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Corte di Cassazione Sezione 6 civile Ordinanza 9 ottobre 2015 n. 20373
Il principio per cui, ad integrare la prova liberatoria dalla presunzione di colpa stabilita dall’art. 2054, comma 3, c.c., non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario (“invito domino”), occorrendo, al contrario, che essa sia avvenuta contro la sua volontà (“prohibente domino”), estrinsecatasi in atti o comportamenti effettivamente ostativi alla circolazione, rivelatori della diligenza e delle cautele all’uopo adottate, deve ritenersi operativo anche nella vigenza dell’art. 122, comma 3, del d.lgs. n. 209 del 2005, e ciò alla stregua di un’interpretazione, al tempo stesso, letterale e teleologica di detta norma.
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Corte di Cassazione Sezione 6 civile Ordinanza 9 ottobre 2015 n. 20373
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12310-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS) in (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente –
e contro
(OMISSIS) SPA;
- intimata –
avverso la sentenza n. 384/2013 del TRIBUNALE di PAVIA, depositata il 19/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/07/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E’ stata depositata la seguente relazione.
“1. (OMISSIS) convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Voghera, la societa’ (OMISSIS), in qualita’ di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del (OMISSIS), chiedendo che fosse condannata al risarcimento del danno derivante dal sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS), riconducibile ad esclusiva responsabilita’ di un veicolo risultato rubato, in relazione al quale il proprietario (OMISSIS) aveva denunciato il furto in data (OMISSIS). Si costitui’ in giudizio la s.p.a. (OMISSIS), eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Giudice di pace rigetto’ la domanda, riconoscendo il difetto di legittimazione passiva della societa’ convenuta, e compenso’ le spese di giudizio.
- Proposto appello principale dal (OMISSIS) ed appello incidentale dalla societa’ di assicurazione, il Tribunale di Pavia, con sentenza del 19 settembre 2013, ha respinto entrambe le impugnazioni, confermando la pronuncia di primo grado e compensando anche le spese del giudizio di secondo grado.
Ha ritenuto il Tribunale che, poiche’ il proprietario della vettura aveva lasciato la medesima aperta e con le chiavi sul cruscotto, permanesse la sua responsabilita’ e la conseguente operativita’ del contratto di assicurazione; donde il rigetto della domanda proposta nei confronti del Fondo di garanzia.
- Contro la sentenza del Tribunale ricorre (OMISSIS) con atto affidato a tre motivi.
La societa’ di assicurazione non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
- Osserva il relatore che il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato.
- Il primo motivo di ricorso denuncia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione del combinato disposto del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articoli 122 e 283 e dell’articolo 2054 cod. civ.; il secondo motivo denuncia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata applicazione degli articoli 122 e 283 citati; il terzo motivo denuncia, in riferimento all’articolo 360, comma 1, n. 5), cit., omesso esame circa un fatto deciso per il giudizio in relazione alla valutazione della prova della responsabilita’ del proprietario del veicolo.
In tali motivi, in parte ripetitivi, il ricorrente lamenta che il Giudice di merito abbia posto alla base della propria decisione l’articolo 2054 cod. civ. e la sua costante interpretazione giurisprudenziale, omettendo di tenere in considerazione il Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articoli 122 e 283. Osserva che il Tribunale di Pavia, e cosi’ precedentemente il Giudice di pace, avrebbero confuso la questione della legittimazione passiva con quella della responsabilita’ del sinistro. In realta’, l’interpretazione della locuzione contro la volonta’ contenuta nell’articolo 2054, comma 3, cit. sarebbe riferibile anche all’espressione utilizzata nel citato Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 122, comma 3 e articolo 283, comma 1, lettera d).
- Tali motivi appaiono privi di fondamento.
