l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando è posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce negozio a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 2901 n. 1, c.c.”), sicché non occorre che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore fosse conosciuto da un terzo beneficiario o, comunque, come nel caso di specie, dall’altra parte del negozio stipulato.

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2091 cc si consiglia il seguente articolo: Azione revocatoria ordinaria

Tribunale Taranto, Sezione 1 civile Sentenza 5 giugno 2018, n. 1550

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Italo FEDERICI, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d’ordine 454/15 r.g.a.c.

promossa da

(…) E (…), elettivamente domiciliati in Manduria alla piazza (…) presso lo studio dell’avv. Fa.Fi., che rappresenta e difende loro come da procura in calce all’atto di citazione;

– ATTORI –

nei confronti di

(…) E (…), elettivamente domiciliati in Avetrana alla via (…) presso lo studio dell’avv. Ma.De., che rappresenta e difende loro come da procura in calce all’atto di costituzione e risposta;

– CONVENUTI –

OGGETTO: azione revocatoria ex art. 2901 c.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato (…) e (…) convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Taranto (…) e (…).

Esponevano gli attori di essere creditori di (…) del complessivo importo di Euro 59.846,20, oltre spese ed interessi legali, in forza della sentenza n. 84 emessa il 20 febbraio 2013 dal Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Manduria, che lo aveva condannato al risarcimento dei danni subiti a causa di condotte illecite costituenti reato e già accertate in sede penale. Esponevano, altresì, che in data 11 ottobre 2012 il predetto convenuto aveva costituito- con contratto concluso innanzi al notaio (…) in F. F. (rep. (…); racc. (…)) e trascritto presso la Conservatoria di Taranto il 25 ottobre 2012 (R.G. 24695; R.P. 19299) – un fondo patrimoniale, avente ad oggetto cespiti immobiliari (e precisamente l’abitazione sita in A. alla via (…), il locale commerciale sito in A. alla via (…), il garage sito in A. alla via (…), il terreno sito in A. alla contrada (…), la metà indivisa del fabbricato sito in (…) alla via (…) e il terreno- in dominio utile- sito in (…) alla contrada (…)).

Assumendo la portata pregiudizievole del suddetto atto ai fini del soddisfacimento del credito vantato, ne chiedevano la declaratoria di inefficacia nei propri confronti ex art. 2901 c.c. Vinte le spese di lite.

Con comparsa depositata all’udienza del 14 maggio 2015 si costituivano (…) e (…), i quali chiedevano il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto. Eccepivano, in particolare, la legittima costituzione del fondo per esigenze familiari. Vinte le spese di lite.

Istruita la causa (con interrogatorio formale di (…)), all’udienza del 30 novembre 2017 le parti precisavano le conclusioni, all’esito delle quali il Giudice si riservava per la decisione, assegnando il termine di cui all’art. 190 c.p.c.

MOTIVAZIONE

Come noto, l’azione revocatoria costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale che non comporta l’invalidità dell’atto ritenuto pregiudizievole per il creditore, ma la mera inefficacia dello stesso rispetto al soggetto che la fa valere. A tal fine, tuttavia, occorre, da un lato, che l’atto impugnato abbia pregiudicato la garanzia patrimoniale cosiddetta generica di cui all’art. 2740 c.c., dall’altro, che il debitore (nonché il terzo, se l’atto è a titolo oneroso) abbia la consapevolezza di un tale pregiudizio.

Con particolare riguardo all’eventus damni, esso per giurisprudenza costante va inteso in senso ampio, non solo come danno effettivo, ma anche come “…atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell’atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell’azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass., 18 marzo 2005, n. 5972; Cass., 6 maggio, 1998, n. 4578). Nel caso di specie, la costituzione di un fondo patrimoniale ha riguardato la proprietà di tutti gli immobili del debitore, sui quali è stato impresso un vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia, che, attesa la sua natura reale, escluderebbe (o, comunque, renderebbe assai più complessa) la soddisfazione coattiva del credito. Tale atto, pertanto, va ritenuto potenzialmente pregiudizievole delle ragioni del revocante, non avendo il debitore convenuto comprovato eventuali potenzialità del proprio residuo patrimonio a soddisfare agevolmente le pretese di credito di controparte.

