la responsabilità di cui all’art. 1669 c.c., pur essendo la disposizione collocata tra le norme che disciplinano il contratto di appalto, ha natura extracontrattuale, in quanto volta alla tutela dell’esigenza di ordine pubblico della conservazione e funzionalità degli edifici destinati per loro natura a lunga durata.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.
Tribunale Rieti, civile Sentenza 4 settembre 2018, n. 404
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Vitale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 507/2014 promossa da:
(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. GI.CL. e dell’avv. (…), elettivamente domiciliato in VIA (…) MENTANA presso il difensore avv. GI.CL.
(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. GI.CL. e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA (…) MENTANA presso il difensore avv. GI.CL.
(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. GI.CL. e dell’avv. (…), elettivamente domiciliato in VIA (…) MENTANA presso il difensore avv. GI.CL.
ATTORE/I
contro
(…) S.R.L (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. SU.AN. e dell’avv. (…), elettivamente domiciliato in V.LE (…) 00197 ROMA presso il difensore avv. SU.AN.
CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si danno per riportati e trascritti nella presente sede gli atti introduttivi di lite poiché già noti alle parti e si dà atto che gli attori indicati in epigrafe hanno concluso in citazione chiedendo al Tribunale adito di volere, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: accertare e confermare le risultanze istruttorie di cui all’ATP RG 692/2013 richiamata nella premessa, previa acquisizione del relativo fascicolo d’ufficio, contenente il fascicolo di parte, attraverso la quali sono stati accertati i vizi di costruzione lamentati dagli attori, le cause ed i rimedi atti ad eliminarle; accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 1667 e ss. c.c. della (…) srl per i gravi difetti costruttivi e per la imperfetta esecuzione a regola d’arte dei lavori di realizzazione degli immobili di proprietà degli attori nonché le denunciate conseguenze relative al mancato/parziale uso degli ambienti interessati dal danneggiamento nonché il grave disagio subito, unitamente al danno ulteriore prodotto dalla mancata tempestiva conciliazione della vertenza, condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni anche per equivalente stante la mancata e tempestiva eliminazione dei vizi, subiti e subendi dagli attori anche di natura non patrimoniale, nella misura non inferiore ad Euro 25.000,00 ovvero in quella ritenuta ed accertata nel corso del processo ovvero determinata secondo equità e giustizia. Con rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di consegna della perizia sino all’effettivo saldo. Con rimborso delle spese di CTU anticipate dagli attori nel corso del giudizio di ATP pari ad Euro 833,77 nonché condannare la medesima società convenuta al pagamento delle spese vive e dei compensi professionali riferiti sia al predetto giudizio che a quello odierno;
che la società convenuta indicata in epigrafe nella comparsa di costituzione e risposta ha concluso chiedendo al Tribunale adito, contrariis reiectis, di volere dichiarare in via preliminare ed assorbente, prescritte e decadute le domande attrici e quindi improcedibili e/o inammissibili; in via subordinata rigettarle, siccome infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per tutti i motivi esposti in narrativa;
che la causa è stata istruita mediante acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per ATP n.r.g. 692/2013 svoltosi tra le parti innanzi all’adito Tribunale nonché della relativa documentazione e che, ritenuta superflua l’assunzione dei mezzi di prova articolati dalle parti, è stata decisa all’esito della udienza fissata per la precisazione delle conclusioni previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
Premesso quanto sopra, rileva il giudicante la fondatezza, per quanto di ragione, delle domande attoree le quali vanno pertanto accolte nei termini di seguito esposti.
Preliminarmente, vanno rigettate le eccezioni di decadenza e di prescrizione delle domande attoree formulate dalla società convenuta, dovendo trovare applicazione il disposto di cui all’art. 1669 c.c. essendo emerso ed incontestabile la circostanza relativa alla qualità di appaltatore/costruttore oltre che di venditore degli immobili in capo alla (…) srl (v. atti notarili di compravendita allegati al fascicolo di parte convenuta).
Ritiene innanzitutto il giudicante che non possa trovare applicazione nella concreta fattispecie la norma di cui all’art. 1495 c.c. in quanto dettata in generale in materia di vendita né quella di cui all’art. 1667 c.c. bensì la norma, specificamente dettata sempre in materia di appalto, di cui all’art. 1669 c.c. a mente del quale “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”.
Per giurisprudenza costante la responsabilità di cui all’art. 1669 c.c., pur essendo la disposizione collocata tra le norme che disciplinano il contratto di appalto, ha natura extracontrattuale, in quanto volta alla tutela dell’esigenza di ordine pubblico della conservazione e funzionalità degli edifici destinati per loro natura a lunga durata (cfr. ex multis Cass. Civ. sent. nn. 81/2000; 12106/1998; 12304/1993; 9635/1987).
