In tema di diffamazione a mezzo stampa, la condotta del giornalista che, pubblicando il testo di un’intervista, vi riporti, anche se “alla lettera”, dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto oggettivamente lesivo dell’altrui reputazione, non è scriminata dall’esercizio del diritto di cronaca, in quanto al giornalista stesso incombe pur sempre il dovere di controllare veridicità delle circostanze e continenza delle espressioni riferite. Tuttavia, essa è da ritenere penalmente lecita, quando il fatto in sè dell’intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all’informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l’esercizio del diritto di cronaca, l’individuazione dei cui presupposti è riservata alla valutazione del giudice di merito che, se sorretta da adeguata e logica motivazione sfugge al sindacato di legittimità.

La pronuncia in oggetto affronta il tema della risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione dell’onore e della reputazione, tema che può essere approfondito leggendo il seguente articolo: Diffamazione a mezzo stampa, profili risarcitori di natura civilistica.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite penale, Sentenza 16 ottobre 2001, n. 37140

Integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 7.12.1998, il Tribunale di Napoli dichiarava G. G., quale intervistato, e Di V. M., giornalista intervistatrice, colpevoli del delitto di diffamazione a mezzo stampa per avere pubblicato sul quotidiano “Il giornale di Napoli”, l’intervista avente per oggetto tale D’O. C., all’epoca presidente dell’Assomercati, con la quale si offendeva l’onore e il decoro di quest’ultimo, il quale veniva definito come un “faccendiere” ed “un opportunista che cerca solo intrallazzi”. Il G. veniva condannato alla pena di L. 1.500.000 di multa e la Di V. alla pena di L. 1.000.000 di multa, con la pena accessoria della pubblicazione della sentenza su “Il Giornale di Napoli”, ed entrambi venivano altresì condannati a risarcire i danni alla parte offesa, costituitasi parte civile.

A seguito di appello degli imputati, che chiedevano, in tesi, l’assoluzione con formula ampia e, in ipotesi, la riduzione della pena, la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza in data 14.3.2000, confermava l’impugnata decisione.

Riteneva la Corte di merito, conformemente a quanto affermato dai primi giudici, sussistere l’elemento soggettivo del reato nella condotta così come contestata agli imputati nel capo d’imputazione in relazione alle posizioni rispettivamente rivestite: il G. per avere rilasciato l’intervista; la Di V. per averla effettuata e per avere scritto il relativo articolo poi pubblicato sul quotidiano.

Il giudice di appello evidenziava come il G. avesse consapevolmente e volontariamente usato, all’indirizzo del D’O., le espressioni ascrittegli, la cui portata offensiva era indubitabile, rilevando che ai fini della sussistenza del reato in contestazione è sufficiente il dolo generico e negando rilevanza ai motivi addotti dall’imputato quale esimente e cioè che egli neppure conosceva personalmente la parte offesa e che si era limitato a riferire quanto appreso sul suo conto da altre fonti giornalistiche.

Quanto alla Di V., la Corte di merito osservava che nessuna rilevanza esimente poteva assumere il fatto che essa si fosse limitata a riportare tra virgolette un giudizio del tutto personale del G., richiamando la giurisprudenza di questo Supremo Collegio secondo cui la pubblicazione, anche fedele, delle dichiarazioni di terzi che sono lesive della reputazione altrui, costituisce veicolo tipico della diffusione della diffamazione, alla quale il giornalista partecipa con apporto causale predominante e ne risponde a titolo di concorso nel reato, quando il fatto non sia giustificato dall’esercizio dello jus narrandi, collegato al limite della verità della notizia, che egli ha il dovere giuridico di controllare per evitare che la stampa, deviando dalla sua funzione informativa, si trasformi in cassa di risonanza dell’offesa alla reputazione; a nulla rilevando che il giornalista non sia d’accordo con le opinioni manifestate dall’intervistato, essendo sufficiente la volontà di diffusione della dichiarazione diffamatoria.

Avverso la suddetta sentenza hanno disgiuntamente proposto ricorso per cassazione la Di V. e il G.

La Di V. denuncia violazione di legge ex art. 606, primo comma lett. b) ed e), c.p.p., per erronea applicazione degli artt. 51 e 595 c.p. in ordine alla disciplina del concorso delle persone nel reato ed alla configurabilità del reato nei confronti della cronista, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

La ricorrente, in sostanza, assume che il suo comportamento sarebbe espressione del diritto di cronaca giornalistica, in quanto, quale cronista, si sarebbe limitata a pubblicare giudizi o notizie non di propria provenienza, bensì frutto di valutazioni espresse da altri.

