il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, e’ idoneo a determinare l’insorgere della qualita’ di creditore abilitato all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto dispositivo compiuto dal debitore, sicche’ il relativo giudizio non e’ soggetto a sospensione necessaria ex articolo 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione e’ stata proposta domanda revocatoria, poiche’ tale accertamento non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, ne’ puo’ ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito.
Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2091 cc si consiglia il seguente articolo: Azione revocatoria ordinaria
Corte di Cassazione|Sezione 6 3|Civile|Ordinanza|18 luglio 2019| n. 19439
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13466-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 984/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 22/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNITI PASQUALE.
RILEVATO
Che:
1. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 984/2008 della Corte di Appello di Milano, che, respingendo il suo appello, aveva confermato la sentenza n. 1336/2016 del Tribunale di Busto Arsizio (che, in accoglimento della domanda revocatoria proposta da (OMISSIS) spa, aveva dichiarato inefficace l’atto di compravendita 22/3/2012 intercorso tra la societa’ (OMISSIS) srl, quale parte venditrice, e lui, quale parte acquirente).
2. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
Nessuna attivita’ difensiva e’ stata invece svolta dalla (OMISSIS) (OMISSIS) srl in liquidazione.
3. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e’ stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne e’ stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
4. In vista dell’odierna adunanza il ricorrente ha proposto memoria a sostegno dell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO
Che:
1.II ricorso e’ affidato a due motivi.
1.1.Con il primo motivo il (OMISSIS) denuncia violazione o falsa applicazione dell’articolo 295 c.p.c., nella parte in cui la Corte, recependo la decisione del giudice di primo grado, ha respinto la richiesta di sospensione del giudizio revocatorio sul presupposto che il decreto ingiuntivo, ottenuto in forma provvisoriamente esecutiva da Intesa (da lui opposto e non ancora definitivo), era sufficiente alla prova del credito. Premette che (OMISSIS) aveva rilasciato una fideiussione in favore di (OMISSIS), societa’ nel mondo della tecnologia e del software, a garanzia di una linea di credito; e che (OMISSIS) aveva a lui venduto un immobile, quello oggetto di domanda revocatoria;
che la Banca aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del debitore principale e che quest’ultimo aveva fatto opposizione, ancora pendente).
Deduce che l’esecutivita’ del decreto ingiuntivo, concessa ai sensi di legge, non equivale ad affermarne la sua definitivita’ e quindi neppure la certezza, liquidita’ ed esigibilita’ del credito che detto decreto ingiuntivo porta. Secondo il ricorrente, era stata del tutto legittima la sua richiesta di sospensione del giudizio revocatorio sul presupposto che il credito, che si assumeva essere stato pregiudicato dall’atto di compravendita 22/3/2012, non era stato ancora accertato; mentre la Corte non dando luogo alla sospensione sarebbe incorsa nel vizio denunciato.
1.2. Con il secondo il ricorrente denuncia violazione dell’articolo 2901 c.c. nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria e in particolare nella parte in cui:
a) ha riconosciuto in capo alla banca la qualita’ di creditrice senza effettuare alcun accertamento, neppure incidentale o di verosimiglianza, sull’effettiva esistenza di una posizione creditoria della Banca (tanto piu’ che le previsioni, ritenute nulle nella sentenza n. 29810/2017 di questa Corte, si ritrovano nella fideiussione per cui e’ causa);
b) ha ritenuto provato l’eventus damni e la scientia fraudis sulla base del fatto che (OMISSIS) sapeva dell’avvenuta escussione della fideiussione, nonche’ sulla base della tempistica delle comunicazioni in atto con specifico riferimento alla lettera d’Intesa, senza considerare che con detta lettera era stato semplicemente comunicato il mancato pagamento di (OMISSIS) delle somme dovute per esposizione derivante dagli affidamenti concessi per anticipi su fatture e che tale lettera non cera certo indicativa della consapevolezza che il debitore non aveva una patrimonialita’ tale da adempiere all’obbligazione (per cui la (OMISSIS) e lui non erano certo consapevoli dell’eventuale pregiudizio che la vendita dell’immobile avrebbe generato alle ragioni creditorie della banca);
c) ha ritenuto sussistente il consilium fraudis sulla base del fatto che lui, al momento dell’atto di compravendita in esame (22/3/2012), era amministratore della (OMISSIS), oltre che socio della stessa al 90%, e il giorno precedente era stato notiziato dell’escussione della garanzia a carico di (OMISSIS) e sua, senza considerare che lo stesso lasso di tempo, pari ad un giorno solo, tra la raccomandata della banca ed il rogito rendeva evidente come l’atto di trasferimento era stato fissato in precedenza e che lui aveva pagato a (OMISSIS) un prezzo certamente congruo per l’acquisto dell’immobile (nel quale viveva con il figlio, portatore di un handicap e con una accertata inabilita’ al 100%, al quale voleva garantire la disponibilita’ di una casa in cui vivere).
2.11 ricorso e’ inammissibile.
