Il coobbligato, è figura che dal punto di vista del “nomen iuris” non riceve una propria autonoma e compiuta disciplina nel Codice Civile, ma che è certamente riconducibile all’ipotesi della solidarietà passiva di cui all’articolo 1294 c.c., trattandosi di un condebitore tenuto ad adempiere all’obbligo restitutorio insieme al mutuatario, nell’ottica di rafforzamento ed attuazione del diritto di credito della parte mutuante – funzione tipica, peraltro, della solidarietà passiva, che si concreta nella moltiplicazione dei debitori coobbligati nei cui confronti il creditore può agire per ottenere l’adempimento dell’obbligazione e, dunque, nella corrispondente moltiplicazione dei patrimoni che il creditore comune può aggredire in forza della regola della responsabilità patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. -; del resto, altrimenti opinando, non si comprenderebbe il senso della sottoscrizione del contratto da parte di un soggetto quale “coobbligato”, laddove poi questi potrebbe liberarsi agevolmente dal vincolo contrattuale invocando l’irrilevanza giuridica della relativa qualificazione contrattualmente assunta, in spregio ai più elementari principi di buona fede oggettiva (altrimenti incentivandosi la stipulazione di contratti di prestito con la riserva mentale di poterli poi non onorare), di autoresponsabilità e di conservazione degli atti giuridici. Ciò, del resto, ha trovato di recente conferma nella giurisprudenza di merito – che si condivide per le ragioni di cui sopra – secondo cui “l’aver utilizzato in un contratto di prestito al consumo l’espressione “coobbligato”, è circostanza di per sé sufficiente a qualificare l’obbligazione assunta come solidale in quanto anche se tale espressione non trova rispondenza in alcun istituto, questa “deve ritenersi certamente riferita alla qualità di debitore solidale ai sensi degli artt. 1292 c.c.
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Tribunale|Salerno|Sezione 1|Civile|Sentenza|9 giugno 2022| n. 2058
Data udienza 8 giugno 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1A Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia Caputo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 6614/2015, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(…) (C.F.: (…)), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce all’atto di citazione in opposizione, dagli Avv.ti (…), presso il cui studio, sito in Cava de’ Tirreni alla (…), elettivamente domicilia
– PARTE OPPONENTE
E
(…) (C.F.: (…)), rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall’Avv. (…), presso il cui studio, sito in Salerno alla (…), elettivamente domicilia
– PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e decreto reso all’esito dell’udienza del 09/3/2022 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell’art. 83, co. 7, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni con Legge n. 27/2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato (…) ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1459/2015 con pedissequo precetto, con il quale è stato ingiunto al pagamento di complessivi Euro 18.213,90 a titolo di regresso per il pagamento delle rate da Marzo 2013 ad Aprile 2015, da parte di (…), con il quale ha concluso un finanziamento con l’allora (…) S.P.A. (poi Banca (…) S.P.A.), oltre interessi e spese del procedimento monitorio. L’opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che l’opposto sig. (…) non è un suo garante nell’ambito del contratto di finanziamento concluso con l’allora (…) S.P.A. (poi Banca (…) S.P.A.), bensì il cointestatario del mutuo stesso, concluso per soddisfare esigenze connesse all’avvio di una società cui entrambi partecipavano, di talché egli non ha diritto ad alcunché; quale secondo motivo di opposizione che, laddove il sig. (…) avesse esercitato l’azione di regress ex art. 1298 c.c. quale debitore solidale, la sua pretesa sarebbe comunque infondata, atteso che ai sensi dell’articolo 1299 c.c. il condebitore in solido che abbia pagato l’intero può ripetere solo la parte di spettanza dell’altro coobbligato e, di contro, in questo caso il sig. (…) ha pagato la sola somma di Euro 18.213,93, inferiore alla quota del 50% di sua spettanza; quale terzo motivo di opposizione, che il mutuo da lui sottoscritto con il sig. (…) con la (…) S.P.A. (poi Banca (…) S.P.A.) è usurario, di talché ai sensi dell’articolo 1815, comma 2, c.c., va convertito da feneratizio in gratuito, con conseguenza illegittimità della pretesa creditoria azionata in via monitoria.