A tale proposito richiama una recente sentenza di questa Suprema Corte che avrebbe riconosciuto al cronista una sorta di “esimente da intervista”, escludendo quella forma di responsabilità oggettiva, che in passato gli veniva sempre attribuita, per il contenuto delle interviste che gli venivano rilasciate.

Il G. denuncia anch’egli violazione dell’art. 606, primo comma lett. b) ed e), c.p.p. Il ricorrente assume che i giudici di primo e secondo grado non hanno ben valutato le prove addotte a discolpa, insistendo nel sostenere la mancanza di volontà di offendere e contestando quindi la sussistenza del dolo.

Aggiunge che la vicenda è improntata a verità, in quanto negli atti processuali è stata esibita la richiesta di rinvio a giudizio nella quale si fa riferimento al D’O. come colui che ebbe ad essere coinvolto in una vicenda di concussione e corruzione, che ebbe anche provocare interrogazioni parlamentari. Contesta, infine, la valenza offensiva delle frasi così come riportate.

I ricorsi suddetti sono stati assegnati alla quinta sezione penale della Corte di Cassazione, la quale, rilevato che il tema proposto dalla ricorrente Di V. ha dato luogo a decisioni contrastanti, con ordinanza in data 14.3.2001, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite al fine di dirimere l’evidenziato contrasto giurisprudenziale.

L’ordinanza di rimessione rileva che la questione giuridica relativa alla condotta del giornalista, che si limita a riportare un’intervista dal contenuto diffamatorio, comporta un delicato bilanciamento tra interesse della collettività alla conoscenza delle informazioni di interesse pubblico e il diritto dei soggetti menzionati nell’intervista alla tutela del loro onore e reputazione.

In proposito si osserva che la giurisprudenza prevalente si era attestata decisamente nella direzione di un’affermazione di responsabilità del giornalista, a titolo di concorso con il dichiarante, per la pubblicazione delle dichiarazioni di terzi lesive della reputazione altrui, in quanto a carico del cronista sussiste sempre il limite della verità della notizia che egli ha il dovere giuridico di controllare per evitare che la stampa si traduca in una “cassa di risonanza” delle offese alla reputazione, anche se non condivise dal giornalista; che a tale orientamento si è, peraltro, contrapposto l’indirizzo secondo cui l’obbligo della verità, cui deve attenersi il giornalista, avrebbe ad oggetto solo la fedeltà al testo dell’intervistato e non anche il contenuto delle dichiarazioni rilasciate, purché di interesse pubblico.

In tal senso sarebbe configurabile l’esimente putativa dell’esercizio del diritto di cronaca in favore del giornalista tutte le volte in cui la notizia è costituita non solo dal contenuto delle dichiarazioni rese dall’intervistato, quanto dalle qualità di quest’ultimo, idonee a determinare un particolare affidamento sulla veridicità delle sue affermazioni.

Così anche nel caso in cui l’intervista consista in giudizi, pure fortemente critici, espressi da personaggi pubblici su altri personaggi pubblici, nell’ambito di un dibattito che interessa la pubblica opinione, il giornalista -secondo tale diverso orientamento- avrebbe il compito di riferire con fedeltà il dibattito nei termini in cui si esprime, senza per questo incorrere nella responsabilità per quanto dichiarato dal personaggio intervistato.

Il Primo Presidente Aggiunto, con provvedimento del 19 aprile 2001, ha assegnato i ricorsi alle Sezioni Unite penali, fissando per la trattazione l’odierna udienza pubblica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione controversa sottoposta all’esame delle Sezioni Unite consiste nello stabilire se sia configurabile, e in quali limiti, la responsabilità penale del giornalista che riporti il testo di una intervista nella quale il soggetto intervistato abbia rilasciato dichiarazioni lesive della reputazione di terzi.

Premesso che la giurisprudenza di questo Supremo Collegio ha delineato nel tempo i criteri guida per individuare i requisiti del legittimo esercizio del diritto di cronaca, rappresentati dalla pertinenza dei fatti narrati rispetto all’interesse pubblico alla loro conoscenza, dalla verità dei fatti narrati e, infine, dalla correttezza della forma espositiva, tali criteri hanno trovato una diversa applicazione nel caso in cui l’attività del giornalista si sia concretata nella riproduzione di dichiarazioni diffamatorie rilasciate da un terzo nel corso di un’intervista, per cui sul tema si sono delineati due indirizzi contrapposti.

