la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo patrimoniale in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia, e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito, comportano che nel giudizio avente ad oggetto l’azione revocatoria promossa nei confronti dell’atto costitutivo la legittimazione passiva spetta a entrambi i coniugi, anche se l’atto sia stato stipulato da uno solo di essi, non potendo in ogni caso negarsi l’interesse anche dell’altro coniuge, quale beneficiario dell’atto, a partecipare al giudizio. L’ovvia considerazione che la revocatoria del fondo patrimoniale non può produrre effetti rispetto ai beni eventualmente conferiti dal coniuge non debitore non consente infatti di escludere che nei confronti di quest’ultimo l’accoglimento della domanda sia destinato ugualmente a produrre effetti pregiudizievoli. Anche nell’ipotesi in cui la costituzione del fondo non comporti un effetto traslativo, essendosi il coniuge o il terzo costituente riservato la proprietà dei beni, il conferimento nel fondo comporta l’assoggettamento degli stessi ad un vincolo di destinazione, con la costituzione di un diritto di godimento attributivo delle facoltà e dei doveri previsti dagli artt. 167 – 171 c.c., il cui venir meno per effetto dell’accoglimento della revocatoria rappresenta un pregiudizio di per sé idoneo a rendere configurabile un interesse del coniuge non proprietario tale da imporne la partecipazione al giudizio.
Tribunale Mantova, Sezione 2 civile Sentenza 25 febbraio 2019, n. 146
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
Sezione Seconda
Il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Andrea Gibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4261/2014 promossa da:
(…) SOCIETA’ COOPERATIVA ora (…) spa
rappresentata e difesa dall’avv. Ma.Nu., e con domicilio eletto presso il suo studio in Mantova, Galleria (…);
ATTRICE
contro
(…)
(…)
(…)
rappresentati e difesi dagli Avv. F.Pi. e G.Ba. e con domicilio eletto presso il loro studio in Mantova, Via (…);
CONVENUTI
E con l’intervento di
(…) SPA
Rappresentato e difeso dall’Avv. Ez.Za. e con domicilio eletto presso il suo studio in Mantova, Piazza (…);
INTERVENUTO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in data 12/9/14, ritualmente notificato, il (…) Società Cooperativa, con sede in V., ha evocato in giudizio (…), (…) e (…), tutti residenti in G. di R., esponendo:
1) che, in forza di conferimento di ramo di azienda bancaria stipulato il 26/6/07, la (…) – (…) era divenuta successore a titolo particolare del (…) di (…) soc. cop. a r. l., per effetto del quale la prima era subentrata a quest’ultimo nei crediti verso la clientela anche se classificati a sofferenza;
2) che il (…) Società Cooperativa era divenuto successore, a seguito di fusione per incorporazione in esso, della (…) – (…) spa in virtù di atto pubblico in data 20/12/11;
3) che, ai sensi dell’art. 2504 bis comma 1 del codice civile, l’incorporante (…) Società Cooperativa si assumeva i diritti e gli obblighi della società incorporata proseguendo in tutti i relativi rapporti giuridici sostanziali e processuali anteriori alla fusione e senza alcuna soluzione di continuità;
4) che, con contratto in data 5/4/07 (…) srl, con sede legale in G. di R., aveva aperto presso la filiale di Quistello del (all’epoca) (…) di (…) s.c.r.l. il conto corrente di corrispondenza n. (…);
5) che, con successivo contratto in data 21/12/11, si era costituito fideiussore solidale di (…) srl (…) fino alla concorrenza dell’importo di Euro 240.000,00 e che, con separato contratto sempre in data 21/12/11 il medesimo (…) aveva esteso la garanzia fino alla somma di Euro 440.000,00 limitatamente alle obbligazioni nascenti dal mutuo chirografario n.101305 di cui infra;
