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Corte d’Appello Lecce Sezione 2 civile Sentenza 12 novembre 2015 n. 906
Nel caso in cui l’amministratore di un condominio risulti gravemente inadempiente per azioni connesse ai suoi obblighi, deve ritenersi che l’azione risarcitoria abbia natura contrattuale e si prescriva nel termine ordinario di dieci anni. Ne consegue che laddove il condominio eserciti un’azione diretta a far valere il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale nei confronti dell’Amministratore, si intende eccepire l’inadempimento all’obbligo di questi di eseguire il mandato conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia a norma dell’art. 1710 del Codice Civile ed entro il termine dell’ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 del Codice Civile.
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Corte d’Appello Lecce Sezione 2 civile Sentenza 12 novembre 2015 n. 906
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Buquicchio Presidente
dott. Piergiorgio Buccarella Consigliere
dott. Raffaella Brocca Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1013.2011 RG promossa da:
CO.RO. rappresentato e difeso da avv. Fa.Ma.
APPELLANTE
Contro
CONDOMINIO VI. (…) in persona del suo amministratore p.t. rappresentato e difeso da avv. Ro.Vi.
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 243.2010 depositata il 14.10.2010, il Tribunale di Lecce, sez. dist. di Casarano in accoglimento parziale della domanda di risarcimento danni formulata dal condominio nei confronti del precedente amministratore Co.Ro., condannava il convenuto al risarcimento del danno nella misura di Euro 16.531,76 per la causa Ca. e nella misura di Euro 1.893,09 oltre IVA e CAP per la causa To.; compensava integralmente le spese di lite.
L’azione promossa dal condominio contro il precedente amministratore dello stesso, era diretta a far valere la responsabilità di quest’ultimo per omesso versamento nei confronti del precedente amministratore di versamenti che gli siano stati corrisposti dai condomini, oltre che per inadempimento di c.d. “rendicontazione” e consegna della documentazione contabile ed amministrativa, ed infine, mala gestio nell’utilizzazione dei beni comuni.
Il Tribunale, qualificata l’azione come azione di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale all’obbligo dell’amministratore di eseguire il mandato conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia a norma dell’art. 1710 c.c., rigettava l’eccezione di prescrizione e, in ordine alla responsabilità per omesso versamento nei confronti del precedente amministratore, riteneva che il Co. avesse violato l’obbligo di attivarsi perché il condominio restituisse la somma anticipata dal precedente amministratore sig. Ca.. Rilevava che le omissioni del Co. avevano aggravato la posizione dei condomini inducendoli a resistere nel giudizio contro il Ca., nel quale erano risultati soccombenti. Quantificava il danno subito dal condominio nella differenza tra l’importo comunque dovuto al Ca. e il maggior importo a cui il condominio era stato condannato. Rilevava altresì la violazione dell’obbligo di rendicontazione, inadempimento che aveva determinato l’impossibilità di verificare l’esposizione bancaria del conto intestato al condominio e di verificare le pretese avanzate dai creditori con conseguente proliferazione del contenzioso.. In particolare il Tribunale faceva riferimento alle pretese creditorie della ditta To. e commisurava il danno alle spese legali sopportate dal condominio. In ordine alla responsabilità per la mala gestio nell’utilizzazione dei beni comuni, riteneva che i riscontri probatori non consentissero di affermare la responsabilità del convenuto. Avverso tale decisione ha proposto appello Co.Ro. con atto di citazione notificato il 17.11.2011 nei confronti del Condominio Vi., articolando diversi motivi di gravame, più avanti sintetizzati e insistendo nelle originarie deduzioni e richieste.
L’appellato, costituendosi con memoria depositata il 4.04.2012 ha chiesto il rigetto dell’appello perché infondato.
All’udienza collegiale del 19.05.2015 la causa è stata trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello Co.Ro. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 183, 5 comma e 184 c.p.c. in vigore all’epoca del giudizio (legge 353/1990). Lamenta che per la prima volta nella memoria ex art. 183, 5 comma c.p.c. e successivamente nelle note istruttorie, il condominio introduceva nuovi temi di indagine relativi alla esistenza di un rapporto di portierato con tal Sa.Vi., ascrivendo al Co. la responsabilità per cattivo uso dei beni comuni, avendo costui, a dire del condominio, consentito al Sa. la occupazione di una abitazione di proprietà condominiale anche dopo la fine del rapporto di lavoro.
