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Corte di Cassazione Sezione 3 civile Sentenza 22 novembre 2016, n. 23710
Nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, il danneggiato, esaurito lo spatium deliberandi previsto dalla legge, potrà agire nei confronti dell’impresa designata per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada allegando e provando, oltre al fatto che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, che quest’ultimo non fosse identificabile in forza di circostanze obiettive, non dipendenti da sua negligenza; la legittimazione passiva, processuale e sostanziale, dell’impresa designata rispetto a tale sinistro rimarrà stabilizzata per tutto il corso del giudizio, anche nel caso in cui si accerti successivamente l’identità del responsabile, nei cui confronti la stessa impresa designata, adempiuta la sentenza di condanna al risarcimento del danno, potrà agire in via di regresso.
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Sinistri stradali, danno da fermo tecnico, risarcimento: onere probatorio e liquidazione equitativa.
Corte di Cassazione Sezione 3 civile Sentenza 22 novembre 2016, n. 23710
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8885/2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., quale Impresa Designata per la gestione del (OMISSIS), in persona del Dott. (OMISSIS) e Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente –
avverso la sentenza n. 2992/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) anche per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri.
FATTI DI CAUSA
- – Con sentenza resa pubblica il 16 dicembre 2013, la Corte di appello di Venezia rigettava, con compensazione integrale delle spese, l’appello proposto da (OMISSIS), quale erede di (OMISSIS), contro la sentenza del Tribunale di Treviso che, a sua volta, aveva respinto la domanda avanzata dalla medesima (OMISSIS) per conseguire, nei confronti della convenuta (OMISSIS) S.p.A., quale impresa designata alla gestione del (OMISSIS), il risarcimento dei danni patiti dalla de cuius in conseguenza della morte del figlio, (OMISSIS), investito da autovettura rimasta sconosciuta nel sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS), allorquando lo stesso (OMISSIS), sbalzato dal proprio ciclomotore (a seguito di urto con un muro sito ai margini della carreggiata di percorrenza) e “rimbalzato al centro della strada… era stato arrotato da piu’ auto rimaste sconosciute e dalla Renault 5 condotta da (OMISSIS)”, poi prosciolto in sede penale “per non aver commesso il fatto”.
1.1. – La Corte territoriale, sulla scorta delle c.t.u. (“ricostruttiva e medico-legale”) espletate nel corso del giudizio di primo grado (e premesso che la sentenza penale di proscioglimento del (OMISSIS) non faceva stato nell’instaurato giudizio civile e che la “perizia ricostruttiva” espletata nel procedimento penale non era opponibile alla compagnia assicuratrice, rimasta estranea a detto procedimento), riteneva accertato che lo (OMISSIS) non fosse stato “investito da piu’ autovetture”, bensi’ da un solo autoveicolo, ossia la Renault 5 condotta dal (OMISSIS) (come dal medesimo, e dal proprietario (OMISSIS), riferito). Sicche’, in presenza di un unico investimento, era da escludersi “l’intervento di un ulteriore veicolo rimasto sconosciuto, cosi’ come prospettato dall’attrice nell’atto di citazione”, mancando, quindi, “ogni prova non solo della responsabilita’ ma anche della presenza di veicolo non identificato ricollegabile in qualche modo al sinistro”.
- – Per la cassazione di tale sentenza ricorre (OMISSIS) sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso la (OMISSIS) S.p.A., quale impresa designata dal (OMISSIS), successore a titolo particolare di (OMISSIS) S.p.A., rappresentata da (OMISSIS) S.c.p.A..
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
- – Con il primo mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, articolo 19, lettera a).
Posto che l’identificazione del preteso responsabile del sinistro era avvenuta soltanto nel corso del presente giudizio civile, all’esito di contraddittori accertamenti peritali (disposti anche in sede penale), a distanza di molti anni dalla scadenza dello spatium deliberandi di legge, la Corte territoriale avrebbe errato a non interpretare la L. n. 990 del 1969, articolo 19, nei seguenti termini: “il Fondo Vittime risponde sempre L. n. 990 del 1969, ex articolo 19, comma 1, lettera a), dei danni circolatori cagionati da un veicolo restato sconosciuto quando la sua incolpevole omessa identificazione si sia protratta sino al momento dell’instaurazione del processo risarcitorio avvenuta dopo la consunzione dello spatium deliberandi di legge (L. n. 990 del 1969, articolo 22), senza perdere mai la propria legittimazione passiva, anche quando dovesse successivamente intervenire, a seguito di accurate indagini e di iniziative probatorie, l’identificazione originariamente non avvenute del responsabile”.