6) che, con altro contratto ancora del 21/12/11 la (…) – (…) spa (nel frattempo succeduta al (…) di (…) s.c.r.l.) aveva concesso a (…) srl in persona del medesimo (…) un mutuo chirografario recante il n. (…) di Euro 200.000,00 da rimborsarsi in 60 rate mensili;
7) che, a causa dell’inadempimento nel pagamento di sette rate consecutive del mutuo n. (…) e della persistente esposizione a debito sul conto corrente, il (…) aveva comunicato alla società e al garante (…) il recesso dal contratto di conto corrente n. (…) e la risoluzione del contratto di mutuo n. (…), invitandoli al pagamento della somma risultante a debito;
8) che, nulla essendo stato pagato, il credito era stato appostato in sofferenza in data 19/2/14 ed era stata chiesta l’emissione di ingiunzione di pagamento nei confronti del garante (…);
9) che il (…) Società Cooperativa di conseguenza era creditore verso (…) della somma di Euro 220.626,22 oltre interessi e spese liquidate in forza del decreto ingiuntivo n. 699/2014 del Tribunale di Mantova del 10/4/14, dichiarato provvisoriamente esecutivo, notificato in forma esecutiva in data 8/5/14, non opposto e quindi definitivamente esecutivo;
10) che, con atto a ministero del notaio G.F. del (…) Rep. n. (…) – trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di M. in data 19/4/13 e in data 3/5/13 annotato margine dell’atto di matrimonio contratto fra (…) e (…) – (…), nato a (…) il (…), la madre di questi (…), nata a R. il (…), e la moglie (…), nata a B. S. V. il (…), avevano costituito un fondo patrimoniale a favore degli stessi (…) e (…), sui seguenti beni immobili: Proprietà A: Comune di R. (M.), Via (…), catasto urbano: Fg. (…) mapp. (…) sub (…) cat- (…), PT1 (fabbricato); Fg. (…) mapp. (…) sub. (…) cat. (…) mq. 18 PT (autorimessa); Fg. (…) mapp. (…) sub (…) cat. (…) mq. 18 PT (autorimessa); Fg. (…) mapp. (…) sub (…) cat. (…) vani 11,5 PT1 (abitazione);Fg. (…) mapp. (…) mq. 1236 ente urbano (area e sedime), conferendovi quanto a (…) la quota di 1/2 di piena proprietà dell’intero e quanto a (…) la restante quota di 1/2 di piena proprietà (quote di comunione ordinaria fra coniugi in virtù di loro convenzione in data 5/10/00. Proprietà B: Comune di R. (M.), Via (…), catasto urbano: Fg. (…) mapp. (…) sub (…) cat. (…) vani 10,5 PT/S1 (abitazione); Fg. (…) mapp. (…) sub (…) cat. (…) mq 25 PT (autorimessa); Fg. (…) mapp. (…) ente urbano (area e sedime), conferendovi quanto a (…) la nuda proprietà dell’intero e quanto a (…) il diritto di usufrutto vitalizio per l’intero;
11) che l’atto mediante il quale il T. aveva così segregato ogni sua proprietà immobiliare risultava in frode ed in danno delle ragioni del creditore (…) Società Cooperativa e ricorrevano tutti i requisiti dell’art. 2901 c.c. per dichiararlo inefficace nei confronti della Banca.
Ciò premesso la Banca attrice ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Nel giudizio è intervenuto (…) spa, nella sua qualità di mandatario e procuratore di (…) spa, chiedendo l’accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
Si è ritualmente costituito (…) contestando quanto ex adverso dedotto ed insistendo per l’accoglimento delle sopra riportate conclusioni, in via preliminare e nel merito.
All’udienza di prima comparizione del 20/1/15 è stata dichiarata la contumacia di (…) e (…), ritualmente citate e non comparse.
(…) e (…) si sono poi costituite in giudizio con comparsa 30/11/15 chiedendo l’accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
Esperito infruttuosamente il procedimento di mediazione per la conciliazione e rigettate le richieste istruttorie delle parti convenute, la causa è stata trattenuta, una prima volta, per la decisione all’udienza del 21/11/17.