Infine, censura il fatto che la parte appellata in prime cure superava la barriera preclusiva di cui all’art. 184 c.p.c. incorrendo nella decadenza dal potere di esibire o versare in atti documenti afferenti al giudizio.
Ciò malgrado il Tribunale si pronunciava (cfr. punto 2 della sentenza gravata) prendendo in considerazione la tardiva certificazione del Trib. di Lecce prodotta dal Condominio, secondo cui il Co. non aveva avviato alcuna azione per la nomina di un amministratore giudiziario. Il motivo di appello è irrilevante perché il Tribunale pronuncia condanna a carico dell’amministratore limitatamente al caso Ca. e al caso To. La questione relativa al contratto di lavoro con Sa. esula dal contenuto del decisum e il riferimento al procedimento per la nomina di amministratore giudiziario è effettuato dal giudice solo per evidenziare che la documentazione era comunque in possesso del Co., il quale nell’appello dà atto che solo all’udienza del 10.05.2007, ad istruttoria già espletata, i procuratori del condominio riferivano della produzione della detta documentazione avvenuta il 27.02.2007 e quindi quando il danno relativo alla pendenza Ca. e alla pretese creditorie della ditta To., si era già abbondantemente consumato.
Con secondo motivo di appello lamenta che il giudice incorreva in errore nel reputare l’azione proposta dal Condominio soggetta alla ordinaria prescrizione decennale, rigettando così la eccezione sollevata. Sottolineava invece che il decorso del termine quinquennale era avvenuto rispetto alla citazione notificata il 24.10.2000 a far data dal fatto lesivo (1994 cessazione dalla carica di amministratore) o dalla sua conoscenza formale (1995) a seguito della sostituzione, senza che nelle more vi fosse atto interruttivo idoneo.
La censura non coglie nel segno perché l’azione risarcitoria, previo l’accertamento e la declaratoria del grave inadempimento agli obblighi derivante dall’incarico di amministratore del condominio, ha natura contrattuale e si prescrive nel termine decennale. L’azione promossa dal condominio contro l’amministratore dello stesso diretta a far valere il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, si configura come azione volta a far valere l’inadempimento all’obbligo dell’amministratore di eseguire il mandato conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia a norma dell’art. 1710 c.c. Tale azione è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (Cass.civ. 3233/82).
Con il terzo motivo di appello contesta la decisione in ordine alla responsabilità per omesso pagamento nei confronti del precedente amministratore dei versamenti corrisposti dai condomini. In particolare sottolinea che il Co. aveva diligentemente destinato i contributi ricevuti nel periodo agosto 91 – agosto 93 per fronteggiare le spese correnti e di manutenzione ordinaria, come risultanti dal bilancio consuntivo 91/93 sottoscritto dai condomini. Pur riconoscendo la omessa indicazione del debito Ca., evidenzia che il bilancio consuntivo era ben chiaro nell’indicare le spese erogate e che le stesse risultavano complessivamente maggiori del totale delle quote riscosse per cui la eliminazione della voce passiva “debito precedente” costituiva mero errore di scritturazione.
La lettura del bilancio consuntivo 91/93, secondo la ricostruzione dell’appellante, dava contezza che lo stesso conteneva la rendicontazione delle spese erogate attraverso la elencazione dettagliata delle spese condominiali sostenute, complessive Lire 70.831.538. Nessuna parte di detta somma veniva indicata come erogata ad estinzione di debiti pregressi, tantomeno lo scoperto di c/c, sicché non si comprendeva su quali basi i condomini avessero potuto fare affidamento che detto scoperto fosse stato estinto con i versamenti da loro eseguiti dal 1991 all’agosto 1993, periodo al quale si riferiva il bilancio approvato nell’agosto 93. Per contro i condomini, con la approvazione di quel consuntivo, avevano avuto esatta contezza dell’impiego fatto dall’amministratore dei versamenti effettuati nell’arco temporale 91-93 (che la stessa controparte indica in Lire 63.683.682) e, dunque, giammai avrebbero potuto imputare detti pagamenti alla estinzione della debitoria Ca.
