento dell’obbligazione posta a fronte della rata di cui al precedente punto 3, dovendosi alla predetta scadenza rinnovare automaticamente di anno in anno ovvero – in caso di inadempimento o mancato rinnovo – escutere…la sottoscritta (…) Spa…con il presente atto presta fidejussione a favore dell’INAIL…a garanzia delle obbligazioni sopra indicate volendo ed intendendo restare obbligato in solido con la società venditrice fino all’integrale adempimento e fino alla concorrenza di Lit. 3.320.000.000 (tremiliarditrecentoventimilioni) oltre IVA…La presente fidejussione è valida fino al 31.12.2002 restando, comunque fermo che si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno fino all’integrale avveramento dell’obbligazione contrattualmente garantita…Qualora non si verifichi la condizione fissata al punto 3 delle premesse e/o non sia stata nel frattempo rinnovata alla scadenza l’Inail potrà escutere in qualsiasi momento la presente fidejussione, fino alla concorrenza dell’importo garantito oltre interessi legali…La (…) Spa resta pertanto obbligata a versare all’Inail la somma dovuta all’Istituto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’Inail stessa, richiesta da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R. al domicilio di questa Banca…La Banca rinuncia formalmente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il suddetto debitore fino all’integrale adempimento dell’obbligazione per la quale è stata rilasciata. La presente fidejussione deroga espressamente all’art. 1957 c.c. … Il pagamento verrà effettuato dalla sottoscritta Banca a prima richiesta dell’Inail con esclusione di qualsiasi formalità e senza che occorra alcuna preventiva autorizzazione da parte della società (…) spa nonostante la sue espressa opposizione e con espressa rinuncia ad ogni eccezione ai sensi dell’art. 1945 c.c. ..”.

Il successivo 7/5/2005 il professionista incaricato ex art. 8.8 del contratto di acquisto dell’accertamento della rispondenza dell’immobile ai patti contrattuali e alle norme di buona costruzione rilevava varie difformità e difetti, quantificati in Euro 212.205,55 oltre all’IVA, oltre ad Euro 5.500,00, IVA inclusa, per la mancata dotazione dei codici braille sulle tastiere degli ascensori rilevata dallo stesso professionista.

L’INAIL pertanto diffidava con lettera raccomandata a/r del 14/5/2008 la S.p.A. (…) a versare l’importo di Euro 238.926,11 a parziale restituzione della rata di cui all’art. 8.8 del contratto di vendita anticipata prima della maturazione dei suoi presupposti di esigibilità e, stante il mancato riscontro da parte della S.p.A. (…), provvedeva ad escutere la polizza, invitando la S.p.A. (…) a pagare la somma di Euro 238.926,11, IVA inclusa, entro venti giorni dalla data di ricevimento della stessa diffida.

Orbene, la garanzia prestata dalla S.p.A. (…), successivamente incorporata dalla S.p.A. (…), integra gli estremi di un contratto autonomo di garanzia, come emerge inequivocabilmente dal regolamento contrattuale, in cui è stata prevista la rinuncia al beneficium excussionis da parte del garante, la deroga all’art. 1957 c.c. e l’obbligo, a carico della banca, di pagare a prima richiesta dell’INAIL, con rinuncia a qualsiasi formalità e senza la necessità della preventiva autorizzazione della S.p.A. (…); è stata prevista, inoltre, la rinuncia della S.p.A. (…) ad ogni eccezione ai sensi dell’art. 1945 c.c.: l’unica eccezione proponibile da parte della società garante per resistere all’avversa escussione è pertanto l’exceptio doli.

La giurisprudenza della Suprema Corte in tema di contratto autonomo di garanzia ha infatti stabilito che l’assunzione, da parte del garante, dell’impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia e senza possibilità di sollevare eccezioni, comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all’invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell’esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre dell’exceptio doli e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta (Cass. civ. n. 26262/2007).

Nella specie, non vengono in rilievo i presupposti dell’exceptio doli: ed invero, quanto all’eccepita estinzione del contratto di garanzia per effetto dell’inutile decorso del termine triennale previsto dall’art. 8.8 del contratto di vendita stipulato tra il ricorrente e la terza chiamata in causa per l’approvazione del certificato attestante le rispondenze alle pattuizioni contrattuali ed alle buone norme di costruzione degli edifici ed il buon funzionamento degli impianti, essendo la certificazione rilasciata dall’arch. (…) intervenuta il 7/7/2000, a fronte della stipulazione del predetto contratto di vendita in data 28/7/1999, osserva il giudicante che non ricorrono i presupposti dell’abusiva escussione della garanzia rilevanti ai fini dell’exceptio doli, posto che, quanto alla durata, nel contratto di garanzia era prevista la scadenza del 31/12/2002, fermo restando che la garanzia sarebbe rimasta in vigore fino all’integrale adempimento dell’obbligazione posta a fronte della rata di cui al punto 3) del contratto di garanzia, che a sua volta faceva espresso riferimento alla rata di cui all’art. 8.8 del contratto di vendita stipulato tra l’INAIL e la S.p.A. (…). Deve, quindi, ritenersi che per la garanzia era prevista la durata fino all’effettivo adempimento delle obbligazioni di cui sopra, senza che il termine triennale di cui alla citata clausola della compravendita integrasse gli estremi di un termine di efficacia della garanzia stessa.