Con ordinanza in data 9/6/18 la causa è stata rimessa sul ruolo con richiesta a parte attrice di allegazione di copia degli atti relativi alla fusione fra (…) Società Cooperativa e (…) Soc. Coop. a r.l. idonei a provare la legittimazione di (…) spa.
Nuovamente precisate le conclusioni, la causa è stata, da ultimo, trattenuta per la decisione all’udienza del 10/7/18 sulle conclusioni delle parti come sopra riportate.
Ciò premesso si osserva quanto segue.
La causa può essere decisa senza rimessione in istruttoria dovendosi confermare l’ordinanza 6/9/16 di cui la difesa di (…) ha chiesto, genericamente, la revoca senza muovere specifiche censure.
Va preliminarmente ricordato, quanto alla posizione di (…), fideiussore di (…) srl, che, prestata fideiussione a garanzia delle future obbligazioni del debitore principale nei confronti di un Istituto di credito, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell’art. 2901, n. 1 prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (“scientia damni”), ed al solo fattore oggettivo dell’avvenuto accreditamento di denaro da parte della Banca; l’acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre fare riferimento per stabilire se l’atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (per tutte Cass. Civ. Sez. III 10/7/14 n. 15773).
Ancora preliminarmente va osservato, quanto alla posizione di (…) e (…), che la tesi sostenuta nelle rispettive comparse di costituzione, secondo cui “la Banca e (…) hanno chiesto la revoca dell’intero fondo patrimoniale e non solo della parte afferente la quota di beni immobili conferita da T., unico fideiussore a favore dell’istituto di credito”, non trova riscontro negli atti di causa per quanto attiene alla Banca attrice.
Invero la difesa del (…), ora (…) spa, ha chiaramente precisato che “la inefficacia degli atti di disposizione di cui si chiede la revocatoria nei confronti del (…) sono gli atti di conferimento del solo T.: la quota di ½ di sua piena proprietà della abitazione con la moglie in via S. e la nuda proprietà dell’intero dell’abitazione della madre in via R.. Ciò è ben specificato nel paragrafo a pag. 4 dell’atto di citazione” (v. memoria ex art. 183 comma sesto n. 3 c.p.c. in data 17/12/15 per l’attrice).
Peraltro, come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte,
“la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo patrimoniale in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia, e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito, comportano che nel giudizio avente ad oggetto l’azione revocatoria promossa nei confronti dell’atto costitutivo la legittimazione passiva spetta a entrambi i coniugi, anche se l’atto sia stato stipulato da uno solo di essi, non potendo in ogni caso negarsi l’interesse anche dell’altro coniuge, quale beneficiario dell’atto, a partecipare al giudizio . . .
L’ovvia considerazione che la revocatoria del fondo patrimoniale non può produrre effetti rispetto ai beni eventualmente conferiti dal coniuge non debitore non consente infatti di escludere che nei confronti di quest’ultimo l’accoglimento della domanda sia destinato ugualmente a produrre effetti pregiudizievoli.
Anche nell’ipotesi in cui la costituzione del fondo non comporti un effetto traslativo, essendosi il coniuge o il terzo costituente riservato la proprietà dei beni, il conferimento nel fondo comporta l’assoggettamento degli stessi ad un vincolo di destinazione, con la costituzione di un diritto di godimento attributivo delle facoltà e dei doveri previsti dagli artt. 167 – 171 c.c., il cui venir meno per effetto dell’accoglimento della revocatoria rappresenta un pregiudizio di per sé idoneo a rendere configurabile un interesse del coniuge non proprietario tale da imporne la partecipazione al giudizio (Cass. Civ. Sez. I 27/1/12 n. 1242 in motivazione).
Ciò premesso ulteriormente si osserva quanto segue precisando che verrà esaminata prima la domanda di parte attrice.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte la costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. se riduce la garanzia spettante ai creditori stessi (Cass. Civ. Sez. III 17/1/07 n. 966).
