Nella controversia per la costituzione di una servitù di scarico coattivo, qualora l’interclusione del fondo sia tale da consentire più soluzioni per il collegamento alla pubblica fognatura e il proprietario del fondo intercluso convenga in giudizio il proprietario di uno solo dei fondi circostanti, non è necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri proprietari, dovendo il giudice limitarsi a verificare le condizioni di asservimento del terreno indicato dall’attore, tra le quali che la servitù sia costituita nel modo più conveniente (anche economicamente) per il fondo dominante e meno pregiudizievole per quello servente, riferendosi il criterio del minor pregiudizio esclusivamente al fondo servente e quello della maggior convenienza anche al fondo dominante, il quale non deve essere assoggettato ad eccessivo disagio o dispendio.

Tribunale Belluno, civile Sentenza 28 marzo 2019, n. 134

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BELLUNO

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Paolo Velo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa numero 1006/15 RG, promossa con atto di citazione notificato il 08.07.15 da:

(…), (C.F. (…))

– Ammesso a patrocinio a spese dello Stato come da Delib. 28 gennaio 2015 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Belluno –

Rappresentato e difeso dall’Avv. Le.Co. e domiciliato presso il suo studio in Belluno, Via (…), come da mandato a margine dell’atto di citazione;

CONTRO

(…) (C.F.: (…)), corrente a 32040 D. di C. – Frazione V. di C. (B.) in via (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, Geom. (…),

Rappresentato e difeso dall’avv. Gi.Mu. del Foro di Belluno come da procura in atti, e domiciliato, ai soli fini del procedimento de quo, presso lo studio della stessa in 32042 Calalzo di Cadore (BL) alla via (…);

OGGETTO: usucapione;

MOTIVAZIONE

1) L’attore (…) ha esposto quanto segue.

1.1) E’ proprietario di un fabbricato e del terreno di pertinenza in D. di C., località V., meglio identificato nell’atto di citazione.

Il fondo sul quale insiste il fabbricato di sua proprietà è totalmente intercluso al transito veicolare; l’accesso pedonale è garantito da una ripida scalinata, realizzata su una fascia di terreno censita al NCT di Domegge di Cadore, foglio (…), mappale (…), che non è ulteriormente allargabile al fine di consentire il traffico veicolare, che sarebbe comunque impossibile, considerata la forte pendenza.

1.2) Il (…) è titolare del terreno circostante, adibito in parte a prato e in parte a piazzale, con rampa di collegamento alla strada pubblica.

L’accesso veicolare e, in parte, pedonale alla casa dell’attore è stato effettuato, da oltre trenta anni, dall’attore e dalla sua dante causa ((…), nata il (…) e deceduta il 16.08.1993) secondo il tragitto indicato in rosso nella planimetria prodotta sub (…) (percorrendo Via (…), imboccando la rampa e, quindi, il piazzale del Condominio fino allo spigolo sud-ovest, per poi accedere allo spigolo nordest del mappale (…) di proprietà dell’attore e, di lì, al mappale (…) ed al fabbricato dominante.

1.3) In epoca recente il Condominio ha installato una ringhiera, lungo il bordo del piazzale, che impedisce il passaggio veicolare e l’attore è costretto ad arrestarsi con la vettura al limite del piazzale, scaricare le proprie cose e quindi scavalcare la ringhiera per accedere al proprio fondo.

1.4) Ha quindi chiesto l’accertamento della servitù, per intervenuta usucapione e, in via subordinata, ai sensi degli artt. 1051 e 1052 c.c., evidenziando anche la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale numero 167 del 1999.

2) Il Condominio convenuto ha contestato la pretesa ed ha esposto quanto segue.

2.1) Il fabbricato dell’attore non insiste su un fondo totalmente intercluso; esso è servito, da tempo immemorabile, da un accesso diretto alla via pubblica attraverso il mappale (…), di proprietà dello stesso (…), che consente il passaggio pedonale, ammesso dallo stesso attore.