Anche questa censura non coglie nel segno. La circostanza che il debito non risultasse nel bilancio del 1993 è indicata dal Tribunale ad colorandum, ma non è il punto focale della motivazione che si fonda invece sulla violazione dell’obbligo di attivarsi perché il condominio restituisse la somma anticipata dal precedente amministratore. In particolare il giudice ritiene che il Co. avrebbe potuto richiedere ai condomini nuove rimesse (e sul punto l’appellante non deduce nessuna argomentazione convincente). Inoltre nella sentenza si ribadisce che il Co. non aveva depositato il rendiconto di gestione.
Non si contesta quindi che il Co. abbia destinato i versamenti alla legittima copertura delle spese correnti, né rileva che si sia attivato a riscuotere le somme delle passate stagioni dovute per sostenere i costi di gestione ordinaria, ma si contesta che non abbia in nessun modo segnalato ai condomini la persistenza del debito del Ca. e adottato o quantomeno discusso misure per adempiervi. Peraltro, il danno riconosciuto dal Tribunale, non riguarda ovviamente le somme che comunque il condominio doveva al Ca., bensì il maggior costo pagato a causa del contenzioso definito con la sentenza del Tribunale di Lecce del 23.12.1997 – 26.1.1998.
Con quarto motivo di appello lamenta la erroneità della sentenza sulla responsabilità per inadempimento di rendicontazione e consegna della documentazione contabile e amministrativa. In particolare lamenta la tardività degli addebiti mossi al Co. e sposati dal Tribunale, ed in particolare la inammissibilità per tardività della certificazione prodotta dal condominio oltre i termini ex art. 184 c.p.c. (trattasi della documentazione rilasciata dal Tribunale di Lecce che attesterebbe la mancanza di una istanza di nomina dell’amministratore giudiziario da parte del Co.). Anche questa censura va dichiarata irrilevante e comunque generica perché il Tribunale valorizza la omessa rendicontazione solo per giungere alla condanna al pagamento delle spese del giudizio promosso dal creditore To. mentre il motivo di appello sul punto specifico nulla adduce. Va peraltro sottolineato che la sentenza che condannava il condominio al pagamento anche delle spese processuali, è stata depositata in corso di causa perché è intervenuta successivamente, mentre la pendenza del contenzioso era stata allegata con la domanda introduttiva.
Anche il quinto motivo di impugnazione sulla genericità della domanda risarcitoria assume rilevanza solo nei limiti della questione Ca. e To. Con riferimento a queste controversie, l’appellante sostiene che i giudizi erano stati instaurati nel 1995 e quindi dopo che il Co. aveva indirizzato al nuovo amministratore dichiarazione 29.08.1994 nella quale richiamava la passività con il Ca. e con la ditta To.
Sul punto il Tribunale aveva preso posizione affermando che la circostanza che nell’agosto del 1994 il condominio fosse a conoscenza della pendenza Ca. e delle pretese creditorie della ditta To., non vale ad escludere la responsabilità del Co. poiché in ogni caso il Condominio non disponeva della documentazione necessaria a verificare la fondatezza (o infondatezza) delle pretese creditorie. Sulla ammissibilità della documentazione relativa all’esito dei contenziosi, non può dubitarsi trattandosi, come già sopra sottolineato, di atti intervenuti in corso di causa.
L’appello va quindi rigettato con conseguente condanna del Co. al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio a favore del Condominio, liquidandole come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sezione seconda civile, definitivamente decidendo sull’appello proposto da CO.RO. con atto di citazione notificato il 17.11.2011 nei confronti di CONDOMINIO VI. avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, sez. dist. di Casarano n. 243.2010 del 14.10.2010,
così provvede:
condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali a favore dell’appellato che liquida in Euro 3.800,00 complessivamente oltre IVA, CAP e rimborso forfetario al 15%.
Così deciso in Lecce il 6 ottobre 2015.
Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2015.