I canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia – desumibile dal sistema delle stesse regole – in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi – integrativi e ne escludono la concreta operatività, quando l’applicazione degli stessi canoni strettamente interpretativi risulti, da sola, sufficiente a rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti. Nell’ambito dei canoni strettamente interpretativi, poi, risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole – di cui all’art. 1362, comma 1, c.c. – con la conseguenza che, quando quest’ultimo canone risulti sufficiente, l’operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa. E ciò, in quanto l’art. 1362, comma 2, c.c., che invita ad identificare il significato dell’atto in base al comportamento complessivo delle parti, va applicato in via sussidiaria, ove l’interpretazione letterale e logica sia insufficiente.

Corte d’Appello|Napoli|Sezione 3|Civile|Sentenza|6 febbraio 2020| n. 540

Data udienza 4 febbraio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D’APPELLO DI NAPOLI

SEZIONE TERZA CIVILE

in composizione collegiale nelle persone di

Dott. Francesco Notaro Presidente

Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere

Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 745/2015 del ruolo generale, promossa

da

BE. INTERNATIONAL INSURANCE LTD (C.F.: (…)) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Gran Bretagna, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ca.Ga. (C.F.: (…)) e Lu.Ca. (C.F.: (…)), presso il cui studio, in Napoli, Riviera (…), è elettivamente domiciliata;

APPELLANTE

contro

La. S.r.l. (C.F.: (…)) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Gi.Ra. (C.F.: (…)) presso il cui studio, in Napoli, alla Via (…), è elettivamente domiciliata;

e

AB. Avv. Ni. (C.F.: (…)) rappresentato e difeso da sé stesso e dall’avv. Gi.Ol. (C.F.: (…)) presso il cui studio, in Napoli, alla Via (…), è elettivamente domiciliato;

APPELLATI

avverso

la sentenza n. 583/2015 del G.U. del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 14.01.2015 e notificata il 16.01.2015.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato il 13.10.2006, l’Avv. Ni.Ab., nella premessa di aver subito, in data 23.08.2001, un furto all’interno del suo studio professionale, sito in Napoli, alla Via (…), conveniva, innanzi al Tribunale di Napoli, l’Istituto di vigilanza La. S.r.l., per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti e quantificati in complessivi Euro 300.000,00, facendo carico alla convenuta la responsabilità del danno subito, per effetto dell’inadempimento di quest’ultima alle obbligazioni contrattuali assunte con l’attore, in virtù di un rapporto iniziato nel lontano 1990.

1.1. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio La. S.r.l., la quale, nella piena impugnativa di quanto ex adverso dedotto e richiesto, chiedeva ed otteneva l’autorizzazione alla chiamata in garanzia della Compagnia So.Ja. Insurance Company of Europe Limited, Rappresentanza Generale per l’Italia.

1.2. Quest’ultima, pure ritualmente costituitasi in giudizio, resisteva alla domanda attorea, non senza aver prima eccepito la prescrizione ex art. 2952 c.c. ed il proprio difetto di legittimazione passiva, per effetto della clausola “3.02 RC Contrattuale”, la cui operatività avrebbe precluso la chiamata in causa della Compagnia, dal momento che la copertura assicurativa avrebbe presupposto l’accertamento della responsabilità dell’assicurata con sentenza definitiva.

1.3. Con atto di intervento del 22.01.2014 si costituiva in giudizio l’odierna appellante sul rilievo che l’Alta Corte di Giustizia di Inghilterra e del Galles aveva approvato il trasferimento, con efficacia a far data dal 31.03.2013, di parte del portafoglio, già in testa alla So., compreso il contratto di garanzia dedotto nel giudizio de quo, dal quale chiedeva l’estromissione della Compagnia originariamente convenuta.

1.4. Istruita la causa con prova orale e ctu, affidata alla Dott.ssa Ad.Ri., con ordinanza del 14.11.2013 il Tribunale ammetteva giuramento estimatorio dell’attore, che veniva assunto, nonostante le reiterate istanze di revoca e contestazione da parte dell’odierna appellante.

1.5. Con la sentenza evidenziata in epigrafe e della cui impugnativa trattasi, il Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, condannava la convenuta e la terza chiamata in causa, in solido tra loro, al pagamento del complessivo importo di Euro 153.519,92 (nei limiti della somma per la quale era stato ammesso il giuramento estimatorio, vale a dire Euro 119.400,00, maggiorata degli interessi e rivalutazione monetaria dall’occorso alla data della sentenza), oltre interessi e spese, che liquidava anche in favore de La. S.r.l. ed a carico della terza chiamata in causa, compensandole interamente tra le rimanenti parti.

