Segnatamente, la stipulazione di un contratto preliminare di preliminare, ossia di un accordo in virtù del quale le parti si obblighino a concludere un successivo contratto che preveda anche solamente effetti obbligatori (e con l’esclusione dell’esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento), è valido ed efficace, e dunque non è nullo per difetto di causa, ove sia configurabile un interesse delle parti meritevole di tutela ad una formazione progressiva del contratto, fondata su una differenziazione dei contenuti negoziali, e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare. La violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, è idonea a fondare, per la mancata conclusione del contratto stipulando, una responsabilità contrattuale da inadempimento di un’obbligazione specifica sorta nella fase precontrattuale.

 

Tribunale Latina, Sezione 1 civile Sentenza 4 luglio 2018, n. 1783

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Roberto Galasso, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel procedimento recante r.g. n. 7316/2010, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c., vertente

TRA

(…), c.f.: (…), elett.te dom.to alla VIA (…) 04100 LATINA presso lo studio dell’Avv. CA.FR., c.f.: (…), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine dell’atto di costituzione di nuovo difensore

– ATTORE

E

(…), c.f.: (…), elett.te dom.to alla C.SO (…), 04012, CISTERNA DI LATINA, presso lo studio dell’Avv. CH.LA., c.f.: (…), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

– CONVENUTO

Oggetto: inadempimento

FATTO E DIRITTO

Va preliminarmente evidenziato che la presente sentenza viene redatta secondo quanto prescritto dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla L. del 18 giugno 2009, n. 69, le cui disposizioni transitorie espressamente prevedono che “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”.

Con atto di citazione, ritualmente notificato, (…) evocava in giudizio (…), al fine di ottenerne la condanna alla restituzione della somma di Euro 10.000,00, percepita in vista della stipula di un contratto preliminare di vendita di immobile, mai concluso o, in via subordinata, previa qualificazione della scrittura privata del 22.01.2009 in termini di preliminare, per far accertare l’inadempimento del convenuto, con la condanna dello stesso alla restituzione di una somma pari al doppio di quella ricevuta a titolo di caparra confirmatoria.

In ogni caso, chiedeva la condanna alla restituzione della somma versata, per mancanza di titolo alla ritenzione.

Deduceva, in particolare, di aver sottoscritto un documento col quale le parti stabilivano un termine per la stipula del preliminare, con dazione ed accettazione della suddetta somma a titolo di caparra confirmatoria.

Asseriva che tale scrittura non integrasse un vero e proprio preliminare, ma una mera puntuazione, attesa l’omessa indicazione di tutti i dati identificativi dell’immobile e che, comunque, nonostante le ripetute richieste, la parte venditrice non aveva mai consegnato tutta la documentazione necessaria alla stipula davanti al notaio.

Sottolineava che, per tali motivi, si era deciso a comunicare la sua intenzione di non procedere oltre nell’affare, chiedendo invano la restituzione della somma corrisposta.

Si costituiva (…), insistendo per il rigetto della domanda attorea, in considerazione dell’insussistenza dell’allegato inadempimento da parte del convenuto.

In particolare, asseriva che nessun documento era stato richiesto dall’attore, il quale aveva receduto dalle trattative, avendovi perso interesse, strumentalizzando la pretesa mancanza degli atti necessari alla stipula al fine di giustificare il suo recesso ed eliminare il rischio di perdere la caparra versata.

Eccepiva l’altrui inadempimento, sottolineando come in diverse occasioni avesse invitato alla stipula l’attore, senza, tuttavia, ricevere risposte.

Asseriva, quindi, di avere pieno diritto alla ritenzione della caparra ricevuta.

La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni che seguono e nei limiti appresso indicati.

In via del tutto preliminare, occorre qualificare la natura della scrittura privata del 22 gennaio 2009 con la quale le parti hanno stabilito un termine per la conclusione del preliminare, l’attore avendo versato al convenuto la somma di Euro 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria.