Inoltre, attraverso i mappali (…), (…) e (…), tutti in ditta attorea, è possibile accedere ad un’altra strada pubblica, chiamata “Viale (…)”, così come rileva da un cancello in loco.

2.2) L’attore non si è mai servito del fondo del ‘(…)’ per l’accesso veicolare alla di lui proprietà, posto che, dall’edificazione del plesso condominiale ad oggi i terreni delle odierne parti processuali sono stati divisi da un muro in cemento, prima ornato da una ringhiera in ferro ed ora da una recinzione lignea.

2.3) Il “tragitto indicato in rosso” cui si riferisce parte attrice non corrisponde ad alcuna servitù; si tratta di un tracciato arbitrariamente individuato e disegnato dalla parte attrice.

2.4) Il Condominio ha eccepito l’improcedibilità della domanda per difetto del tentativo di mediazione obbligatoria; nel merito ha contestato che la servitù sia apparente e che sussistano i presupposti per la costituzione della servitù coattiva, chiedendo in ogni caso il rigetto della domanda perché infondata.

In via riconvenzionale ha chiesto che venga accertata l’insussistenza della servitù di passaggio.

3) Alla prima udienza del 26.11.15 la difesa di parte attrice ha eccepito l’indeterminatezza dell’eccezione di parte convenuta, laddove deduce l’esistenza di un (ulteriore) passaggio verso la via pubblica attraverso i mappali (…), (…), (…).

Alla medesima udienza il procedimento è stato sospeso, per difetto dell’esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.

4) Il procuratore dell’attore, deducendo di avere esperito il tentativo di mediazione, ha riassunto il giudizio; tuttavia, all’udienza del 22.09.16, il procuratore del condominio convenuto ha eccepito il mancato esperimento della mediazione, perché la parte non si era presentata personalmente e il difensore non era munito di procura speciale, chiedendo la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale.

Il Giudice ha assegnato alle parti termine per brevi note difensive, rinviando l’udienza al 07.03.17, alla quale si è riservato.

In data 20.12.16, nelle more dell’udienza prevista per il 07.03.17, l’attore ha attivato nuovamente la procedura di mediazione; all’incontro, fissato il 10.02.2017 è comparso l’attore personalmente, assistito dal difensore; la mediazione ha avuto esito negativo.

All’udienza del 07.03.17 il procuratore del Condominio convenuto ha insistito per l’accoglimento dell’eccezione di improcedibilità restando ininfluente la seconda mediazione introdotta.

Il Giudice si è riservato e, con ordinanza datata 18.05.17, ha rigettato l’eccezione del condominio convenuto (1), assegnando alle parti i termini previsti dall’art. 183, comma 6, c.p.c..

5) A seguito del deposito delle memorie istruttorie, è stata disposta Consulenza Tecnica d’Ufficio, affidata al Geom. Lu.Bo.

Dalla relazione di CTU datata 06.05.2018 emerge, fra l’altro, quanto segue.

5.1) L’immobile di comproprietà della parte attrice sig. (…) è costituito da una casetta unifamiliare, composta da un abitazione al piano rialzato, una soffitta e un seminterrato ad uso cantina, realizzata con Licenza Edilizia 57/68 del 19.08.1968 e divenuta abitabile con Autorizzazione di Abitabilità del 24.02.1970.

L’immobile ha accesso dalla via Borgonuovo tramite una scalinata di larghezza utile di circa 1,40. Tale scalinata insiste sul mappale n. (…), che è in comproprietà dell’attore.

Dagli elaborati progettuali si è potuto appurare che era originariamente prevista una strada di accesso al fabbricato proprio su tale area (mapp. (…) in comproprietà’ dell’attore, nel luogo ove oggi sorge la scalinata); tuttavia realizzare un accesso veicolare su tale percorso sarebbe stato impossibile, a causa della pendenza elevata, ed è stata pertanto realizzata una scalinata.

