qualora le parti, dopo aver stipulato un contratto preliminare, concludano in seguito il contratto definitivo, e’ quest’ultimo a costituire l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare resta superato da questo, la cui disciplina puo’ anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che i contraenti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva.
Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|18 luglio 2019| n. 19394
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4216/2015 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avv.ti (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avv.ti (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);
– controricorrenti-
avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 427 depositata il 7 febbraio 2014, non notificata;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2019 dal Consigliere Dott. Milena Falaschi.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
Ritenuto che:
– il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1262 del 2008, in accoglimento della domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), accertava la simulazione del prezzo di vendita indicato in Lire 140 milioni nel contratto definitivo, redatto con atto pubblico del 23.2.1999, con il quale lo (OMISSIS) cedeva la propria quota di partecipazione pari a un terzo del capitale sociale della (OMISSIS) s.n.c., di cui erano gia’ soci gli acquirenti per le restanti quote e, per l’effetto, condannava i convenuti cessionari al pagamento della differenza di prezzo non corrisposta;
– sul gravame interposto dai (OMISSIS), la Corte di appello di Bologna, nella resistenza dell’appellato, accoglieva l’impugnazione, ritenendo che il minor prezzo pattuito nel definitivo non fosse frutto di una simulazione, bensi’ voluto dalle parti a causa del consistente depauperamento della societa’ per i debiti previdenziali cui era esposta; per l’effetto in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta dallo (OMISSIS);
– per la cassazione della decisione della Corte di appello di Bologna ricorre lo (OMISSIS) sulla base di sei motivi;
– i (OMISSIS) resistono con controricorso;
– in prossimita’ dell’adunanza camerale parte ricorrente ha depositato memoria ex articolo 380 bis.1 c.p.c.
Atteso che:
– con il primo motivo il ricorrente lamenta, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di appello omesso di considerare che gli interessi e le sanzioni maturati sul debito INPS erano meri accessori, dovuti in forza della L. n. 662 del 1996, articolo 1.217 e quindi dovevano ritenersi, per presunzione di legge, conosciuti o conoscibili dalle parti al momento della stipula del contratto preliminare.
Con il secondo motivo il ricorrente censura, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 1362 c.c. e della L. n. 662 del 1996, articolo 1.217 per avere la Corte di merito errato a ritenere, senza alcun riscontro probatorio, che il bilancio della societa’ fosse stato chiuso nel febbraio del 1999. A detta del ricorrente, dalla deposizione della teste (OMISSIS) si evinceva che gia’ al momento delle trattative per la stipula del contratto preliminare le parti erano a conoscenza del mancato pagamento dei contributi INPS.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di una serie di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; in particolare, per avere la Corte di merito omesso di considerare che: (OMISSIS) era socio e amministratore della (OMISSIS) s.n.c.; era uno dei (OMISSIS) a curare la contabilita’ dell’azienda; gia’ prima del 1999 la Societa’ aveva pagato sanzioni e interessi per contributi rimasti inadempiuti; infine, era trascorso un brevissimo lasso di tempo tra la stipula del preliminare (gennaio 1999) e la conclusione del definitivo (23.2.1999). Tali elementi, non considerati dalla Corte territoriale, ad avviso del ricorrente, avvalorerebbero la tesi proposta dallo (OMISSIS) in merito alla simulazione del prezzo della cessione riportato nel definitivo.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte territoriale fatto ricorso a nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, di cui all’articolo 115 c.p.c.. A detta dello (OMISSIS) la Corte di appello avrebbe dovuto tener conto del fatto che negli anni novanta era prassi indicare nel rogito notarile di compravendita un prezzo inferiore a quello reale; che notoriamente le verifiche numeriche e contabili venivano compiute prima della stipula del preliminare; che, infine, era prassi inserire in detti contratti di vendita una clausola di fideiussione proprio per garantire il saldo del debito INPS, che nella specie non era stata introdotta nonostante la dedotta conoscenza di siffatto debito e questo avrebbe dovuto far dubitare il giudice del gravame della serieta’ della tesi avversaria.
Con il quinto motivo il ricorrente lamenta, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, l’omessa o apparente motivazione della Corte di merito circa la ritenuta attendibilita’ della deposizione rilasciata dalla Dott.ssa (OMISSIS), giacche’ – a detta del ricorrente – non vi sarebbe mai stata alcuna contestazione di responsabilita’ della commercialista (OMISSIS).