Quanto alla consapevolezza di tale pregiudizio, va premesso che l’atto dispositivo impugnato risale al giorno 11 ottobre 2012, ossia è di molto successivo al sorgere del credito di controparte (la cui fonte- è appena il caso di evidenziare- va individuata nella pluralità di gravissimi illeciti, di rilevo penale, commessi dal F. nei confronti degli attori dalla fine del 2001 sino a tutto il 2002 e, ininterrottamente, sino al 2009, tutti posti a base delle sentenze di condanna in sede penale, e non nella sentenza n. 84 emessa il 20 febbraio 2013 dal Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Manduria, che, sebbene non ancora passata in giudicato, ha soltanto accertato la misura del credito risarcitorio vantato dagli attori; sulla possibilità di proporre azione revocatoria anche sulla base della titolarità di un credito eventuale o “litigioso”, si rinvia, fra le tante, a Cass., 10 febbraio 2015, n. 2477 e a Cass., 19 novembre 2015, n. 23666, laddove si chiarisce per l’appunto che “…ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c., il credito – a tutela del quale la detta azione è apprestata- va inteso in senso lato, comprensivo della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità”); esso, inoltre, è a titolo gratuito, non avendo comportato alcun incremento patrimoniale in favore del debitore disponente (in tal senso e in una fattispecie del tutto analoga al caso di specie, Cass., 12 dicembre 2012, n. 22878, secondo la quale “…l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando è posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce negozio a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 2901 n. 1, c.c.”), sicché non occorre che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore fosse conosciuto da un terzo beneficiario o, comunque, come nel caso di specie, dall’altra parte del negozio stipulato.

Con riferimento al debitore, invece, va rilevato che, per giurisprudenza consolidata (Cass., sent. 8930/87) e dall’organo giudicante condivisa, l’intento frodatorio può essere provato mediante presunzioni, soprattutto se si considerano le obiettive difficoltà di dare la prova diretta di un atteggiamento psicologico quale il cosiddetto consilium fraudis. In proposito, venendo in rilievo un atto posteriore al sorgere del credito, la legge non richiede neppure l’animus nocendi, ma solamente quello che parte della dottrina definisce dolus generalis, ossia la semplice previsione dell’eventus damni così come sopra inteso. Il che non esclude, tuttavia, che l’accertamento vada effettuato con rigore, tenendo ben presente che il relativo onere probatorio incombe ovviamente sul creditore. Tale elemento psicologico va ravvisato in capo al debitore, come si può ragionevolmente desumere dalla sua piena consapevolezza del credito di controparte al momento dell’atto dispositivo (successivo, come accennato, ad una condotta criminosa che lo stesso (…) ha perpetrato sino al 2009, nonché alla stessa instaurazione del processo civile di risarcimento danni- risalente al febbraio 2007- conclusosi con la sentenza n. 84/’13), nonché dallo strettissimo legame con l’altro contraente del fondo, sua moglie.

Le considerazioni che precedono inducono all’accoglimento della domanda revocatoria, risultando comprovati i presupposti oggettivi e soggettivi della fattispecie di cui all’art. 2901 c.c.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica e nella persona del dott. Italo FEDERICI, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) e (…) nei confronti di (…) e (…), disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

– ACCOGLIE la domanda e, per l’effetto, DICHIARA l’inefficacia nei confronti degli attori del contratto costitutivo di un fondo patrimoniale, stipulato da entrambi i convenuti in data 11 ottobre 2012 innanzi al notaio (…) (rep. (…); racc. (…)) e trascritto il 25 ottobre 2012 presso l’Agenzia del Territorio di Taranto (R.G. 24695; R.P. 19299);

– CONDANNA i convenuti, in solido fra loro, al pagamento in favore degli attori delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 5.829,00, di cui Euro 786,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP come per legge, DISPONENDO che esse siano corrisposte direttamente in favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002.

Così deciso in Taranto l’1 giugno 2018.

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.