il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore, con l’effetto che il giudizio promosso con l’indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell’art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d’altra parte da escludere l’eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito.
Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2091 cc si consiglia il seguente articolo: Azione revocatoria ordinaria
Tribunale Firenze, Sezione 3 civile Sentenza 19 giugno 2018, n. 1841
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ada Raffaella Mazzarelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4959/2012 promossa da:
(…) SRL IN LIQUIDAIZONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. CECCHI AGLIETTI GIANLUIGI, elettivamente domiciliato in VIA GIORGIO LA PIRA 21 50121 FIRENZE presso il difensore avv. CECCHI AGLIETTI GIANLUIGI
ATTORE
contro
(…) SRL (C.F.(…)), con il patrocinio dell’avv. QUERCI MASSIMO , elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN FIRENZE 2 50122 FIRENZE presso il difensore avv. QUERCI MASSIMO
CONVENUTO
(…) SRL (C.F. )
CONVENUTO-contumace
C.F. SPA (C.F.(…) ) rappresentato e difeso dall’avv. GORI NICOLA elettivamente domiciliato in VIA LA MARMORA N. 45 FIRENZE presso lo studio dell’avv. Rudalli
INTERVENUTO
FATTO
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 03.04.2012 (…) S.r.l. in liquidazione ed in Concordato Preventivo (d’ora innanzi per brevità (…) S.r.l.) conveniva in giudizio (…) S.r.l. ed (…) S.r.l. per sentire dichiarare l’inefficacia ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti del contratto autenticato Notaio D. in data (…) rep. n. (…), con il quale (…) S.r.l. si era spogliata di tutti gli immobili siti nei Comuni di P., Stia ed I. in Val A., di cui era proprietaria, alienandoli a (…) S.r.l.
A fondamento della spiegata domanda l’attrice premetteva di aver stipulato in data 29.07.2008 (doc. 1 allegato all’atto di citazione)contratto preliminare con cui essa si obbligava a vendere, alla società (…), un fabbricato ad uso industriale, sito in P., via A. n. 23/F, per il prezzo di Euro 1.250.000,00, di cui Euro 250.000,00 venivano versati dalla promittente acquirente alla sottoscrizione del preliminare a titolo di caparra confirmatoria, mentre il residuo importo di Euro 1.000.000,00 avrebbe dovuto essere corrisposto al definitivo, la cui data veniva fissata al 30.11.2008. Contestualmente al predetto preliminare di compravendita veniva concluso un contratto (doc. 2 allegato all’atto di citazione) con il quale (…) S.r.l. concedeva in comodato lo stesso immobile a (…) S.r.l.; le parti concordavano che il comodato avrebbe avuto come termine improrogabile la data del 30.11.2008 o comunque la data di stipula del rogito notarile di compravendita se antecedente e che, qualora alla data del 30.11.2008 non fosse stato ancora stipulato il rogito di compravendita dell’immobile fra (…) S.r.l. ed (…) S.r.l., (…) S.r.l. avrebbe dovuto comunque riconsegnare l’immobile “tassativamente entro i sette giorni successivi” alla società proprietaria (art. 9 del contratto). Nel contratto di comodato le parti prevedevano inoltre il versamento di un deposito cauzionale e pattuivano una penale giornaliera in caso di ritardata consegna del fabbricato. In particolare all’art. 8 del contratto si prevedeva che (…) S.r.l. al momento della stipula avrebbe versato un deposito cauzionale iniziale di Euro 220.000,00 obbligandosi ad integrarlo con ulteriori Euro 100.000,00 entro il 15.09.2008 e a corrispondere, sempre a tale titolo, Euro 20.000,00 entro la fine di ogni mese a partire dal mese di luglio 2008, e dunque complessivamente altri Euro 100.000,00 per i mesi da luglio a novembre 2008; infine al contratto di comodato interveniva anche (…) S.r.l. per garantire solidalmente nei confronti della comodante l’adempimento degli obblighi assunti dalla comodataria (art. 13 del contratto). Veniva, inoltre, stabilito all’art. 9 che, qualora alla data del 30.11.2008 non fosse stato ancora stipulato il rogito di compravendita dell’immobile fra (…) S.r.l. ed (…) S.r.l., (…) S.r.l. avrebbe dovuto versare “a titolo di particolare penale” l’importo di Euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna del bene, da trattenere dai residui Euro 200.00,00 del deposito cauzionale finché capiente, essendo stato pattuito il diritto di (…) S.r.l. di incamerare sempre a titolo di ‘particolare penale’ la somma di Euro 220.000,00, costituente l’altra parte del deposito cauzionale (cfr. ultimo capoverso dell’art. 9 del comodato). Dopo il versamento della somma di Euro 220.000,00 effettuato dalla comodataria al momento della stipula del contratto, per le ulteriori integrazioni del deposito cauzionale, la coobbligata (…) S.r.l. emetteva quattro effetti cambiari da Euro 50.000,00 ciascuno, andati poi tutti insoluti.