L’indirizzo prevalente, sia pur con precisazioni e sfumature diverse, si è espresso nel senso che sia ravvisabile la responsabilità del giornalista intervistatore che riporti le dichiarazioni dell’intervistato lesive della reputazione altrui, qualora non ricorrano i requisiti sopra indicati della pertinenza, della verità dei fatti narrati e della continenza verbale.

I termini del problema già vengono ben evidenziati da questa Suprema Corte con sentenza della sesta Sezione penale 17.3.1980 n. 616, P.M. in proc. Causarano RIV 145296, la quale afferma che, in presenza di un interesse pubblico alla conoscenza esatta di fatti rilevanti per la collettività, l’interesse del singolo all’intangibilità della propria reputazione può assumere un rilievo secondario, sicché “si scrimina l’azione del giornalista il quale conducendo un’intervista registri e poi pubblichi le dichiarazioni dell’intervistato che in ipotesi accusi terze persone di malefatte … ove ciò per davvero sia giovevole ad un reale interesse pubblico”.

Tuttavia la Corte nel caso esaminato si è soffermata particolarmente sul requisito della rilevanza del fatto pubblicizzato, censurando la dilatazione gratuita del concetto di interesse pubblico alla conoscenza dei fatti, spinta sino al punto da considerare lecito il sacrificio della reputazione del singolo, pur in presenza di un dubbio interesse pubblico alla conoscenza dei fatti. Sicché -conclude la Corte- non resta che affidarsi alla sussistenza delle tre condizioni indicate dalla giurisprudenza, avendole tutte in pari misura presenti e cioè: verità dei fatti affermati o riferiti, interesse pubblico realmente fondato ed esposizione severa ma non ingiuriosa.

Quanto al requisito della verità, nella pronuncia in parola si precisa che nel caso di dichiarazioni altrui la verità richiesta deve essere intesa come riferita al “fatto concretamente asserito o riportato come asserito e non già il mero fatto dell’avvenuta asserzione”, poiché “chi dà diffusione alla dichiarazione di altri commette diffamazione a sua volta”.

Nella stessa direzione si muove la sentenza della quinta Sezione penale 6.10.1981, Menghini, RIV 151233, la quale afferma che “non è sufficiente a giustificare il giornalista la semplice affermazione di aver riferito quanto appreso da altri, essendo egli tenuto a verificare l’attendibilità del contenuto della pubblicazione sia controllando la serietà della fonte, sia altrimenti accertando la sua rispondenza al vero.

Le insinuazioni, i pettegolezzi e i dubbi squalificano la fonte da cui provengono onde, in tali casi, il giornalista è sempre tenuto, a prescindere dalla fonte d’informazione, ad accertare la verità della notizia”.

Peraltro -sottolinea la sentenza- non vi è un serio e concreto interesse pubblico alla conoscenza di fatti che si risolvono in insinuazioni, pettegolezzi, indiscrezioni e dubbi maliziosi, potendo notizie di tal genere soddisfare ristrette curiosità e morbosità, ma non “rispondere alla finalità di formazione dell’opinione pubblica su fatti rilevanti per la vita sociale”.

La sentenza della quinta Sezione 20.10.1983 Scalfari, RIV 162155, ribadisce che il limite della verità della notizia si riferisce anche all’intervista e conclude nel senso che la pubblicazione, anche fedele, di dichiarazioni lesive della reputazione altrui, costituisce veicolo tipico di diffusione della diffamazione cui il giornalista (e il direttore ex articolo 57 c.p.) rispondono a titolo di concorso di persone nel reato “qualora il fatto non sia giustificato dallo jus narrandi, collegato al limite della verità della notizia che il giornalista ha il dovere di controllare per evitare che la stampa, deviando dalla sua retta funzione informatrice, si trasformi in cassa di risonanza delle offese alla reputazione”.

In senso conforme si esprime anche la decisione della quinta Sezione 16 gennaio 1986, D’Amato, RIV 172418, nella quale, peraltro, si precisa che la corresponsabilità del giornalista, nel caso di pubblicazione di dichiarazioni o scritti diffamatori, non può neppure essere esclusa in presenza di motivi di personale dissenso del giornalista rispetto alle opinioni riportate, non essendo richiesto per l’integrazione del reato l'”animus nocendi” da parte dell’agente.