Le ulteriori questioni sollevate dalla banca attengono alla esattezza dell’obbligazione della società garantita, quindi sono incompatibili con la natura autonoma della garanzia prestata.

La S.p.A. (…) eccepisce la nullità della clausola di cui all’art. 8.8 e dell’art. 8 penultimo capoverso del contratto di vendita stipulato con l’INAIL ai sensi dell’art. 1355 c.c.

L’eccezione è infondata.

Giova premettere che, per costante giurisprudenza, le parti, nell’ambito della loro autonomia privata, possono apporre al contratto una condizione sospensiva o risolutiva convenuta nell’interesse esclusivo di uno solo dei contraenti, il quale resta, di conseguenza, libero di avvalersene o di rinunciarvi, sia prima che dopo il non avveramento della stessa, senza possibilità per la controparte di ostacolarne la volontà (cfr. Cass. civ. n. 27320 del 17/11/2017).

La condizione è “meramente potestativa” quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l’assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica “potestativa” quando l’evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l’interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all’esclusivo apprezzamento dell’interessato (cfr. Cass. civ. n. 18239 del 26/08/2014).

Nella specie, la condizione di cui al citato art. 8 del contratto di vendita stipulato dal ricorrente e dalla terza chiamata non è meramente potestativa, in quanto il suo avveramento non dipende dal mero arbitrio della parte acquirente, ma da un motivo serio e di apprezzabile interesse per la parte acquirente, in particolare l’accertamento tecnico in ordine alla mancanza di vizi dell’immobile venduto, pertanto la clausola è pienamente valida ed efficace.

Ne consegue che la S.p.A. (…) deve essere condannata al pagamento in favore dell’INAIL della somma di Euro 238.926,11, oltre agli interessi legali dal 15/5/2000 al saldo, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta ed in mancanza di prova del maggior danno ex art. 1224 c.c.

La S.p.A. (…) chiede la condanna della S.p.A. (…) a manlevarla da quanto è tenuta a corrispondere al ricorrente e, per l’effetto, al pagamento in proprio favore della somma pretesa dall’INAIL.

La domanda è fondata.

Le diversità strutturali e funzionali che intercorrono tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia non determinano differenze di regime giuridico sotto ogni profilo. In particolare, nel rapporto tra debitore principale e creditore beneficiario, il pagamento fatto dal garante autonomo produce effetti identici – in ordine all’attribuzione patrimoniale – a quello posto in essere dal fideiussore: in entrambi i casi si tratta di un pagamento del terzo, che trova titolo nell’assunzione negoziale di un obbligo di garanzia (cfr. Cass. civ. n. 26062 del 02/11/2017).

E’ pertanto applicabile alla fattispecie l’art. 1950 c.c. in materia di azione di regresso del fideiussore nei confronti del debitore principale, ricorrendone i relativi presupposti.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della S.p.A. (…) nei confronti dell’INAIL e la soccombenza della S.p.A. (…) nei confronti della S.p.A. (…).

P.Q.M.

visto l’art. 281-quinquies c.p.c.;

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sulla causa introdotta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. proposto in data 8/4/2011 dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la S.p.A. (…), con la chiamata in causa della S.p.A. (…), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, contrariis reiectis:

DICHIARA tenuta e, per l’effetto, condanna la S.p.A. (…) al pagamento in favore dell’INAIL della somma di Euro 238.926,11, oltre agli interessi legali dal 15/5/2000 al saldo;

DICHIARA tenuta e, per l’effetto, condanna la S.p.A. (…) a tenere indenne la S.p.A. (…) da quanto quest’ultima è tenuta a pagare all’INAIL;

CONDANNA la S.p.A. (…) al pagamento in favore dell’INAIL delle spese processuali, che liquida in Euro 8.000,00 per compenso professionale ed Euro 307,80 per spese, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge;

CONDANNA la S.p.A. (…) al pagamento in favore della S.p.A. (…) delle spese processuali, che liquida in Euro 7.800,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge;

Così deciso in Roma il 3 ottobre 2018.

Depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.