- – Con il secondo mezzo e’ dedotta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 990 del 1969, articolo 19, lettera a).
Il giudice di appello, intendendo malamente che il requisito posto dalla L. n. 990 del 1969, articolo 19, della “non avvenuta identificazione del veicolo investitore… coincidesse con quella della sua non identificabilita’”, avrebbe errato nel ritenere che l’avvenuta identificazione di un unico responsabile del sinistro avesse determinato “una sorta di caducazione ex lege della legittimazione passiva dell’impresa designata”.
- – Con il terzo mezzo e’ prospettata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 2054 c.c., comma 1.
La Corte territoriale avrebbe violato la disposizione indicata in rubrica nell’affermare che la domanda non poteva accogliersi anche per “la mancanza di prova della responsabilita’ del veicolo investitore”, cosi’ da non considerare la prova presuntiva ivi sancita e che, nella specie, sussisteva in ragione della accertata morte dello (OMISSIS) per arrotamento dell’auto investitrice, “il cui conducente (sia che fosse il (OMISSIS) che un’altra persona) si era dileguato dal luogo del sinistro senza che venisse cosi’ identificato”.
- – Con il quarto mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “omessa corrispondenza tra il chiesto e il giudicato”, ex articolo 112 c.p.c..
La Corte di appello avrebbe travisato la domanda dell’attrice, siccome ad esso “rivolta” e che “faceva seguito” a quella proposta in primo grado, che mirava a “verificare se nella fattispecie concreta ricorressero oppure no i requisiti per una rispondenza del (OMISSIS)” ai sensi della L. n. 990 del 1969, articolo 19, comma 1, lettera a), “all’epoca dell’introduzione della causa”.
- – Il primo motivo e’ fondato nei termini di seguito precisati, cio’ comportando l’assorbimento dell’esame delle doglianze mosse con i restanti motivi.
5.1. – La L. n. 990 del 1969, articolo 19, (applicabile ratione temporis alla presente fattispecie; disposizione che, comunque, si trova trasposta nell’attuale Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 283), al comma 1, lettera a) – in combinato disposto con i successivi commi quarto e quinto – prevede che l’impresa designata (a norma della medesima L. n. 990, articolo 20) risarcisca il danno causato dalla circolazione dei veicoli e dei natanti per il quale sussista l’obbligo di assicurazione nel caso in cui “il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato”.
A questi fini (ma non solo) la stessa L. n. 990 del 1969, (a mente del citato articolo 19) ha previsto la costituzione, presso la CONSAP, di un ” (OMISSIS)” ((OMISSIS)), del quale Fondo l’impresa designata (individuata da apposito decreto ministeriale) e’ mandataria ex lege senza rappresentanza, assumendo in proprio l’obbligazione diretta nei confronti della vittima ed essendo detto (OMISSIS) soltanto tenuto a rifondere ad essa l’importo risarcitorio versato (cfr. Cass., 13 gennaio 2015, n. 274).
Questa Corte ha in piu’ di un’occasione affermato che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti dell’impresa designata per il (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 19 citato, comma 1, lettera a), ha l’onere di provare, oltre al fatto che il sinistro si e’ verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo (o natante), che questo e’ rimasto sconosciuto, essendo a tal riguardo sufficiente la dimostrazione che, dopo la denuncia dell’incidente alle competenti autorita’ di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall’autorita’ giudiziaria, per l’identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l’onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purche’ egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi (cfr., tra le altre, Cass., 13 luglio 2011, n. 15367; analogamente: Cass., 8 marzo 1990, n. 1860; Cass., 25 luglio 1995, n. 8086; Cass., 3 settembre 2007, n. 18532; Cass., 4 novembre 2014, n. 23434; Cass., 18 settembre 2015, n. 18308).
Di qui, il principio – che si rinviene segnatamente in Cass. n. 374/2015, cit., ed al quale il Collegio intende dare seguito con ulteriori puntualizzazioni – secondo cui, nel caso di sinistro causato da veicolo (quale mezzo che interessa in questa sede) non identificato, l’obbligo risarcitorio sorge allorquando l’identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive, da valutare caso per caso, e non imputabili a negligenza della vittima.
Sicche’, il requisito per azionare la tutela disciplinata dalla L. n. 990 del 1969, articolo 19, comma 1, lettera a), risiede nella verificazione di sinistro causato da veicolo non identificato, ne’ identificabile con l’uso dell’ordinaria diligenza.