In virtù di quanto innanzi esposto (…) ha formulato le seguenti conclusioni: accogliere l’opposizione e, per l’effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1459/2015; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrars in favore degli Avvocati (…), dichiaratisi anticipatari. Si costituiva in giudizio (…), deducendo: di essere mero “coobbligato” nell’ambito del contratto di mutuo di cui ha provveduto al pagamento delle rate, essendo così qualificator nel contratto stesso, nelle comunicazioni ricevute da (…) e per il fatto che l’importo mutuato di Euro 55.623,80 è stato totalmente accreditato sul conto corrente di (…), ed utilizzato da quest’ultimo per fini propri; che, ad ogni modo, la ripartizione interna delle quote nella misura del 50% ciascuno non è stabilita da nessuna parte e, avendo adempiuto chi non ha parte nei rapporti interni, come nel caso dell’assuntore del debito altrui, gli spetta il regresso per la somma integrale versata; che, in subordine, atteso che la presunzione di uguaglianza ex art. 1298 c.c. delle quote nei rapporti interni tra condebitori solidali viene superata dall’incasso totale e dall’utilizzo della somma esclusivamente da parte del sig. (…), è quest’ultimo l’unico obbligato nei rapporti interni; che la doglianza circa l’usurarietà degli interessi va proposta nei confronti di (…) S.P.A., che non è parte del giudizio.
In virtù di quanto innanzi esposto (…) ha formulato le seguenti conclusioni: rigettare l’opposizione e, per l’effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 1459/2015; in via subordinata, condannare (…) al pagamento, in suo favore, dell’importo di cui all’ingiunzione o di quello diverso che risulterà in corso di causa; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza il precedente G.I. rigettava l’istanza di parte opponente di sospendersi la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto e concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 10/4/2019 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto.
All’udienza del 09/3/2022, tenuta con la mobilità di trattazione “scritta” ai sensi dell’art. 83, co. 7, lett. h) del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni con Legge n. 27/2020 il Giudice con decreto assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) decorrenti dalla comunicazione del predetto decreto.
SULLA FONDATEZZA DELL’OPPOSIZIONE
Con il primo motivo di opposizione (…) ha dedotto che l’opposto (…), il quale ha agito per la restituzione delle rate corrisposte in favore della banca mutuante nell’ambito di un contratto di finanziamento di cui sarebbe semplicemente garante personale, non rivestirebbe in realtà tale qualifica, bensì quella di cointestatario del mutuo stesso.
Il motivo di opposizione è fondato e va accolto.
Invero, risulta documentalmente provato (cfr. all.ti della produzione della fase monitoria) che l’opposto (…) ha sottoscritto il contratto di finanziamento quale “coobbligato”, figura che dal punto di vista del “nomen iuris” non riceve una propria autonoma e compiuta disciplina nel Codice Civile, ma che è certamente riconducibile all’ipotesi della solidarietà passiva di cui all’articolo 1294 c.c., trattandosi di un condebitore tenuto ad adempiere all’obbligo restitutorio insieme al mutuatario, nell’ottica di rafforzamento ed attuazione del diritto di credito della parte mutuante – funzione tipica, peraltro, della solidarietà passiva, che si concreta nella moltiplicazione dei debitori coobbligati nei cui confronti il creditore può agire per ottenere l’adempimento dell’obbligazione e, dunque, nella corrispondente moltiplicazione dei patrimoni che il creditore comune può aggredire in forza della regola della responsabilità patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. -; del resto, altrimenti opinando, non si comprenderebbe il senso della sottoscrizione del contratto da parte di un soggetto quale “coobbligato”, laddove poi questi potrebbe liberarsi agevolmente dal vincolo contrattuale invocando l’irrilevanza giuridica della relativa qualificazione contrattualmente assunta, in spregio ai più elementari principi di buona fede oggettiva (altrimenti incentivandosi la stipulazione di contratti di prestito con la riserva mentale di poterli poi non onorare), di autoresponsabilità e di conservazione degli atti giuridici. Ciò, del resto, ha trovato di recente conferma nella giurisprudenza di merito – che si condivide per le ragioni di cui sopra – secondo cui “l’aver utilizzato in un contratto di prestito al consumo l’espressione “coobbligato”, è circostanza di per sé sufficiente a qualificare l’obbligazione assunta come solidale in quanto anche se tale espressione non trova rispondenza in alcun istituto, questa “deve ritenersi certamente riferita alla qualità di debitore solidale ai sensi degli artt. 1292 c.c.” (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere, n. 2301/2020).
