gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria. Pertanto ove il creditore agisca in giudizio contro gli eredi del suo debitore non si forma un rapporto unitario ed indivisibile, ma si da luogo ad una causa scindibile. Nel caso in cui l’azione di condanna per l’adempimento di crediti professionali (nella specie compensi di un avvocato) sia proposta contro gli eredi del cliente, i quali rispondono dei debiti del “de cuius” in proporzione della loro quota ereditaria, non sussiste un rapporto unico ed indivisibile, ma una causa scindibile.

 

Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 12 giugno 2018, n. 15268

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21498/2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso dell’avvocato (OMISSIS), rappresentatalo studio e difesadall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 478/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 26/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/04/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dalle parti.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Massa con la sentenza n. 619 del 2010 revocava i decreti ingiuntivi ottenuti da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), relativamente alla pretesa al pagamento dei compensi professionali maturati nei confronti di (OMISSIS), dante causa degli opponenti, rideterminando in misura inferiore, rispetto a quanto richiesto, le somme dovute dagli ingiunti.

A seguito di appello dei soccombenti, la Corte d’Appello di Genova con la sentenza n. 478 del 26 aprile 2016, in parziale riforma della sentenza gravata, respingeva la domanda avanzata nei confronti dei germani (OMISSIS), condannando il (OMISSIS) al rimborso in loro favore delle spese del doppio grado, mentre rigettava l’appello della (OMISSIS) e l’appello incidentale del (OMISSIS), in tema di liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, disponendo la compensazione delle spese di entrambi i gradi nella misura di un quarto, con la condanna della (OMISSIS) al pagamento della residua parte.

Ad avviso della Corte d’Appello emergeva che i figli del defunto debitore avevano entrambi rinunciato all’eredita’ paterna, come peraltro gia’ evidenziato nell’atto di citazione in opposizione, cosi’ che alcun rilievo ai fini dell’applicazione dell’articolo 476 c.c., poteva attribuirsi alle deduzioni concernenti il merito della pretesa creditoria, atteso che si trattava di deduzioni svolte evidentemente in maniera subordinata rispetto all’eccezione di difetto di titolarita’ passiva del rapporto.

Quanto all’appello della (OMISSIS), escludeva che potesse ravvisarsi l’esistenza di una remissione del debito da parte del (OMISSIS) in quanto l’avere riferito, nell’imminenza del decesso, ed in occasione di un colloquio con i familiari del debitore, che non vi erano pendenze economiche con il de cuius, non poteva condurre a ravvisare una remissione, attesa la genericita’ della dichiarazione e l’assenza di qualunque riferimento alla mancata corresponsione dei compensi professionali che erano poi stati posti a fondamento della domanda monitoria.

Quanto all’ammontare del credito, andava confermata la valutazione del giudice di primo grado, anche alla luce del complessivo materiale istruttorio.

Infine, in relazione al motivo di appello incidentale concernente l’avvenuta compensazione delle spese di lite, premesso che nei rapporti con i germani (OMISSIS), atteso il rigetto della domanda, le spese andavano poste a carico del (OMISSIS) in base al principio di soccombenza, mentre nei rapporti con la (OMISSIS) sussistevano i presupposti per disporre una compensazione solo parziale, attesa la riduzione della somma dovuta, e precisamente nella misura di un quarto.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso (OMISSIS) sulla base di un motivo.

(OMISSIS) resiste con controricorso proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Preliminarmente deve essere esaminato il ricorso incidentale con il quale, dolendosi della mancata notifica del ricorso principale anche a (OMISSIS) e (OMISSIS), si denunzia, sempre nei soli confronti di questi ultimi, la violazione dell’articolo 92 c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio, assumendosi che erroneamente non si sarebbe tenuto conto del contegno processuale degli opponenti che solo in un secondo momento avevano dedotto di non essere eredi dell’originario debitore.

Il motivo, oltre che infondato, in quanto mira a contestare il mancato esercizio del potere discrezionale del giudice di compensazione delle spese di lite, non denunciabile come tale in sede di legittimita’, e’ ancor prima inammissibile.

A tal fine deve ricordarsi che secondo la tradizionale giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 771/1966) gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria. Pertanto ove il creditore agisca in giudizio contro gli eredi del suo debitore non si forma un rapporto unitario ed indivisibile, ma si da luogo ad una causa scindibile.

In senso conforme nella piu’ recente giurisprudenza si veda (Cass. n. 21942/2013, a mente della quale nel caso in cui l’azione di condanna per l’adempimento di crediti professionali (nella specie compensi di un avvocato) sia proposta contro gli eredi del cliente, i quali rispondono dei debiti del “de cuius” in proporzione della loro quota ereditaria, non sussiste un rapporto unico ed indivisibile, ma una causa scindibile (conf. Cass. n. 8487/2016).

Peraltro la conferma che nella vicenda si controverta in materia di cause scindibili risulta derivare dalla considerazione che il motivo di ricorso incidentale non mira a contestare il rigetto della domanda nei confronti dei germani (OMISSIS), in quanto privi della qualita’ di eredi, ma la sola statuizione in tema di condanna al pagamento delle spese di lite, che trova la sua giustificazione all’interno del processo e che determina chiaramente la scindibilita’ del rapporto rispetto a quello che e’ invece investito dal ricorso principale.