Anche nel caso in cui l’intervista si risolva nell’espressione di giudizi ritenuti esorbitanti rispetto al corretto esercizio del diritto di critica per il linguaggio usato, questo Supremo Collegio (cfr. Cass. Sez. V, 5.2.1986 n. 233, Bonanate, RIV 172422) ha ritenuto che il giornalista autore dell’intervista concorresse a pieno titolo nel reato commesso dall’autore delle dichiarazioni offensive dell’altrui reputazione, in quanto “si è resa di pubblico dominio la denigrazione non soltanto dell’opera, ma anche della personalità morale del suo autore, consentendosi alla critica di tramutarsi in uno strumento di aggressione dell’altrui sfera morale”.

L’orientamento sin qui esposto viene seguito anche dalle sentenze della quinta Sezione 15.1.1997, Liquori, non massimata, e 8.4.1999, Canapini, RIV 213176, che ribadiscono i principi già esaminati.

Più drastica risulta la sentenza della quinta Sezione 11.4.2000, Ferrara, RIV 216570, la quale, in particolare, nell’escludere che vi sia un diritto del giornalista di rispettare un dovere di informazione sociale, afferma che “l’intervista costituisce il mezzo tipico e immediato di svolgimento dell’attività del giornalista, attraverso il quale vengono raccolte e diffuse notizie ed opinioni di altre persone, considerate importanti o interessanti, attraverso la provocazione sollecitata dalle domande del giornalista-intervistatore.

Quindi normalmente l’intervista, poiché si svolge attraverso un colloquio, non è la pura e semplice riproduzione del pensiero dell’intervistato, ma la conferma -più o meno corrispondente- delle opinioni del giornalista (che guida ed indirizza domande e risposte) espresse attraverso una fonte che apparentemente si presenta come terza”.

La decisione in questione prosegue affermando che nel caso dell’intervista non vi sarebbe un diritto-dovere all’informazione in quanto è lo stesso giornalista che crea l’evento -anche quando viene sollecitato e tale sollecitazione accoglie- del quale poi riferisce”; sicché -conclude la citata pronuncia- in tale contesto non può escludersi l’obbligo da parte del giornalista al rispetto dei limiti della verità, dell’interesse sociale e della continenza, anche nel caso della pubblicazione di una intervista contenente dichiarazioni diffamatorie.

Quest’ultima decisione ha radicalizzato il contrasto con il diverso orientamento che prende le mosse con la sentenza della quinta Sezione 16.1.1995, P.G. in proc. Bardi, RIV 200660, secondo cui “nel delitto di diffamazione a mezzo stampa, realizzato con la pubblicazione di un’intervista, è configurabile l’esimente putativa dell’esercizio del diritto nei confronti del giornalista tutte le volte in cui la notizia è costituita non solo e non tanto dal contenuto delle dichiarazioni (di pubblico interesse) rese dall’intervistato, quanto dalle caratteristiche del soggetto che rilascia l’intervista, idonee a creare particolare affidamento sulla veridicità delle sue affermazioni; si che l’eventuale omessa pubblicazione dell’intervista finirebbe nel risolversi in una forma di censura, in contrasto con l’interesse pubblico alla conoscenza della notizia”.

La decisione della quinta Sezione 25.9.1995, Lajacona, RIV 202657, ritiene, invece, che quando l’esistenza di un episodio è controversa, non è censurabile il giornalista che riporti le contraddittorie dichiarazioni dei protagonisti e dei testimoni, precisandosi, peraltro, che “è con la titolazione e con l’inquadramento complessivo dell’articolo che il giornalista prende posizione in ordine alla ricostruzione dei fatti”.

La sentenza della quinta Sezione 16.12.1998, Ferrara, RIV 212342, pur seguendo l’indirizzo in esame precisa che “la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca non è invocabile quando le affermazioni dell’intervistato sono palesemente false o, comunque, il giornalista non le abbia in alcun modo controllate.

Né a maggior ragione la scriminante è invocabile quando l’intervistato esprima valutazioni critiche gratuitamente offensive, perché in questo caso l’illiceità delle dichiarazioni riferite è immediatamente rilevabile dal giornalista, senza neppure l’esigenza di indagini intese a verificarne la corrispondenza ai fatti”.

