nessuna norma connessa all’emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 ha previsto che l’affittuario di un’azienda o il conduttore di un immobile possano sospendere o rifiutare il pagamento del canone nell’ipotesi in cui l’attività esercitata sia risultata interdetta dai provvedimenti emergenziali. Il decreto c.d. “Cura Italia” fa chiaro riferimento a profili diversi da quelli del pagamento del canone di affitto o di locazione, il cui obbligo ne risulta dunque, semmai, confermato.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di affitto di azienda si consiglia la lettura del seguente articolo:
L’Affitto di azienda: i principali aspetti civilistici
La Cessione d’azienda o ramo d’azienda
Per ulteriori approfondimenti in materia di locazioni si consiglia la lettura dei seguenti articoli:
Il contratto di locazione e le principali obbligazioni da esso nascenti.
Indennità per la perdita dell’avviamento commerciale ex art. 34 L 392/1978
Tribunale|Pordenone|Civile|Decreto|8 luglio 2020
TRIBUNALE DI PORDENONE
N. (…) R.G.
Il Giudice dott. Francesco Petrucco Toffolo,
a scioglimento della riserva espressa all’udienza del 3.7.2020 in merito all’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo proposta con opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., da (…) S.r.l. s.;
sentite le parti in camera di consiglio e letti gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto che non sussistano i gravi motivi richiesti per la sospensione dell’efficacia esecutiva dei titolo:
1) nessuna norma connessa all’emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 ha previsto che l’affittuario di un’azienda o il conduttore di un immobile possano sospendere o rifiutare il pagamento del canone nell’ipotesi in cui l’attività esercitata sia risultata interdetta dai provvedimenti emergenziali; il decreto c.d. “Cura Italia” del 17 marno 2020. con il quale è stata inserita (art. 91) una disposizione – della Legge n. 3 marzo 2020 n. 13 che “All’articolo 3 del decreto – legge 23 febbraio 2022, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti” fa chiaro riferimento a profili diversi da quelli del pagamento del canone di affitto o di locazione, il cui obbligo ne risulta dunque, semmai, confermato; nella specie, l’affittuario ha mantenuto la detenzione dei beni oggetto del contratto ed ha pacificamente ripreso l’attività al termine del periodo nel quale la stessa è stata interdetta, cesi che, allo stato, pur dovendosi invitare le parti a concordare una riduzione del canone relativo ai due mesi cui si riferisce il precetto in conformità al canone di buona fede nell’esecuzione del contratto, la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo sarebbe provvedimento incongruo e non consentito;
2) pur essendovi elementi per ritenere che la convenuta non abbia rispettato i propri obblighi informativi in sede di trattative c di formazione del contratto d’affitto d’azienda (non avendo informato la controparte del fatto che l’immobile nel quale si svolgeva l’attività era oggetto di pignoramento), risulta giuridicamente impropria e comunque incoerente la domanda subordinata (non di annullamento né di risarcimento del danno ma) di riduzione del canone pattuito fondata sul richiesto accertamento della condotta dolosa della controparte;
3) non risulta rilevante l’asserita condotta omissiva della convenuta nel non aver opposto, nell’esecuzione immobiliare, il contratto di locazione 10.12.2018 che comunque in detta procedura è stato esaminato, fatto oggetto di approfondimento peritale (approfondimento che oltre all’inadeguatezza del canone ha rimarcato la sussistenza di altre significative anomalie nelle pattuizioni e nella qualità dei soggetti) e ritenuto non opponibile per incongruità del canone in oggetto;
rigetta
l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo.
Si comunichi.
Così deciso in Pordenone l’8 luglio 2020.
Depositata in Cancelleria l’8 luglio 2020.