Invero, come è stato osservato, la costituzione del fondo patrimoniale prevista dall’art. 167 c.c. limita l’aggredibilità dei beni conferiti solamente alla ricorrenza di determinate condizioni (art. 170 c.c.) rendendo più incerta o difficile la soddisfazione del credito, conseguentemente riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti, in violazione dell’art. 2740 c.c. che impone al debitore di rispondere con tutti i suoi beni dell’adempimento delle obbligazioni a prescindere dalla relativa fonte.
Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito (Cass. Civ. Sez. I 7/3/05 n. 4933).
Il requisito dell’anteriorità rispetto all’atto impugnato del credito a tutela del quale l’azione revocatoria viene esperita deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito insorge e non a quello del suo accertamento giudiziale (per tutte Cass. Civ. Sez. I 10/2/96 n. 1050).
Ricordato che, come si è detto, l’acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre fare riferimento per stabilire se l’atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (per tutte Cass. Civ. Sez. III 10/7/14 n. 15773), nel caso di specie si tratta di atto pregiudizievole posteriore al sorgere del credito.
Trattandosi nel caso di specie di atto a titolo gratuito posteriore al sorgere del credito era onere degli attori provare:
1) la sussistenza del diritto di credito verso il debitore;
2) l’eventus damni e cioè il pregiudizio arrecato dall’atto di disposizione alla garanzia patrimoniale che assiste il credito ex art. 2740 c.c.;
3) la scientia damni, e cioè il fatto che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore (art. 2901 primo comma n. 1 c.c.).
Tale prova è stata fornita.
Premesso che l’azione revocatoria spetta a chi è titolare di un diritto di credito, che può anche essere a termine o sottoposto a condizione, illiquido o litigioso, nulla quaestio circa la sussistenza del credito.
Invero parte attrice ha ottenuto da questo Tribunale decreto ingiuntivo (n. 699/14 in data 10/4/14, dep. l’11/4/14), provvisoriamente esecutivo, nei confronti di (…) col quale è stato ingiunto al predetto il pagamento della somma di Euro 220.626,22 oltre interessi e spese (doc. 5 di parte attrice).
Il giudizio di opposizione è stato definito con sentenza n. 437/2017, pubblicata il 26/4/17, in senso sfavorevole all’opponente (v. comparsa conclusionale di parte attrice), circostanza non contestata.
Quanto all’eventus damni va ricordato che, in tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso.
Come si è detto la costituzione del fondo patrimoniale prevista dall’art. 167 c.c. limita l’aggredibilità dei beni conferiti solamente alla ricorrenza di determinate condizioni (art. 170 c.c.) rendendo più incerta o difficile la soddisfazione del credito, conseguentemente riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti, in violazione dell’art. 2740 c.c. che impone al debitore di rispondere con tutti i suoi beni dell’adempimento delle obbligazioni a prescindere dalla relativa fonte.
Da ultimo va ricordato che, come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte, è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell’azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. Civ. Sez. III 18/3/05 n. 5972).
La difesa del convenuto T., contestando la sussistenza dell’eventus damni, ha eccepito che “alcuni beni conferiti nel fondo patrimoniale erano gravati da precedente ipoteca volontaria di primo grado contratta per i bisogni della famiglia, pertanto nella segregazione di questi beni non è possibile ravvisare alcuna riduzione delle garanzie per i creditori (attrice e terzo intervenuto)”.
Tale tesi non può essere condivisa.
Come pure ha avuto modo di statuire la Suprema Corte con particolare riferimento a beni ipotecati,
“la circostanza che i beni, oggetto dell’atto dispositivo in questione, fossero stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo . . . . non vale ad escludere l’eventus damni.
