Il contratto di ormeggio, pur rientrando nella categoria dei contratti atipici, e’ sempre caratterizzato da una struttura minima essenziale, consistente nella semplice messa a disposizione ed utilizzaione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo. Il suo contenuto puo’, tuttavia, estendersi anche ad altre prestazioni, quali la custodia del natante o delle cose in esso contenute, nel qual caso spetta a chi fondi un determinato diritto, o la responsabilita’ dell’altro contraente, sullo specifico oggetto della convenzione di fornire la relativa prova.
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Corte di Cassazione|Sezione 6 3|Civile|Ordinanza|16 settembre 2022| n. 27294
Data udienza 8 giugno 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere
Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29524/2021 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se’ stesso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PIETRO MARIA MELA;
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS); – intimato avverso la sentenza n. 8671/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 08/06/2022, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle.
Osserva quanto segue.
(OMISSIS) impugna, con atto affidato a un unico motivo, la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 8671 del 22/10/2021, che, quale giudice di appello, ha accolto l’impugnazione proposta dalla (OMISSIS) S.r.l. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli e ha, quindi, rigettato la domanda del (OMISSIS) in punto di risarcimento per danni derivanti da omessa custodia della sua imbarcazione ormeggiata nel porto di Siracusa, per avere il Tribunale ritenuto che nel contratto di ormeggio nella specie concluso non vi fosse inserito alcun obbligo di custodia, o, perlomeno, non risultando provato che detto obbligo vi fosse.
Resiste con controricorso (OMISSIS) S.r.l.
La controversia e’ stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli articoli 375 e 380 bis c.p.c.
La proposta di manifesta inammissibilita’ e comunque di manifesta infondatezza del ricorso e’ stata ritualmente comunicata alle parti.
Non risulta il deposito di memorie.
Il ricorso e’ manifestamente inammissibile per violazione dell’articolo 366, comma 1, nn. 3 e 6 c.p.c., limitandosi a una sommaria esposizione dei fatti e a contrapporre una diversa valutazione in diritto a quella operata dal giudice d’appello.
La stessa enunciazione dei motivi, o delle censure, e’ estremamente lacunosa, riducendosi a pressoche’ una facciata, nella quale sono enumerate, invero senza alcun palese collegamento, circostanze di diritto, con riferimento all’interpretazione di atti, con richiamo degli articoli 1362 e 1363 c.c. e circostanze di fatto, relative all’ammontare della tariffa per l’ormeggio dell’imbarcazione presso il proto di (OMISSIS) nei posti barca gestiti dalla (OMISSIS) S.r.l.
La prospettazione delle censure non consente di individuare una parte in diritto separata da quella in fatto e l’unica affermazione che puo’ farsi e’ che (OMISSIS) contesta l’ammontare della tariffa applicata dalla (OMISSIS) e ritiene che in essa dovesse essere ricompresa anche la remunerazione per l’attivita’ di custodia dell’imbarcazione e che quindi il contratto intercorso tra le parti non fosse di semplice locazione bensi’ di ormeggio.
L’assoluta carenza riscontrabile nell’esposizione delle censure rende l’impugnazione inammissibile, e in ogni caso l’asserita responsabilita’ della (OMISSIS) S.r.l. risulterebbe del tutto sfornita di prova (Cass. n. 3554 del 13/02/2013 Rv. 625310 – 01: “// contratto di ormeggio, pur rientrando nella categoria dei contratti atipici, e’ sempre caratterizzato da una struttura minima essenziale, consistente nella semplice messa a disposizione ed utilizzaione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo. Il suo contenuto puo’, tuttavia, estendersi anche ad altre prestazioni, quali la custodia del natante o delle cose in esso contenute, nel qual caso spetta a chi fondi un determinato diritto, o la responsabilita’ dell’altro contraente, sullo specifico oggetto della convenzione di fornire la relativa prova.”).
Il ricorso e’ dichiarato inammissibile.
Le spese di lite di questa fase di legittimita’ seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dell’attivita’ processuale espletata, esse sono liquidate come in dispositivo. Non si ritengono sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’articolo 96, comma 3, c.p.c. non rilevandosi un’ipotesi di abuso del diritto di impugnazione.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 articolo 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 2.500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
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