2. Con il gravame, notificato il 16.02.2015, l’appellante lamenta: 1) violazione dell’art. 1362 c.c. con riferimento alla clausola “3.02 RC Contrattuale” e, di conseguenza, erroneo rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva della terza chiamata in causa; 2) violazione dell’art. 241 c.p.c., con riferimento al disposto giuramento estimatorio; 3) erronea applicazione dello scoperto di polizza, stabilito in ragione del 10%, con il limite massimo di Lire 50.000.000, indicato, invece, in sentenza nella minore somma di Lire 10.000.000 e, dunque, riconosciuto in complessivi Euro 5.164,57, in luogo dell’esatto importo di Euro 15.351,99; 4) erronea statuizione in ordine alle spese di lite.

Hanno resistito al gravame gli appellati. Vinte le spese del grado. Disattesa l’istanza di inibitoria (con condanna dell’istante alla pena pecuniaria di Euro 400,00), all’udienza del 25.09.2019, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa veniva introitata a sentenza, con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.

4. Va preliminarmente delimitato il thema decidendum oggetto di gravame, dal momento che l’appellante ha inteso censurare la sentenza impugnata limitatamente ai profili evidenziati nel punto che precede e, dunque, con intervenuto giudicato sul rapporto principale, in punto di responsabilità dei danni subito dall’Avv. Ab. e posta a carico de La.

5. Ancora in via preliminare, va disattesa l’eccezione sollevata da La. S.r.l. in ordine alla necessità di integrazione del contraddittorio anche nei confronti della So. Company of Europe Limited, Rappresentanza Generale per l’Italia, dante causa dell’odierna appellante, dal momento che – si assume – il Tribunale non ha mai dichiarato l’estromissione dal giudizio della terza chiamata in causa, neanche all’esito della costituzione della BH.

L’eccezione, peraltro, si è risolta, in sede di replica conclusionale dell’appellata, in un difetto di “titolarità attiva sella società che ha proposto l’impugnazione” (pag. 2 della memoria di replica del 12.12.2019).

Osserva la Corte che l’appellata non sembra darsi carico – atteso che sembrerebbe rifarsi al disposto dell’art. 111 c.p.c., che presupporrebbe, in ogni caso, l’accordo esplicito delle parti e il consenso del giudice formalizzato in un provvedimento – del portato dell’interpretazione giurisprudenziale della disposizione codicistica che, accanto all’estromissione espressa, ha configurato la possibilità di un’estromissione tacita.

Ciò è avvenuto di regola nei casi in cui il giudizio di impugnazione si sia svolto (come nel caso di specie) senza l’evocazione in giudizio dell’alienante del diritto controverso, ma con la partecipazione del successore a titolo particolare, allorché il primo abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l’altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore.

Tali elementi, secondo la giurisprudenza, integrano i presupposti per l’estromissione tacita dal giudizio dell’alienante, estromissione che, sebbene non formalmente dichiarata, fa cessare la qualità di litisconsorte necessario della parte originaria (Cass. n. 3056/11, conf., più di recente, n. 20533/17 ed ancor prima, la Sez. Trib. n. 6196/15).

Ritiene, dunque, il Collegio, che già in primo grado vi è stata un’estromissione tacita, atteso che la So., che aveva ceduto il credito, non era più comparsa dopo l’intervento in giudizio della cessionaria e non aveva rassegnato conclusioni, anche tenuto conto che le parti si sono avvalse del medesimo patrocinatore.

6. Venendo ai motivi di gravame, il primo è infondato e va, pertanto, disatteso.

Con detto motivo l’appellante insiste per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva della terza chiamata in causa, imputando al Tribunale un’erronea interpretazione, contraria al dato letterale, della clausola “3.02. RC Contrattuale”, per la quale la copertura assicurativa doveva considerarsi operativa – si assume – “solo ove non sia stato possibile un accordo stragiudiziale, (e la responsabilità) sia definita da una sentenza giudiziale e, ove esistano ricorsi, quella di ultimo grado, e purché verificatosi durante il periodo di validità della presente assicurazione”(V. pag. 10 dell’atto di appello).