Soccorrono i criteri di interpretazione del contratto, ai sensi degli artt. 1362 ss.

Innanzitutto, il senso letterale delle parole costituisce imprescindibile dato di partenza dell’indagine ermeneutica. L’interprete però non può limitarsi al significato letterale delle parole nell’indagare in ordine alla comune intenzione delle parti.

Il senso letterale delle parole va desunto da ogni parte della dichiarazione negoziale e da ogni parola che la compone, sicché la singola clausola, prima ancora di essere posta in relazione con le altre clausole, deve essere letta e valutata nella sua interezza (Cass. n. 23208/2012; Cass. n. 4670/2009; Cass. n. 4176/2007).

La comune intenzione delle parti può essere desunta non solo dal senso letterale delle parole adoperate, ma anche dal comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto. In ordine al ruolo di tale criterio ermeneutico vi sono contrasti: secondo un primo indirizzo il comportamento complessivo delle parti costituisce criterio sussidiario di interpretazione e non assume quindi rilevanza quando il senso letterale del contratto appaia chiaro e univoco; secondo altra opinione l’intenzione delle parti deve essere desunta, oltre che dal significato letterale, anche dal comportamento complessivo, sicché il riferimento alla valutazione del comportamento opera congiuntamente al riferimento al senso letterale delle parole adoperate. I comportamenti rilevanti al fine di determinare l’esatta intenzione delle parti sono solo gli atteggiamenti che queste assumono.

Il comportamento di una sola parte è rilevante quando sia contrario agli interessi del soggetto che ha posto in essere tale condotta o in genere quando collimi con l’interpretazione adottata dall’altra parte.

Da questo punto di vista, a parte il significato letterale delle espressioni utilizzate dalle parti (“la presente scrittura ha valenza di impegno fra le parti in attesa di redigere un vero e proprio contratto preliminare”, doc. 1 fascicolo di parte attrice) agli atti (doc. 3 fascicolo di parte attrice), risulta comunicazione dello stesso convenuto con il quale, quest’ultimo invita l’attore alla stipula del “preliminare” in base a quanto concordato nella “scrittura privata” del 22 gennaio 2009.

Il convenuto, pertanto, esclude che tale ultima scrittura rappresenti un preliminare, contrapponendo il termine “scrittura” alla parola “preliminare” (da concludere).

Se ne deduce che, alla data del 22 gennaio 2009 nessun preliminare poteva ritenersi concluso tra le parti.

Va, altresì, considerato come, ai sensi dell’art. 1351 c.c., il contratto preliminare è nullo, se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.

Il contratto preliminare, al pari degli altri contratti, deve avere tutti gli elementi essenziali richiesti dalla legge: accordo, causa, oggetto e forma nel caso in cui medesimo vincolo di forma sia preteso con riguardo al contratto definitivo. E ciò perché si tratta di contratto contenutisticamente completo e non di un mero atto preparatorio del contratto.

Pertanto, il preliminare deve comunque contenere tutti gli elementi del futuro contratto che mira a concludere.

Ai fini della validità del preliminare non è indispensabile la completa e dettagliata indicazione di tutti gli elementi del futuro contratto, risultando sufficiente l’accordo delle parti su quelli essenziali. Pertanto è sufficiente che dall’atto risulti, anche attraverso il riferimento ad elementi esterni, ma idonei a consentirne l’identificazione in modo inequivoco, che le parti abbiano inteso fare riferimento ad un bene determinato o comunque determinabile, la cui indicazione pertanto, attraverso gli ordinari elementi identificativi richiesti per il definitivo, può anche essere incompleta o mancare del tutto, purché l’intervenuta convergenza delle volontà sia anche aliunde o per relationem logicamente ricostruibile (Cass. n. 2473/2013; Cass. n. 8810/2003; Cass. n. 7935/1997; Cass. n. 6570/1991).