La sentenza della quinta Sezione 15.3.1999, Simeoni, affronta il problema in modo più approfondito.

Tale decisione premette che nel caso di diffusione giornalistica di dichiarazione altrui è necessario distinguere la posizione del giornalista da quella dell’autore delle dichiarazioni diffamatorie sia con riferimento alla veridicità dei fatti riportati che con riguardo alla correttezza delle espressioni usate nell’intervista; precisa poi che non può ritenersi corresponsabile il giornalista che sia rimasto vittima di un involontario infortunio per avere pubblicato dichiarazioni che, pur avendo resistito a tutte le verifiche di attendibilità, siano risultate false. Diversamente nel caso in cui la diffamazione sia riscontrabile nel difetto di continenza nelle espressioni usate dall’intervistato, il giornalista è posto in grado di rendersi conto della loro potenzialità offensiva, specie in presenza di insulti “gratuiti” nel senso di inutilmente volgari ed umilianti.

Tuttavia, precisa ancora la decisione in questione, può accadere che la veridicità delle dichiarazioni diffamatorie riportate dal giornalista e la stessa specifica offensività delle espressioni del dichiarante risultino in qualche misura rilevanti, ciò verificandosi quando lo stesso fatto della dichiarazione costituisca un evento e sia cioè un fatto di cui il pubblico ha interesse ad essere informato, trattandosi ad esempio di dichiarazioni di chi ricopra importanti incarichi istituzionali che vanno di regola riferite quale che sia il contenuto, perché la notizia di cronaca consiste proprio nel riferire la dichiarazione in sé e non nel riferire i fatti in essa rappresentati. In questi casi, tuttavia, la possibilità di distinguere la responsabilità del giornalista da quella dell’autore della dichiarazione riferita deve essere verificata in concreto, non potendosi indicare criteri astratti che valgano a scindere sempre e comunque le due responsabilità.

La sentenza della quinta Sezione 14.12.1999, Scalfari, RIV 215574, opera, invece, una radicale inversione di tendenza rispetto ai principi enunciati dalla giurisprudenza prevalente.

In primo luogo afferma che nel caso in cui la pubblicazione riguardi un’intervista, il limite della verità del fatto va riferito non al contenuto dell’intervista, ma al fatto che l’intervista sia stata realmente operata e concetti e parole siano rispondenti alle dichiarazioni dell’intervistato.

Inoltre, qualora le dichiarazioni riportate nell’intervista consistano in giudizi e valutazioni espresse da personaggi noti su altri personaggi di pubblica notorietà, il giornalista è tenuto al rispetto delle opinioni manifestate dall’intervistato, anche in termini fortemente critici, al fine di fornire al pubblico un quadro più genuino possibile, atto ad orientare il giudizio del lettore anche sul personaggio intervistato.

Con specifico riferimento all’interesse che la pubblicazione dell’intervista deve assumere, si sottolinea poi che tale interesse deve coinvolgere “personaggi pubblici”, sia in veste di intervistato che in veste di soggetto attinto dai giudizi, e la diffusione della notizia deve rispondere, quindi, alla funzione informativa della stampa in tutti i campi in cui sia riconoscibile un interesse alla conoscenza e all’approfondimento.

Anche il requisito della continenza, nel caso dell’intervista rilasciata da un personaggio pubblico su fatti o soggetti ugualmente di interesse per la collettività, richiede -secondo tale decisione- una valutazione peculiare.

Il ruolo del giornalista, infatti, che mantiene una posizione di “testimone obiettivo” nella rigorosa riproduzione delle espressioni usate dall’intervistato “si risolve nella realizzazione di quegli elementi che, se pure rapportabili ad un principio di continenza in senso lato, valgono a riassumere l’atteggiamento di distacco dall’intrinseco contenuto -anche diffamatorio- delle risposte”.

Orbene, risulta di tutta evidenza che quest’ultima decisione ha inteso ridisegnare i criteri dettati dalla giurisprudenza consolidata in tema di diffamazione a mezzo stampa e di legittimo esercizio del diritto di cronaca, adattandoli alla diversa situazione che si riscontra nel caso della pubblicazione di dichiarazioni di terze persone, ponendo in primo piano l’interesse del pubblico all’informazione rispetto al primato della tutela dell’onore e della reputazione individuale.