E’ evidente che il presupposto della non identificabilita’ del veicolo siccome determinata da circostanze obiettive e non imputabili alla negligenza del danneggiato esclude che quest’ultimo – onerato della prova dell’anzidetto presupposto – possa far agio su un mero stato di incertezza soggettiva, dovendo, dunque, il giudice del merito valutare la diligenza implicata dalla norma alla stregua della condotta esigibile da persona di normale avvedutezza e media istruzione e sensibilita’; ossia alla stregua del bonus paterfamilias ai sensi dell’articolo 1176 c.c. (cfr. ancora Cass. n. 274 del 2015).
5.2. – L’attore, dunque, una volta esaurito lo spatium deliberandi di cui alla medesima L. n. 990, articolo 22, potra’ agire nei confronti dell’impresa designata per conto del (OMISSIS) prospettando, anzitutto (e per quanto specificamente interessa in questa sede), la “non identificabilita’” del veicolo che ha cagionato il sinistro; deduzione, questa, che dovra’ essere supportata da un congruo corredo allegatorio e dalla prova in ordine all’impossibilita’ obiettiva di giungere all’identificazione del responsabile, non dipendente, quindi, da condotta negligente dello stesso attore danneggiato.
Una tale prospettazione soddisfa, in primo luogo e di per se’, il profilo della legitimatio ad causam, quale condizione dell’azione, non essendovi dubbi sulla idonea evocazione in giudizio del soggetto (astrattamente) tenuto a rispondere dell’obbligazione risarcitoria nell’ipotesi disciplinata dalla L. n. 990 del 1969, articolo 19, comma 1, lettera a).
Ma, al tempo stesso, la medesima prospettazione, ove quanto allegato a suo sostegno trovi effettivo riscontro probatorio, soddisfa anche il profilo della titolarita’ passiva sostanziale del rapporto giuridico implicato, giacche’ deve ritenersi che l’obbligazione risarcitoria a carico dell’impresa designata per il (OMISSIS) si stabilizzi, come tale, al momento della proposizione della domanda e non puo’ venire meno nel caso in cui, nel corso del giudizio, si giunga alla identificazione del responsabile.
Militano per una siffatta soluzione una pluralita’ di ragioni.
5.3. – La prima, e imprescindibile, la si rinviene anzitutto nell’apparato normativo di riferimento, ossia dal dato positivo costituito dalla stessa legge n. 990 del 1969.
5.3.1. – In questo contesto, il piano della esegesi letterale deve essere concentrato sulla portata dell’articolo 29, comma 1, (attuale Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 292, comma 1), il quale recita: “L’impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti nell’articolo 19, comma 1, lettera a) e b), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato nonche’ dei relativi interessi e spese”.
La norma, infatti, nel configurare l’azione di regresso dell’impresa designata nei confronti del responsabile del sinistro, presuppone indefettibilmente, quanto alla fattispecie disciplinata dall’articolo 19, comma 1, lettera a), che un responsabile sia stato identificato, non potendo altrimenti operare in alcun modo l’azione recuperatoria del quantum risarcito al danneggiato, essendo di per se’ inconcepibile un regresso in assenza dell’obbligato sul quale rivalersi.
Cio’ posto, la norma di cui all’articolo 29, sia per che cio’ attiene al momento di identificazione del responsabile del sinistro, sia per quanto riguarda il titolo su cui essa si fonda, non circoscrive, pero’, l’azione di regresso dell’impresa designata in un ambito delimitato e ristretto.
La lettera della disposizione, infatti, e’ aperta a piu’ ipotesi applicative, tutte coerenti con la sua struttura e la sua ratio, le quali, anzi, si sorreggono a vicenda.
Quanto al momento di identificazione del veicolo inizialmente ignoto (da cui muove necessariamente l’azione di regresso dell’impresa designata), la norma in esame consente che esso possa aversi non solo durante lo spatium deliberandi di cui alla medesima L. n. 990 del 1969, articolo 22, prima dell’instaurazione del giudizio risarcitorio o dopo la sua conclusione, ma anche durante lo svolgimento del giudizio anzidetto.
In ordine al titolo legittimante l’azione di regresso in esame, l’articolo 29, si preoccupa di includere, espressamente, il risarcimento dell’impresa designata “anche in via di transazione”, con cio’ evidenziando chiaramente che detta azione e’ consentita pure (ed anzi, a fortiori) in base a titoli di legittimazione ulteriori, come, segnatamente, proprio la sentenza di condanna della stessa impresa designata nei confronti del danneggiato.