2.1. Inammissibile e’ il primo motivo sotto plurimi profili.
Invero, il ricorrente ha contemporaneamente eccepito il vizio violazione o falsa applicazione di una norma di legge ed il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, cioe’ vizi tra loro incompatibili.
Inoltre, il ricorrente, pur evocando i suddetti vizi, intende chiedere a questa Corte una diversa valutazione dei fatti di causa, diversa valutazione che, come e’ noto, e’ preclusa a questa Corte.
Ed ancora: il vizio di omesso esame di fatto decisivo non puo’ essere neppure eccepito allorquando, come si verifica nella specie, la sentenza impugnata si basi sugli stessi accertamenti di fatto compiuti dal giudice di primo grado.
Occorre poi rilevare che la sentenza impugnata ha fatto buon governo di principi di diritto affermati nella giurisprudenza di legittimita’ e, in particolare, – del principio per cui (cfr., tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 5619 del 22/03/2016, Rv 639291 – 01), l’articolo 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidita’ ed esigibilita’, sicche’ anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, e’ idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualita’ di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore;
– nonche’ del principio per cui (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3369 del 05/02/2019, Rv. 653004 – 01) il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, e’ idoneo a determinare l’insorgere della qualita’ di creditore abilitato all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto dispositivo compiuto dal debitore, sicche’ il relativo giudizio non e’ soggetto a sospensione necessaria ex articolo 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione e’ stata proposta domanda revocatoria, poiche’ tale accertamento non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, ne’ puo’ ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito.
Peraltro, nel caso di specie, il conflitto pratico, che l’articolo 295 c.p.c. mira ad evitare, era comunque reso impossibile nella specie dal fatto che la sentenza dichiarativa di inefficacia dell’atto revocato nei confronti del creditore non costituisce titolo sufficiente per procedere all’esecuzione nei confronti del terzo acquirente (essendo a tal fine necessario che il creditore possa vantare anche un giudicato sull’esistenza del credito, ottenibile dal creditore soltanto nella causa relativa al credito, e non anche in quella relativa alla domanda revocatoria, nella quale la cognizione del giudice sul credito e’ meramente incidentale).
Infine – premesso che nella specie la Banca ha fornito prova del proprio credito nei confronti della debitrice principale (la (OMISSIS)) e della garante (la (OMISSIS)), producendo: sia il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (peraltro confermato ad esito del giudizio di primo grado) nei confronti della societa’ debitrice principale; sia la successiva ordinanza, che ha esteso la provvisoria esecuzione nei confronti della societa’ garante – quanto al rilievo che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo sarebbe di per se’ insufficiente a sostenere l’esistenza del credito, si rileva che la nullita’ delle fideiussioni conformi alle norme bancarie uniformi elaborate dall’ABI non risulta aver costituito oggetto di nessun grado del giudizio di merito. Trattasi dunque di questione nuova e, pertanto, inammissibile.
2.2. Inammissibile e’ anche il secondo motivo di ricorso.
Occorre ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, attraverso il vizio di motivazione. (Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171 – 01).
Orbene, il motivo in esame, pur articolato in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non implica alcun problema interpretativo dell’articolo 2901 c.c., ma procede inammissibilmente ad affastellare considerazioni su risultanze fattuali e, soltanto ad esito della loro rivalutazione, pretenderebbe (sempre inammissibilmente) di desumere la violazione denunciata. Il tutto senza peraltro rispettare il requisito previsto dall’articolo 366 c.p.c., n. 6, stante la carenza di qualsiasi indicazione contenutistica e di localizzazione degli atti e dei documenti a cui fa riferimento.
D’altronde – premesso che nel caso di specie l’atto dispositivo revocato era successivo al sorgere del credito (e segnatamente al rapporto di anticipo su fatture ed alla fideiussione prestata da (OMISSIS)), ragion per cui era sufficiente la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore – il giudice di merito ha fatto buon governo dei principi affermati nella giurisprudenza di legittimita’ laddove ha ritenuto che l’odierno ricorrente, nel momento in cui ha posto in essere l’atto dispositivo revocato (nella duplice veste di legale rappresentante di (OMISSIS) e di cessionario in proprio), era cosciente del pregiudizio che avrebbe arrecato alla banca, argomentando sul fatto che lo stesso, avendo ricevuto in data 21 marzo 2012 la diffida ad adempiere da parte della banca, il giorno successivo, quale amministratore di (OMISSIS), aveva trasferito a se’ l’unico immobile della societa’.
Peraltro, la consapevolezza dell’evento dannoso da parte del terzo si risolve nella mera conoscenza generica del pregiudizio, che puo’ essere generalmente provato anche per presunzioni e che e’ in re ipsa ogniqualvolta, come per l’appunto si e’ verificato nella specie, si e’ proceduto alla vendita dell’unico bene immobile di proprieta’ del debitore.
3. Alla inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, nonche’ al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso;
– condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma citato articolo 13, comma 1-bis.