5.2) Non vi sono servitù trascritte in favore del fondo di proprietà dell’attore ed a carico del fondo sul quale insiste il condominio convenuto.

Il CTU ha esposto di non avere reperito opere visibili e permanenti destinate alla servitù di passaggio reclamata dalla parte attrice.

Tra il (…) e la casa dell’attore, posta a valle, è interposta una recinzione, posata da tempo, che impedisce il passaggio; pur non essendo databile, è presumibile che essa sia stata realizzata contestualmente al condominio stesso (costruito con concessione edilizia 27/81 del 21/07/1981 e dichiarato abitabile con certificato di abitabilità del 09/11/1985, protocollo (…)).

In ogni caso, nell’elaborato fotografico allegato a una DIA prot (…) del 18.06.2006 la recinzione era visibile, ma risultava ancora priva del completamento ligneo, mentre nell’elaborato fotografico allegato alla DIA prot (…) del 24.08.2009 la recinzione ne era provvista.

Inoltre sul presunto accesso ai fondi dell’attore da tempo vi è uno stendibiancheria “fisso amovibile” (intendesi verosimilmente fisso, ma asportabile con facilità).

Nel tragitto tra in condominio e la casa dell’attore non vi sono tracce evidenti di pregressi passaggi e vista la conformazione dei luoghi appare assai difficile poter ipotizzare un libero passaggio pedonale e, ancor più, con autoveicoli (specie considerata la pendenza, cfr. fotografie a pagina 15 della CTU, NdR).

5.3) Poiché il fondo di parte attrice è dotato del descritto accesso pedonale, non può essere considerato intercluso. Esso tuttavia non può essere raggiunto con autoveicoli e, considerate le dimensioni e la posizione, nonché il dislivello, l’attuale accesso pedonale non può essere ampliato per realizzare un passo carrabile.

5.4) Non esistono allo stato altri accessi alla via pubblica.

Per quanto riguarda il percorso alternativo indicato dal Condominio convenuto, il CTU ha rilevato che attraverso i mappali (…),(…) e (…) non si raggiunge la via pubblica, ma si raggiunge il mappale n. (…) che a sua volta non confina con la via pubblica.

Per poter arrivare alla Via T. bisognerebbe attraversare tutto il mappale (…) e il mappale (…). Tali terreni sono considerati “edificabili” dallo strumento attuativo comunale e un attraversamento degli stessi, considerato lo stato dei luoghi e la pendenza sarebbe possibile intersecandoli in zona centrale, compromettendo la potenzialità’ edificatoria degli stessi.

Inoltre, si tratta di terreno in forte pendenza nord-sud, che è ulteriormente accentuata in corrispondenza del tratto terminale del mappale (…), che si presenta fortemente scosceso ed è inadatto alla realizzazione di una strada passaggio veicolare, se non previa realizzazione di opere provvisionali complesse.

Ove fosse riconosciuta l’insufficienza del passaggio pedonale rispetto ai bisogni del fondo e si ritenesse di dover dotare il fondo attoreo di un accesso veicolare, il CTU ha esposto di ritenere che la via più adeguata e meno onerosa coincida con quella indicata dall’attore, attraverso la esistente strada-percorso di accesso dalla Via T. che porta agli ingressi del (…).

Creare l’accesso all’attore dalla esistente strada che porta ai garage comporterebbe eventualmente la perdita della superficie di un solo posto auto per il Condominio, il quale potrà comunque essere recuperato in altro luogo.

Il CTU ha precisato che nel (…) sono presenti internamente n. 11 Autorimesse a fronte di 10 appartamenti.

6) Si deve osservare che nella presente causa appare centrale l’apprezzamento della Consulenza Tecnica svolta.

La Consulenza risulta approfondita, argomentata e coerente ed ha preso in considerazioni le osservazioni dei Consulenti di parte.