Ai fini dell’applicazione della norma in parola, oltre alla circostanza dell’essere l’immobile destinato ad una lunga durata (come evidente nel caso in specie, ove si discute in ordine alla non corretta esecuzione/costruzione, dedotta dagli attori, della canna fumaria comune agli immobili di proprietà dei sigg.ri (…)/(…) e della sig. (…) secondo le regole dell’arte ed in conformità alla normativa vigente della costruzione di un immobile destinato a civile abitazione) occorre che l’opera, per difetto del suolo o della costruzione, rovini in tutto o in parte o presenti evidenti pericoli di rovina o gravi difetti. E’ necessario, cioè, che ricorrano gravi danni alla struttura dell’edificio, “consistenti in lesioni, imperfezioni, difformità, che, pur in assenza di pericolo di crollo immediato dell’edificio stesso, ne diminuiscano tuttavia sensibilmente il valore economico nel suo complesso o diminuiscano quello dei singoli alloggi ovvero ne riducano, comunque, il godimento” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 10535/2003; è stato peraltro più volte affermato che si rientra nella garanzia di cui all’art. 1669 c.c. quando i difetti, pur riguardando elementi secondari ed accessori, siano tali da incidere negativamente sulla funzionalità e sul godimento dell’immobile, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, cfr. Cass. Civ. sentt. nn. 8577/2005 e 21351/2005).
Nel caso in specie i vizi lamentati dagli attori – secondo la prospettazione di questi ultimi anche sotto il profilo del dedotto inadempimento contrattuale – siccome accertati dal CTU nella relazione depositata in atti sono sicuramente inquadrabili nei “gravi difetti” di cui al disposto normativo, incidendo gli stessi sulla funzionalità e godibilità del bene quantomeno laddove riferibili ai fenomeni infiltrativi di acqua e fumi.
Ciò posto, ne deriva la infondatezza delle superiori eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dalla società convenuta considerato che: a) i vizi si sono manifestati entro 10 anni dal compimento dell’opera ovvero dalla sua consegna agli acquirenti (avvenuta nell’anno come da contratti di compravendita ed atti di immissione in possesso allegati al fascicolo di parte convenuta); b) la denunzia dei vizi è avvenuta entro un anno dalla scoperta. Si rileva sul punto che, come è noto, il termine di prescrizione di cui alla norma citata e, a fortiori, quello di decadenza, decorre dalla scoperta, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente/acquirente abbia avuto conoscenza dei vizi, essendo onere dell’appaltatore/costruttore dimostrare che il committente ne fosse a conoscenza in data anteriore. Si rileva pertanto che, così come previsto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1669 c.c., ai fini della decorrenza del termine di decadenza (e quello successivo di prescrizione) occorre che il committente (nella specie l’acquirente) consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dell’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti. Tale conoscenza deve ritenersi, di regola, acquisita, in assenza di anteriori ed esaustivi elementi, solo e quantomeno all’atto dell’acquisizione di relazioni peritali effettuate dalla parte ovvero di azioni giudiziarie intraprese dall’avente diritto per l’accertamento e l’eliminazione dei vizi (v. Cass. sent. n. 2460/08; n. 1463/08; n. 567/03).
Nel caso concreto allora, non può dirsi decorso il termine di decadenza né quello di prescrizione, osservato che sono incontestate dalla convenuta le circostanze ex adverso addotte relative: alla fuoriuscita dalla canna fumaria e dal comignolo nel gennaio 2013 – in occasione della accensione ad opera della (…) del camino posto all’interno della propria abitazione al piano terra – di odori e fumi da combustione nonché di fiamme; all’intervento dei vigili del fuoco, al conseguente danneggiamento delle tubazioni idriche del bagno dell’appartamento sottostante nonché dell’allagamento degli appartamenti ubicati al piano terra e primo. Rispetto alla suddetta data, la denunzia dei vizi risulta effettuata dagli attori mediante deposito, in data 8.4.2013 e successiva notificazione alla (…) srl, del ricorso per ATP promosso innanzi al Tribunale di Rieti ed avente ad oggetto l’accertamento dei vizi oggetto del presente giudizio di merito. In concreto dunque, il ricorso giurisdizionale risulta depositato prima dello spirare del termine di decadenza e di prescrizione annuale (quest’ultima decorrente dalla denunzia dei vizi), previsto dall’art. 1669 c.c.