L’appellante, pur muovendo dalla corretta premessa, per la quale, tra i criteri ermeneutici di interpretazione delle disposizioni pattizie deve essere privilegiato quello letterale (art. 1362 c.c.), non trae dalla stessa le dovute conseguenze.

6.1. Ed invero, sotto il primo profilo, la Sezione, in più di un’occasione, ha avuto modo di precisare che – qualora il senso letterale della convenzione riveli, per le espressioni usate, la volontà dei contraenti, e non risulti alcuna ragione di divergenza fra lettera e spirito della convenzione – un’ulteriore interpretazione è inammissibile, in quanto condurrebbe il Giudice a sostituire la propria soggettiva opinione alla volontà effettiva dei contraenti.

I canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia – desumibile dal sistema delle stesse regole – in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi – integrativi e ne escludono la concreta operatività, quando l’applicazione degli stessi canoni strettamente interpretativi risulti, da sola, sufficiente a rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti.

Nell’ambito dei canoni strettamente interpretativi, poi, risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole – di cui all’art. 1362, comma 1, c.c. – con la conseguenza che, quando quest’ultimo canone risulti sufficiente, l’operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa. E ciò, in quanto l’art. 1362, comma 2, c.c., che invita ad identificare il significato dell’atto in base al comportamento complessivo delle parti, va applicato in via sussidiaria, ove l’interpretazione letterale e logica sia insufficiente.

6.2. Ciò premesso, nel caso di specie – e siamo al secondo profilo, oggetto specifico della censura veicolata con il primo motivo – la disposizione sulla quale fa leva l’appellante è contenuta sotto la sezione “Oggetto dell’Assicurazione” al punto “3.02 R.C. Contrattuale”, dal seguente tenore: “L’assicurazione è prestata per le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni, con esclusione di quelli patrimoniali, subiti da persone, società e/o enti che usufruiscono dei servizi prestati dall’Assicurato, quale Istituto di Vigilanza, in conseguenza di inadempimento contrattuale dovuto ad azione od omissione anche concorsuale, ove non sia stato possibile un accordo stragiudiziale, sia definita da una sentenza giudiziale e, ove esistano ricorsi, quella di ultimo grado, e purché verificatosi durante il periodo di validità della presente assicurazione”.

Da siffatta disposizione e dall’interpretazione letterale della stessa (o meglio dire, atomistica, limitata all’inciso “quella di ultimo grado”, definitiva dell’eventuale ricorso proposto all’esito della impossibilità di un accordo stragiudiziale) l’appellante pretende di ricavare la sussistenza di una clausola preclusiva della chiamata in garanzia della Compagnia in corso di causa.

In disparte il rilievo che, proprio dall’interpretazione letterale della disposizione in esame, non emerge affatto che all’accordo stragiudiziale e/o al successivo giudizio non possa prendere parte la Compagnia, osserva il Collegio che la stessa clausola è all’evidenza diretta a disciplinare il quantum delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale oggetto della copertura assicurativa, a titolo di danni patrimoniali (con esclusione di quelli non patrimoniali) per capitale, interessi, rivalutazione e spese. Diversamente opinando, ove si volesse aderire alla tesi dell’appellante, si finirebbe per legittimare qualsiasi accordo tra assicurato e danneggiato, anche in ordine all’an debeatur, senza che l’assicuratore, per effetto della clausola di che trattasi, possa obiettare alcunché.

Del resto, portata alle estreme conseguenze l’argomentazione dell’appellante, risulterebbe financo discutibile lo stesso interesse della Compagnia all’impugnativa de qua.

7. Del pari infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale l’appellante censura il ricorso, da parte del Tribunale, al giuramento estimatorio, pur non ricorrendone i presupposti di legge, e l’erronea quantificazione del danno, nonostante l’esito di detto mezzo istruttorio, dal momento che l’Avv. Ab., nel prestare giuramento, ha quantificato i danni subiti in “una somma superiore a 300.000,00, ma ha immotivatamente ritenuto l’ammontare dei danni fosse da quantificare in Euro 119.400,00, stima svolta dal consulente di parte attrice, dando a questa maggiore rilevanza rispetto ad elaborato del consulente tecnico d’ufficio e per definizione super partes” (V. pag. 15 dell’atto di appello).

7.1. Quanto al primo profilo, vale a dire ai presupposti normativi, la Corte ritiene condivisibile il ricorso al giuramento estimatorio, dal momento che “il CTU ha sottolineato i limiti della propria valutazione, attesa l’impossibilità di esaminare la qualità della manifattura, delle decorazioni, etc. (cfr. relazione di CTU depositala il 14 gennaio 2013)” (V. pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata).

