Essendo in presenza di un contratto di trasporto, da identificarsi ex art. 1737 c.c. come mandato col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie non è dunque possibile rilevare, in prima battuta, alcuna responsabilità in capo allo spedizioniere per la mancata consegna della merce a causa dello smarrimento della stessa ad opera del vettore.
Tribunale|Catania|Sezione 4|Civile|Sentenza|12 gennaio 2020| n. 111
Data udienza 12 novembre 2019
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giorgio Marino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7284/2018 R.G., posta in decisione, previ rinuncia ai termini di cui all’art.190 c.p.c., all’udienza di precisazione delle conclusioni del 5.11.2019;
promossa da
DA.LU.
(…), elettivamente domiciliato in S. Agata Li Battiati, via (…), presso lo studio dell’avv. An.Cr., che lo rappresenta e lo difende in unione agli avv. Lu.Ce. e Ma.Co. del Foro di Milano, giusta procura speciale posta a margine dell’atto di citazione d’appello,
Appellante
contro
FI.MA. e FI.CA.,
(C.F. (…)) – (C.F. (…)), rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Se.Co. e Da.So., elettivamente domiciliati presso lo studio dei suddetti procuratori, sito in Catania, Corso (…), giusta procura,
Appellati
e
SD. S.P.A.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.I. (…)), elettivamente domiciliato in Roma Via (…) presso lo studio dell’avv. Li.Ci., giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
Appellata
OGGETTO: Appello avverso sentenza giudice di pace di Mascalucia n. 98/18
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Ma.Fi. e Ca.Fi. convenivano in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Mascalucia la Sd. S.p.A. e Pi.Da. – titolare della omonima ditta individuale operante sotto l’insegna Ma. – al fine di accertare e dichiarare l’inadempimento di MA.. 0832 in solido con la Sd. S.p.A. in relazione al contratto di trasporto del 20.1.2017 e per l’effetto condannare le stesse al rimborso per le spese del contratto e la mancata consegna dell’oggetto del trasporto – consistente in uno smartphone Apple modello Iphone 7 64 GB.
Con comparse di costituzione rispettivamente del 15-19.9.17 si costituivano in giudizio la Sd. e Pi.Da., contestando in toto quanto dedotto e prodotto dagli attori.
Con sentenza n. 98 del 20.2.18 il GdP ha accolto parzialmente le domande proposte dagli attori, “condannando in solido la Sd. e Pi.Da. al rimborso in favore degli attori delle spese da essi sostenute per il contratto di trasporto nonché alla consegna nel termine di dieci giorni dalla notifica del presente provvedimento del telefono cellulare meglio descritto in citazione ed in caso contrario al ristoro del prezzo odierno di mercato del telefono di cui sopra, ed un indennizzo di Euro 500,00, così liquidate in via equitativa, a titolo di danno non patrimoniale, nonché alla rifusione delle spese del presente giudizio”.
Con citazione notificata in data 20.4.2018 Da.Lu. proponeva appello esentava appello, notificato in data 20 aprile 2018, avverso la sentenza n. 98/18 deducendo che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto comprovata la spedizione di uno smartphone con conseguente erronea liquidazione di danni in violazione dell’art. 1696 c.c..
Si costituiva in giudizio Sd. rilevando la mancanza di propria responsabilità.
Si costituivano Fi.Ma. e Carlo opponendosi.
La causa viene posta in decisione all’udienza di precisazione delle conclusioni del 5.11.2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello proposto da Da.Lu. va parzialmente accolto poiché in parte fondato.
Va sin da subito rilevato che Fi.Ma. stipulava con la Ma. di Da.Lu. un contratto di spedizione in data 20.1.2017 con il quale la seconda si impegnava di impiegare per il trasporto del bene una delle società di trasporto elencante nel mos (modulo ordine di spedizione), in specie la Sd., al fine di consegnare al destinatario, Fi.Ca. la merce presa in carico.
Come da mos si rileva che la Ma. di Da.Lu. dichiarava la sua non responsabilità nel caso in cui la merce fosse perita o fosse stata smarrita durante il trasporto, facendo venir meno la sua responsabilità nel caso in cui la merce non fosse stata consegnata al vettore per dolo e colpa della società di spedizione.
Essendo in presenza di un contratto di trasporto, da identificarsi ex art. 1737 c.c. come mandato col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie non è dunque possibile rilevare, in prima battuta, alcuna responsabilità in capo allo spedizioniere per la mancata consegna della merce a causa dello smarrimento della stessa ad opera del vettore, come la stessa giurisprudenza maggioritaria sostiene (Corte di Cassazione, 20 giugno 2014, n. 14089; Tribunale di Mantova 15 gennaio 2019, n. 23).
Quanto alla posizione della Sd. S.p.A. bisogna rilevare che nessuna contestazione risulta in merito alla perdita della merce oggetto di causa, come può riscontrarsi dalla corrispondenza intercorsa con la Ma. (cfr. fascicolo di Primo grado), nella quale si prendeva atto, a seguito degli accertamenti svolti, della perdita della merce indicata nell’ordine di trasporto.