È però nullo il preliminare il cui oggetto sia del tutto indeterminato o comunque indeterminabile (Cass. n. 26988/2013). È consentito rimettere al definitivo la determinazione di elementi accessori (Cass. n. 6570/1991).

Anche alla luce di tali osservazioni, la scrittura privata del 22 gennaio 2009, non rappresenta un vero e proprio preliminare.

A parte la circostanza alla luce della quale sono le stesse parti a stabilire che il contratto preliminare dovrà essere sottoscritto “entro il termine di 30 giorni a partire dalla data di sottoscrizione del documento in cui vi è stato anche il versamento della “caparra confirmatoria”, il rinvio è all’immobile “sito in (…) di (…) in via (…), Foglio n. (…) particella n. (…)”.

Manca, cioè, ogni dato identificativo catastale dell’immobile e neppure le parti descrivono il bene, delineando criteri per la determinazione dell’oggetto del contratto. Non descrivono, cioè, l’immobile in questione, ad esempio in termini di villa o di appartamento in un più ampio stabile, in proposito individuando almeno il piano.

Orbene, è chiaro che se le parti avessero inteso confezionare l’impegno preliminare, avrebbero meglio specificato gli elementi essenziali del contratto (altrimenti nullo).

Pertanto, la vaghezza delle indicazioni, accompagnata al dato letterale, conferma la natura di impegno soltanto prodromico alla stipula del vero e proprio contratto preliminare.

Viene, piuttosto, in rilievo un preliminare di preliminare.

In proposito, occorre osservare come controversa sia l’ammissibilità di tale figura.

Ci si riferisce, in particolare, all’accordo col quale le parti si obbligano alla futura stipula di un preliminare.

La tesi favorevole giustifica la possibilità di concludere un preliminare di preliminare in ragione della piena esplicazione dell’autonomia negoziale, alla quale non possono porsi limiti ove siano perseguiti interessi in concreto meritevoli di tutela; sicché non è escluso che possa esservi un interesse specifico a stipulare un iniziale accordo obbligatorio in cui si fissano i primi punti del futuro contratto definitivo, che non è passibile ancora di esecuzione in forma specifica, cui segua la stipulazione di un successivo accordo che contenga tutti gli ulteriori elementi del futuro contratto definitivo, passibile questa volta di esecuzione in forma specifica.

Nondimeno, anche il filone della dottrina che ammette tale successione dubita che il primo accordo concluso sia un vero e proprio preliminare e non piuttosto un contratto atipico a contenuto obbligatorio.

La tesi contraria evidenzia che, a fronte della previa determinazione degli elementi essenziali del contratto, non vi è spazio per l’ammissibilità di figure estranee rispettivamente ad un preliminare vero e proprio ovvero ad un’intesa precontrattuale, in base al fatto che ricorra o meno la volontà di obbligarsi alla conclusione del contratto definitivo; in questa prospettiva, una mera duplicazione del preliminare sarebbe priva di giustificazione causale.

La giurisprudenza di legittimità era orientata in senso negativo, ossia nel senso di ritenere che il preliminare di preliminare fosse privo di causa, non essendo meritevole di tutela l’interesse di obbligarsi ad obbligarsi, in quanto produttivo di un’inutile complicazione (Cass. n. 19557/2009; Cass. n. 8038/2009).

Più recentemente vi sono state delle aperture all’ammissibilità della figura, sebbene entro una cornice ben definita. Segnatamente, la stipulazione di un contratto preliminare di preliminare, ossia di un accordo in virtù del quale le parti si obblighino a concludere un successivo contratto che preveda anche solamente effetti obbligatori (e con l’esclusione dell’esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento), è valido ed efficace, e dunque non è nullo per difetto di causa, ove sia configurabile un interesse delle parti meritevole di tutela ad una formazione progressiva del contratto, fondata su una differenziazione dei contenuti negoziali, e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare. La violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, è idonea a fondare, per la mancata conclusione del contratto stipulando, una responsabilità contrattuale da inadempimento di un’obbligazione specifica sorta nella fase precontrattuale (Cass. S.U. n. 4628/2015).