Decisione, quindi, che si pone in netto contrasto con quella immediatamente successiva, sopra citata (Cass., Sez. V, 11.4.2000, Ferrara, RIV 216570), con cui la stessa quinta Sezione, in diversa composizione, ha inteso ribadire l’orientamento tradizionale in materia, giungendo addirittura a negare la possibilità che l’intervistatore possa essere un osservatore neutrale, asserendo, come sopra ricordato, che “l’intervista costituisce il mezzo tipico ed immediato dello svolgimento dell’attività giornalistica, attraverso il quale vengono raccolte e diffuse notizie ed opinioni di persone, considerate importanti o interessanti, attraverso la provocazione sollecitata dalle domande del giornalista intervistatore”, il quale, quindi, solo apparentemente assumerebbe un ruolo di terzietà.

Il primo degli orientamenti giurisprudenziali sopra evidenziati, quello cioè secondo cui la pubblicazione di un intervista, dal contenuto diffamatorio, rilasciato da un terzo al giornalista, non solleva quest’ultimo dalla responsabilità per il delitto di diffamazione quando non siano stati rispettati i requisiti della verità, dell’interesse sociale della notizia e della continenza, non può ritenersi suscettibile di una generalizzata applicazione, offrendo la casistica esempi eclatanti in cui uno dei tre requisiti suddetti, e cioè l’interesse sociale della notizia, può acquistare un’importanza tale da importare anche la prevalenza -nel controllo della sussistenza della scriminante del diritto di cronaca- sugli altri due.

Ciò può verificarsi -e spesso si è verificato- quando un personaggio, che occupa una posizione di alto rilievo nell’ambito della vita politica, sociale, economica, scientifica, culturale, rilasci dichiarazioni, pure in sé diffamatorie, nei confronti di altro personaggio, la cui posizione sia altrettanto rilevante negli ambiti sopra indicati.

In tal caso è la dichiarazione rilasciata dal personaggio intervistato che crea di per sé la notizia, indipendentemente dalla veridicità di quanto affermato e dalla continenza formale delle parole usate. Notizia che, se anche lesiva della reputazione altrui, merita di essere pubblicata perché soddisfa quell’interesse della collettività all’informazione che deve ritenersi indirettamente protetto dall’art. 21 della Costituzione (cfr., sul diritto ad informare e ad essere informati, Corte Cost. sent. n. 105 del 1972; n. 225 del 1974; n. 94 del 1977).

La dichiarazione, ad esempio, di un capo di stato, di un leader politico o sindacale, di uno scienziato di indubbia fama, essendo idonee ad orientare la pubblica opinione nei rispettivi campi, devono, pertanto, ritenersi meritevoli di essere integralmente pubblicate, atteso che tanto più è elevata la posizione sociale dell’intervistato, maggiore risulta l’interesse del pubblico ad essere informato del suo pensiero, e ciò indipendentemente dalla veridicità dei fatti narrati o dalla intrinseca offensività delle espressioni usate.

Circostanze queste che non possono influire sulla responsabilità penale del giornalista che riproduca fedelmente tali dichiarazioni.

In ipotesi siffatte è indubitabile che la notizia sia costituita dal fatto in sé della dichiarazione del personaggio altamente qualificato, risultando l’interesse del pubblico ad apprenderla del tutto indipendente dalla corrispondenza al vero del suo contenuto e dalla continenza del linguaggio adottato.

Seguire l’orientamento giurisprudenziale che richiede, per la sussistenza della scriminante del diritto di cronaca, che il giornalista, prima di pubblicare un’intervista, controlli in ogni caso la veridicità oggettiva di quanto dichiarato dall’intervistato e si astenga comunque dal pubblicare espressioni offensive, significa voler privilegiare, in presenza di un conflitto di diritti di pari dignità costituzionale, la tutela del diritto all’integrità morale del singolo cittadino a scapito del diritto degli organi di stampa ad informare su fatti di rilevante pubblico interesse la collettività e del diritto di questa ad essere informata.

