alla controversia tra cliente ed avvocato (ed indipendentemente dal ruolo di parte – se attore o convenuto e viceversa – che ognuno di essi riveste) si applica la disciplina sul foro del consumatore di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 33, comma 2, lettera u), che individua un criterio di competenza esclusivo ed inderogabile (a meno che il professionista non dimostri che la clausola di deroga in favore di altri fori sia stata oggetto di trattativa individuale tra le parti, ipotesi non ricorrente nel caso di specie).
Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 28 settembre 2018, n. 23624
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26670-2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– resistenti –
e
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 10/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 4/7/2018 dal Consigliere Dott. ALDO CARRATO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TRONCONE Fulvio, che conclude per il rigetto del ricorso per essere competente il Tribunale di Genova.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato che con ricorso proposto ai sensi dell’articolo 702-bis c.p.c. i sigg. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano dinanzi al Tribunale di Genova l’avv. (OMISSIS) per sentirlo condannare al pagamento, in favore di ciascuno, dell’importo di Euro 83,647,35, assumendone la debenza a titolo di differenza tra il compenso concordato con il suddetto professionista per un giudizio incardinato in primo grado dinanzi al Tribunale di Alessandria e in secondo grado avanti alla Corte di appello di Torino e quello liquidato da quest’ultimo giudice e dallo stesso Avv. (OMISSIS) riscosso a loro nome e per conto della controparte soccombente e poi trattenuto;
considerato che, radicatasi la controversia, il convenuto eccepiva tempestivamente con la sua comparsa di risposta l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, deducendo che competente era o il Tribunale di Milano in relazione al luogo ove era stato concluso il mandato professionale o il Tribunale di Pavia con riferimento al foro di residenza di esso convenuto;
riscontrato che, con ordinanza del 10 ottobre 2017, il Tribunale di Genova rigettava la proposta eccezione di incompetenza territoriale e, per l’effetto, dichiarava la sussistenza della sua competenza territoriale in ordine all’instaurata controversia, in applicazione del foro del consumatore di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 33, comma 2, lettera u), da ritenersi propriamente estensibile anche alle controversie in tema di pretese aventi titolo in un rapporto d’opera intellettuale tra avvocato e cliente, quando a quest’ultimo e’ (come e’ pacifico nel caso de quo) riconoscibile la qualita’ di consumatore;
rilevato che, con ricorso ritualmente formulato ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 47 c.p.c., l’avv. (OMISSIS) ha proposto regolamento necessario di competenza prospettando l’illegittimita’ dell’impugnata ordinanza nella parte in cui aveva applicato la regola del foro del consumatore anche nei confronti della signora (OMISSIS) e di uno dei terzi chiamati in causa, sebbene essi non fossero residenti in Comuni appartenenti al Circondario del Tribunale di Genova, senza, altresi’, tener conto che l’inderogabilita’ della competenza desumibile dal Decreto Legislativo n. 206 del 2005, citato articolo 33, comma 2, lettera u), riguarda unicamente il professionista, ragion per cui, sul presupposto della derogabilita’ del foro da parte dello stesso consumatore, esso sarebbe libero di derogarvi, ma solo in favore di uno dei fori competenti in via alternativa ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 c.p.c.;
constatata l’intervenuta costituzione in sede di regolamento dei soli sigg. (OMISSIS), i quali hanno instato per il rigetto dell’avanzato ricorso;
viste le conclusioni rassegnate dal P.G., con le quali tale Ufficio ha chiesto la reiezione del proposto regolamento di competenza, per essere competente il Tribunale di Genova;
letta la memoria depositata dallo stesso ricorrente, costituito in proprio, ai sensi dell’articolo 380-ter c.p.c., comma 2;
disattesa, in via pregiudiziale, l’eccezione di improcedibilita’ formulata nell’interesse dei resistenti siccome – per giurisprudenza univoca di questa Corte – nel giudizio di cassazione la violazione dell’obbligo di deposito degli atti e dei documenti sui quali il ricorso o il controricorso si fondano e’ legittimamente predicabile nel solo caso in cui la mancata produzione riguarda atti o documenti (gia’ acquisiti al giudizio di merito) il cui esame sia necessario per la decisione della causa (cfr., per tutte, Cass. n. 12028/2010), ragion per cui, nel caso di specie, essendo pacifici i fatti come dedotti da entrambe le parti e vertendosi in tema di regolamento di competenza, la sollevata eccezione processuale non puo’ aver seguito (non trascurandosi che il ricorrente ha, comunque, provato di aver provveduto all’istanza prescritta dall’articolo 369 c.p.c., comma 3);
