secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di prove, non possa supplirsi all’onere dell’attore di provare i fatti costitutivi della domanda, ex articolo 2697 c.c., con la richiesta alla controparte di esibizione di documenti, integrando, tra l’altro, l’inosservanza all’ordine di esibizione, quando concesso, un comportamento liberamente valutabile dal giudice di merito, ai sensi dell’articolo 116 c.p.c., comma 2 (Cass. 18/09/2009, n. 20104; Cass. 08/08/2006, n. 17948), potendo, pertanto, il giudicante ordinare l’esibizione di un documento a norma dell’articolo 210 c.p.c., solo se la prova del fatto che si intende dimostrare non sia acquisibile “aliunde” e se l’iniziativa non abbia finalita’ meramente esplorative.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 5 dicembre 2017, n. 29123

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22588/2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 284/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 22/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

la Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 284/2016, depositata il 22 marzo 2016, ha riformato la sentenza n. 1122/2011, con la quale il Tribunale di Lecce aveva accolto la domanda proposta dall’avv. (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) s.p.a., dichiarando – sulla base della c.t.u. espletata sulla documentazione prodotta dalla convenuta, a seguito di ordine di esibizione ex articolo 210 c.p.c. – la nullita’ parziale del contratto di conto corrente oggetto di causa, e condannando l’istituto di credito al pagamento della somma di Euro 21.543,28, oltre interessi legali; per la cassazione della pronuncia di appello ha proposto ricorso l’avv. (OMISSIS) affidato ad un solo motivo;

la resistente ha replicato con controricorso.

considerato che:

il ricorrente lamenta che il giudice di appello abbia erroneamente ritenuto – diversamente da quello di prime cure – che la domanda proposta dallo (OMISSIS) fosse infondata, dal momento che le risultanze cui era pervenuto il c.t.u., favorevoli all’attore, si basavano sul materiale probatorio documentale non prodotto dallo stesso istante, bensi’ dalla banca convenuta a seguito di ordine di esibizione ex articolo 210 c.p.c., emesso dal primo giudice in violazione del principio dell’onere della prova, espresso dall’articolo 2697 c.c., non avendo l’attore prodotto nel giudizio documento alcuno a sostegno della domanda;

ad avviso del ricorrente, invece, attesa l’ampia discrezionalita’ che connota il potere del giudicante di ordinare, sia pure ad istanza di parte, l’esibizione dei documenti dei quali reputi necessaria l’acquisizione al processo, la decisione del Tribunale al riguardo non avrebbe dovuto essere considerata illegittima, tanto piu’ che il cliente della banca ha comunque diritto, qualora abbia smarrito la documentazione inerente al rapporto di conto corrente, di ottenerne una copia, ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 19, comma 4,;

Ritenuto che:

secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di prove, non possa supplirsi all’onere dell’attore di provare i fatti costitutivi della domanda, ex articolo 2697 c.c., con la richiesta alla controparte di esibizione di documenti, integrando, tra l’altro, l’inosservanza all’ordine di esibizione, quando concesso, un comportamento liberamente valutabile dal giudice di merito, ai sensi dell’articolo 116 c.p.c., comma 2 (Cass. 18/09/2009, n. 20104; Cass. 08/08/2006, n. 17948), potendo, pertanto, il giudicante ordinare l’esibizione di un documento a norma dell’articolo 210 c.p.c., solo se la prova del fatto che si intende dimostrare non sia acquisibile “aliunde” e se l’iniziativa non abbia finalita’ meramente esplorative (Cass. 14/09/1995, n. 9715; Cass. 23/02/2010, n. 4375).

Rilevato che:

nel caso di specie, come si evince dalla sentenza impugnata, l’ordine di esibizione emesso dal Tribunale aveva sopperito “all’inesistenza di qualsiasi riscontro probatorio della domanda dell’attore”, non avendo il medesimo prodotto – ne’ con l’atto di citazione, ne’ nel termine concessogli ex articolo 184 c.p.c. – documentazione alcuna relativa al conto corrente del quale era titolare presso la (OMISSIS), ed alla quale si riferiva la domanda azionata in giudizio, ed in particolare ne’ il contratto che aveva dato origine al rapporto, ne’ tutti i successivi estratti conto, che pure risultavano essere stati pacificamente comunicati periodicamente allo (OMISSIS); la Corte ha correttamente evidenziato che, sebbene il correntista come, del resto, affermato dallo stesso ricorrente, sia pure per desumerne un inesistente fondamento all’ordine di esibizione illegittimamente emesso dal Tribunale – avesse il diritto, del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, ex articolo 119, comma 4, di ottenere dalla banca copia della documentazione inerente al proprio conto corrente ed alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, non risultava, tuttavia, agli atti che il medesimo avesse esercitato tale diritto e che la banca gli avesse opposto un ingiustificato rifiuto, che solo avrebbe potuto legittimare una richiesta di ordine di esibizione ex articolo 210 c.p.c.;

Ritenuto che:

per tutte le ragioni esposte, il ricorso per cassazione debba essere, di conseguenza, rigettato, con condanna del soccombente alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.