Tanto premesso, l’attrice deduceva che a causa dell’inadempimento contrattuale della convenuta, la quale si rifiutava di stipulare il contratto definitivo di compravendita, essa con raccomandata a.r. del 20.01.2009 (doc. 5 allegato all’atto di citazione), manifestava l’intenzione di voler risolvere il contratto preliminare e di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa prevista all’art. 11 del contratto di comodato, nonché di incamerare la parte di deposito cauzionale versato (Euro 220.000,00), intimando inoltre alla (…) srl il rilascio dell’immobile ed il pagamento della speciale penale di Euro 1.000,00 giornalieri prevista, senza tuttavia ricevere alcun riscontro. A fronte di tale condotta della (…) srl, con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato in data 15.07.2010 (doc. 6 allegato all’atto di citazione) ed iscritto al N. RG 10265/10 R.G., (…) S.r.l. chiedeva che il Tribunale di Firenze, accertata e dichiarata la cessazione del contratto di comodato, stipulato in data 29.07.2008 fra essa, la (…) S.r.l. e l'(…) S.r.l., volesse condannare (…) S.r.l. al rilascio del bene ed al pagamento, in solido con (…) S.r.l., della somma giornaliera di Euro 1.000,00 a decorrere dal 01.12.2008 sino al giorno dell’effettiva riconsegna dell’immobile in questione.
Con sentenza del 20.10.2011 n. 3480/11 (doc. 7 allegato all’atto di citazione), il Tribunale di Firenze condannava la società (…) S.r.l. a rilasciare immediatamente il fabbricato, nonché al pagamento in solido con l'(…) S.r.l., a titolo di penale della somma giornaliera di Euro 1.000,00 a decorrere dal 01.12.2008 sino alla data dell’effettivo rilascio.
Con riferimento invece all’atto oggetto di revocatoria l’attrice precisava che dopo l’instaurazione del predetto giudizio n. 10265/2010, l'(…) con contratto autenticato Notaio D. in data 6.12.2010 alienava tutti gli immobili di sua proprietà alla (…) srl, società costituita il 10.11.2010, il cui amministratore unico era la madre di (…), amministratore unico sia della (…) srl che della (…) srl, al solo evidente scopo di arrecare pregiudizio alle proprie ragioni creditorie, concludendo quindi per l’accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c..
Si costituiva la (…) srl con comparsa in cui contestava la fondatezza dell’avversa domanda, rilevando altresì di aver ricostituito la garanzia patrimoniale mediante acquisto nel 2011 di un fondo commerciale sito in Cerveteri ( doc. 3 )e delle quote sociali della “(…) srl”( doc. 4), società di costruzioni attiva in Toscana. Non si costituiva invece la (…) srl, pur ritualmente evocata in giudizio, pertanto all’udienza del 28.12.2012 ne veniva dichiarata la contumacia.
Con atto depositato il 24.11.2014 spiegava atto di intervento adesivo e autonomo la (…) spa, la quale svolgeva domanda ex art. 2901 c.c. nei confronti delle convenute, assumendo di essere creditrice della (…) srl della somma di Euro 150.000 portata da tre effetti cambiari, ciascuno di Euro 50.000, che le venivano ceduti pro solvendo dalla (…) srl nell’ambito di un rapporto di anticipazione bancaria, cessione notificata alla debitrice con raccomandata del 9.4.2009 ( doc. 8).