Posta tale premessa, va aggiunto che non trattandosi di cause inscindibili, il (OMISSIS) non e’ legittimato a proporre impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell’articolo 334 c.p.c., essendo per esso gia’ decorso il termine di cui all’articolo 325 c.p.c., comma 1, atteso che la sentenza era stata notificata da parte dello stesso (OMISSIS) in data 24/06/2016, sicche’ alla data della proposizione del controricorso contenente ricorso incidentale (21 ottobre 2016), era abbondantemente decorso il termine di cui all’articolo 325 c.p.c. che decorreva anche per la parte che aveva provveduto alla notificazione della sentenza.

Per l’effetto deve farsi applicazione del principio di diritto secondo cui (cfr. da ultimo Cass. n. 15292/2015) nelle cause scindibili o indipendenti, l’appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non puo’ determinare un’estensione soggettiva del giudizio e non puo’, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l’impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno.

E’ pur vero che il ricorso incidentale non risulta notificato ai germani (OMISSIS), ma ritiene il Collegio che occorra ribadire che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’articolo 111 Cost., comma 2 e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti del l’uomo e delle liberta’ fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli articoli 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attivita’ processuali e formalita’ superflue perche’ non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall’articolo 101 c.p.c., da sostanziali garanzie di difesa (articolo 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parita’ (articolo 111 Cost., comma 2) dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale e’ destinato ad esplicare i suoi effetti (Cass. 17 giugno 2013 n. 15106; Cass. 8 febbraio 2010 n. 2723; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2008, n. 26373; Cass., Sez. 3, 7 luglio 2009, n. 15895; Cass., Sez. 3, 19 agosto 2009, n. 18410; Cass., Sez. 3, 23 dicembre 2009, n. 27129).

In applicazione di detto principio, essendo il ricorso incidentale (per le ragioni gia’ esposte) prima facie inammissibile, appare superflua la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettivita’ dei diritti processuali delle parti.

Passando invece alla disamina del ricorso principale, con l’unico motivo si denunzia la violazione dell’articolo 1236 c.c., per avere i giudici di merito escluso che la dichiarazione resa dal creditore nell’imminenza del decesso del debitore originario, potesse valere come remissione del debito.

Si ricorda che, come appunto emerso dalla prova testimoniale, il (OMISSIS), intrattenendosi con i familiari del debitore, nell’imminenza del decesso aveva riferito che non vi erano pendenze economiche, dichiarazione questa che deve essere intesa chiaramente come espressiva della volonta’ di rimettere il debito, anche per la finalita’ di porre rimedio ai dissapori che si erano manifestati in epoca di poco precedente la morte del (OMISSIS).

Inoltre non esistendo altri rapporti tra le parti, se non legati all’incarico professionale affidato al (OMISSIS), non vi e’ possibilita’ di equivocare circa l’individuazione del debito rimesso che e’ appunto quello oggetto della richiesta monitoria. Il motivo, come chiaramente denotato dal tenore delle censure mosse da parte ricorrente, si risolve evidentemente in una censura all’apprezzamento in fatto, e come tale insindacabile operato dal giudice di merito.

Questi, infatti, ha ritenuto che la genericita’ delle espressioni utilizzate e l’assenza di un preciso riferimento alla mancata corresponsione dei compensi non consentissero di individuare un’ipotesi di remissione del debito, laddove a piu’ riprese la (OMISSIS) lamenta l’illogicita’ della motivazione offerta sul punto dal giudice di appello ovvero la non corretta valutazione delle risultanze fattuali quali emergenti dalla prova testimoniale.

La conclusione raggiunta sul punto dalla sentenza impugnata appare pero’ incensurabile.

A tal fine deve ricordarsi che (cfr. Cass. n. 11749/2006) la remissione del debito non richiede una forma solenne, in difetto di un’espressa previsione normativa, e puo’ quindi essere desunta anche da una manifestazione tacita di volonta’ o da un comportamento concludente, purche’ siano tali da manifestare in modo univoco la volonta’ abdicativa del creditore, in quanto risultino da circostanze logicamente incompatibili con la volonta’ di avvalersi del diritto di credito.

Tuttavia, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 4/1982), l’apprezzamento circa l’univocita’ della condotta del creditore come idonea a porre in essere una remissione del debito, costituisce un giudizio di fatto, che sfugge al sindacato di legittimita’ se sorretto da motivazione esente da vizi di logica e da errori di diritto.

Nel caso di specie, attesi anche i limiti al sindacato sulla motivazione dettati dal novellato articolo 360 c.p.c., c.p.c., 1, n. 5, applicabile ratione temporis, e considerato che il motivo denunzia la sola violazione di legge, e’ evidente che la censura non possa avere seguito.

Attesa la reciproca soccombenza, ricorrono le condizioni per compensare le spese del presente giudizio, ivi incluse quelle della fase di sospensione dell’efficacia esecutiva svoltasi dinanzi alla Corte d’Appello.

Poiche’ il ricorso principale ed incidentale sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e sono, il primo rigettato, ed il secondo dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti principale ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

compensa le spese del presente giudizio;

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principale ed incidentale del contributo unificato dovuto per il ricorso principale ed incidentale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.