La sentenza in esame si e’ attenuta al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la previsione dell’articolo 2054 c.c., comma 3, in base al quale il proprietario e’ responsabile in solido col conducente se non prova che la circolazione del veicolo e’ avvenuta contro la sua volonta’ – va intesa nel senso che per il superamento di tale responsabilita’ il proprietario e’ tenuto a dimostrare che la circolazione e’ avvenuta contro la sua volonta’ e non, semplicemente, senza il suo consenso. Tale volonta’ contraria deve estrinsecarsi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo, mediante l’adozione di cautele tali che la volonta’ del proprietario non possa risultare superata (sentenze 7 luglio 2006, n. 15521, e 14 luglio 2011, n. 15478, sulla scia di una risalente giurisprudenza, v. sentenza 17 maggio 1982, n. 3038).
Si tratta di stabilire se tale orientamento – pacifico nella vigenza della Legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 1 – sia da confermare anche dopo la riforma di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il cui articolo 122, comma 3, dispone che l’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volonta’ del proprietario (…) a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorita’ di pubblica sicurezza. In altri termini, occorre stabilire se la tradizionale distinzione tra circolazione invito domino e circolazione prohibente domino permanga anche nella vigenza della piu’ recente normativa.
6.1. Si ritiene che la giurisprudenza tradizionale, consolidata da una lunghissima applicazione, sia da confermare per le seguenti ragioni. Innanzitutto, perche’ l’articolo 122, comma 3, riprende la formula dell’articolo 2054 c.c., comma 3 a conferma del fatto che non c’e’ alcuna volonta’ innovativa sul punto. Ma, in aggiunta, va posto in luce che la permanente vigenza del contratto di assicurazione giova sia alla parte danneggiata – la quale non e’ costretta a rivalersi sul (OMISSIS), con tutti i limiti risarcitori che ne conseguono – sia allo stesso proprietario che, in caso contrario, correrebbe il rischio, almeno in linea teorica, di vedersi esposto all’azione di rivalsa del Fondo di garanzia, ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 292 nei confronti dei responsabili del sinistro.
Numerose ragioni di ordine sistematico e di tutela del contraente debole – che e’, in questo caso, il soggetto assicurato al quale la vettura e’ stata rubata per un’evidente leggerezza, cosi’ come accertato dal giudice di merito con decisione non sindacabile in questa sede – impongono di continuare a ritenere operativa l’assicurazione in caso di circolazione avvenuta invito domino. Ne’ e’ utilmente invocabile la sentenza 23 ottobre 2012, n. 18159, avente ad oggetto un caso palesemente diverso.
6.2. Il rigetto dei primi due motivi comporta l’assorbimento del terzo, che censura violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), al di fuori dei limiti di cui alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 7 aprile 2014, n. 8053 (si tratta di sentenza alla quale si applica il nuovo testo della citata norma del codice di rito).
- Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Il ricorrente ha depositato una memoria alla precedente relazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni. Le osservazioni critiche contenute nella memoria di parte ricorrente, infatti, non modificano in alcun modo i termini della questione e non scalfiscono la validita’ della trascritta relazione. In particolare, non giova all’accoglimento del ricorso il richiamo alla sentenza 13 gennaio 2015, n. 274, di questa Corte, nella quale si e’ affrontato il diverso problema relativo alla possibilita’ o meno di identificare il responsabile di un sinistro stradale che si sia dato alla fuga nell’immediatezza del fatto ovvero quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive non imputabili a negligenza della vittima; il che non consente di ritenere estensibili le argomentazioni di quella pronuncia al problema, del tutto diverso, oggi in discussione. Quanto, poi, alle modalita’ con le quali sarebbe emerso nel giudizio di merito la circostanza per cui il soggetto assicurato aveva lasciato le chiavi sul cruscotto della vettura, si tratta evidentemente di un profilo non piu’ esaminabile nella presente sede di legittimita’.
- Il ricorso, pertanto, e’ rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attivita’ difensiva da parte della societa’ di assicurazione intimata. Sussistono tuttavia le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.