Pretendere che il giornalista intervistatore controlli in ogni caso la verità storica del contenuto dell’intervista potrebbe comportare una grave limitazione alla libertà di stampa, atteso che le obbiettive difficoltà che costui potrebbe incontrare nel verificare la corrispondenza a verità di quanto dichiarato da un alto personaggio, magari su argomenti riservati, potrebbe indurlo, per prudenza, a rinunciare alla pubblicazione dell’intervista. Ugualmente, pretendere che il pubblicista si astenga dal pubblicare un’intervista, sempre rilasciata da un personaggio di indubbio rilievo nell’ambito della vita pubblica, perché contenente espressioni offensive ai danni di altro personaggio noto, significherebbe comprimere il diritto-dovere di informare l’opinione pubblica su tale evento, non potendo, tra l’altro attribuirsi al giornalista il compito di purgare il contenuto dell’intervista dalle espressioni offensive, sia perché gli verrebbe attribuito un potere di censura che non gli compete, sia perché la notizia, costituita appunto dal giudizio non lusinghiero, espresso con parole forti da un personaggio noto all’indirizzo di altro personaggio noto, verrebbe ad essere svuotata del suo reale significato.

Merito del diverso e contrapposto orientamento giurisprudenziale -secondo cui nel caso di pubblicazione di un’intervista a contenuto diffamatorio rilasciata da personaggio qualificato nei confronti di altro personaggio altrettanto qualificato, la scriminante del diritto di cronaca non dipenderebbe dalla verità dei fatti asseriti dall’intervistato, ma dalla verità del fatto rappresentato dell’effettivo rilascio dell’intervista negli esatti termini riportati- è perciò quello di avere avvertito l’evoluzione, nel corso del tempo, del diritto all’informazione, sotto il duplice aspetto del diritto ad informare e ad essere informati.

Tale orientamento, peraltro, se può essere apprezzabile per quanto sopra detto, tuttavia non può essere pienamente condivisibile, potendo l’utilizzazione della “cassa di risonanza” rappresentata dalla stampa dare adito ad abusi e a palesi violazioni del diritto all’integrità morale dei cittadini.

Sussiste una scala di valori, in relazione alla notorietà del personaggio che non può essere trascurata. Dall’alta carica istituzionale si può passare al leader di un partito, all’uomo politico, che senza essere un leader, può tuttavia avere seguito ed influenza sull’opinione pubblica e, lasciando il campo della politica, anche in altri ambiti, quali, a titolo di esempio, la scienza, la medicina, la cultura in generale, lo spettacolo, possono ravvisarsi personaggi noti, le cui dichiarazioni possono assumere uno indubbio interesse sociale ad essere divulgate. E ciò non solo in ambito nazionale o internazionale, ma anche in ambiti più ristretti, fino a quello locale o settoriale.

Orbene, se, come sopra evidenziato, può ritenersi la sussistenza di un interesse del pubblico ad essere informato delle opinioni espresse da un personaggio noto e quindi qualificato, indipendentemente dalla verità oggettiva dei fatti da questo narrati e dalla correttezza delle espressioni usate, il problema che sorge spontaneo è costituito, appunto, dalla qualificazione da dare al personaggio che rilascia l’intervista, al fine di accertare se effettivamente trattasi di personaggio noto e affidabile, le cui dichiarazioni siano comunque meritevoli di essere pubblicate.

Il giornalista che pubblica un’intervista prescindendo dal controllo della veridicità del suo contenuto, deve perciò essere sicuro della posizione di alto rilievo dell’intervistato e dell’interesse della collettività ad essere informata del suo pensiero sull’argomento che forma oggetto dell’intervista medesima.

Da quanto detto emerge con chiarezza che il superamento del contrasto giurisprudenziale in esame non può essere risolto sulla base di astratte formule giuridiche. Alla scriminante del diritto di cronaca non può attribuirsi un natura statica e immutabile, dovendosi riconoscere ad essa una struttura dinamica e flessibile, adattabile di volta in volta a realtà diverse.

Ne consegue che la soluzione, caso per caso, della sussistenza, o meno, della responsabilità del giornalista intervistatore per avere pubblicato dichiarazioni diffamatorie dell’intervistato deve essere necessariamente demandata al giudice del merito, il quale dovrà tener conto, in primo luogo, dell’effettivo grado di rilevanza pubblica dell’evento dichiarazione, considerando poi -al fine di verificare se davvero il giornalista si sia limitato a riferire l’evento piuttosto che a divenire strumento della diffamazione- in quale contesto valutativo e descrittivo siano riportate le dichiarazioni altrui, quale sia la plausibilità e l’occasione di tali dichiarazioni.