Con il sesto motivo il ricorrente censura, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, l’omessa o apparente motivazione della Corte di merito sull’incongruenza del calcolo relativo alla riduzione del prezzo della cessione. A detta del ricorrente, a fronte di una “sopravvenienza passiva” pari a Lire 206.641.140,00 la riduzione avrebbe dovuto essere pari a Lire 68.880.380,00, per la sua spettanza, anziche’ pari a Lire 100.000.000,00. A fronte di tale calcolo matematico la Corte di merito si sarebbe limitata a rilevare, come mera ipotesi, che la riduzione del prezzo potesse essere stata determinata da valutazioni ulteriori rispetto a quella meramente economica;
– va premesso che con i sei motivi di doglianza proposti il ricorrente isola i singoli elementi di giudizio, esaminandoli senza tener conto che il convincimento dalla Corte di merito si e’ formato attraverso una valutazione complessiva delle varie componenti del quadro probatorio acquisito, considerato nel suo complesso. Il ricorso, dunque, avrebbe dovuto evidenziare la manifesta illogicita’ della motivazione alla stregua degli elementi complessivamente utilizzati dal giudice, non potendosi limitare a inficiare solo alcuni degli stessi con un’operazione di parcellizzazione (Cass. n. 15156 del 2011). Del resto in tema di simulazione di un negozio, per orientamento ormai consolidato di questa Corte (gia’ Cass. n. 4991 del 1978 e, di recente, Cass. n. 22801 del 2014), il giudice del merito deve prendere in esame, con corretta analisi logico-giuridica, tutte le circostanze desumibili dalla causa, valutandole non isolatamente, ma nella loro globalita’, all’esito di un giudizio di sintesi, ponendole in rapporto le une con le altre;
– tanto chiarito, vendendo al merito di ciascuna censura, il primo motivo relativo all’asserita dovuta conoscenza da parte dei cessionari degli interessi e delle sanzioni maturati sul debito INPS, la Corte di merito ha illustrato le ragioni del proprio convincimento, per cui la doglianza non puo’ trovare ingresso.
In particolare, il giudice del gravame – precisato che la teste (OMISSIS) in qualita’ di commercialista della societa’ in nome collettivo avrebbe potuto essere chiamato a rispondere della responsabilita’ per erroneita’ ed omissioni nella tenuta ed aggiornamento delle scritture contabili – ha ritenuto impropria la valorizzazione fatta dal primo giudice delle dichiarazioni testimoniali rilasciate dallo stesso testimone, per essere sostanzialmente circoscritte al tenore di una sola telefonata ricevuta dallo (OMISSIS) che dallo studio del notaio in procinto di rogare l’atto definitivo di cessione, avrebbe chiesto di confermare la circostanza (appresa dal notaio) circa l’imponibilita’ a fini tributari della cessione della quota. Ha, poi, accertato sulla base delle restanti dichiarazioni ritenute essenzialmente piu’ attendibili, che gli accessori non erano stati contabilizzati in fase di trattative preliminari; in tale fase, infatti, il debito era stato contabilizzato per il capitale (pari a Lire 102.891.135,00) e solo successivamente erano stati presi in considerazione le sanzioni e gli interessi (per un debito di complessivi Lire 309.532.275,00). Conseguentemente, solo in seguito alla stipula del preliminare le parti erano venute a conoscenza dell’importo esatto delle sanzioni e degli interessi maturati sul debito, pressoche’ triplo rispetto a quello preventivato dalla commercialista. Il ridimensionamento del prezzo del corrispettivo della cessione era, dunque, correlato al notevole depauperamento della societa’.
A fronte di tale accertamento, il fatto che i cessionari avessero potuto conoscere, alla luce della normativa vigente, l’ammontare degli accessori dovuti sul debito non e’ decisivo, non escludendo che, una volta contabilizzato il loro esatto ammontare, di molto superiore a quello preventivato dalla commercialista al momento delle trattative del preliminare, le parti abbiano voluto diminuire il prezzo originariamente pattuito per riequilibrare le rispettive posizioni;
– il secondo motivo – relativo all’asserita conoscenza da parte dei cessionari del mancato pagamento dei contributi INPS gia’ al momento delle trattative per la stipula del preliminare, conoscenza che la Corte di merito avrebbe dovuto desumere dalla deposizione della teste (OMISSIS) e dal fatto che il bilancio della societa’ non fosse stato in realta’ chiuso nel febbraio del 1999 – non puo’ trovare accoglimento.
Come piu’ volte ribadito da questa Corte (da ultimo Cass. n. 20541 del 2017) qualora le parti, dopo aver stipulato un contratto preliminare, concludano in seguito il contratto definitivo, e’ quest’ultimo a costituire l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare resta superato da questo, la cui disciplina puo’ anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che i contraenti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva.
Nella specie, la Corte di merito ha legittimamente escluso che la mera circostanza che nell’antecedente preliminare di vendita era indicato un prezzo diverso potesse costituire di per se’ la prova della simulazione in ordine al prezzo dichiarato dalle parti nel contratto definitivo e, in applicazione del principio sopra esposto, ha dedotto, nel silenzio del definitivo, la conformita’ del nuovo accordo alla volonta’ delle parti dall’esame delle scritture contabili della societa’ e dalla deposizione resa dalla teste (OMISSIS).