Non emergono motivi di alcun genere per discostarsi dagli elementi forniti dalla CTU e questo Giudice ritiene pertanto, in particolare con riguardo all’esposizione dello stato di fatto, di condividerne i risultati e farli propri.

7) La domanda proposta dalla parte attrice deve essere rigettata.

8) Non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei terzi proprietari dei terreni censiti ai mappali (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…) e (…) del fg (…) del Nct del Comune di Domegge di Cadore (indicati dalla parte convenuta come idonei ad ospitare l’azionata servitù di passaggio veicolare).

Il Giudice deve infatti limitarsi a verificare le condizioni di asservimento del terreno indicato dall’attore, senza necessità alcuna di effettuare tale verifica nei confronti di proprietari di fondi diversi, attraverso i quali potrebbero astrattamente essere individuate ulteriori soluzioni. Sul punto, si vedano:

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6562 del 31/03/2015 (Rv. 634795 – 01), “Nella controversia per la costituzione di una servitù di scarico coattivo, qualora l’interclusione del fondo sia tale da consentire più soluzioni per il collegamento alla pubblica fognatura e il proprietario del fondo intercluso convenga in giudizio il proprietario di uno solo dei fondi circostanti, non è necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri proprietari, dovendo il giudice limitarsi a verificare le condizioni di asservimento del terreno indicato dall’attore, tra le quali che la servitù sia costituita nel modo più conveniente (anche economicamente) per il fondo dominante e meno pregiudizievole per quello servente, riferendosi il criterio del minor pregiudizio esclusivamente al fondo servente e quello della maggior convenienza anche al fondo dominante, il quale non deve essere assoggettato ad eccessivo disagio o dispendio”;

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10045 del 16/04/2008 (Rv. 602772 – 01), “Ai fini della costituzione di una servitù di passaggio in favore di un fondo intercluso, il proprietario di quest’ultimo è tenuto soltanto a provare lo stato di interclusione, spettando poi al giudice di merito il compito di accertare e determinare in concreto il luogo di esercizio della servitù. A tal fine devono essere contemperati il criterio della maggiore brevità di accesso alla pubblica via con quello del minor aggravio per il fondo servente, con una valutazione che – ove la soluzione più conveniente riguardi il proprietario di un fondo non parte in causa – non presuppone la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti del medesimo”.

9) Come ha rilevato la Consulenza tecnica disposta nel giudizio, l’immobile della parte attrice non è intercluso, perché dispone di un passaggio pedonale.

L’immobile dell’attore, precisamente, ha accesso dalla via Borgonuovo tramite una scalinata di larghezza utile di circa 1,40; tale scalinata insiste sul mappale n. (…), che è in comproprietà dell’attore.

E’ importante notare, sotto questo profilo, che l’immobile è stato costruito nelle esatte condizioni in cui si trova ora (con Licenza Edilizia 57/68 del 19.08.1968 ed è divenuto abitabile con Autorizzazione di Abitabilità del 24.02.1970).

Il CTU ha riferito che dagli elaborati progettuali si è potuto appurare che era originariamente prevista una strada di accesso al fabbricato proprio sull’area su cui insiste la scala (mapp. (…) in comproprietà dell’attore, nel luogo ove oggi sorge la scalinata); tuttavia realizzare un accesso veicolare su tale percorso sarebbe stato impossibile, a causa della pendenza elevata, ed è stata pertanto realizzata una scalinata.

Risulta quindi che l’immobile della parte attrice non è mai stato dotato di un accesso carrabile.

10) Poiché si tratta di una zona montana e considerata la posizione dell’immobile, non si può ritenere indispensabile un accesso carraio al fabbricato.

L’accesso veicolare non si può infatti ritenere indispensabile sempre e comunque, a prescindere dalla valutazione concreta dello stato dei luoghi (per fare un facile esempio, chi è proprietario di un immobile nel centro storico di Venezia non può avere un accesso carrabile); ove si acquisti o si realizzi un’abitazione in una zona impervia o particolarmente scomoda, non si potrà poi pretendere di realizzare un passaggio veicolare, a discapito del vicino, che ivi abbia realizzato (in epoca successiva) altro e diverso manufatto.