E’ bensì vero che l’art. 2741 c.c., asseritamente violato, nell’attribuire a tutti i creditori eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, fa salve le legittime cause di prelazione, ma non per questo l’atto dispositivo del bene ipotecato, compiuto dal debitore, può ritenersi indifferente nei riguardi di ogni altro creditore, altro essendo che costoro, per soddisfare il loro credito, possano fare affidamento su beni del debitore ancorchè ipotecati, altro che si trovino invece, a seguito dell’atto dispositivo, di fronte ad un patrimonio immobiliare, dello stesso debitore, divenuto inesistente: invero, l’azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore (Cass. n. 19131 del 2004), e non già, come invece i ricorrenti sembrano pretendere, la garanzia specifica. Come questa C.S. ha affermato (sentenze n. 12144/99, n. 12678/01, n. 11471/03, n. 15257/04), e va qui ribadito, per l’integrazione dell’elemento oggettivo dell’eventus damni non è necessario che l’atto dispositivo abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, essendo invece sufficiente che tale atto abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell’esazione coattiva del credito medesimo: maggiore difficoltà od incertezza – va qui precisato – che vanno valutate alla data dell’atto dispositivo, e non a quella futura della effettiva realizzazione del credito dell’attore in revocazione, realizzazione che, per gli sviluppi della situazione, potrà anche non avvenire sul bene oggetto dell’atto stesso, perché per intero ed effettivamente aggredito dal creditore ipotecario, senza, tuttavia, che ciò valga già ex ante, fin dal momento della proposizione dell’azione revocatoria, ad elidere l’interesse attuale dell’attore, che l’azione stessa intende tutelare … (Cass. Civ. Sez. III 16/12/05 n. 27718 in motivazione).
Tale principio risulta ribadito dalla più recente Cass. Civ., Sez. III, 10/6/16 n. 11892 secondo cui, in linea generale, l’esistenza su un bene di un’ipoteca, a prescindere dalla consistenza della garanzia ipotecaria e, dunque, anche qualora essa, in relazione al valore del bene, si presenti di entità tale da eventualmente, ove venga fatta valere, potenzialmente assorbirlo, non integra, qualora il bene venga alienato, “una situazione tale da escludere la possibilità di una connotazione dell’alienazione come eventus damni legittimante un creditore dell’alienante all’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, atteso che la valutazione della idoneità dell’atto dispositivo ad integrare un eventus damni è naturalmente proiettata verso il futuro, cioè verso il momento in cui sul bene potrebbe essere fatta valere la garanzia patrimoniale, e, dunque, dev’essere in termini di potenzialità. Ne discende che, essendo proiettata verso il futuro anche l’incidenza della causa di prelazione connessa all’ipoteca, cioè sempre verso il momento in cui il creditore ipotecario la farà valere, l’incertezza sia sull’an sia sul quantum in cui in concreto essa potrà incidere sul valore del bene naturaliter ricollegata alla circostanza che per le vicende del credito garantito la garanzia può venir meno o ridimensionarsi, evidenzia che l’atto dispositivo del bene ipotecato è comunque idoneo ad assumere a livello potenziale il carattere di eventus damni per il creditore non ipotecario” (v. sent. citata, in motivazione).
La sentenza, da ultimo citata, è particolarmente interessante atteso che prende posizione sul diverso orientamento di Cass. Civ. Sez. III, 15/7/09 n. 16464 e anche di Cass. Civ. n. 25733/15, che confuta con adeguata motivazione.
Si legge infatti nella motivazione di Cass. Civ. n. 11892/16 che “il Collegio è consapevole che in altra occasione questa Corte ha affermato un principio secondo cui l’esistenza dell’eventus damni dovrebbe essere valutata dando rilievo alla consistenza dell’incidenza della garanzia ipotecaria sul bene al momento dell’atto dispositivo.
Infatti Cass. n. 16464 del 2009 ebbe ad affermate che:
“A norma dell’art. 2901 c.c., comma 1, il presupposto dell’azione revocatoria costituito dal pregiudizio alle ragioni del creditore si riferisce anche al pericolo di danno, la cui valutazione è rimessa alla concreta valutazione del giudice; ne consegue che, ove oggetto dell’azione revocatoria sia un atto di compravendita di un bene già ipotecato, se ad agire è un creditore chirografario, il pregiudizio deve essere specificamente valutato – nella sua certezza ed effettività – con riguardo al potenziale conflitto tra il creditore chirografario e il creditore garantito da ipoteca, e quindi in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo con riguardo all’entità della garanzia reale del secondo.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda, per mancanza del presupposto del danno, sul rilievo che l’immobile oggetto di revocatoria era gravato da due ipoteche, sicchè il creditore chirografario che agiva in giudizio, ove anche la vendita non avesse avuto luogo, ben difficilmente avrebbe potuto ottenere su quel bene la soddisfazione del proprio credito)”.