In particolare, in presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti ex artt. 1351 e 2932 c.c., ovvero anche soltanto effetti obbligatori ma con esclusione dell’esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento. Riterrà produttivo di effetti l’accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare, soltanto qualora emerga la configurabilità dell’interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare. La violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, potrà dar luogo a responsabilità per la mancata conclusione del contratto stipulando, da qualificarsi di natura contrattuale per la rottura del rapporto obbligatorio assunto nella fase precontrattuale.

Da questo punto di vista, invero, la previsione della caparra confirmatoria ed il suo effettivo versamento, conducono a ritenere che la scrittura del 2009 integri effettivamente un preliminare di preliminare.

Deve, pertanto, essere rigettata la domanda di cui al n. 1) dell’atto di citazione, non potendosi qualificare la scrittura del 22 gennaio 2009, in termini di mera puntuazione.

Dalla qualificazione della scrittura in termini di preliminare di preliminare, discende che – pur dovendosi escludere l’invocabilità del rimedio ex art. 2932 c.c. – l’impegno assurge, in ogni caso, a vincolo contrattuale ed i relativi inadempimenti vanno ricondotti alla responsabilità, ex art. 1218 c.c. Si applica, pertanto, il relativo regime, in termini di prescrizione e di onere della prova.

In proposito, si osserva come, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall’avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n. 7996).

Ebbene, nel caso di specie, il titolo è rappresentato dalla scrittura ritualmente depositata in atti e, peraltro, mai contestata da parte convenuta.

Va, però, sottolineato come l’adempimento del convenuto risulti provato dalle sue difese, in chiave di mera esplicitazione del significato della documentazione depositata dallo stesso attore.

Nel merito – e a prescindere da ogni valutazione in ordine al riparto dell’onere della prova – neppure in via di mera allegazione viene, infatti, in rilievo un inadempimento significativo di parte convenuta, tale da giustificare un recesso, ai sensi dell’art. 1385 c.c., dell’attore.

Per stessa affermazione di parte attrice, infatti, l’inadempimento del convenuto sarebbe consistito nel ritardo relativo all’inoltro delle necessarie richieste amministrative e alla trasmissione della documentazione utile al rogito.

Parte attrice ha prodotto documenti relativi al certificato di destinazione urbanistica (con data di rilascio indicata il 24 febbraio 2009) e della richiesta di cancellazione della riserva (datata 23 febbraio 2009), entrambi provenienti dalla controparte e depositati al sol fine di provare il ritardo del convenuto.

Infine, sono state depositate le raccomandate di sollecito per la restituzione della somma versata a titolo di caparra, sul presupposto dell’inadempimento del convenuto.

Anche tali documenti così come non valgono a provare l’esatto adempimento di parte attrice, neppure dimostrano l’inadempimento di parte convenuta.

Nessun rilievo hanno poi le dichiarazioni rese dai testimoni in quanto relative a circostanze che andavano provate in via documentale, sebbene i relativi capitoli siano stati ammessi dal precedente titolare del ruolo.

Il ritardo, per come allegato, non assume alcun connotato di gravità, come in ogni caso richiesto ai sensi dell’art. 1385 c.c.

Ed infatti, si tratta di un ritardo di appena tre giorni rispetto al termine fissato per la stipula del preliminare (21 febbraio 2009), del tutto irrilevante in mancanza di una clausola risolutiva espressa.

D’altra parte, neppure viene in rilievo il termine essenziale, le parti non facendo alcun riferimento a tale carattere dell’indicato dies ad quem e, comunque, non rinvenendosi nel complessivo regolamento di interessi, tale specificità del termine.