Quindi, per distinguere l’illecito dall’illecito, occorrerà accertare, attraverso una puntuale interpretazione dell’articolo, se il giornalista abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, agendo per conto dei suoi lettori, ovvero sia solo un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, che agisce contro il diffamato, essendo evidente che in quest’ultimo caso dovrà trovare applicazione la normativa sul concorso delle persone nel reato di cui all’art. 110 c.p.

Traendo le conclusioni da quanto sopra esposto, e rispondendo al quesito se sia configurabile, ed in quali limiti, la responsabilità penale del giornalista che riporti il testo di un’intervista nella quale il soggetto intervistato abbia rilasciato dichiarazioni lesive della reputazioni di terzi, occorre precisare che l’aver riportato “alla lettera” nel testo dell’intervista le dichiarazioni del soggetto intervistato, qualora esse abbiano oggettivamente contenuto ingiurioso o diffamatorio, non integra di per sé la scriminante del diritto di cronaca.

Il giornalista che assuma una posizione imparziale può tuttavia essere scriminato in forza dell’esercizio del diritto di cronaca quando il fatto “in sé” dell’intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto dell’intervista presenti profili di interesse pubblico all’informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo.

In tal caso, il giornalista potrà essere scriminato anche se riporterà espressioni offensive pronunciate dall’intervistato all’indirizzo di altri, quando, ad esempio, per le rilevanti cariche pubbliche ricoperte dai soggetti coinvolti nella vicenda o per la loro indiscussa notorietà in un determinato ambiente, l’intervista assuma il carattere di un evento di pubblico interesse, come tale non suscettibile di censura alcuna da parte dell’intervistatore.

L’accertamento e la valutazione di questi elementi sono riservati alla sede propria del giudizio di merito, essendo, ovviamente, riservato al giudice di legittimità controllare che le valutazioni del giudice di merito siano sorrette da adeguata e logica motivazione, nel rispetto dei criteri sopra individuati.

Sulla base dei citati criteri, il ricorso della giornalista Di V. deve ritenersi meritevole di accoglimento.

Pur non potendosi ravvisare un’astratta e generalizzata “esimente da intervista” richiamata nell’atto di ricorso, devesi tuttavia osservare che la motivazione dell’impugnata sentenza, laddove conferma la responsabilità penale della ricorrente, è senz’altro carente.

Essa si limita a riportare acriticamente l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il giornalista risponde entro lo schema del concorso di persone nel reato qualora il fatto non sia giustificato dall’esercizio dello jus narrandi, collegato al limite della verità della notizia che egli ha il dovere giuridico di controllare per evitare che la stampa si trasformi in cassa di risonanza dell’offesa alla reputazione, ed omette del tutto di accertare, in punto di fatto, se le dichiarazioni fatte dal G., nella sua qualità di Presidente dell’Associazione commissionari e grossisti, nei confronti del D’O., nella sua qualità di Presidente dell’Assomercati, potessero costituire un evento di pubblico interesse nell’ambiente commerciale napoletano -considerato il contesto in cui l’intervista era stata rilasciata (in occasione di uno sciopero e, quindi, di una vertenza sindacale, nell’ambito del Mercato Ortofrutticolo di Napoli, notoriamente fra i più importanti d’Italia, intorno al quale ruotano interessi economici di enorme rilevanza) – e giustificassero, o meno, la pubblicazione dell’articolo che riportava pedissequamente le parole dell’intervistato offensive dell’altrui reputazione.

Ciò posto, si impone l’annullamento dell’impugnata sentenza nei confronti di Di V. M., con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d’Appello di Napoli, che valuterà la posizione dell’imputata alla luce dei criteri giuridici sopra evidenziati.

Il ricorrente G. deduce vizi di violazione di legge e mancanza o illogicità della motivazione lamentando che i giudici di appello non hanno ben valutato le prove addotte a difesa e non hanno dato il giusto significato a quanto dallo stesso dichiarato, assumendo l’insussistenza del dolo in quanto non era sua intenzione offendere alcuno.

Orbene, è di tutta evidenza che sotto il pretesto dei dedotti vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione si cerca, in realtà, di introdurre censure su accertamenti e valutazioni in punto di fatto non deducibili in sede di legittimità, di talché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento delle spese processuali nonché il pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in lire un milione.

P.Q.M.

La Corte annulla l’impugnata sentenza nei confronti di Di V. M. e rinvia per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d’Appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da G. G. che condanna al pagamento delle spese processuali e al pagamento di lire un milione alla cassa delle ammende.

 

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Avv. Umberto Davide

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