Sentenza di condanna che, tuttavia, non sarebbe mai concepibile se si ritenesse che l’identificazione del responsabile in corso di giudizio comportasse necessariamente (per il venir meno della titolarita’ passiva sostanziale e, dunque, dell’obbligazione risarcitoria) il rigetto della domanda attorea.
Pertanto, sotto il profilo dell’interpretazione della lettera della legge, la disposizione dell’articolo 29 esprime una norma la quale consente di reputare insorta e, soprattutto, stabilizzata gia’ al momento della domanda giudiziale l’obbligazione risarcitoria dell’impresa designata per il (OMISSIS), ovviamente sul presupposto, da verificarsi come sussistente a quel momento, della non identificabilita’ del veicolo secondo l’ordinaria diligenza.
Sicche’, in forza della medesima norma, l’impresa designata, che sia stata condannata a risarcire il danneggiato, potra’ agire in regresso contro il responsabile del sinistro che sia stato identificato soltanto nel corso del giudizio risarcitorio instaurato ai sensi e per gli effetti della L. n. 990 del 1969, articolo 19, comma 1, lettera a).
5.3.2. – L’indicata soluzione trova sostegno, peraltro, in un ulteriore elemento esegetico tratto dalla stessa L. n. 990, il quale, seppure di per se’ non decisivo, disvela l’orientamento dell’intentio legis complessiva e ne rafforza la sostanza.
L’articolo 22 (attuale Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 283, anche se quest’ultima disposizione esibisce una formulazione non del tutto coincidente rispetto alla previgente) esonera il danneggiato dal rinnovare la “richiesta” di risarcimento del danno gia’ avanzata nei confronti dell’impresa designata (o della CONSAP) “qualora successivamente venga identificato l’assicuratore del responsabile”.
Sebbene la norma operi chiaramente in un ambito preprocessuale, volto al componimento stragiudiziale della lite, e’ comunque evidente l’intenzione di ascrivere alla previa “richiesta” stragiudiziale effettuata nei confronti dell’impresa designata per il (OMISSIS) – proprio nel caso del suo coinvolgimento ex articolo 19, primo comma, lettera a) – un effetto, al tempo stesso, “esaustivo” ed “acceleratorio” sullo stesso piano processuale, giacche’ detta “richiesta” e’ di per se’ sufficiente a soddisfare la condizione di proponibilita’ della domanda giudiziale, anche se non indirizzata al soggetto (assicuratore del responsabile “identificato”) cui dovrebbe rinnovarsi.
5.4. – Un tale approdo ermeneutico si misura armonicamente con i piani dell’interpretazione Eurounitaria e costituzionale, i quali operano entrambi in modo deciso nello specifico settore in esame, come gia’ messo in risalto dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, piu’ di recente, cfr. le citate Cass. n. 274 del 2015 e Cass. n. 18308 del 2015).
Si e’, difatti, evidenziato che la tutela gia’ apprestata dalla L. n. 990 del 1969, per indennizzare le vittime dei c.d. “pirati della strada” non puo’ piu’, come tale, essere messa in discussione dal legislatore nazionale (per i cogenti vincoli sovranazionali: attualmente, articolo 117 Cost., comma 1) a seguito dell’articolo 1, comma 4, della Direttiva CE del Consiglio 30.12.1983, n. 84/5, c.d. “Seconda Direttiva r.c.a.” (poi trasfuso nell’articolo 10, comma 1, della Direttiva 2009/103/CE, del 16.9.2009), il quale ha imposto di adottare (e/o mantenere) una disciplina che sia volta a “garantire la vittima” (cfr. 6 Considerando della direttiva 84/5).
Di qui, peraltro, il principio, ormai consolidato, secondo cui la complessiva disciplina dell’assicurazione della r.c.a. e’ orientata al conseguimento di apprestare la maggior tutela possibile alle vittime della strada (cfr. anche 2, 12 e 14 Considerando della citata Direttiva 2009/103/CE).
Principio che e’ stato piu’ volte ribadito dalla Corte costituzionale (sentt. n. 83 del 1977 e n. 235 del 2014, con richiamo, in entrambe, al fondativo principio di solidarieta’), dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sent. 28 marzo 1996, Bernaldez, in causa C129/94; sent. 30 giugno 2005, Candolin, in causa C-537/03; sent. 9 giugno 2011, Lavrador, in causa C-409/09; sent. 17 marzo 2011, Carvalho Ferreira Santos, in causa C-484/09) e da questa stessa Corte di cassazione (il principio “vulneratus ante omnia reficiendus” e’ riaffermato, tra le altre, da Cass., 30 agosto 2013, n. 19963).