Il convenuto, invero, si è limitato ad articolare le sue difese proprio in chiave di esplicitazione della documentazione prodotta dall’attore, sottolineando come dalla stessa si evinca il rispetto, da parte sua, degli obblighi contrattuali.

Va, quindi, rigettata anche la domanda proposta in via subordinata di cui al n. 2 dell’atto di citazione, non ricorrendo i presupposti per l’applicazione dell’art. 1385 c.c. e, dunque, non essendovi alcun diritto dell’attore al pagamento, in suo favore, di una somma pari al doppio di quella versata a titolo di caparra.

Va, invece, accolta la domanda di restituzione della somma versata al convenuto, “per essere priva di titolo alla sua definitiva acquisizione”.

In via del tutto preliminare, va osservato come nessun rilievo possa assumere la contestazione avanzata dal convenuto in merito all’inadempimento dell’attore, né la richiesta di accertamento della legittimità della ritenzione della caparra confirmatoria ricevuta.

A volere qualificare la prima in termini di eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c. e la seconda, come implicita domanda riconvenzionale di accertamento, entrambe non risulterebbero comunque esaminabili in quanto il convenuto si è costituto il giorno stesso dell’udienza ed è pertanto decaduto dalla relativa facoltà di proposizione.

Resta da verificare quale sia il significato da attribuire alla raccomandata del 28 marzo 2009, prodotta dal convenuto. Con quest’ultima, il F., aveva diffidato l’attore a stipulare il preliminare entro il 7 aprile 2009, specificando che “in caso di mancato riscontro, entro la predetta data, il contratto di riterrà automaticamente risolto, con diritto del venditore a trattenere la caparra ricevuta e riservandosi, altresì il diritto di agire giudizialmente al fine di veder risarcite le perdite di eventuali altre possibili trattative”.

Da questo punto di vista deve rilevarsi come la comunicazione in parola non integri una dichiarazione di recesso, ai sensi dell’art. 1385 c.c., quanto una diffida ad adempiere, peraltro inefficace, stante l’assegnazione alla controparte di un termine inferiore a quindici giorni per l’adempimento, come prescritto, invece dalla legge (art. 1454 c.c.).

Tanto si evince dall’assegnazione del termine, dall’avvertimento di una risoluzione automatica in mancanza di adempimento ed infine dalla riserva di agire per il risarcimento del danno ulteriore.

Sussiste, a ben vedere, incompatibilità ontologica tra risoluzione legale e recesso, ex art. 1385 c.c. Ciò è tanto vero che fatto valere l’inadempimento attraverso una diffida ad adempiere o una clausola risolutiva espressa o un termine essenziale, non si può chiedere in giudizio, unitamente alla domanda di accertamento dell’intervenuta risoluzione del contratto per decorso del termine previsto nella diffida senza che ne sia conseguito l’adempimento, per aver dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa o per scadenza del termine essenziale, anche l’accertamento del diritto a incamerare la caparra o la condanna al pagamento del doppio (Cass. S.U. n. 553/2009).

Tali principi – espressi dalla Cassazione relativamente al comportamento processuale delle parti – devono essere estesi anche al profilo sostanziale, per cui, articolata la diffida ad adempiere (ancorché inefficace), non è ipotizzabile beneficiare della ritenzione della caparra ricevuta, presupposto della stessa essendo unicamente il recesso.

Né il recesso può dirsi validamente esercitato in giudizio dal convenuto, in quanto decaduto dalla domanda riconvenzionale di accertamento della relativa legittimità (nel caso in cui si voglia attribuire a tale difesa la qualifica di riconvenzionale).

Deve, piuttosto, ritenersi risolto il contratto tra le parti in causa per altri motivi.