Detti limiti sono stati confermati dallo stesso CTU, Dott.ssa Rispoli, anche all’esito della relazione a chiarimenti, sollecitati dal Tribunale, sulla scorta dei rilievi di parte attrice.

Da qui il legittimo ricorso al giuramento estimatorio, “con il limite di efficacia (taxatio) di Euro 119.400,00, corrispondente al valore stimato dal ctp attoreo, Dott.ssa Ro.” (pag. 11 della sentenza impugnata), risultando, altresì, giustificato il ricorso, ai fini della taxatio, della perizia di stima di parte, che evidentemente i limiti evidenziati dal CTU non ha palesato.

7.2. A tal proposito, denuncia l’appellante che il Tribunale avrebbe omesso di tenere in debita considerazione che lo stesso CTU ebbe a giustificare la discrasia con le valutazioni operate dalla Dott.ssa Ro. (sensibilmente superiori), in quanto quest’ultima non avrebbe, “presumibilmente”, considerato “l’altissima percentuale di invenduti di opere affini negli ultimi anni, che denuncia dunque una forte inflessione del valore delle stesse” (V. pag. 13 della relazione di perizia, richiamata dall’appellante a pag. 16 del gravame).

Osserva, tuttavia, il Collegio che la puntualizzazione, oltre a non dare contezza di un non meglio precisato dato statistico, solo genericamente indicato in una “altissima percentuale”, non vale, in ogni caso, a superare i limiti valutativi che lo stesso CTU ebbe ad autodenunciare sia nella prima stesura sia in quella suppletiva.

7.3. E’ sin troppo agevole replicare, poi, all’ulteriore rilievo veicolato con il secondo motivo di gravame ed inerente al contenuto del giuramento prestato dall’avv. Ab., in misura superiore alla taxatio, dal momento che è ben possibile per il giurante quantificare il valore in una somma eccedente la Prima, ma, in tal caso, non risulterà inficiata l’intera valutazione, ma solo la parte eccedente il limite massimo indicato dal Giudice nel deferimento (art. 241 c.p.c.).

8. Fondato è, invece, il terzo motivo di gravame, con il quale I appellante si duole dello scoperto di polizza riconosciuto in sentenza ed erroneamente quantificato, nel suo limite massimo, in complessivi Euro 5.164,57 (corrispondenti a Lire 10.000.000 dei vecchio conio), laddove, ai sensi della più volte richiamata clausola 3.02 R.C. Contrattuale, Va garanzia è prestata con uno scoperto del 10%, con il minimo di Ut. 5.000.000 … ed il massimo di Lire 50.000.000 …”.

La sentenza impugnata va, dunque, parzialmente riformata, limitatamente al terzo capo del dispositivo e, segnatamente, alla detrazione, per la Compagnia, dalla somma complessivamente liquidata in primo grado, dell’importo di Euro 15.351,99, pari al 10% della complessiva condanna ed ampiamente rientrante nel limite massimo dello “scoperto” pattuito.

9. Al rigetto dei primi due motivi di appello segue anche quello del quarto, avendo l’appellante subordinato l’istanza di riforma in ordine alle spese di lite, all’accoglimento, rispettivamente, del primo motivo, quanto alle spese liquidate in favore dell’avv. Ab., e del secondo motivo, quanto alle spese liquidate in favore de La. S.r.l.

10. L’accoglimento del gravame limitatamente al profilo marginale relativo allo scoperto di polizza giustifica, invece, la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte d Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto, con atto notificato il 16.02.2015, da Be. International Insurance Ltd nei confronti dell’Avv. Ni.Ab. e dell’Istituto di vigilanza La. S.r.l., avverso la sentenza n. 583/2015 del G.U. del Tribunale di Napoli, così provvede:

– in accoglimento del terzo motivo di gravame ed in parziale riforma della impugnata sentenza, ridetermina in complessivi Euro 15.351,99 la detrazione, a beneficio della Compagnia appellante, rispetto alla somma complessivamente liquidata a titolo risarcitorio, quale scoperto di polizza pattuito nel contratto dedotto in giudizio;

– rigetta gli ulteriori motivi di gravame e conferma nel resto l’impugnata sentenza;

– compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.

Così deciso in Napoli il 4 febbraio 2020.

Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.