Di recente si è posta sulla scia della decisione ora ricordata altresì Cass. n. 25733 del 2015, la quale ha statuito che:
“Nell’azione revocatoria ordinaria il presupposto costituito dal pregiudizio alle ragioni del creditore include anche il pericolo di danno, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, sicché, qualora l’azione sia proposta da un creditore chirografario rispetto alla compravendita di un bene ipotecato, l'”eventus damni” va valutato con riguardo al potenziale conflitto tra l’attore, creditore chirografario, ed il creditore ipotecario, in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo rispetto all’entità della garanzia reale del secondo.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda, perché l’attore, chirografario tardivamente intervenuto in una procedura esecutiva relativa all’immobile successivamente alienato, non avrebbe ricevuto alcunché in sede di ipotetico riparto per l’inidoneità dell’unica offerta presentata a soddisfare persino i crediti privilegiati)”.
p.1.4. Peraltro, dalla fattispecie evidenziata dall’Ufficio del (…) e del Ruolo e che trova conferma nella motivazione, nella specie l’alienazione aveva riguardato un bene sottoposto già ad esecuzione da due creditori ipotecari e la revocatoria era stata esercitata da un creditore che era intervenuto nella procedura esecutiva e non aveva possibilità di soddisfarsi.
Dunque, l’applicazione del principio di cui alla sentenza del 2009 non parrebbe essere avvenuta con pertinenza alla specie, dato che la duplice garanzia ipotecaria era già in fase di realizzazione esecutiva.
Tanto rilevato, deve considerarsi che il criterio suggerito dalla sentenza del 2009 si presenta intrinsecamente contraddittorio, in quanto evoca il concetto che la situazione legittimante è di pericolo di diminuzione della garanzia patrimoniale o di alterazione delle sue condizioni.
Poichè una situazione di pericolo è tale in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un evento dannoso futuro, la sua esistenza necessariamente va apprezzata proiettandosi con un giudizio prognostico verso il futuro, sicché non è possibile apprezzarla compiendo una valutazione che si correli al momento dell’atto dispositivo e dunque alla possibile incidenza in quel momento della garanzia ipotecaria esistente ma non ancora fatta valere e della quale dunque non è dato conoscere se e come in futuro inciderà.
Ne deriva che l’apprezzamento deve tenere conto dell’incertezza esistente al momento dell’atto di disposizione sull’an e sul quantum in cui la garanzia ipotecaria potrà essere fatta valere e tanto rende potenzialmente danneggiata e, perciò, messa in pericolo, la garanzia patrimoniale di un creditore chirografario di fronte ad un’alienazione del bene, sì che l’atto integra un eventus damni.
In proposito si ricorda che:
“L’azione revocatoria ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ed a ricostituirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi, accertandone la sua inefficacia nei confronti del debitore stesso. Pertanto, condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall’atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità” (Cass. n. 2791 del 1999, seguita da altre conformi)…”.
Circa la scientia damni, premesso che, come si è detto, si tratta di atto a titolo gratuito posteriore al sorgere del credito, va ricordato che non è richiesta una specifica intenzione di nuocere ai creditori essendo sufficiente la consapevolezza che, mediante l’atto di disposizione, il debitore varia, sotto il profilo quantitativo o qualitativo, il proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante ai creditori ai sensi dell’art. 2740 c.c. in modo tale da recare pregiudizio alle ragioni di costoro.
Inoltre non è necessaria la specifica conoscenza del credito per la cui tutela la revocatoria viene proposta essendo sufficiente che la consapevolezza investa la variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore in danno dei creditori complessivamente considerati.
