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Ora, una deliberazione adottata a maggioranza di ripartizione in parti uguali (ovvero con regime “capitarlo”) degli oneri derivanti dalla manutenzione di parti comuni, in deroga ai criteri di proporzionalita’ fissati dall’articolo 1123 c.c., va certamente ritenuta nulla, occorrendo semmai a tal fine una convenzione approvata all’unanimita’, che sia espressione dell’autonomia contrattuale. La nullita’ di una siffatta delibera puo’, quindi, essere fatta valere anche nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei discendenti contributi condominiali, trattandosi di vizio che inficia la stessa esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa (esistenza che il giudice dell’opposizione deve comunque verificare) e che rimane sottratto al termine perentorio di impugnativa di cui all’articolo 1137 c.c..
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Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 21 giugno 2018, n. 16389
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13350-2017 proposto da:
CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 416/2016 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI, depositata il 20/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Condominio (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, articolato in unico motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 20 aprile 2016, che aveva accolto l’appello di (OMISSIS) contro la sentenza di primo grado resa dal Giudice di pace di Oriolo e cosi’ revocato il decreto ingiuntivo n. 1/2008 emesso nei confronti dell’ (OMISSIS).
Resiste con controricorso (OMISSIS).
Il giudizio era iniziato con ricorso per decreto ingiuntivo relativo a spese condominiali dovute dal condomino (OMISSIS), inerenti alla sistemazione esterna dell’edificio del Condominio (OMISSIS), ed approvate con delibera assembleare del 16 settembre 2005, che stabili’ la ripartizione in parti uguali dei contributi. Tale delibera venne approvata dai cinque condomini presenti all’adunanza, in assenza di altri quattro condomini dell’edificio. Il Tribunale di Castrovillari ha affermato che si trattasse di una modificazione dei criteri di riparto delle spese condominiali priva della necessaria unanimita’, con conseguenti nullita’ della delibera e revoca del decreto ingiuntivo su di essa fondato, cosi’ come richiesto dal condomino opponente.
L’unico motivo di ricorso del Condominio (OMISSIS) deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1105, 1109 e 1137 c.c., nonche’ dell’articolo 36 c.p.c., in quanto non poteva il Tribunale, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali, valutare la nullita’ o annullabilita’ della delibera di approvazione e riparto delle spese oggetto di intimazione, come da interpretazione giurisprudenziale che il ricorrente richiama.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
E’ certamente da ribadire che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l’onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell’assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonche’ dei relativi documenti (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569). Nello stesso giudizio di opposizione, il condomino opponente non puo’ far valere questioni attinenti alla annullabilita’ della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione. Tale delibera costituisce, infatti, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito e’, dunque, ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629; da ultimo, Cass. Sez. 2, 23/02/2017, n. 4672). Il giudice deve quindi accogliere l’opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l’esecuzione sospesa dal giudice dell’impugnazione, ex articolo 1137 c.c., comma 2, o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorche’ non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Sez. 2, 14/11/2012, n. 19938; Cass. Sez. 6 – 2, 24/03/2017, n. 7741).
Questa Corte ha pero’ anche chiarito, con orientamento che va ribadito e che depone per la correttezza della decisione del Tribunale di Castrovillari, come nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il limite alla rilevabilita’, anche d’ufficio, dell’invalidita’ delle sottostanti delibere non opera allorche’ si tratti di vizi implicanti la loro nullita’, trattandosi dell’applicazione di atti la cui validita’ rappresenta un elemento costitutivo della domanda (Cass. Sez. 2, 12/01/2016, n. 305). La nullita’ di una deliberazione dell’assemblea condominiale, del resto, comporta che la stessa, a differenza delle ipotesi di annullabilita’, non implichi la necessita’ di tempestiva impugnazione nel termine di trenta giorni previsto dall’articolo 1137 c.c.. Una deliberazione nulla, secondo i principi generali degli organi collegiali, non puo’, pertanto, finche’ (o perche’) non impugnata nel termine di legge, ritenersi valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio, come si afferma per le deliberazioni soltanto annullabili. Alle deliberazioni prese dall’assemblea condominiale si applica, percio’, il principio dettato in materia di contratti dall’articolo 1421 c.c., secondo cui e’ comunque attribuito al giudice, anche d’appello, il potere di rilevarne pure d’ufficio la nullita’, ogni qual volta la validita’ (o l’invalidita’) dell’atto collegiale rientri, appunto, tra gli elementi costitutivi della domanda su cui egli debba decidere (Cass. Sez. 2, 17/06/2015, n. 12582; Cass. Sez. 6 -2, 15/03/2017, n. 6652).
Ora, una deliberazione adottata a maggioranza di ripartizione in parti uguali (ovvero con regime “capitarlo”) degli oneri derivanti dalla manutenzione di parti comuni, in deroga ai criteri di proporzionalita’ fissati dall’articolo 1123 c.c., proprio come avvenuto nella delibera del 16 settembre 2005, va certamente ritenuta nulla, occorrendo semmai a tal fine una convenzione approvata all’unanimita’, che sia espressione dell’autonomia contrattuale (Cass. Sez. 2, 16/02/2001, n. 2301; Cass. Sez. 2, 04/12/2013, n. 27233; Cass. Sez. 2, 04/08/2017, n. 19651). La nullita’ di una siffatta delibera puo’, quindi, essere fatta valere anche nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei discendenti contributi condominiali, trattandosi di vizio che inficia la stessa esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa (esistenza che il giudice dell’opposizione deve comunque verificare) e che rimane sottratto al termine perentorio di impugnativa di cui all’articolo 1137 c.c..
Il ricorso va percio’ rigettato e il ricorrente Condominio va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, il comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.