5.5. – Il principio di massimizzazione della tutela del danneggiato dalla circolazione stradale si viene, poi, a coniugare con quello dell’effettivita’ della tutela stessa in forza di un processo giusto e dalla durata ragionevole (articolo 111 Cost., nella lettura “espansiva” che si richiede alla luce dell’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali e della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo: Cass., 17 giugno 2010, n. 14627; Cass., sez. un., 11 luglio 2011, n. 15144), la’ dove la garanzia del diritto di azione sarebbe frustata in modo non ragionevole ove si optasse per un suo inutile esercizio a fronte dell’identificazione del responsabile del sinistro nel corso dell’intentato giudizio risarcitorio (avvenuta, presumibilmente, a distanza di anni e, magari, anche in grado di appello), con la conseguenza che al danneggiato sarebbe imposto di attivarsi per un nuovo ed ulteriore giudizio contro il responsabile successivamente “scoperto” al fine di vedere attuato il proprio diritto al risarcimento del danno.
E in tale prospettiva non e’ senza rilievo che, secondo la soluzione ermeneutica da preferirsi, l’impresa designata sarebbe in ogni caso presidiata nelle proprie ragioni sostanziali dal diritto di agire in via di regresso contro il responsabile del sinistro, potendo altresi’ avvalersi di una sterilizzazione della decorrenza del termine di prescrizione sino al momento dell’avvenuto pagamento del risarcimento; mentre, diversamente opinando, le ragioni risarcitorie del danneggiato potrebbero, invece, essere rese vane anche dalla maturazione della prescrizione nei confronti del responsabile “scoperto” successivamente, eventualmente resa possibile dalla durata di un intero giudizio in cui il thema decidendum si concentri intorno all’accertamento dell’effettivo responsabile del sinistro, rimasto estraneo al contraddittorio.
Il che si palesa come ulteriore riprova del fatto che l’interpretazione prescelta, nei vari tasselli che la compongono, e’ quella che opera un bilanciamento degli interessi implicati orientato ragionevolmente verso l’anzidetto principio di effettivita’ della tutela giurisdizionale, che e’ valore costituzionale predicato del diritto sostanziale (cfr. Corte cost., sent. n. 238 del 2014). Cio’ che, nella specie, assume uno specifico rilievo, giacche’, nel caso della L. n. 990 del 1969, articolo 19, comma 1, lettera a), (ma anche per il vigente Decreto Legislativo n. 209 del 2009, articolo 283), il rimedio risarcitorio riguarda (espressamente ed unicamente) il vulnus recato alla persona e, dunque, la tutela si rivolge (non solo, ma anzitutto) ai diritti inviolabili e fondamentali che ad essa sono riconosciuti e garantiti dalla Carta Fondamentale (tra gli altri, articoli 2 e 32 Cost.).
5.6. – Deve, pertanto, essere enunciato il seguente principio di diritto:
“Nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, il danneggiato, esaurito lo spatium deliberandi previsto dalla legge, potra’ agire nei confronti dell’impresa designata per conto del (OMISSIS) allegando e provando, oltre al fatto che il sinistro si e’ verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, che quest’ultimo non era identificabile in forza di circostanze obiettive, non dipendenti da sua negligenza; la legittimazione passiva, processuale e sostanziale, dell’impresa designata rispetto a tale sinistro rimarra’ stabilizzata per tutto il corso del giudizio, anche nel caso in cui si accerti successivamente l’identita’ del responsabile, nei cui confronti la stessa impresa designata, adempiuta la sentenza di condanna al risarcimento del danno, potra’ agire in via di regresso”.
- – La Corte territoriale non si e’ attenuta all’enunciato principio, giacche’ non ha indagato se l’azione risarcitoria contro le (OMISSIS), quale impresa designata, fosse stata promossa sul presupposto della incolpevole non identificabilita’ del veicolo investitore della vittima del sinistro (avendo l’attrice atteso il compimento del procedimento penale contro (OMISSIS), conclusosi con il proscioglimento di quest’ultimo “per non aver commesso il fatto”), ma ha confermato il rigetto della domanda pronunciato in primo grado, in quanto, in base all’esito dell’istruttoria svolta nell’ambito dello stesso giudizio civile, ha ritenuto di individuare proprio nel (OMISSIS) il responsabile del sinistro.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che, nel delibare nuovamente la domanda risarcitoria proposta da (OMISSIS) contro le (OMISSIS) S.p.A., quale impresa designata per il (OMISSIS), si atterra’ al principio di diritto enunciato al § 5.6.
Il giudice del rinvio provvedera’ anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie, nei termini precisati in motivazione, il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.