Si osserva come, ai sensi dell’art. 1372 c.c., il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

L’accordo delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo contrattuale può risultare sia espressamente sia tacitamente per fatti univoci, quando la forma ad substantiam o ad probationem non sia richiesta dalla legge o dalle parti per il contratto verso cui è indirizzato lo scioglimento; solo ove vi sia un vincolo di forma a pena di nullità o ad effetti probatori, la prescrizione di forma che concerne il contratto da sciogliere si estende all’accordo di scioglimento. Ove lo scioglimento possa avvenire per fatti concludenti, può essere provato con ogni mezzo istruttorio, comprese le presunzioni. In base ad altra impostazione vige addirittura un principio di libertà delle forme dello scioglimento per mutuo consenso anche quando il negozio da risolvere sia a forma vincolata.

Secondo la Suprema Corte, la risoluzione consensuale del contratto deve rivestire gli stessi requisiti di forma prescritti per il contratto da sciogliere quando la forma è richiesta ad substantiam (Cass. n. 13290/2015; Cass. n. 8504/2011; Cass. n. 8491/2000; Cass. n. 4906/1998; Cass. n. 2040/1997; Cass. n. 6959/1988; Cass. n. 5550/1986).

Vige, invece, il principio di libertà delle forme qualora si tratti di forma richiesta ad probationem (Cass. n. 8422/2006; Cass. n. 4307/2001; Cass. n. 10354/1992) o di forma convenzionale (Cass. n. 18757/2013; Cass. n. 5639/1997). Ove sia ammesso il mutuo dissenso per facta concludentia, esso deve risultare in modo inequivocabile e chiaro, non essendo sufficiente la mera inerzia delle parti (Cass. n. 5887/2011; Cass. n. 2279/2010; Cass. n. 15264/2007).

Da questo punto di vista, va osservato come le parti abbiano manifestato entrambe la volontà di risolvere il contratto, non solo mediante le difese svolte nei propri atti e scritti difensivi, ma anche attraverso la corrispondenza allegata e depositata. Sicuramente nessun interesse persiste all’ulteriore vigenza del contratto.

Pertanto, in ogni caso, risulta rispettata la forma scritta (che comunque neppure risulta integrare un requisito di validità del mutuo dissenso nel caso di specie, trattandosi di risoluzione relativa ad un preliminare di preliminare, per il quale non è richiesta la forma ex art. 1351 c.c.).

Va accolta, pertanto, la domanda di parte attrice relativa alla restituzione delle somme versate a titolo di caparra confirmatoria, non sussistendo più alcun titolo alla relativa ritenzione, una volta venuto meno il contratto per via della risoluzione per mutuo dissenso.

Ed infatti, da un lato, è stata accertata, incidentalmente, la risoluzione stragiudiziale per mutuo consenso, dall’altra, nessun recesso utile, ai sensi dell’art. 1385 c.c., è stato esercitato dal convenuto il quale – erroneamente – ha comunicato all’attore, con l’ultima raccomandata, che uno degli effetti della risoluzione legale, per diffida ad adempiere, sarebbe stata la ritenzione della caparra ricevuta.

La domanda, dunque, attiene agli effetti restitutori connessi alla risoluzione del contratto. Pertanto il convenuto dovrà restituire all’attore la somma di Euro 10.000,00, oltre interessi legali dal 22 gennaio 2009, sino al soddisfo.

Con riferimento alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, ai valori minimi, stante la semplicità delle questioni affrontate ed alla luce del valore della domanda, in Euro 2.933,00 di cui Euro 195,00 per spese ed Euro 2.738,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa ed così provvede:

– Rigetta le domande di cui ai nn, 1) e 2) dell’atto di citazione;

– Accoglie la domanda di cui al n. 3 dell’atto di citazione e, per l’effetto, condanna (…) alla restituzione, in favore di (…), della somma pari ad Euro 10.000,00 oltre interessi legali dal 22 gennaio 2009 sino al soddisfo;

– Condanna (…) al pagamento, in favore di (…), delle spese di lite che liquida, come in parte motiva, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, in Euro 2.933,00 di cui Euro 195,00 per spese ed Euro 2.738,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a.

Così deciso in Latina il 2 luglio 2018.

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.