La causa, istruita attraverso produzioni documentali, era trattenuta in decisione da questo giudice, ultimo assegnatario del procedimento ( con decorrenza dal febbraio 2017) all’udienza di precisazione delle conclusioni del 14.3.2018, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda revocatoria proposta dalla società attrice è meritevole di accoglimento.
Il credito a tutela del quale la (…) srl ha agito rinviene il proprio titolo nel contratto di comodato del 29.7.2008 ( doc. 2 citazione) stipulato fra essa e la (…) srl al quale interveniva anche la convenuta (…) srl , in qualità di garante dell’esatto adempimento da parte della (…) srl degli obblighi derivanti dal medesimo rapporto di comodato. L’esistenza e l’ammontare del credito vantato dalla (…) srl nei confronti della convenuta, a causa dell’inadempimento contrattuale della comodataria che ha reso necessaria l’instaurazione del procedimento di rilascio N. RG. 10265/2010 ( doc. 7 atto di citazione) è stato definitivamente accertato con sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 315/2013 depositata il 18.3.2013 e confermata dalla Corte di Cassazione in con sentenza 10734/2017; esso ammonta ad Euro 22800 oltre interessi legali e spese di entrambi i gradi di giudizio per Euro 17.935,76 oltre al rimborso delle spese di registrazione delle sentenza di primo grado e di quella di appello pari ad Euro 9726,00, come peraltro correttamente rilevato dal precedente giudice istruttore nell’ordinanza depositata l’8.8.2013.
Ciò posto, si osserva come la sussistenza dei presupposti della domanda revocatoria ordinaria debbano essere valutati al momento in cui la (…) srl con atto a rogito del notaio D. del 6.12.2010 n. repertorio (…) vendeva alla (…) srl una pluralità di beni di sua proprietà ( doc. 2 fascicolo convenuta).
L’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c. assolve, infatti, alla funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., la cui consistenza, per effetto dell’atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l’azione espropriativa.
Più specificamente, nella revocatoria ordinaria non è necessaria “la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito; incombe al convenuto che eccepisca la mancanza dell'”eventus damni” l’onere di provare l’insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali” (Cass. Civ. 19963/2005).
Ebbene, nella fattispecie in esame non vi è alcun dubbio circa la natura pregiudizievole, per le ragioni creditorie dell’attrice, dell’atto di alienazione in esame, essendo pacifico fra le parti che con esso la (…) srl si è spogliata di tutti i beni immobili di cui era titolare in quel momento. Né può ritenersi, come invece sostenuto dalla convenuta, che siffatto pregiudizio sia venuto meno per effetto dell’acquisto della proprietà di un fondo commerciale sito in Cerveteri con atto del 28.3.2012 (doc. 3 convenuta), trattandosi di bene gravato da ipoteca in favore della (…) spa a garanzia di un mutuo insoluto, tantovero che il pagamento prezzo risulta corrisposto mediante accollo ‘della totale posizione debitoria…per capitale residuo, rate pregresse insolute ed interessi di mora del mutuo originariamente concesso. Tanto meno il credito della comparente potrebbe trovare soddisfazione coattiva sulle quote sociali acquistate dalla convenuta con atto del 29.03.2012 (doc. 4 di controparte), considerato il valore delle medesime, per la cui cessione è stato corrisposto un prezzo complessivo di Euro 10.000,00.
Per quanto attiene al requisito dell’anteriorità del credito rispetto all’atto impugnato, preliminarmente va rilevato che “l’acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito (e non anche a quello della scadenza dell’obbligazione del debitore principale), sì che è a tale momento che occorre far riferimento al fine di stabilire se l’atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito, onde predicare, conseguentemente, la necessità o meno della prova della cd. “dolosa preordinazione” (Cass. Civ. 591/1999).
Nel caso in esame, l’atto oggetto di azione revocatoria è del 6.12.2010, mentre l’acquisto della qualità di debitrice della (…) srl per le causali oggetto di causa, da parte della (…) srl, risale al 29.7.2008 , data di sottoscrizione del contratto di comodato con cui la convenuta si è costituita garante dell’esatta adempimento da parte della comodataria (…) srl di tutte le obbligazioni derivanti dal medesimo regolamento negoziale.