Né risulta invero provato, come dedotto dalla convenuta, che la scoperta dei vizi da parte degli attori risalga ad epoca precedente al gennaio 2013 e nella specie al gennaio 2010 in coincidenza del sopralluogo effettuato dalla società sui luoghi di causa unitamente al tecnico della ditta (…) fornitrice della canna fumaria, essendosi verificata nell’occasione una fuoriuscita di fumo dal camino dell’appartamento della sig.ra (…). Ciò che non è provato infatti, è che l’episodio occorso nel 2013 sia coincidente ovvero riconducibile alla medesime cause lamentate dagli attori in occasione dell’episodio successivamente verificatosi nel gennaio 2013, costituente oggetto dell’accertamento nel presente giudizio. La circostanza in ordine alla indipendenza/autonomia sotto il profilo non solo temporale ma anche causale tra i due episodi – i quali solo accidentalmente hanno riguardato la medesima canna fumaria – è stata già acclarata e dichiarata dal giudicante nella ordinanza riservata del 3-4 giugno 2013 nell’ambito del procedimento per ATP, da intendersi qui integralmente sul punto richiamata, nonché ribadita dal giudicante, nel presente giudizio di merito, nella ordinanza riservata del 17.3.2015 (anch’essa da intendersi qui richiamata).
Venendo al merito si rileva che la CTU acquisita in atti nel procedimento per ATP – la quale è senz’altro utilizzabile nel presente procedimento di merito e risulta corretta sotto il profilo logico giuridico nonché esaustiva in ordine agli accertamenti documentali e tecnici demandati al perito e da questi effettuati (si noti che nella presente sede la cosità ha depositato la medesima documentazione tecnica anche in ordine alla conformità degli impianti già allegata nel procedimento cautelare) – ha consentito di acclarare la sussistenza dei vizi lamentati dagli attori e la loro riconducibilità, sotto il profilo causale, ai difetti costruttivi della canna fumaria imputabili alla società (…) srl.
Si rinvia per l’esame analitico alla perizia depositata in data 31.10.2013 dall’arch. (…) unitamente alle osservazioni sui rilievi critici formulati dai ctp di parte – e se ne riportano riassuntivamente qui di seguito i punti salienti. Si rileva pertanto che, all’esito della corretta identificazione degli immobili di proprietà delle parti il perito ha affermato:
A) Quanto alla sussistenza dei danni: “..il sottoscritto CTU al momento del sopralluogo effettuato in data 18.7.2013, ha potuto riscontrare quanto segue: al piano interrato dell’appartamento 1 (proprietà A.) è stata riscontrata una parziale demolizione della muratura costituente il cavedio che racchiude la tubazioni degli impianti idrico – sanitario e fognario.. verosimilmente è opera di intervento umano.. Quanto all’appartamento 2 (proprietà (…)/(…)) si è riscontrato, nel locale bagno, il notevole danneggiamento delle tubazioni di scarico delle acque piovane, fuse per un ampio tratto e recanti notevoli segni di bruciature, oltre che danni alle tubazioni degli impianti idrico – sanitario e fognario del bagno posto a servizio dell’appartamento. Tali danni rendono temporaneamente inutilizzabile il locale (cfr. foto da 9 a 11). Infine, all’esterno dei due immobili si è riscontrata la presenza di tubazioni temporanee poste sui terrazzi degli appartamenti, aventi la funzione di supplire all’impossibilità di utilizzo delle tubazioni danneggiate. (cf. foto da 12 a 16). Quanto all’allagamento dell’appartamento sito al piano primo e di quello sottostante il sottoscritto CTU nulla ha potuto riscontrare ad eccezione di alcuni modesti segni di umidità sulla parete del locale interrato dell’immobile 1 (proprietà A.)”.
B) Quanto alle cause dei danni: “..le cause dei danni lamentati dalle parti ricorrenti hanno tratto origine dal verificarsi della seguente sequenza di accadimenti: un fenomeno di combustione della fuliggine presente, con tutta probabilità, all’interno della canna fumaria del camino posto a servizio dell’immobile 1 (proprietà (…)) ha generato un elevato aumento della temperatura delle pareti (in acciaio) costituenti la canna fumaria. Tale incremento di temperatura a sua volta ha prodotto un fenomeno di combustione delle tubazioni in plastica posizionate internamente nel medesimo cavedio. Dal danneggiamento di detti condotti si è poi generata la fuoriuscita dell’acqua di adduzione dai tubi, deformati a causa del calore. Si precisa che la canna fumaria in questione (che si diparte dall’immobile 1 per arrivare fino al comignolo posizionato sul tetto dell’edificio) attraversando l’immobile 2) è in acciaio inox con giunti e fascettature ed è rivestita con uno strato di lana minerale e foglio di alluminio esterno. (cf foto 9). Per quanto riguarda le tubazioni costituenti l’impianto idrico-sanitario, gli scarichi fognari e gli scarichi delle acque meteoriche si è potuto dedurre, dall’esame delle parti residuali dei predetti condotti presenti negli appartamenti, che queste erano in materiale plastico (cf. foto 11 e 17). È opportuno evidenziare che…sia la canna fumaria che tutte le linee impiantistiche suddette erano alloggiate all’interno di un unico cavedio privo di partizioni interne (cf. foto 18 e 19)”.