La relativa prova, in materia nella quale è evidentemente impossibile o estremamente difficile la prova diretta, può essere data anche mediante presunzioni semplici sempre che queste abbiano le caratteristiche previste dall’art. 2729 c.c..
Il convincimento della probabilità di sussistenza e della compatibilità del fatto supposto con quello accertato peraltro può essere sorretto anche da una sola presunzione, grave e precisa.
Nel caso di specie acquista rilievo anzitutto la circostanza, non contestata, nulla avendo replicato sul punto la difesa del (…), che quest’ultimo fosse “socio della debitrice e amministratore della società (quantomeno di fatto)”.
A ciò si aggiunga l’elemento cronologico dato dal fatto che il fondo è stato costituito in data 12/4/13 e così a distanza di 26 anni dal matrimonio (5/9/87).
Conclusivamente la domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
Diverso discorso deve farsi per quanto riguarda la domanda di parte intervenuta.
Preliminarmente va osservato, quanto alla posizione di (…) e (…), che la tesi sostenuta nelle rispettive comparse di costituzione, secondo cui “la Banca e (…) hanno chiesto la revoca dell’intero fondo patrimoniale e non solo della parte afferente la quota di beni immobili conferita da T., unico fideiussore a favore dell’istituto di credito”, infondata per quanto sopra detto nei confronti della Banca attrice, deve ritenersi fondata nei confronti di (…) spa.
Invero la difesa di (…) spa, contrariamente a quanto precisato dalla difesa di parte attrice, ha chiaramente affermato di ribadire le proprie pretese avanzate “nei confronti di tutte le parti convenute” (v. memoria di replica nell’interesse di parte intervenuta).
E’ però pacifico che non sussista alcuna posizione debitoria di (…) e di (…), né quali debitrici principali né quali garanti.
Tanto basta al rigetto della domanda nei confronti di (…) e (…).
Anche nei confronti di (…) la domanda di (…) spa, come formulata, non può trovare accoglimento.
Invero (…) ha affermato di agire nei confronti di (…) quale garante di (…) srl per un credito di Euro 228.230,08 “quale saldo debitore dei conti correnti ordinari n. (…) e (…), nonché dei conti effetti (…) e (…) e degli anticipi fatture (…)”, come asseritamente documentato in atti.
Il credito è contestato.
Se è vero che l’art. 2901 c.c., tendendo a tutelare il creditore da atti di disposizione del patrimonio del debitore pregiudizievoli per le sue ragioni, postula per la sua applicabilità non necessariamente, e contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa delle parti convenute, la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, ma anche la sussistenza di una mera ragione di credito, quindi di un’aspettativa fondata su una situazione di fatto già esistente, aspettativa che può evolversi o meno, a seconda degli eventi, nella nascita di un diritto di credito effettivo, ciò non toglie che l’azione revocatoria di cui alla citata norma produce i suoi effetti esclusivamente in relazione ai crediti, ovvero alle ragioni di credito, sulla base dei quali l’azione stessa viene esercitata.
E’ infatti appunto in relazione a tali crediti o aspettative che si deve accertare se l’atto impugnato abbia la capacità di determinare pregiudizio per le ragioni del creditore, per cui il Giudice deve tener presenti appunto le sue specifiche ragioni di credito o gli specifici crediti il cui soddisfacimento sarebbe pregiudicato dall’atto impugnato.
Nel caso di specie la difesa della parte intervenuta ha ribadito in memoria di replica che “la documentazione prodotta in occasione del deposito dell’atto di intervento in giudizio da parte di (…) spa è più che sufficiente a dimostrare la fondatezza delle pretese dell’istituto di credito, così come ad individuare gli esatti importi vantati da quest’ultimo a titolo di credito nei confronti dei soggetti convenuti”.
Così facendo la difesa di (…) non ha in alcun modo preso posizione, come avrebbe dovuto, circa le contestazioni della difesa delle parti convenute in ordine alla documentazione allegata alla comparsa di intervento.