Orbene, quanto alla sollevata mancanza di assicurazione della merce bisogna evidenziare che dottrina maggioritaria non ritiene rientrante tra gli obblighi accessori la stipula di una polizza assicurativa per coprire la merce da ogni eventuale rischio legato al trasporto, salvo che questa venga richiesta nel contratto.
II vettore è responsabile come si evince dall’art. 1693 c.c., della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario, e per tale motivo si può riscontrare una responsabilità in capo alla Sd. S.p.A. quale vettore, come da documentazione versata in atti, del trasporto della merce in quanto proprio durante il trasporto è avvenuta la perdita della merce in oggetto (Cassazione civile sez. III 20 dicembre 2013 n. 28612; Cassazione civile sez. III 12 settembre 2013 n. 20896; Cassazione civile sez. III 17 giugno 2013 n. 1510).
Quanto alle istanze presentate dalla Ma.., in seguito alle lettere di diffida presentate dai Fi., alla Sd. S.p.A. per come previsto nel mos al punto 4, bisogna rilevare che la Sd., dava contezza dell’accertamento dello smarrimento della merce oggetto di spedizione mediante pratica di reclama n. (…), conclusasi in data 3.12.17. Tuttavia, in seguito alle richieste della Sd. S.p.A. di inoltrare alla stessa i moduli necessari per ottenere il rimborso, la corrispondenza della stessa con la Ma. si interrompeva.
Secondo orientamento costante della Suprema Corte, l’art. 1696 c.c. deve essere letto quale criterio mediante il quale è possibile quantificare il risarcimento da corrispondere al mandante a causa della perdita o dell’avaria del bene oggetto di trasporto. Inoltre, nel caso in cui non viene indicato il valore del bene o questo non abbia un prezzo corrente, bisogno quantificare il valore effettivo del bene trasportato mediante i listini di borsa o di mercato (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 641 del 30 gennaio 1990; Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4732 del 24 luglio 1986; Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 289 del 23 gennaio 1985).
Dagli atti del giudizio non è possibile rintracciare in alcun modo l’indicazione del Fi. in merito al contenuto della spedizione, ove nella dicitura “contenuto” del mos (cfr. documentazione prodotta nel giudizio di I Grado) viene inserito genericamente “merce”, non potendo in tal modo specificatamente identificare il contenuto. Inoltre, i Fi. non hanno in alcun modo provato che all’interno del pacco smarrito vi fosse uno smartphone “apple” iphone 7, 64 gb.
L’art. 1693 c.c. prevede che “Il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario”.
Nella specie è del tutto evidente che a fronte della prova della consegna della merce al vettore e della perdita della stessa al momento della consegna nulla ha provato il vettore in ordine all’eventuale caso fortuito.
Per tale motivo, pur riscontrando la responsabilità della Sd. in mancanza di atti comprovanti il valore della merce perduta, non può che farsi riferimento alle disposizioni contenute all’art. 1696 c.c. al fine di quantificare il risarcimento del danno subito, vale a dire 1 Euro per ogni chilogrammo. Poiché il peso risulta essere di 0,50 chilogrammi non può che condannare la Sd. S.p.A. al pagamento in favore del Fi.Ma. di Euro 0,50, oltre il rimborso delle spese sostenute di Euro 22.00.
Parte appellata (Fi.) va infine condannata alla restituzione delle somme ricevute dall’appellante Da. e dalla Sd. – pari ad Euro 1005.00 ciascuno – in esecuzione della sentenza di primo grado.
E’ noto – infatti – che “in merito alla questione relative agli obblighi restitutori delle somme pagate in esecuzione di una sentenza successivamente riformata, secondo una recente e maggioritaria giurisprudenza, la condanna restitutoria non può essere eseguita prima del suo passaggio in giudicato; qualora il giudice di appello ometta di pronunciarsi sulla questione, la parte potrà o impugnare l’omessa pronuncia con ricorso in cassazione oppure potrà proporre la domanda restitutoria in un separato giudizio senza che qui le possa essere opposto il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia. Pertanto la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, non costituendo domanda nuova, è da ritenersi ammissibile in sede di appello e deve essere formulata, a pena di decadenza, con il rispettivo atto introduttivo del giudizio di secondo grado, se successivo all’esecuzione della sentenza impugnata” (cfr. Trib. Milano, Sez. III, 10/10/2012).
Avuto riguardo alle ragioni della decisione ed al modestissimo valore della controversia (per non dire nessun valore) le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Sezione Quarta Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda preposta, con atto di appello notificato in data 20.4.2018, da Da.Lu. avverso la sentenza n. 98/18 del giudice di pace di Mascalucia, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, condanna Da.Lu. e Sd. S.p.A. al pagamento in favore di Fi.Ma. della somma di Euro 22.50 oltre interessi legali dalla data della domanda;
2. condanna Fi.Ma. e Carlo alla restituzione in favore di Da.Pi. e Lu. e Sd. della somma di Euro 1005.60 ciascuno, oltre interessi legali dalla data della domanda;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Catania il 12 novembre 2019.
Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2020.