C) Quanto agli errori e/o omissioni e/o difetti di costruzione delle opere ed alla loro riconoducibilità causale ai danni lamentati dagli attori: “..si può dedurre una IMPROPRIA ED ERRATA realizzazione delle opere descritte. In particolare a parere del sottoscritto CTU – la contemporanea presenza all’interno di un unico cavedio della canna fumaria e di materiali combustibili (quali le tubazioni in plastica degli impianti) (cf. foto 18); – la circostanza che i predetti elementi tecnologici (canna fumaria e materiali combustibili) non fossero stati distanziati tra loro ma realizzati in stretta adiacenza, quasi a contatto; (cf. foto 18 e 19); – l’assenza di partizioni a protezione delle tubazioni in plastica, quindi materiali combustibili, degli impianti di adduzione e scarico delle acque (cf. foto 18) – hanno reso possibile il verificarsi degli eventi descritti in risposta al quesito 3 della presente relazione.
Quanto al rispetto della normativa tecnica, si osserva, inoltre, che il cavedio contenente la canna fumaria, non è conforme, a parere del sottoscritto CTU, a quanto stabilito dalla norma UNI EN 1443 “camini requisiti generali”. infatti l’attuale distanziamento quasi inesistente tra la canna fumaria ed i condotti presenti nel cavedio sarebbe stato consentito dalla norma solo ove per la canna fumaria fosse stato utilizzato un sistema monoparete Inox con isolante e cavedio certificato in blocchi di CLS…si ritiene che l’errata realizzazione delle opere in questione ha reso possibile, con ragionevole probabilità, la determinazione dei danni descritti in risposta al quesito 2..”.
Il CTU ha infine individuato le opere necessarie alla eliminazione dei vizi e dei danni riscontrati come dettagliatamente indicato a pag. 7, punti da 1 a 6 della perizia e ne ha fornito il valore economico stimato in complessivi Euro 7445,50 come indicato a pag. 7 della perizia e, dettagliatamente, nel computo metrico delle lavorazioni di cui all’allegato n. 3.
Alle medesime affermazioni e conclusioni il CTU è giunto in risposta alle osservazioni critiche formulate dal ctp di parte convenuta nonché integrando la risposta al quesito n. 3 già formulato dal giudicante all’udienza del 3.7.2013 in sede di conferimento dell’incarico peritale.
Il predetto Arch. (…) – posto il quesito n. 3 nel quale gli si chiedeva di verificare “..se il camino e la relativa canna fumaria installati nell’appartamento della ricorrente (…) (al piano terra” abbiano o meno subito modificazioni rispetto alla struttura originaria” – ha così risposto confutando le argomentazioni addotte dal ctp ing. Fr. (pure allegata in atti ed al cui esame si rinvia):”..sono state eseguite misurazioni e realizzate fotografie riguardanti i camini presenti negli appartamenti di proprietà della sig.ra (…) e dei sigg.ri (…) – (…). Dalla osservazione dei due camini il sottoscritto può con certezza sostenere che gli stessi risultano dissimili l’uno dall’altro, che il camino della sig.ra (…) risulta differente anche dalla tipologia di camini che la soc. (…) srl sostiene di aver fatto installare dalla società (…) srl nell’appartamento identificato co l’interno 1 (proprietà A.)…il camino in opera al momento del sopralluogo risulta, infatti, avere dimensioni e forma diversi da quelle dei camini indicati dalla Soc. (…) srl, risultando più stretto ai lati (largh 60,50 cm contro i 62,00 cm) ed ugualmente profondo rispetto a questi ultimi (cf. all. 2)…lo scrivente CTU ritiene che le fatture ..così come la dichiarazione di conformità – allegate agli atti dalla società – non consentono l’identificazione della tipologia di caminetto installato precedentemente a quello visionato in sede di sopralluogo presso l’appartamento di proprietà della sig.ra (…). Infatti.. non è consentito affermare che il caminetto che la società (…) srl asserisce di avere originariamente installato presso la proprietà (…) (diverso da quello visionato dal sottoscritto al momento del sopralluogo), sia quello indicato nei predetti documenti contabili. Del pari, la dichiarazione di conformità prodotta.. essendo del tutto generica, non è idonea, anch’essa, a comprovare detta circostanza…il convincimento tecnico del sottoscritto rimane conforme a quanto già scritto nella Relazione e cioè che la presenza di materiale incrostante, probabilmente fuliggine, all’interno della canna fumaria possa aver combusto producendo un aumento della temperatura e che tale fenomeno si sia verificato, con ogni probabilità nel caso di specie…il CTU ritiene che l’errata realizzazione delle opere in questione ha reso possibile, con ragionevole probabilità, la determinazione dei danni descritti in perizia.. in particolare il sottoscritto ha reputato il cavedio contenente la canna fumaria, non conforme, a quanto stabilito dalla norma UNI EN 1443 “camini requisiti generali” oltre che alla buona regola del costruire…le norme UNI EN e la buona regola del costruire indicano, con precisione, le modalità costruttive migliori per realizzare camini e canne fumarie sicure..”.