Fermo quanto innanzi esposto, inoltre, la riconducibilità della posizione del sig. (…) non già alla figura di un “garante”, bensì di un “coobbligato solidale”, cioè di parte contrattuale, si evince altresì da due ulteriori circostanze: la prima è che nel contratto di finanziamento stipulato dalle odierne parti in causa, accanto al nominativo ed alle sottoscrizioni apposte dal sig. (…) viene indicata la qualifica “COINTESTATARIO/COOBBLIGATO”, la quale non lascia adito a dubbi circa il fatto che egli sia parte del contratto di prestito, tanto quanto l’opponente sig. (…). In secondo luogo, poi, l’assunzione della qualità di fideiussore o di garante personale richiede, ai sensi dell’articolo 1957 c.c., una manifestazione di volontà di prestare garanzia espressa da parte del garante, manifestazione che nel caso di specie non appare ravvisabile rispetto al sig. (…), il che esclude, dunque, che egli possa essere considerato un semplice garante personale.
Ciò posto, la qualificazione della parte opposta quale parte contrattuale e, dunque, quale coobbligato in solido in forza della regola generale della solidarietà passiva di cui all’articolo 1294 c.c. in caso di pluralità di debitori, se esclude la possibilità, per ciò solo, per l’opposto di ottenere la restituzione di tutto quanto corrisposto alla banca mutuante, impone comunque di verificare se, ed eventualmente in quale misura, il sig. (…) possa ottenere la restituzione delle somme corrisposte all’Istituto di credito mutuante per il pagamento delle rate del finanziamento concluso altresì dal sig. (…). A tale quesito deve darsi risposta negativa.
Sul punto occorre richiamare il disposto di cui all’articolo 1298, comma 1, del Codice Civile, a mente del quale “Nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi”. Il legislatore, dunque, in caso di solidarietà passiva, come nel caso di specie, che opera sul piano dei rapporti esterni tra creditore e condebitori, prevede, sul versante dei rapporti interni tra coobbligati, che l’obbligazione solidale si frazioni tra la pluralità di debitori, salvo che non risulti che la sua assunzione sia avvenuta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi. Nella vicenda in esame parte opposta ha sostenuto che il finanziamento da essa sottoscritto insieme al sig. (…) – e di cui ha provveduto al pagamento delle rate per il cui rimborso agisce in questa sede – sarebbe stato stipulato nell’interesse esclusivo dell’opponente, come risulterebbe dalla circostanza che l’intera somma mutuata è stata erogata al sig. (…) ed utilizzata per scopi esclusivi di quest’ultimo.
Tale obiezione non appare condivisibile: invero, dalla documentazione in atti non vi è alcun elemento idoneo a far ritenere provata la circostanza che il finanziamento concluso dagli odierni contendenti sia stato concluso nell’interesse esclusivo del sig. (…), tant’è che sul punto parte opposta (cfr. seconda memoria istruttoria) ha aticolato richiesta di prova per interrogatorio formale dell’opponente, richiesta rigettata dal precedente G.I. (cfr. ordinanza del 24/6/2016) ed effettivamente inammissibile in quanto volta a dimostrare circostanze da provarsi documentalmente, di talché non ha fornito dimostrazione dell’esistenza di elementi tali da vincere la presunzione “iuris tantum” di parità delle quote interne ai sensi del secondo comma dell’articolo 1298 c.c. Ciò comporta, sul piano pratico, che nella vicenda in esame opera il disposto di cui all’articolo 1299, comma 1, c.c., in forza del quale “Il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi”. Pertanto, atteso che l’importo erogato in esecuzione del mutuo sottoscritto dalle parti in causa è pari ad Euro 51.000,00 e che il sig. (…) ha provveduto a restituire alla banca mutuante rate per complessivi Euro 18.213,93, laddove secondo la ripartizione interna delle quote in parti uguali (50%, essendo due i coobbligati) ognuno dei condebitori è tenuto a restituire Euro 25.500,00, ne consegue che l’opposto non ha diritto a ripetere alcunché dal sig. (…), non avendo pagato non solo l’intero debito solidale, ma neppure il proprio intero debito.
Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, consegue che l’opposizione è fondata e va accolta e, per l’effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 1459/2015 va revocato.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, pertanto, sono poste a carico di (…) e, considerate la natura, il valore (Euro 18.213,93) e la complessità delle questioni (media), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 37/2018) in complessivi Euro 4.355,00 a titolo di compensi professionali (di cui Euro 875,00 per la fase di studio; Euro 740,00 per la fase introduttiva euro 1.120,00 per la fase istruttoria/trattazione; Euro 1.620,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese vive pari ad Euro 145,50 (per C.U.), rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore degli Avvocati (…), dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 1459/2015;
2) Condanna (…) al pagamento, in favore di (…), delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 4.355,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad Euro 145,50, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore degli Avvocati (…), dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in Salerno l’8 giugno 2022.
Depositata in Cancelleria il 9 giugno 2022.
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