Come sostenuto dalla difesa delle parti convenute e come in effetti risulta dalla documentazione in atti, il credito indicato da (…) spa in Euro 228.230,08 nella comparsa di intervento, e che è stato ribadito essere l’esatto ammontare dell’importo vantato dall’Istituto di credito, comprende anche posizioni debitorie di altri soggetti, diversi da (…) srl, nei cui soli confronti (…) si è costituito debitore, e in particolare di (…) (conti (…) e (…)).
La domanda pertanto, come formulata da (…) spa, non può trovare accoglimento e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo ai valori minimi per lo scaglione corrispondente, tenuto conto che, nei giudizi per azioni revocatorie, si ha riguardo all’entità economica della ragione di credito alla cui tutela l’azione è diretta (art. 5 comma primo del citato decreto).
La liquidazione delle spese a carico di (…) spa e a favore di (…) e (…), aventi la stessa posizione processuale, va calcolata ex art. 4 comma secondo del citato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Dichiara inefficace nei confronti di (…) Società Cooperativa, ora (…) spa, l’atto costitutivo di fondo patrimoniale stipulato da (…), nato a R. il (…) e residente in R., Fraz. G., Via E. S. n. 5, C.F. (…), (…), nata a B. S. V. il (…), residente in R., Fraz. G., Via E. S. n. 5, C.F. (…), (…) Ved. T., nata a R. il (…) e residente in R. Fraz. G., Via A. R. n. 5, C.F. (…), a rogito notaio G.F. in data (…) n. (…) di Rep. e n. (…) di Racc., col quale (…), (…) e (…) ved. T. hanno conferito nel predetto fondo i seguenti beni:
Proprietà A: Comune di R. (M.), Via S. n. 3/5, catasto urbano:
Fg. (…) mapp. (…) sub (…) cat. in corso di costruzione;
Fg. (…) mapp. (…) sub. (…) cat. (…) classe (…) mq. 18, R.C. Euro 39,97 (autorimessa);
Fg. (…) mapp. (…) sub (…) cat. (…) classe (…) mq. 18, R.C.Euro 39,97(autorimessa);
Fg. (…) mapp. (…) sub (…) cat. (…) classe (…) vani 11,5 R.C. Euro 1158,15 (abitazione);
Fg. (…) mapp. (…) ente urbano are 12 centiare 36 senza rendite (area e sedime);
conferendovi quanto a (…) la quota di 1/2 di piena proprietà dell’intero e quanto a (…) la restante quota di 1/2 di piena proprietà;
Proprietà B:
Comune di R. (M.), Via A. R. n. 5, catasto urbano:
Fg. (…) mapp. (…) sub (…) piano S1-T, cat. (…), classe (…), vani 10,5 RC Euro 1057,45 (abitazione);
Fg. (…) mapp. (…) sub (…) ivi piano T, cat. (…), classe (…), mq 25, RC Euro 55,22 (autorimessa);
Fg. (…) mapp. (…) ente urbano, are 10 centiare 20 senza rendite (area e sedime),
conferendovi quanto a (…) la nuda proprietà dell’intero e quanto a (…) il diritto di usufrutto vitalizio per l’intero;
2) Ordina alla competente Agenzia delle Entrate – Territorio di annotare ex art. 2655 c.c., la presente sentenza a margine della trascrizione dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale di cui sub. (…));
3) Condanna (…), (…) e (…), in via tra loro solidale, alla rifusione in favore di (…) Società Cooperativa, ora (…), delle spese del giudizio che liquida in Euro 8.581,00 di cui Euro 7795,00 per compensi e Euro 786,00 per esborsi, oltre a quanto dovuto per legge;
4) Rigetta la domanda di (…) spa;
5) Condanna (…) spa alla rifusione delle spese in favore delle parti convenute che liquida in Euro 7795,00 oltre a quanto dovuto per legge, in favore di (…), e in Euro 9354,00 oltre a quanto dovuto per legge, in favore di (…) e (…), con distrazione a favore degli Avv. Gi.Ba. e Fa.Pi. ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Mantova il 21 novembre 2018.
Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2019.