Ne discende la configurabilità della fattispecie delineata all’art. 2901, I co., c.c. (atto di disposizione successivo al sorgere del credito); in tale ipotesi, è necessaria e sufficiente la consapevolezza, in capo al debitore, di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), pertanto l’elemento soggettivo è integrato dalla semplice conoscenza – cui va equiparata l’agevole conoscibilità, nel debitore, ed in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo – del pregiudizio arrecato al creditore con l’atto di disposizione patrimoniale oggetto di domanda revocatoria, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l’azione, e senza che assumano rilevanza l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore.
E’ pacifico, altresì, che la prova della consapevolezza del debitore, di cui al n. 1 dell’art. 2901 c.c., possa essere fornita anche mediante presunzioni (v. Cass. Civ. 2748/2005).
Nella fattispecie non v’è dubbio che (…), amministratore unico della (…) srl, fosse perfettamente consapevole del pregiudizio che l’atto di vendita oggetto di causa avrebbe arrecato alle ragioni creditorie, essendo a conoscenza tanto dell’esistenza del proprio debito nei confronti della (…) srl quanto della volontà del creditore di procedere al recupero delle somme dovute, dal momento che alla data di stipula della compravendita del 6.12.2010 oggetto di domanda revocatoria, l’odierna attrice le aveva già notificato il ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ( doc. 6 citazione) con cui veniva instaurato il procedimento N.RG. 10265/2010 nell’ambito del quale veniva chiesta la condanna dell'(…) srl in solido con la (…) srl, al pagamento della penale pattuita nel contratto di comodato del 29.7.2008. A ciò si aggiunga che (…) era amministratore unico di entrambe le società debitrici, quindi anche della (…) srl, la quale pacificamente non era titolare di alcun bene, inoltre l’alienazione di tutti gli immobili di proprietà dell'(…) srl è stata fatta in favore della (…) SRL, società costituita il 10.11.2010 , quindi pochi giorni prima della vendita (cfr visura all.to 11 citazione) e con amministratore unico (…), madre di (…), fatto quest’ultimo pacifico fra le parti.
Gli elementi indicati, sinergicamente considerati, consentono di affermare non soltanto che la convenuta costituita fosse perfettamente consapevole del pregiudizio causato alla parte creditrice con l’atto di Disp. del 6 dicembre 2010, ma che lo stesso fosse teleologicamente orientato a sottrarre tutti i cespiti immobiliare di proprietà della debitrice (…) alla garanzia patrimoniale
Infine, per quanto attiene al requisito della consapevolezza da parte del terzo acquirente, la prova di tale ulteriore elemento soggettivo può essere raggiunta anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, avuto riguardo anche alla qualità soggettiva delle parti.
Nella fattispecie concreta in oggetto non può dubitarsi della consapevolezza della società terza acquirente, in considerazione dei rapporti di parentela esistenti fra gli amministratori e legali rappresentanti delle società convenute.
In definitiva ,in accoglimento della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta dalla attrice, deve essere dichiarata l’inefficacia nei confronti di quest’ultima dell’atto di compravendita immobiliare del 6.12.2010 autenticato per atto del notaio D. n. rep. (…).
Passando ad esaminare la domanda ex art. 2901 c.c. svolta dalla (…) spa con atto di intervento adesivo ed autonomo ex art. 105 c.p.c., va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dalla convenuta costituita.
La formulazione della domanda costituisce l’essenza stessa dell’intervento adesivo autonomo, sicché la preclusione sancita dall’art. 268 c.p.c. non si estende all’attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non opera il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento “fino all’udienza di precisazione delle conclusioni”, configurandosi solo l’obbligo, per l’interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie (Cass. civ., sez. I, 22-12-2015, n. 25798; Cass. civ., sez. un., 13-06-2012, n. 9589).
Nel merito la domanda è meritevole di accoglimento.
Il credito a tutela del quale la (…) di Firenze ha agito in revocatoria ordinaria si fonda sull’atto di cessione con cui la (…) srl ha trasferito alla banca intervenuta il credito da essa vantato nei confronti dell'(…) srl di complessivi Euro 150.000 e portato da tre effetti cambiari tutti a scadenza il 31.12.2008, ciascuno del valore di Euro 50.000, i quali sono stati protestati poiché non pagati alle scadenze pattuite dalla convenuta costituita.