Ove la parte attrice avesse ritenuto di avere la necessità dell’accesso veicolare, avrebbe potuto verificare la concreta realizzabilità di esso anteriormente all’edificazione o all’acquisto dell’abitazione; come si è visto, il progetto originario prevedeva un accesso veicolare impossibile da realizzare effettivamente: se ne deduce che quando è stata realizzata l’abitazione fu ritenuto sufficiente l’accesso pedonale.

E’ anche opportuno notare che il condominio convenuto è stato costruito oltre dieci anni dopo la costruzione dell’abitazione della parte attrice (il condominio è stato costruito con concessione edilizia del 1981 e dichiarato abitabile nel 1985); laddove oggi viene chiesta la costituzione della servitù, prima della costruzione del condominio non vi era alcun genere di passaggio.

11) Va inoltre osservato che la parte attrice pretenderebbe di transitare attraverso il cortile del condominio. Per quanto tale corte sia adibita a transito per i garages del condominio, essa non perde la propria natura di elemento pertinenziale di immediata fruibilità e il passaggio di terzi attraverso di essa è suscettibile di compromettere in modo rilevante l’utilizzo dello scoperto condominiale.

Apparirebbe difficile costituire su tale area una servitù di passaggio coattivo, a mente della previsione dell’art. 1051, ultimo comma, c.c.

12) La pretesa servitù non è usucapibile, perché non è apparente.

Non vi è alcuna opera visibile e permanente destinata all’esercizio della servitù, perché non emerge in alcun modo la possibilità di un transito veicolare (e, per vero, neppure pedonale) che conduca alla proprietà della parte attrice.

Come si nota chiaramente dalle fotografie e come ha rilevato il CTU (si veda pagina 15 della relazione), vista la conformazione dei luoghi, appare assai difficile ipotizzare un libero passaggio pedonale, prima ancora che con autoveicoli.

Tra il condominio convenuto e la proprietà di parte attrice infatti, oltre ad esservi una ringhiera (già presente nell’elaborato fotografico allegato a una DIA prot (…) del 18.06.2006, ancora priva del completamento ligneo, mentre nell’elaborato fotografico allegato alla DIA prot (…) del 24.08.2009 la recinzione ne era provvista), che preclude materialmente il passaggio, vi è anche un significativo dislivello.

13) Deve essere conseguentemente accolta la domanda riconvenzionale svolta dal condominio, di accertamento negativo, con dichiarazione della insussistenza della servitù di passaggio pedonale e veicolare.

14) Parte attrice deve essere condannata alla rifusione alla controparte delle spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto della natura della causa, dell’effettivo

valore della stessa e dell’attività processuale svolta in giudizio.

Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico di parte attrice.

PER QUESTI MOTIVI

Definitivamente pronunciando nella causa n. 1006/ 15 RG,

disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione:

1) Rigetta le domande proposte dalla parte attrice (…);

2) accerta e dichiara che non sussiste alcuna servitù di passaggio pedonale e carraio sul terreno di cui al mappale (…) del foglio (…) in Comune di Domegge di Cadore – Frazione Vallesella di Cadore ed a favore dell’immobile di cui al mappale (…) del medesimo foglio;

3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte attrice (…), fermo restando l’obbligo solidale nei confronti del Consulente, e condanna la stessa parte attrice a restituire alla parte convenuta (…), in persona dell’Amministratore pro tempore, gli anticipi da questa eventualmente versati, oltre ad interessi dalla data del pagamento degli anticipi alla data della effettiva restituzione.

4) Condanna parte attrice (…) a rifondere le spese di lite in favore della parte convenuta (…), in persona dell’Amministratore pro tempore, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, oltre al 15% per spese generali ed oltre ad IVA e CPA, come per legge;

Così deciso in Belluno il 26 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.