Diversamente il ricorrente, nel lamentare una presunta violazione e falsa applicazione delle norme di diritto da parte del giudice di merito, senza alcuna specifica e puntuale denuncia circa la violazione delle regole codicistiche in materia di bilancio, propone una diversa valutazione della deposizione della teste (OMISSIS), non consentita in sede di legittimita’;
– il terzo motivo e’ parimenti inammissibile.
I fatti asseritamente omessi dalla Corte di merito secondo cui: a) il (OMISSIS) era socio e amministratore della (OMISSIS) s.n.c. b) egli curava la contabilita’ dell’azienda c) gia’ prima del 1999 la societa’ aveva pagato sanzioni e interessi per contributi rimasti inadempiuti d) infine, era trascorso un brevissimo lasso di tempo tra la stipula del preliminare (gennaio 1999) e la conclusione del definitivo (23.2.1999), non sono decisivi per il giudizio ben potendo le parti essere venute a conoscenza dell’esatto ammontare delle sanzioni e degli interessi maturati sul debito nel mese di febbraio ed aver ridimensionato il prezzo del corrispettivo della cessione in relazione al notevole depauperamento della societa’, solo successivamente accertato;
– neanche il quarto motivo non puo’ trovare accoglimento.
Occorre preliminarmente osservare che il ricorso alla nozione di comune esperienza (fatto notorio), ex articolo 115 c.p.c., comma 2, derogando al principio dispositivo ed a quello del contraddittorio, deve essere inteso in senso rigoroso e deve essere riferito ad eventi di carattere generale ed obiettivo, tali da risultare indubitabili e incontestabili (come, ad esempio, la svalutazione monetaria, oppure un evento bellico), per cui ai fini probatori previsti da detta norma, non e’ consentita la generalizzazione delle situazioni particolari (Cass. n. 5530 del 2017 e Cass. n. 2008 del 2013).
Nella specie, il fatto che fosse prassi indicare nel rogito notarile di compravendita un prezzo inferiore a quello reale e, dunque, incorrere nelle relative sanzioni fiscali previste dalla normativa, non costituisce “fatto notorio” come tale sottratto all’onere probatorio, perche’ le “nozioni di fatto”, contemplate dall’articolo 115 c.p.c., comma 2, non possono certo identificarsi in visioni o concezioni puramente “personali” e “soggettive” delle parti (come tali, del tutto “incontrollabili”), ma devono tradursi in nozioni di esperienza oggettivamente “condivise” ed “accettate” dalla generalita’ degli individui.
Quanto al fatto che notoriamente le verifiche numeriche e contabili vengano compiute prima della stipula del preliminare, esso non e’ decisivo. Invero, le parti ben avrebbero potuto pattuire un prezzo nel preliminare di vendita e, susseguentemente, alla luce dell’esatto quadro contabile, diverso da quello preventivato dalla commercialista, averlo diminuito.
In relazione, infine, all’omessa previsione di una clausola di fideiussione, si osserva che non costituisce un fatto notorio, bensi’ una mera scelta negoziale ovvero un fatto al limite solo probabile;
– il quinto motivo, con cui il ricorrente lamenta il fatto che la Corte di merito non avrebbe attribuito rilevanza probatoria alla dichiarazione resa dalla (OMISSIS), e’ anch’esso inammissibile.
Occorre premettere che spetta in via esclusiva al giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad esse sottesi, dando cosi’ liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 19547 del 2017).
Nella specie la Corte distrettuale ha proceduto ad una approfondita ricognizione critica dei dati testimoniali e documentali acquisiti, non omettendo di esaminare la deposizione della (OMISSIS), bensi’ valutandone la non assoluta attendibilita’ decisoria dovuta al fatto che era circoscritta ad una telefonata in cui la stessa si era limitata a confermare l’imponibilita’ ai fini tributari dell’atto di cessione della quota;
– il sesto motivo, e’ parimenti inammissibile. L’incongruenza matematica della riduzione del prezzo, infatti, non e’ un fatto decisivo per il giudizio, non costituendo, di per se’, elemento idoneo a provare la simulazione del prezzo di vendita delle quote societarie. Peraltro, la previsione di un regolamento contrattuale preliminare e’ funzionale a rinviare la regolamentazione finale del rapporto, al fine di regolarizzare, integrare o modificare taluni aspetti dell’affare necessitanti di ulteriore approfondimento o verifica;
– conclusivamente, risultando tutti i proposti motivi, inammissibili o comunque manifestamente infondati, il ricorso va dichiarato inammissibile;
– le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
– poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’ in favore del resistente liquidate in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.