Conclusivamente pertanto – rilevato che i danni lamentati dagli attori sono riconducibili, con sufficiente probabilità causale, ai difetti e vizi costruttivi delle opere in esame le quali non sono state eseguite a regola d’arte e non risultano conformi alle norme tecniche di settore; che dette anomalie costruttive, quali individuate dal CTU, hanno avuto ed hanno efficienza causale autonoma e sufficiente nella causazione dei danni e ciò, deve ritenersi, anche rispetto alla concorrenza con eventuali concause (non provate dalla società convenuta) astrattamente riconducibili al fatto della attrice (…) (la quale secondo le deduzioni della parte deducente avrebbe modificato/manomesso il fondo del camino) – si condanna la società convenuta, (…) srl, a risarcire agli attori il danno corrispondente al costo necessario alla eliminazione dei vizi/difetti costruttivi e dei danni – mediante pagamento, in favore degli attori in solido, dell’importo pari a complessivi Euro 7445,50. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda giudiziale (individuata al 8.4.2013 – data di deposito del ricorso per ATP) alla data della presente sentenza ed ai soli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Si rigettano le ulteriori domande risarcitorie formulate dagli attori in quanto non provate né risultando esse sufficientemente allegate in ordine agli elementi costitutivi ed alla quantificazione – il ricorso al criterio equitativo essendo consentito al giudicante solo in via integrativa e non sostitutiva ai fini della liquidazione economica del maggior danno i cui elementi fattuali e di valutazione devono però, giust’appunto, essere forniti dalla parte istante a ciò onerata.
Le spese di lite relative ad entrambi i procedimenti – di ATP e di merito – e le spese di CTU si pongono a carico della società convenuta, soccombente, come precisato rispettivamente nel dispositivo e come già liquidate in separato decreto emesso dal giudice del procedimento cautelare in data 19-25.11.2013
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
– rigetta le eccezioni preliminari di decadenza e di prescrizione delle domande attoree sollevate dalla società convenuta;
– Accertata la responsabilità della società convenuta nella causazione dei vizi agli immobili di rispettiva proprietà degli attori, per l’effetto condanna la (…) srl al pagamento, in favore degli attori in solido ed a titolo risarcitorio, dell’importo pari ad 7445,50 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda giudiziale (individuata al 8.4.2013 – data di deposito del ricorso per ATP) alla data della presente sentenza ed ai soli interessi legali dalla sentenza al saldo;
– Rigetta le ulteriori domande risarcitorie formulate dagli attori;
– Condanna la (…) srl al pagamento in favore degli attori, in solido, delle spese di lite
che liquida: A) quanto al procedimento per ATP, in complessivi Euro 1.900,00 a titolo di compenso professionale ed in Euro 142,86 per spese vive, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali come per legge; B) quanto al presente giudizio di merito, in complessivi Euro 3.900,00 a titolo di compenso professionale (di cui Euro 700,00 per la fase di studio, Euro 600,00 per la fase introduttiva, Euro 1200,00 per la fase istruttoria ed Euro 1400,00 per la fase decisoria) ed in Euro 241,25 per spese vive, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali come per legge;
– Condanna la (…) srl al pagamento delle spese di CTU già liquidate in separato decreto emesso dal giudice del procedimento cautelare in data 19-25.11.2013.
Così deciso in Rieti il 3 settembre 2018.
Depositata in Cancelleria il 4 settembre 2018.