L’atto di cessione risulta essere stato notificato al debitore ceduto in data 15.4. 2009 mediante raccomandata a.r. (doc. 8 fascicolo intervenuta). Tale credito risulta attualmente contestato per pendenza presso la Corte di Appello di Firenze del procedimento N.RG. 1110/2014 promosso dalla (…) spa contro la sentenza di questo tribunale n. 3696/2013 del 20.10.2013 ( doc. 9 fascicolo intervenuto) con la quale è stata rigetta l’opposizione ex art. 615 c.p.c. promossa dalla (…) nei confronti dell’istituto di credito, tuttavia il diritto al pagamento della somma di Euro 150.000 portata dai tre effetti cambiari in precedenza indicati, è stato riconosciuto, nella medesima pronuncia, in favore della (…) srl e non della (…) di Firenze, sull’assunto che la cessione del credito non sarebbe stata opponibile al concordato della medesima (…) srl per difetto di prova della notifica al debitore in data anteriore al deposito della domanda di concordato preventivo.
Si evidenzia come nel presente giudizio la banca intervenuta abbia dato prova documentale dell’anteriorità della notifica della cessione del credito al debitore ceduto ( 15.4.2009 doc. 8) rispetto al deposito della istanza di ammissione al concordato preventivo( del 6.5.2009).
In conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che ai fine dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria è sufficiente l’esistenza di una semplice ragione di credito e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile, accertato in sede giudiziale (da ultimo: Cass. n. 12144/99; Cass. n. 5863/98; Cass. n. 1712/98). Siffatto principio , è, infatti, coerente con la interpretazione lata dell’art. 2901 cod.civ. e si giustifica con la funzione propria dell’azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica che il debitore offre con il suo patrimonio a favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali, per il cui pregiudizio è sufficiente la prova della difficoltà o della incertezza della esazione del credito stesso, derivata dall’atto dispositivo patrimoniale.( cfr Cass. 12678/2001).
Ancora più chiara sul punto è la pronuncia della Corte di Cassazione con ordinanza, sez. un., 18-05-2004, n. 9440 nella quale si ribadisce come anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, “è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore, con l’effetto che il giudizio promosso con l’indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell’art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d’altra parte da escludere l’eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito”.
Ritenuta quindi ammissibile la domanda revocatoria del terzo intervenuto ed esistente un’aspettativa di credito fondata sugli effetti cambiari emessi dalla (…) srl, riguardo alla positiva sussistenza degli altri elementi costituitivi della fattispecie di cui all’art. 2901 co. 1 c.c. si richiamano interamente le argomentazioni in precedenza svolte ,valide anche in relazione all’istanza della terza intervenuta, evidenziandosi in via ulteriore come alla data dell’atto di alienazione immobiliare del 6.12.2010, la (…) aveva già notificato alla convenuta costituita atto di precetto (doc. 1 fascicolo intervenuto) per ottenere il pagamento di Euro 150.000 sulla base dei tre effetti cambiari scaduti e protestati, emessi dalla stessa (…) srl. Questa al momento della stipula del contratto di compravendita oggetto di domanda revocatoria era dunque perfettamente consapevole del pregiudizio che avrebbe arrecato alla creditrice, privandosi dell’intera garanzia patrimoniale di natura immobiliare.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex (…) n. 37 del 2018 tenuto conto del valore indeterminato della controversia e della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1) accoglie la domanda ex art. 2901 c.c. di parte attrice e della terza intervenuta e per l’effetto dichiara l’inefficacia nei confronti della (…) srl in liquidazione e concordato preventivo e della (…) Spa del contratto di compravendita immobiliare del 6.12.2010 autenticato per atto del notaio (…) n. rep (…), stipulato dalla (…) srl quale parte venditrice e da (…) srl quale parte acquirente, ed avente ad oggetto gli immobili ivi analiticamente descritti;
2) condanna i convenuti in solido in fra loro a rimborsare a parte attrice ed alla terza intervenuta le spese di lite, che si liquidano per ciascuna parte in Euro 11472,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sui compensi, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) ordina al Conservatore dei registri immobiliari competente per territorio di procedere alle annotazioni di legge ai sensi dell’art. 2655 c.c.;
Così deciso in Firenze il 19 giugno 2018.
Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2018.