ritenuto che, ad avviso del collegio, il proposto ricorso per regolamento di competenza e’ infondato;
osservato, invero, che, secondo la concorde giurisprudenza di questa Corte (richiamata anche nell’impugnata ordinanza), non puo’ discutersi che nei rapporti tra avvocato e cliente quest’ultimo riveste la qualita’ di “consumatore”, ai sensi del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 3, comma 1, lettera a), a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall’intuitu personae e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione (quanto ai rapporti esterni con i terzi), non rientrando tali circostanze nel paradigma normativo (cfr. Cass. n. 1464/2014, ord., e Cass. n. 21187/2017, ord.) ed essendo, altresi’, pacifico che la disciplina sulla tutela del consumatore si applica anche nei confronti dell’avvocato, quale professionista esercente un’attivita’ professionale che si concretizza nella prestazione d’opera intellettuale;
opinato, pertanto, che alla controversia tra cliente ed avvocato (ed indipendentemente dal ruolo di parte – se attore o convenuto e viceversa – che ognuno di essi riveste) si applica la disciplina sul foro del consumatore di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 33, comma 2, lettera u), che individua (cfr., da ultimo, Cass. n. 1951/2018, ord.) un criterio di competenza esclusivo ed inderogabile (a meno che il professionista non dimostri che la clausola di deroga in favore di altri fori sia stata oggetto di trattativa individuale tra le parti, ipotesi non ricorrente nel caso di specie);
considerato, inoltre, che, nella controversia cui si riferisce il regolamento proposto, e’ incontestato che gli attuali resistenti (OMISSIS) e (OMISSIS) abbiano correttamente adito il Tribunale di Genova, quale foro del consumatore, mentre, con riguardo alla posizione e alla scelta adottate dalla (OMISSIS), il collegio condivide il pregresso indirizzo giurisprudenziale di questa Corte in base al quale il singolo consumatore puo’ rinunciare ad avvalersi del foro inderogabile fissato dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006, citato articolo 33, ogni qualvolta agisca nella qualita’ di attore, e cio’ anche in virtu’ della considerazione che le disposizioni apprestate dal c.d. codice del consumo sono previste per la sua tutela, onde la violazione della regola della competenza fissata dalla predetta norma non e’ rilevabile dalla controparte, a cui vantaggio non opera, ne’ dal giudice d’ufficio (cfr., ad es., Cass. n. 13994/2014, ord., e Cass. n. 5933/2012, ord.), non comportando, percio’, la necessaria applicazione dei fori generali contemplato dagli articoli 18, 19 e 20 c.p.c.;
rilevato che quest’ultima conseguenza non viene a verificarsi nemmeno nel caso – come quello in esame – di proposizione simultanea di un’unica domanda (avente ad oggetto un rapporto di consumo) da parte di piu’ soggetti, dei quali solo qualcuno non abbia inteso optare per il foro del consumatore, poiche’, in tal caso, opera, anche nei confronti di quel soggetto, la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore, siccome da ritenersi foro piu’ speciale ed inderogabile di ogni altro (cfr. Cass. n. 5705/2014, ord.), anche in ossequio al generale principio del giusto processo e alla valorizzazione del preferenziale criterio della concentrazione della tutela giurisdizionale in capo ad un unico giudice (senza che, oltretutto, nella fattispecie, possa aver rilievo sulla determinazione della competenza – per i principi prima richiamati la posizione dei terzi chiamati in causa dallo stesso avv. (OMISSIS));
ritenuto, in definitiva, che il proposto ricorso per regolamento di competenza deve essere respinto, confermandosi la sussistenza della dichiarata competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Genova in ordine alla trattazione della controversia in questione, cui consegue la condanna del soccombente ricorrente al pagamento – in favore dei resistenti – delle spese del presente giudizio, dandosi anche atto della sussistenza delle condizioni – ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 1, comma 17, che ha aggiunto al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater – dell’obbligo di versamento, da parte del medesimo ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato parti a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle costituite parti resistenti in solido fra loro, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e sulle voci come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.